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Le fonti del diritto internazionale

La funzione normativa che nell’ambito della comunità internazionale hanno i suoi membri determina la diversità delle fonti del diritto internazionale da quelle del diritto interno. Le fonti del diritto internazionale sono:

  • Consuetudini
  • Trattati
  • Fonti previste da accordi

Tra le consuetudini e le altre tipologie la differenza fondamentale è che le prime sono le uniche fonti del diritto internazionale generale, cioè vincolano tutti gli Stati e tutte le organizzazioni internazionali; le fonti di secondo e terzo grado vincolano solo gli Stati contraenti l’accordo.

Consuetudini

Trovano fondamento in loro stesse. Consuetudine: comportamento costante ed uniforme della generalità degli Stati accompagnato dalla convinzione dell’obbligatorietà del comportamento.

Elementi costitutivi:

  • Elemento oggettivo: Diurnitas (prassi) → elemento di costanza nel tempo
  • Elemento soggettivo: Opinio juris sive necessitatis → gli Stati sono più convinti della necessità della norma più che della sua obbligatorietà.

Questa viene definita come teoria dualistica della consuetudine: affinché la consuetudine si costituisca, entrambi questi elementi devono essere presenti.

Critiche a questa teoria vengono mosse da chi ritiene che il solo elemento sufficiente per la formazione della consuetudine è la prassi: se si dovesse ammettere come elemento costitutivo anche l’opinio juris, la consuetudine si baserebbe su un errore, perché gli Stati si rifarebbero ad una norma non ancora creata e quindi non obbligatoria.

La giurisprudenza (sentenza della Corte di Giustizia) fa propria la teoria dualistica, cercando di individuare entrambi gli elementi per dire che una consuetudine esiste. Inoltre, solo se accettiamo come vera questa teoria possiamo distinguere le consuetudini da meri usi giuridici che non hanno carattere di obbligatorietà.

Atti rilevanti per la formazione della consuetudine

Gli atti statali possono essere molto vari, sia quelli esterni (atti diplomatici) che quelli interni (sentenze dei giudici statali o leggi). Possono essere rilevanti anche le dichiarazioni delle organizzazioni, in quanto formate da Stati che, votando nelle assemblee generali, esprimono la propria opinio juris.

Tempo necessario per la formazione di una consuetudine

Nella giurisprudenza si possono cogliere alcuni aspetti in merito: la CIG ha affermato che potrebbero crearsi consuetudini anche istantanee qualora tutti gli Stati fossero d’accordo. Nella prassi, però, la loro formazione richiede almeno un certo lasso di tempo: quanto più un comportamento è diffuso, tanto meno tempo è necessario perché la consuetudine si formi.

Diffusione del comportamento per la formazione della consuetudine

Il comportamento deve essere seguito dalla gran parte degli Stati, non vi è un numero preciso. Il carattere generale della consuetudine incontra dei limiti negli Stati che non si erano ancora formati.

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

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