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FONTI E PRINCIPI COSTITUZIONALI

Le fonti del diritto tributario. Il diritto tributario è la scienza giuridica che studia il sistema dei tributi ed è parte del diritto finanziario che regola le entrate e le uscite dello Stato sotto il profilo giuridico; la scienza delle finanze invece, studia le entrate e le uscite dello Stato dal punto di vista economico.

Di rilevante interesse sono i rapporti del diritto tributario con gli altri rami del diritto, tra cui:

  • diritto costituzionale --> la carta costituzionale fissa infatti i principi basilarî dell'imposizione fiscale;
  • diritto amministrativo --> il procedimento tributario (ispezioni, attività di accertamento) rientra nella disciplina del procedimento amministrativo;
  • diritto penale --> esiste un settore tributario, denominato diritto penale tributario, che studia in particolare i reati tributari seguendo regole principi propri del diritto penale;
  • diritto internazionale --> nei rapporti tra Stati comunitarî vige il trattato istitutivo della comunità europea, con convenzioni al fine di evitare le doppie imposizioni.

Il tributo consiste in un'entrata coattiva obbligatoria per legge, e all'interno di esso distinguiamo: l'imposta che è una prestazione patrimoniale volta soddisfare i servizi pubblici generali e indivisibili (difesa, sanità) ed ha come presupposto un atto o un fatto posto in essere dal soggetto passivo; la tassa richiesta per soddisfare servizi particolari e divisibili (tasse scolastiche) che ha il suo presupposto in un atto posto in essere dall’ente pubblico; e il contributo consistente in una prestazione patrimoniale derivante da un particolare vantaggio ottenuto da determinati contribuenti per il compimento di opere pubbliche, che ha come presupposto l'arricchimento di determinati soggetti passivi di seguito all’esecuzione di un'opera pubblica destinata alla collettività.

Le imposte si distinguono innanzitutto tra imposte dirette che colpiscono una manifestazione immediata della capacità contributiva (come il patrimonio e il possesso di un reddito), e imposte indirette che riguardano manifestazioni della ricchezza come il trasferimento e il consumo. Le imposte si distinguono inoltre in imposte fisse determinate dalla legge nel loro preciso ammontare, imposte proporzionali per le quali si applica una misura percentuale non variabile al variare della base imponibile e imposte progressive che variano in maniera crescente con l’aumentare della base imponibile.

L’imposta può definirsi con una quota parte (aliquota) di una somma determinata (imponibile) che un soggetto passivo (presupposto soggettivo) deve corrispondere al soggetto attivo (ente pubblico) al verificarsi dell'ipotesi prevista dalla legge (presupposto oggettivo) cui è collegato il tributo.

Elementi strutturali dell’imposta sono: l’elemento soggettivo (soggetto passivo), l’elemento oggettivo (fatto economico), la base imponibile è l’aliquota.

FONTI E PRINCIPI COSTITUZIONALI

Le fonti del diritto tributario. Il diritto tributario è la scienza giuridica che studia il sistema dei tributi ed è parte del diritto finanziario che regola le entrate e le uscite dello Stato sotto il profilo giuridico; la scienza delle finanze invece, studia le entrate e le uscite dello Stato dal punto di vista economico.

Di rilevante interesse sono i rapporti del diritto tributario con gli altri rami del diritto, tra cui:

  • diritto costituzionale --> la carta costituzionale fissa infatti i principi basilari dell’imposizione fiscale;
  • diritto amministrativo --> il procedimento tributario (ispezioni, attività di accertamento) rientra nella disciplina del procedimento amministrativo;
  • diritto penale --> esiste un settore tributario, denominato diritto penale tributario, che studia in particolare i reati tributari seguendo regole principi propri del diritto penale;
  • diritto internazionale --> nei rapporti tra Stati comunitari vige il trattato istitutivo della comunità europea, con convenzioni al fine di evitare le doppie imposizioni.

