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FONTI: NOZIONI GENERALI (cap. VIII)

Le fonti de diritto si dividono in:

  1. Fonti di produzione (o di riconoscimento), ovvero atti o fatti abilitati dall'ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche;
  2. Fonti di cognizione, sono invece tutti quegli strumenti che attraverso i quali si viene a conoscenza delle fonti di produzione. Queste possono essere:
  • Fonti ufficiali, come la Gazzetta Ufficiale. Quello che viene pubblicato in questa è ciò che entrerà in vigore e, proprio per consentire alle persone la conoscenza della nuova norma, entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione (periodo chiamato vacatio legis). Trascorso tale periodo vale la presunzione di conoscenza della legge e l'obbligo del giudice ad applicarla senza che le parti diano la prova dell'esistenza;
  • Fonti private non ufficiali, le notizie pubblicate in queste invece non hanno valore legale, ma servono semplicemente per poter conoscere le nuove norme.
  1. FONTI-ATTO: sono parte degli atti giuridici (comportamenti consapevoli e volontari che danno luogo ad effetti giuridici), ma rispetto a questi hanno due caratteristiche:
    • sono norme vincolanti per tutti
    • vengono poste in essere da organi abilitati dall'ordinamento giuridico
  2. FONTI-FATTO: sono invece tutte le altre fonti che l'ordinamento riconosce non perché prodotte dalla volontà di un determinato soggetto, ma per il semplice fatto di esistere. Fanno parte dei fatti giuridici (eventi sociali e naturali, come la nascita, che producono conseguenze nell'ordinamento), ma anche qui la differenza è che le fonti-fatto producono norme vincolanti per tutti.

In passato la fonte-fatto per eccellenza era la consuetudine, quella che nasce spontaneamente per effetto della ripetuta osservanza di una certa condotta. Perché però si abbia un uso normativo occorrono due elementi:

  • continua osservanza di un

determinato comportamento elemento oggettivo × requisito psicologico, la convinzione dell'obbligatorietà di quel comportamento elemento soggettivo→ Oggi però la consuetudine è quasi scomparsa, si trova all'ultimo posto della gerarchia delle fonti in quanto è sempre difficile provarne l'esistenza e il contenuto. Sono considerate fonti-fatto tutte quelle che producono norme nell'ordinamento ma che non sono prodotte dai nostri organi: sono ad esempio le norme prodotte dall'Unione Europea o le norme del diritto internazionale.

Tecniche di rinvio ad altri ordinamenti:

Il principio di esclusività attribuisce allo Stato il potere di riconoscere le proprie fonti, indica quindi gli atti e i fatti idonei a produrre norme all'interno dell'ordinamento. Per consentire però l'applicazione di norme provenienti da altri ordinamenti, si utilizza lo strumento del rinvio, che può essere:

  • Fisso.
Meccanismo con cui una disposizione dell'ordinamento statale richiama un determinato atto in vigore in un altro ordinamento. Si dice "fisso" in quanto recepisce uno specifico atto e ordina ai soggetti che applicano diritto, di applicare le norme riconducibili da quell'atto come fossero norme interne.
  • Mobile. Meccanismo con cui una disposizione dell'ordinamento statale richiama una fonte, non uno specifico atto, di un altro ordinamento. Ad esempio le disposizioni del diritto internazionale.

ANTINOMIE NORMATIVE

Le antinomie sono i contrasti tra norme, quando esprimono significati incompatibili tra loro. Per risolverle ci sono quattro criteri da utilizzare per scegliere la norma da applicare:

  • criterio cronologico
  • criterio gerarchico
  • criterio di specialità
  • criterio della competenza

Criterio cronologico: In caso di contrasto tra due norme poste sullo stesso piano (aventi quindi la stessa forza attiva e passiva), si deve preferire quella più recente.

recente a quella più antica. È un criterio importante perché è normale che la legge debba adeguarsi al continuo evolversi della società. L'effetto giuridico è l'abrogazione, ovvero la cessazione dell'efficacia della norma giuridica precedente.

Per quanto riguarda gli effetti dell'abrogazione nel tempo, vige il principio di irretroattività e ciò significa che l'abrogazione vale solo per il futuro, non per il passato: la vecchia norma perde efficacia dal giorno dell'entrata in vigore del nuovo atto, ma tutti i rapporti precedenti rimangono regolati dalla vecchia norma.

NB: si dice che l'abrogazione opera ex nunc, cioè "da ora".

