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15-02-2021

Quando si parla di diritto romano, si parte dal suo testo normativo. La

proposizione/disposizione normativa è solamente il punto di partenza.

Per avere uno schema bisogna attribuire significato al periodo ipotetico tenendo

considerazione quale è la funzione e come si è inserita la fattispecie in un determinato

caso, nella società.

Lo scheletro è il dettato normativo. se x allora y. Bisogna quindi interpretare. se non vi

fosse interpretazione, controversialista, tutto ciò che riguarda l’emisfero giurista non

esisterebbe.

Art 2043: il punto di riferimento per la responsabilità contrattuale. ogni fatto doloso….

comporta un risarcimento. il danno è ingiusto o il comportamento che porta il fatto ad

esserlo?

“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga

colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” scheletro linguistico

Danno ingiusto: lesione che è suscettibile a una valutazione economica. Deve

 essere ingiusto: l’ingiustizia di una violazione di un diritto soggettivo assoluto:

bisogna dimostrare che la lesione è la violazione di es. proprietà/ uso/

superficie…, oppure diritti riguardanti la persona (erga omnes). No il diritto di

credito: diritto oggettivo relativo.

I danni si distinguono:

Patrimoniali lesioni al patrimonio economico del soggetto. Si

 

sviluppano in:

Danno emergente

 Lucro cessante

Non patrimoniali pregiudizi ad interessi della persona non aventi

 

rilevanza economica.

l’ingiustizia del danno contrario sia a diritti soggettivi relativi che assoluti

 

Vi è una disposizione normativa secondo il cui il testo impregiudicato vada a creare

due norme diverse.

Nel diritto romano: non c’è sussunzione del caso nella fattispecie astratta prevista

dal legislatore, ma il caso concreto non è un esempio, ma parte integrante del diritto

stesso, perché non esiste un codice civile, se non per il diritto processuale, penale,

amministrativo, tributario, un legislatore.

Non c’è legge, ma principi, oltre i quali non si può andare, esistono postulati che non

possono essere trasgrediti. Il disciplinamento è affidato a giuristi.

Il diritto a Roma, non è imposto ai privati, non ci sono enunciati normativi dal quale

partire, ma è il fatto dal quale si parte per risolvere il caso. La legge riguarda ambiti

del diritto che non sono quelli di nostra competenza; riguarda il diritto pubblico, civile

o processuale.

Oggi l’ordinamento è l’insieme delle regole generali ed astratte (insieme delle

interpretazioni); esistono disposizioni generali ed astratte, si attribuisce un senso ad

esse e poi a seconda del caso e dell’interpretazione il fatto si sussume e viene fatto

integrare all’interno della disposizione normativa che si è presa in considerazione (la

volontà del legislatore viene consacrata in un testo, in una formula linguistica).

JUS DIVERSO LEX DIRITTO NON È LEX, diritto ciò che è arte, derivante da una

IL è

tecnica- giurisprudenza

Quindi il diritto romano è ius in una duplice accezione:

1) Si parte dal caso concreto e nel rispetto dei principi dell’ordinamento.

2) Si trova una soluzione che sia buona ed equa casi uguali trattiti ugualmente;

casi dissimili trattati differentemente.

Diritto non è imposto ma è la soluzione che viene POSTA in quanto buona ed equa.

Interpretare significa risolvere il caso attraverso l’attribuzione di un significato secondo

bontà ed equità.

Trovare una regola al caso controverso. Il giurista, non è un organo, un meccanismo

nel motore dello stato, ma un privato cittadino, un interprete. Il loro non è un diritto

imposto, ma il loro jus, la loro soluzione casistica vale perché è equa, è efficiente,

pertinente. Il diritto non è imposto, ma posto; la soluzione viene posta poiché

non è imposta da un soggetto dall’alto (Partendo dal caso).

Privati i cittadini creano jus, tra privati. È dal fatto che nasce il diritto.

A Roma è dal fatto che nasce il diritto. Per noi invece è dal diritto al fatto.

16/02/2021

CASO 1

Obbligo contrattuale trasferimento di partecipazioni sociali contratto di

 

compravendita trasferimento di un bene (trasferire la proprietà), contratto efficacie

reale.

Tizio venditore di esse ottiene il rilascio da Beta, istituto bancario Caio è il

 

beneficiario.

Dopo anni dal rilascio della garanzia Caio provvede all’escussione di Beta,

dichiarando l’inadempimento di Tizio e sostenendo il suo diritto all’indennizzo.

Beta prima di effettuare il pagamento in favore del beneficiario della garanzia (Caio)

sente Tizio che nega l’inadempimento ai danni di Caio.

3 soggetti:

Tizio venditore, dante causa, traferisce la proprietà di un suo bene.

 

Beta istituto bancario.

 

Caio beneficiario, avente causa, si impegna al pagamento di una

 

somma di denaro.

Problema di garanzia figura particolare di garanzia.

Vi è un dante causa (colui che trasferisce) che è Tizio.