Il tributo consiste in un’entrata coattiva obbligatoria per legge, e all’interno di esso distinguiamo: l’imposta che è una prestazione patrimoniale volta soddisfare i servizi pubblici generali e indivisibili (difesa, sanità) ed ha come presupposto un atto o un fatto posto in essere dal soggetto passivo; la tassa richiesta per soddisfare servizi particolari e divisibili (tasse scolastiche) che ha il suo presupposto in un atto posto in essere dall’ente pubblico; e il contributo consistente in una prestazione patrimoniale derivante da un particolare vantaggio ottenuto da determinati contribuenti per il compimento di opere pubbliche, che ha come presupposto l’arricchimento di determinati soggetti passivi di seguito all’esecuzione di un’opera pubblica destinata alla collettività.

Le imposte si distinguono innanzitutto tra imposte dirette che colpiscono una manifestazione immediata della capacità contributiva (come il patrimonio e il possesso di un reddito), e imposte indirette che riguardano manifestazioni della ricchezza come il trasferimento e il consumo. Le imposte si distinguono inoltre in imposte fisse determinate dalla legge nel loro preciso ammontare, imposte proporzionali per le quali si applica una misura percentuale non variabile al variare della base imponibile e imposte progressive che variano in maniera crescente con l’aumentare della base imponibile.

L’imposta può definirsi con una quota parte (aliquota) di una somma determinata (imponibile) che un soggetto passivo (presupposto soggettivo) deve corrispondere al soggetto attivo (ente pubblico) al verificarsi dell’ipotesi prevista dalla legge (presupposto oggettivo) cui è collegato il tributo.

Elementi strutturali dell’imposta sono: l’elemento soggettivo (soggetto passivo), l’elemento oggettivo (fatto economico), la base imponibile e l’aliquota.

In base al principio di legalità, art. 23 Cost., l'imposta deve essere sufficientemente determinata dalla legge nei suoi elementi essenziali; in base al principio di capacità contributiva, art. 53 Cost., l'imposta deve fondarsi su un fatto economico da collegarsi con la base imponibile.

I soggetti passivi sono le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti non riconosciuti, i sostituti (obbligati al pagamento delle imposte in luogo d'altri e con diritto di rivalsa) e il responsabile d'imposta (soggetto obbligato al pagamento insieme ad altri per situazioni o fatti esclusivamente riferibili ad altri).Con il termine fonti del diritto si intendono, in generale, tutti quegli atti o fatti che sono in grado di creare o innovare il sistema giuridico. Nel nostro ordinamento la posizione di preminenza è assunta dalla carta costituzionale che prevale su ogni altra fonte del diritto, determinandone l'incostituzionalità in caso di contrasto.Norme fondamentali in questo ambito sono l'art. 23 Cost.che definisce la riserva di legge per cui "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge", e altri disposizioni costituzionali che vietano sia il referendum abrogativo per le leggi tributarie sia l'imposizione di nuovi tributi con la legge di approvazione del bilancio statale.Lo statuto del contribuente contiene i principi generali dell'ordinamento tributario, in attuazione dei principi costituzionali di solidarietà, democraticità e trasparenza del prelievo fiscale. Tale carta dei diritti del contribuente prevede un insieme di disposizioni volte a tutela e nell'interesse dei cittadini nei confronti del fisco (garanzie in materia di accertamento, riscossione, ispezioni ecc.).I principi generali dell'ordinamento tributario vengono delineati dalla legge n.212 del 2000, che consente la deroga con la modifica delle stesse solo con disposizione espressa e mai con leggi speciali. Le norme in materia tributaria devono essere chiare e trasparenti, e, a garanzia del contribuente, non hanno valenza retroattiva.E' prevista la tutela patrimoniale, per cui l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione; la possibilità di interpello, per cui il contribuente in difficoltà dinnanzi all'applicazione di una norma può chiederne spiegazione scritta all'amministrazione; è prevista una tutela per le verifiche fiscali che non possono superare 30 giorni lavorativi e non possono essere effettuate fuori orario di lavoro.Recentemente è stata applicata una riforma del sistema fiscale statale in seguito alla "Legge delega per la riforma del sistema fiscale statale" (legge n. 80 del 2003), che disciplina una parte generale in cui indica i principi che caratterizzano il nuovo sistema fiscale (adeguare le norme fiscali ai principi dell'ordinamento comunitario, attenendosi ai principi di legalità, di capacità contributiva e di uguaglianza), e una parte speciale articolato sulle varie tipologie di imposte: IVA, IRES ecc.Tuttavia la nuova legislazione è complessa, pertanto non tutti gli obiettivi sono stati raggiunti; tra gli obiettivi raggiunti vi sono la scelta delle aliquote d'imposizione per le società (33%) e per le persone fisiche (23% o 33% o 39% o 43%).Le fonti principali del diritto tributario sono le leggi (atti normativi emanati dal Parlamento) e gli atti aventi forza di legge (decreti legislativi e decreti legge).