Per quanto riguarda gli effetti dell'abrogazione nello spazio, esistono tre tipi di abrogazione:

  • abrogazione espressa, si ha quando è lo stesso legislatore che indica espressamente le disposizioni che con la nuova legge si vanno

ad abrogare. Operando sul piano delle disposizioni, questo tipo di abrogazione ha effetti erga omnes, cioè vale per tutti;

abrogazione tacita e implicita, sono due figure simili in quanto non c'è una disposizione che dichiara l'abrogazione della legge precedente, ma semplicemente c'è stata una riformulazione della materia e il legislatore non si è preoccupato di eliminare le vecchie leggi. È quindi il giudice che in via interpretativa dovrà considerare la vecchia abrogata e applicare quella nuova. A differenza dell'abrogazione espressa, questa ha effetto inter partes, cioè solo nel singolo giudizio e non vincolano gli altri giudici (anche perché l'articolo 101 stabilisce che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, non anche alle interpretazioni degli altri giudici).

NB: differente dall'abrogazione è la deroga in quanto la norma abrogata perde efficacia per il futuro e

potrà produrre effetti solo nel caso in cui il legislatore emani una disposizione che lo prescriva, mentre la norma derogata non perde efficacia, gli viene solo limitato il campo di applicazione (proprio perché la deroga si verifica quando, nei casi previsti dalla legge, la norma giuridica generale non viene applicata, è un'eccezione).

La sospensione invece è il blocco temporaneo dell'applicazione di una norma in un certo periodo.

Criterio gerarchico: In caso di due norme aventi forza attiva e passiva differente, il contrasto va risolto preferendo quella con forza maggiore, gerarchicamente di rango superiore. → Si applica quando c'è una patologia nel sistema.

L'effetto giuridico è l'annullamento, il risultato di una dichiarazione di illegittimità che un giudice pronuncia nei confronti di quella norma. A seguito dell'annullamento, la norma perde validità e l'atto normativo si dice viziato in

Quanto non è conforme alle regole che lo disciplinano. I vizi di legittimità possono essere:

  • Vizi formali, che attengono alla forma dell'atto (ad es. viene emanato da un organo non competente)
  • Vizi sostanziali, attengono invece al contenuto di una disposizione

Per quanto riguarda gli effetti nello spazio, l'annullamento ha effetti erga omnes in quanto postula un errore nel sistema, quindi è necessario eliminarlo per tutti.

Per quanto riguarda gli effetti nel tempo, l'annullamento ha effetto retroattivo, quindi l'atto normativo annullato non potrà più essere applicato, nemmeno ai rapporti sorti prima dell'annullamento (a differenza dell'abrogazione).

NB: questo però limitatamente ai rapporti giuridici pendenti (ovvero quelli che possono essere ancora sottoposti ad un giudice). C'è però un'eccezione per il diritto penale, nel quale l'annullamento ha effetti parziali anche nei

Rapporti giuridici chiusi, quindi la condanna resta ma gli effetti giuridici cessano. Questo per motivi di giustizia sostanziale in quanto una persona non può essere privata della sua libertà personale per una legge illegittima.

Criterio di specialità: In caso di contrasto tra una norma generale e una norma speciale, si deve preferire quella speciale, anche se successiva. Questo criterio opera esclusivamente tra norme, sul piano dell'interpretazione. Ha effetti inter partes. L'effetto giuridico non è né l'abrogazione né l'annullamento, entrambe le norme rimangono valide ed efficaci: semplicemente l'interprete sceglie quella da applicare, l'altra è quella "non applicata". Può però capitare che sia lo stesso legislatore ad indicare con una apposita disposizione la prevalenza di una norma sull'altra, è il caso di quelle disposizioni in cui la regola è

accompagnata dalla clausola di esclusione di alcune ipotesi, cioè l'eccezione: la deroga.

Criterio della competenza:

  • rapporti tra legge statale e legge regionale
  • rapporti tra regolamenti dello Stato e regolamenti regionali
  • rapporti tra ordinamento dell'UE e legge dello Stato
  • rapporti tra legge regionale e legge di un'altra regione
  • rapporti tra legge e regolamento parlamentare

La norma non competente non è né abrogata né annullata, semplicemente rimane non applicata (come nel criterio di specialità).

Riserva di legge: RISERVA Di legge Ad altri atti

Formale Ordinaria

favore dellaa favore dei decreti legge costituzionaledi attuazione degliassoluta relativa rinforzatastatuti speciali 3

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
4 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Vuelle di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Giurisprudenza Prof..