Fonti esterne al nostro ordinamento
Esterne al nostro ordinamento possono essere sia scritte che non; infatti, le fonti fatto sono costituite da qualunque circostanza che il diritto prende in considerazione e alla quale collega particolari effetti giuridici.
Consuetudine/uso
È la fonte del diritto non scritta per eccellenza e consta di due elementi:
- Materiale: reiterazione di un determinato comportamento da parte della collettività in modo:
- Costante (ripetuto senza interruzioni)
- Generale (compiuto dal corpo sociale)
- Uniforme (che si verifica senza la presenza di altre pratiche)
- Soggettiva: convinzione diffusa che un dato comportamento sia moralmente, socialmente, giuridicamente obbligatorio. In assenza dell'elemento psicologico abbiamo la prassi.
La consuetudine prende anche due forme diverse:
- Ordinaria: quando disciplina i rapporti fra i privati
- Costituzionale: quando disciplina i rapporti tra gli organi costituzionali
Necessità
La necessità come fonte opera invece al di fuori o anche contro l'ordinamento e si riconnette strettamente a un fatto che ha la forza di imporsi di per se stesso come normativo. Quindi la necessità diviene fonte di diritto quando occorre far fronte a situazioni eccezionali, non previste né prevedibili, per salvaguardare i valori essenziali dell'ordinamento.
Norme di diritto internazionale
Accordi internazionali
Fonti di ordinamenti stranieri (richiamate nell'ordinamento italiano)
Ma poiché il giudizio sulla sussistenza di queste situazioni e sulla necessità di farvi fronte ricorrendo a strumenti extra-legali finisce con l'essere un giudizio politico e contingente, una parte della dottrina nega che la necessità sia una fonte del diritto, ritenendo invece che sia un principio rivoluzionario e come tale extra-giuridico.
-
Le fonti del diritto
-
Diritto costituzionale
-
Diritto costituzionale - nozioni generali
-
Diritto costituzionale