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Fonti: nozioni generali (Cap. VIII)

Divisione delle fonti di diritto

Le fonti del diritto si dividono in:

  • Fonti di produzione (o di riconoscimento), ovvero atti o fatti abilitati dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche.
  • Fonti di cognizione, sono invece tutti quegli strumenti attraverso i quali si viene a conoscenza delle fonti di produzione. Queste possono essere:
    • Fonti ufficiali, come la Gazzetta Ufficiale. Quello che viene pubblicato in questa è ciò che entrerà in vigore e, proprio per consentire alle persone la conoscenza della nuova norma, entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione (periodo chiamato vacatio legis). Trascorso tale periodo vale la presunzione di conoscenza della legge e l’obbligo del giudice ad applicarla senza che le parti diano la prova dell’esistenza.
    • Fonti private non ufficiali, le notizie pubblicate in queste invece non hanno valore legale, ma servono semplicemente per poter conoscere le nuove norme.

Fonti di produzione

Le fonti di produzione si dividono poi in:

  1. Fonti-atto, sono parte degli atti giuridici (comportamenti consapevoli e volontari che danno luogo ad effetti giuridici), ma rispetto a questi hanno due caratteristiche:
    • Sono norme vincolanti per tutti.
    • Vengono poste in essere da organi abilitati dall’ordinamento giuridico.
  2. Fonti-fatto, sono invece tutte le altre fonti che l’ordinamento riconosce non perché prodotte dalla volontà di un determinato soggetto, ma per il semplice fatto di esistere. Fanno parte dei fatti giuridici (eventi sociali e naturali, come la nascita, che producono conseguenze nell’ordinamento), ma anche qui la differenza è che le fonti-fatto producono norme vincolanti per tutti. In passato la fonte-fatto per eccellenza era la consuetudine, quella che nasce spontaneamente per effetto della ripetuta osservanza di una certa condotta. Perché però si abbia un uso normativo occorrono due elementi:
    • Continua osservanza di un determinato comportamento (elemento oggettivo).
    • Requisito psicologico, la convinzione dell’obbligatorietà di quel comportamento (elemento soggettivo).
    Oggi però la consuetudine è quasi scomparsa, si trova all’ultimo posto della gerarchia delle fonti in quanto è sempre difficile provarne l’esistenza e il contenuto. Sono considerate fonti-fatto tutte quelle che producono norme nell’ordinamento ma che non sono prodotte dai nostri organi: sono ad esempio le norme prodotte dall’Unione Europea o le norme del diritto internazionale.

Tecniche di rinvio ad altri ordinamenti

Il principio di esclusività attribuisce allo Stato il potere di riconoscere le proprie fonti, indica quindi gli atti e i fatti idonei a produrre norme all’interno dell’ordinamento. Per consentire però l’applicazione di norme provenienti da altri ordinamenti, si utilizza lo strumento del rinvio.

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

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