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CONCETTI GENERALI
Fonti fatto→ l’ordinamento riconosce al corpo sociale la capacità di produrre norme in via autonoma, e cioè senza che vi provvedano istituzioni a ciò espressamente deputate; e dunque senza che siano seguite procedure particolari né che le norme stesse siano frutto di una ben individuale ed espressa volontà. Contano i comportamenti umani assunti come fatti oggettivi.
Fonti atto→ quando la norma è prodotta da un soggetto istituzionale portatore di una precisa volontà espressa seguendo un procedimento prestabilito di produzione del diritto.
La Costituzione legittima i processi di produzione del diritto più importanti: quelli che permettono di produrre norme di rango costituzionale e quelli che permettono di produrre norme di rango primario.
Con riferimento agli atti primari, il sistema delle fonti del diritto deve considerarsi un sistema chiuso. Ciò significa due cose:
- Non sono riconosciuti atti
- ciascun atto normativo non può disporre di una forza maggiore di quella che la Costituzione gli attribuisce
- un atto legislativo non può attribuire ad altri atti fonte la forza normativa propria. La creazione di ulteriori atti fonte primari richiederebbe perciò una revisione costituzionale.
- profilo attivo, cioè la capacità di innovare il diritto oggettivo subordinato alla costituzione, abrogando o modificando atti fonte equiparati o subordinati - profilo passivo, cioè la capacità di resistere all'abrogazione o modifica da parte di atti fonte che non siano dotati della medesima forza (atti subordinati). Il concetto di forza di legge presuppone che il sistema delle fonti sia ordinato secondo una scala gerarchica, e quando sussiste una dissociazione tra la forma tipica dell'atto e la forza adesso attribuita, il criterio gerarchico viene sostituito dal criterio della competenza. Pensando invece agli atti secondari, ossia subordinati a quelli primari, il sistema delle fonti del diritto è considerato un sistema aperto → l'individuazione di questi atti è lasciata alla disponibilità dei soggetti titolari di potere normativo primario, sia pure nel rispetto dei limiti della costituzione. Tali atti sono inoltre sottoposti al principio di legalità, secondo il quale l'esercizio del potere.
- Criterio cronologico: prevale e deve essere applicata la norma posta successivamente nel tempo - "lex posterior derogat priori". Utilizzato in caso di contrasto fra norme stabilite da fonti equiparate, ossia aventi il medesimo rango gerarchico e la medesima competenza. Ad esempio, fra due leggi ordinarie, fra legge ordinaria e atto avente forza di legge, fra regolamenti normativi, ma non fra legge e regolamento. La norma precedente è abrogata da quella successiva, in quanto i nuovi atti normativi, una volta vigenti, valgono normalmente solo pro-futuro. L'art. 11 preleggi infatti, stabilisce il divieto di retroattività.
- abrogazione espressa → disposta direttamente dal legislatore, ovvero che è la legge stessa a indicare esplicitamente le disposizioni da abrogare, derogare o modificare. Lo scopo di ciò è razionalizzare e stabilizzare i processi di produzione del diritto concernenti la stessa materia, non a caso ciò viene usato prevalentemente nei Testi unici.
- abrogazione per incompatibilità → chiamata anche tacita. Essa si presenta in via di applicazione del diritto, per cui si individuano due disposizioni incompatibili e il giudice dovrà scegliere tra una o l'altra.
- abrogazione per nuova disciplina
- rispetta le norme sulla produzione giuridica
- rispetta i limiti della propria competenza
- dalle sue disposizioni non si traggono norme in contrasto con altre norme sovraordinate.
- Corte di cassazione con la funzione nomofilattica, e cioè il compito di "garantire l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale"
- Corte costituzionale come organo di chiusura del sistema costituzionale
Il normativo secondario deve fondarsi su una previa norma di legge.
CRITERI PER ORDINARE LE FONTI DEL DIRITTO
Questi criteri si traggono dalla Costituzione e dalle disposizioni contenute nelle preleggi al codice civile del 1942. Attraverso tali criteri si risolvono i contrasti tra norme, chiamati anche antinomie normative.
