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Leggi e regolamenti in Italia
Decreto legislativo (art. 76): Il parlamento delega al governo l'esercizio della funzione legislativa contempo limitato e per oggetti definiti. Il decreto legislativo deve essere convertito in legge entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
Decreto legge (art. 77): Il governo, in situazioni di necessità ed urgenza, può emanare un decreto legge con forza di legge. Il decreto legge deve essere convertito in legge entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
I regolamenti: Possono essere emanati sia dai ministeri che dai comuni. Il potere regolamentare del governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale. Un regolamento non può contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi. I regolamenti non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal governo. Sono disciplinati dagli artt. 3-4 delle preleggi.
Le norme corporative: Abrogate nel 1943.
Gli usi secundum legem (detti anche...)
consuetudini) Gli usi sono disciplinati dall'art. 8 delle preleggi. Per l'esistenza di uso è necessario sia un elemento materiale oggettivo e un elemento psicologico soggettivo. Questo consiste in un comportamento costante e generale tenuto dai consociati nella condizione che sia giuridicamente vincolante. L'elemento soggettivo è imprescindibile. Per esempio nell'abitudine della mancia manca l'elemento soggettivo, quindi è un uso di fatto, non un uso normativo. Gli usi marittimi sono particolarmente rilevanti perché prevalgono sulle comuni norme del diritto civile e commerciale vedi art.1 cod.nav.
CLASSIFICAZIONE DELLE NORME:
- DEROGABILI che a loro volta si distinguono in DISPOSITIVE e SUPPLETIVE.
- DISPOSITIVE -> Le norme dispositive contengono una disposizione che può essere disattesa dalle parti. Un esempio è l'art. 1815 comma 1 che prevede la naturale onerosità del mutuo salvo diversa volontà delle parti.
Un secondo esempio possono essere gli artt.1004-1005 che prevedono che le spese di ordinaria amministrazione spettano all'usufruttuario mentre quelle straordinarie sono a carico del proprietario salvo diversa volontà delle parti.
SUPPLETIVE -> Le norme suppletive entrano in gioco se le parti non si accordano in un certo modo. Un esempio è l'Art. 1284 comma 2 che prevede che se non vengono fissati gli interessi dalle parti, vengono applicati quelli previsti dalla legge. Un secondo esempio è l'Art. 457 che prevede che in mancanza di testamento i beni vadano agli eredi legittimi.
COGENTI (o imperative) -> Le normi cogenti NON possono mai essere derogate dalle parti. Un esempio è l'Art. 979 che prevede che la durata dell'usufrutto non può superare la vita dell'usufruttuario e non può durare più di 30 anni nel caso in cui il beneficiario dell'usufrutto fosse una persona giuridica.
Un secondo esempio è l'Art. 1815 comma 2 che prevede che se gli interessi di un mutuo sono usurari, la clausola è nulla e non è dovuto alcun interesse.
Inoltre le norme vengono classificate in base al loro contenuto:
- PRECETTIVE -> Il contenuto di una norma è precettivo quando obbliga le parti a compiere un determinato atto. Per esempio l'Art. 433 obbliga a prestare gli alimenti.
- PROIBITIVE -> Il contenuto di una norma è proibitivo quando proibisce alle parti di compiere un determinato atto. Per esempio l'Art. 458 stabilisce che i patti successori sono nulli. Si considera un patto successorio qualsiasi accordo che ha per oggetto i beni ereditari di una persona non ancora morta. Questa è una norma imperativa e proibitiva. Un secondo esempio è l'Art. 2744 che prevede il divieto dei patti commissori. È nullo il patto in cui si dice che il bene dato in garanzia o in pegno diventa di proprietà.
PERMISSIVE - Il contenuto della norma è permissivo se concede delle facoltà alle parti. Un esempio è l'Art. 1453 che prevede che in caso di inadempimento ad un contratto colui che lo subisce l'inadempimento può chiedere sia la risoluzione sia l'esatto adempimento del contratto, e, in ogni caso, può chiedere i danni.
INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE:
- Interpretazione letterale: È disciplinata dall'art. 12 delle preleggi che dice che nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse.
- Interpretazione logica: Nell'interpretare la legge bisogna seguire la ratio della norma, cioè l'intenzione del legislatore come previsto dall'art. 12 delle preleggi. Per esempio, l'Art. 2135 dice che l'imprenditore agricolo è colui...
Che alleva animali. Un tempo l'articolo al posto di animali diceva bestiame. Al giorno d'oggi è considerato imprenditore agricolo anche colui che alleva cani di razza, animali da pelliccia. Burastero Chiara Analogia legis3) Nel caso in cui manchi norma precisa, il legislatore deve individuare una norma che regola un caso simile o una materia analoga come previsto dall'art. 12 delle preleggi. Per esempio l'art. 10 sulla tutela dell'immagine, per analogia si applica anche alla tutela della voce. Un secondo esempio è l'art. 1079 che disciplina l'azione confessoria prevista per le servitù prediali ma che per analogia si applica anche agli altri diritti reali di godimento. N.B. -> Art.14 delle preleggi -> l'analogia non è applicabile per le leggi penali ed eccezionali. Le leggi eccezionali sono quelle leggi che derogano ai principi che stanno alla base del nostro ordinamento giuridico. L'Art. 732 è
un esempio di legge eccezionale. Prevede che quando uno dei coeredi vuole vendere la sua quota di eredità deve comunicarla all'altro coerede che può far valere il suo diritto di prelazione entro due mesi. Se uno dei coeredi vende la quota senza comunicarlo, l'altro coerede ha il diritto di recesso successorio entro 10 anni. Questa è una norma ECCEZIONALE perché in Italia vige il PRINCIPIO DI LIBERA CIRCOLAZIONE DEI BENI, l'art.732 pone un limite a questa libera circolazione. Questo articolo non si può applicare ai successori dei coeredi. Analogia iuris4) (art.12 delle preleggi) -> se dopo l'analogia legis il caso rimane ancora dubbio si fa riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico. (es. principio di libertà contrattuale, principio di libertà di forma) IRRETROATTIVITÀ E INIZIO DELL'OBBBLIGATORIETÀ DELLA LEGGE La legge non dispone che per l'avvenire: essa nonha effetto retroattivo (vedi artt. 10-11 delle preleggi). Il principio di irretroattività della legge può essere derogato dal legislatore con una norma di parigrado o di grado superiore. Per esempio le leggi che vanno a vantaggio del reo possono essere applicate retroattivamente (vedi art. 2 del codice penale). Un altro esempio sono i condoni fiscali che hanno valore retroattivo.
Il principio di irretroattività è INDEROGABILE per le norme penali incriminatrici (art. 25 comma 2 della costituzione).