I decreti legislativi vengono utilizzati molto di frequente per le disposizioni fiscali a causa del loro particolare tecnicismo, dovuto al fatto che vengono discusse da apposite commissioni; anche se il Parlamento a conferire la delega legislativa a favore del governo e a definirne i principi e criteri direttivi a cui il governo si deve attenere, pena l'incostituzionalità della legge delegata.

I decreti legge sono, invece, previsti solo per i casi straordinari di necessità e urgenza; essi hanno infatti un'efficacia provvisoria che termina entro 60 giorni dalla sua emanazione se il decreto non viene convertito in legge. Tale tipologia normativa trova ampia applicazione a causa della rapidità con cui può essere messa in atto, tuttavia tale strumento legislativo ha subito un crescente abuso nel suo utilizzo, pertanto il legislatore è intervenuto disponendo che non possono essere istituiti nuovi tributi né l'applicazione de vecchi tributi ad altre categorie di soggetti attraverso un decreto-legge.

Tra le altre fonti del diritto tributario ci sono i regolamenti del potere esecutivo, ossia governativi e ministeriali in ragione dell'organo da cui provengono. Si distinguono regolamenti di esecuzione adottabili quando una legge o un atto avente forza di legge dispone espressamente della necessità di tale integrazione, regolamenti di attuazione e integrazione previsti per attuare integrare leggi, regolamenti indipendenti che possono essere attuati laddove manchi una disciplina legislativa, se questa non è riservata alla legge, regolamenti di organizzazione relativi all'organizzazione e al funzionamento delle amministrazioni pubbliche, e regolamenti delegati autorizzazione dalla stessa legge a superare i propri limiti di potestà regolamentare tanto che possono perfino derogare alle leggi.

Un problematico distingue riguarda il rapporto tra regolamenti governativi e gli atti amministrativi generali. Gli atti amministrativi generali, a differenza dei primi, non hanno la capacità di innovare l'ordinamento giuridico e, pur essendo riferiti alla generalità dei soggetti sono privi dei requisiti della generalità e dell'astrattezza, che invece si riscontrano nei regolamenti.

Nei tempi recenti si è fatta strada l'esigenza di uno spiccato decentramento; tale decentramento, per i profili fiscali, è oggi sinteticamente definito come "federalismo fiscale". La legge costituzionale n. 3 del 01, ha attribuito più poteri a regioni, province e comuni, generando un'ulteriore tipologia di fonti del diritto: le leggi regionali. Ribaltando l'ottica legislativa precedente, spetta alle regioni la potestà legislativa residuale, cioè relativa ad ogni materia espressamente non riservata allo Stato (art. 117 Cost.). In particolare lo stato ha legislazione esclusiva, fra le altre, in materia doganale e tributaria (anche se il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario costituisce materia legislativa concorrente).

Le regioni hanno però autonomia finanziaria, ossia la possibilità di determinare autonomamente le proprie entrate le proprie spese, anche con la possibilità di introdurre "tributi propri".

Le fonti comunitarie. Tra le fonti produttive di norme in materia tributaria, devono ormai essere considerate anche le fonti comunitarie. Dal punto di vista storico la

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Atreyu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Santamaria Baldassarre.
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