I criteri sono:
irretroattività; che però risulta derogabile da una legge successiva che dispone diversamente. Questo limite si giustifica con l'esigenza di garantire i diritti acquisiti sulla base di una determinata disciplina in vigore fino a quel momento, e quindi di garantire la certezza del diritto. La retroattività della legge riguarda solo i rapporti pendenti, ovvero suscettibili di essere ancora derogabili, a differenza dei rapporti esauriti. Il divieto di irretroattività è assoluto per le leggi penali, diverso però dal principio di retroattività delle leggi, pur abrogate, più favorevoli al reo (stabilito dal codice penale e non dalla costituzione, quindi suscettibile a deroghe).
Abrogazione: Non elimina la norma precedente, ma ne circoscrive nel tempo l'efficacia, limitandola ai fatti sorti dalla data in cui era entrata in vigore a quella in cui è stata abrogata. Sent. 49/1970 → "L'abrogazione non tanto estingue le norme,
Quanto piuttosto ne delimita la sfera materiale di efficacia, quindi l'applicabilità.."
Vi è solo un caso in cui l'ordinamento prevede la cancellazione degli effetti di una disposizione: la decadenza del decreto legge per mancata conversione (art. 77.3)
Art. 15 preleggi stabilisce che ci sono tre tipi di abrogazione:
competenza→ si riferisce all'ambito territoriale o materia per il quale l'atto normativo è destinato. Si usa quando le fonti non sono equiparate e rispettano la scala gerarchica posta in essere dalla costituzione. Le antinomie devono essere risolte dando applicazione alla norma posta dalla fonte competente a disciplinare una fattispecie, con esclusione di altri atti fonte. Poiché la norma risulta incompetente, è considerata invalida e quindi eliminata tramite l'annullamento. Un atto è valido se è conforme alle norme che disciplinano la formazione o che ne vincolano il-validità formale-contenuto -validità sostanziale/materiale-. E' dunque valido se:
L'annullamento è l'effetto di una sentenza in cui si individuano i
vizi dell'atto preesistenti, ciò spiega dunque l'efficacia ex tunc. L'annullamento quindi presuppone o la violazione di una norma di grado superiore, o l'invasione di competenza di una sfera riservata ad altra fonte. Però può anche riguardare una norma di pari grado gerarchico, in contrasto però con una norma cui la costituzione fa espressamente rinvio (decreto legislativo delegato) → incostituzionalità per norma interposta. CRITERI RIGUARDO L'INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO I criteri sono individuati dall'art. 12 preleggi e dai casi elaborati dalla giurisprudenza e si parla di: 1. interpretazione letterale → il "fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione" 2. interpretazione teologica → , ciò può avere un doppio "secondo l'intenzione del legislatore" significato: i. scopo soggettivo, ovvero lo scopo perseguito dal legislatore al tempo in cui ha1. Scopo oggettivo, ricavato dalla ratio legis.
2. Interpretazione logico-sistematica: "secondo la connessione fra le diverse disposizioni all'interno dell'atto normativo, o collocandole nel contesto dell'ordinamento complessivo".
3. Interpretazione analogica: usata per colmare una lacuna rinviando alla disciplina dettata per un caso simile.
- Analogia legis: nel caso manchino anche norme che regolano casi simili, la lacuna può essere colmata facendo ricorso ai principi generali dell'ordinamento giuridico, ricavabili per via interpretativa dal complesso delle norme vigenti.
- Analogia iuris.
Art. 14 preleggi: divieto di analogia per le "leggi penali e speciali".
Nel nostro ordinamento la pluralità degli interpreti del diritto è causa di possibili differenti interpretazioni normative, ciò può essere ricondotto ad un'unità unica grazie alla funzione di
Due organi essenziali:
Applicazione del diritto → norme il cui contenuto è diretto a disciplinare comportamenti umani
Attuazione del diritto → norma il cui contenuto è programmatico o di principio, ovvero suscettibile ad una pluralità di sviluppi possibili