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FONTI DEL DIRITTO

gli atti e i fatti abilitati dall'ord. giuridico a produrre norme giuridiche cioè a rinnovare l'ord. giur. stesso. Le norme che indicano le fonti si chiamano NORME DI RICONOSCIMENTO. Devono essere previste dalla Cost. le fonti. Queste sono le FONTI DI PRODUZIONE

Le FONTI DI CONOSCENZA sono gli strumenti attraverso i quali si viene a conoscenza delle prime. In Italia ci sono fonti ufficiali (Gazzetta uff.) e fonti private.

Il testo pubblicato entra in vigore e diventa obbligatorio: a tutti è consentito e sospeso di prenderne conoscenza. L'Atto non entra in vigor subito, ma c'è periodo (VACATIO LEGIS) in cui gli effetti s. sospesi (15gg). Passato questo periodo diventa obbligatorio: la conoscenza della legge si presume: i giudici sono chiamati ad applicare l'atto

DISTINZIONE DELLE FONTI DI PRODUZIONE:

  • FONTI ATTO sono i comportamenti consapevoli e volontari. Hanno luogo a effetti giuridici. Fanno parte degli ATTI GIURIDICI. Hanno la capacità a porre norme vincolanti. I tuttti gli esseri in org. sono abilitati dell'ord. giur a predisporre le fonti.
  • FONTI FATTO sono tutte le altre fonti che il lord riconosce e di cui ordina e consente l'applicazione. Appartengono ai FATTI GIURIDICI, cioè gli eventi naturali o sociali che provocano conseguenze a l'ord.

Le CONSUETUDINI (ormai scomparse) sono un comportamento sociale ripetuto nel tempo (elemento oggettivo/materiale) la convinzione che questo sia obbligatorio (elem. sogg./psicologico).

CONSUETUDINI INTERNAZIONALI, seguite dalla maggior parte dei paesi, quando l'Italia le deve applicare direttamente (rinvio mobile)

FONTI DEL DIRITTO

gli atti e i fatti abilitati dall'ord. giuridico a produrre norme giuridiche cioè a innovarel'ord. giur. stesso. Le norme che indicano le fonti si chiamano NORME DI RICONOSCI-MENTO. Devono essere previste dalla Cost. Le fonti Queste sono le FONTI DI PRODUZIONE.

Le FONTI DI COGNIZIONE sono gli strumenti attraverso i quali si viene a conoscenza delleprime. In Italia ci sono fonti ufficiali (Gazzetta uff.) e fonti private.

Il testo pubblicato entra in vigore. E diventa obbligatorio e tutti x consentire ai sogg.di prenderne conoscenza. L'atto non entra in vigore subito, ma c'è un periodo (VACATIO LEGIS)in cui gli effetti sn sospesi (115gg). Passato questo periodo diventa obbligatorio e laconoscenza della legge si presume q giudici sono chiamati ad applicare l'atto.

DISTINZIONE DELLE FONTI DI PRODUZIONE:

  • FONTI ATTO sono i comportamenti consapevoli e volontari, che danno luogo a effetti giuridici.Fanno parte degli ATTI GIURIDICI. Hanno la capacità a porre norme vincolanti x tutti ciódeve essere in ordine al diritto giuridico predisporre le fonti.
  • FONTI FATTO sono tutte le altre fonti che il ord. riconosce e il cui ordine consentel'applicazione. Appartengono ai FATTI GIURIDICI, cioè gli eventi naturali o sociali che provocanoconseguenze x l'ord.

Le CONSUETUDINI (omiss. comportamento) sono un comportamento sociale ripetuto nel tempo(elemento oggettivo/materiale) la c. convinzione ce questo sia obbligatorio (elm. sogg./psicologico).CONSUETUDINI INTERNAZIONALI, seguite da la maggior parte dei paesi, anche l'Italiale deve applicare direttamente (rinvio mobile).

Altre fonti del diritto

Tutte quelle fonti che producono norme richiamate dall'ordinamento, ma non prodotte dagli organi.

Solo lo Stato può individuare gli atti o fatti produttivi di norme giuridiche, dispone

del principio di esclusività: il rinvio è una tecnica con cui uno Stato rende

applicabili nel proprio interno norme di altri ordinamenti.

  • Rinvio fisso: con il quale una disposizione statale richiama un determinato atto in vigore
  • in un altro ordinamento. Se questo subisce delle modifiche queste avranno effetti
  • solo se sarà la stessa disposizione a recepire.
  • Rinvio mobile: la disposizione statale richiama una fonte di un altro ordinamento che
  • nel futuro.
  • Abrogazione espressa: x abdicazione del legislatore
  • Abrogazione tacita: x incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti
  • Abrogazione implicita: xk la nuova legge regola l'intera materia regolata dalla precedente

Deroga: è un contrasto tra norme diverse. La norma derogata è generale, mentre

la norma derogante è particolare. Viene limitato il suo campo di applicazioni.

Sospensione: dell'applicazione di una norma limitata ad un certo periodo in

determinate zone o categorie.

2) Criterio gerarchico

In caso di contrasto tra 2 norme si deve preferire quella che

  • occupar il posto più elevato nella gerarchia delle fonti.
  • Predecessi 1 xxx Leggi = Regolamenti + Cons
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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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