Caio manifesta il suo volere ad essere avente causa (destinatario della traslazione) e,

in forza del contratto, si impegna al pagamento di una somma di denaro. Nello stesso

contratto vi è un effetto di carattere reale (la traslazione immediata derivata dallo

scambio dei voleri) e un effetto obbligatorio (l’avente causa si obbliga al pagamento di

una somma di denaro secondo le modalità che vengono previste dal contratto).

CASO 2

Vendita di un microonde.

Sempronio venditore di accorda con Pinco, suo amico, su un microonde funzionale e

gli fa un prezzo da amico, Pinco accetta il prezzo proposto pronunciando “affare fatto”

consenso, e quindi attraverso la pronuncia di parole le cose cambiano il reale

giuridico la parola è performativa. Chi era proprietario ora non lo è più e il

compratore che ancora non ha preso il microonde è il nuovo proprietario anche senza

averlo ancora pagato effetto automatico traslativo del consenso obbligo ulteriore

 

in capo al venditore è quello di consegnarlo secondo le indicazioni accordate fra le

parti.

CASO DI SPECIE

Contratto di compravendita consenso traslativo

ART.1376 Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di

una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il

trasferimento di un altro diritto o della proprietà si trasmettono e si acquistano per

effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.

Se c’è consenso esso è sufficiente per il trasferimento effetto traslativo.

Effetto del trasferimento effetto costituente: si instaura un vincolo tra le parti,

Obbligo di pagare il prezzo da parte del compratore.

La stessa parete è sia creditore del prezzo, ma debitore del debito della traslazione

SINALLAGMA FUNZIONALE venditore: creditore e debitore / compratore: debitore

e creditore.

effetto obbligatorio

Questo articolo secondo il diritto romano: il consenso non basta per il trasferimento.

ART.1470 La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della

proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un

prezzo. compravendita

Il carattere della corrispettività è essenziale: la è un

 contratto a titolo oneroso, poiché entrambe le parti ricevono un vantaggio

economico dalla loro prestazione, consistente nel pagamento di un prezzo

determinato o determinabile, pena la nullità del contratto.

Altra caratteristica fondamentale del contratto di compravendita è che si

 tratta di negozio consensuale, in quanto si perfeziona con il semplice

raggiungimento dell’accordo tra le parti, il quale risulta sufficiente alla

conclusione del contratto, senza che sia necessaria la consegna della cosa.

L’effetto della conclusione dell’iter di perfezionamento dell’accordo negoziale è

il trasferimento del diritto dal venditore al compratore, per questo si dice che il

contratto è a effetti reali. Dove la res, oggetto del contratto di compravendita,

sia generica, l’effetto traslativo è prodotto con l’individuazione, effettuata con la

consegna all’acquirente.

Oggi contratto di vendita: effetto reale o efficacia traslativa:

 

se è sufficiente lo scambio dei consensi, non può essere un contratto

o reale consegna del bene per contratto reale.

Nell’epoca romana il diritto di compravendita è un contratto reale deve

 

esserci il trasferimento.

ART.1476 Le obbligazioni principali del venditore sono:

di consegnare la cosa al compratore.

 di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto

 immediato del contratto.

di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa garante, assicura

 

un certo stato delle cose.

Il debitore che non esige esattamente la prestazione dovuta (2) è tenuto

ART.1218 

al risarcimento del danno, se non prova (3) che l’inadempimento o il ritardo è stato

determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile

(4) (5).

2. È un parziale inadempimento che può toccare diversi profili: l'oggetto, il

luogo, la diligenza ecc.

3. Il creditore deve provare il titolo costitutivo del rapporto e, se vi è un

termine, che questo è scaduto, potendosi limitare ad allegare

l’inadempimento; il debitore, invece, deve dimostrare di aver adempiuto

ovvero che l'inadempimento non è a lui imputabile.

Obbligazione negativa non potendosi fare gravare sul debitore l'onere di

provare di non aver tenuto nessuna delle condotte (positive) che avrebbero

violato l'obbligo di non fare, è il creditore a dover dimostrare che il debitore ha

tenuto la condotta lesiva.

4. Affinché l'impossibilità sia idonea a liberare il debitore deve essere assoluta,

cioè insuperabile, ed oggettiva, cioè riconoscibile in base a criteri obiettivi.

5. L'illecito contrattuale richiede anche la sussistenza dell'elemento soggettivo.

Questa norma costituisce una delle norme cardine dell'intero codice.

quando è il creditore a dover sopportare

Funzione rispondere all’interrogativo

 

le conseguenze del mancato adempimento e quando, invece, è il debitore a dover

farsene carico?

Soluzione è data escludendo la responsabilità del debitore al ricorrere di due

presupposti: uno oggettivo impossibilità della prestazione; uno soggettivo non

 

imputabilità di questa impossibilità:

Secondo una visione oggettiva essa si identifica solo col fortuito o la forza

 

maggiore;

Secondo una visione soggettiva concetto più ampio, che comprende la

 

colpa correlato con ART.1176.

ART.1176 diligenza nell’adempimento.

Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di

famiglia (1). Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività

professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività

esercitata (2).

La diligenza indica le modalità di esecuzione della prestazione e impone al

 debitore di fare tutto quanto necessario a soddisfare l'interesse del creditore

all'esatto adempimento.

Il 2°C indica il grado di diligenza richiesto al professionista esprime un principio

 

di portata generale, per cui si dovrebbero sempre considerare le specifiche

competenze del debitore, anche se questi non sia un professionista. In particolare,

si configura:

Colpa lieve in caso di minimo inadempimento se viene richiesto un

 

grado maggiore di diligenza.

Colpa grave sufficiente una minor perizia è necessaria una violazione

 

più consistente.

Evizione vizio di carattere giuridico, diritto altrui, soggetto terzo accampa dei diritti

su una cosa venduta, il garante paga 2 volte il prezzo che ha ottenuto.

Vizi di carattere fisico vizio occulto.

Il bene oggetto della compravendita più essere difettoso oppure senza qualità vizio

perché la qualità per la quale era stato comprato difetta rispetto alla conformità del

bene astratto oggetto di compravendita.

17/02/2021

Debito dovere di comportamento è obbiettato all’interesse del creditore

  

valutazione economica, bisogna soddisfare il creditore per avere lo scioglimento del

vincolo.

Possono incorrere diverse patologie:

Debitore adempie o bene o male entra in gioco l’ART.1218 insieme delle

  

conseguenze negative.

Chi consegna il bene viziato non è inadempiente, ma adempie bene.

Prestazione dovuta dal venditore consegnare la merce nello stato giuridico e

economico al momento dello scambio dei consensi, perfezione dell’accordo.

La prestazione contegno umano possibile dedotto nell’esecuzione, che soddisfa il

creditore sciogliendo l’obbligazione se manca risarcimento.

 

Garanzia diversa da prestazione:

Venditore è solo garante (diverso da debito e obbligazione).

 Debitore deve tenere un contegno il garante no, assicura la qualità, l’assenza di

 certo connotati, il verificarsi o no di un evento, o l’essere, lo stare di una cosa

e/o persona.

Garantire per i vizi è diverso da rispondere per l’inadempimento. Non ci si può

obbligare per uno status di una persona o cosa o eventi, ma solo assicurare.

Nel caso del venditore è debitore (deve porre in essere un comportamento, deve fare

qualcosa per soddisfare il creditore), venditore e garante (per i vizi occulti/materiali,

non immediatamente visibili per la merce – preesistenti o simultanei alla

compravendita – costudire la cosa ante tradizione prima della vendita) sta ad

assicurare l’inesistenza di vizi.

Il modello è quello romanistico. Responsabilità e garanzia non sono la stessa

cosa. Garanzia esistono diverse figure negoziale di garanzia, garante assicura uno

 

stato di cose o l’assenza di certi caratteri o il verificarsi/no di un certo evento.

Garantire per i vizi diverso da responsabile non ci si può obbligare ma si

garantisce, NON deve porre in essere un contegno consiste in un DARE o FARE

PRESTAT sta a garanzia, ad assicurare, sta a presidio, assicura

 

l’inesistenza di vizi.

Se vizi garante è esposto a 2 azioni:

Azione estimatoria riduzione in base al vizio, non risoluzione del

 

contratto.

Azione redibitoria

A Roma attraverso la garanzia il compratore faceva valere il suo diritto 

chiamava in causa il venditore.

Tizio vende a Caio, Sempronio chiama in causa l’acquirente perché ha diritto su

quella determinata cosa chiama in causa il venditore:

No accoglie esposte ad un’azione a carattere penale, condanna pari a

 

doppia del presso dato funzione sanzionatoria.

Accoglie

A Roma nasce nelle piazze durante lo scambio di persone (schiavi) o animali.

A prescindere di caratteri di inadempimento si è esposti ai poteri di chi è

garantito

Epoca preclassica non c’erano le garanzie, il venditore non era anche garante.

In epoca repubblicana garante per l’evizione. Pagamento di una pena privata

sanzionatoria

Obbligazione c’è prestazione contegno umano dedotto nell’obbligazione

  

la sua esecuzione soddisfa l’obbligazione sciogliendola. Quando si deve dare

o fare o qualcosa.

Rapporto fondamentale obbligatorio debitore/creditore, debito/credito

 

dovere di prestazione ed obbligo di risarcimento.

Creditore insoddisfatti non è felice e potrà chiedere un risarcimento del danno e per

ottenerlo dovrà convenire in giudizio il sui debitore per inadempimento se no

spontaneo adempimento dopo sentenza favorevole del giudice agire in giudizio,

aggredire il patrimonio, deve subire delle conseguenze negative se inadempiente 

ART.1218.

Garanzie nel caso

problema è di garanzia, ma c’è l’obbligo la figura

 il garante non è un debitore

 dove c’è condotta c’è obbligazione

 il debitore deve porre in essere la condotta, il creditore ha diritto a quella avere

 quella condotta, il garante assicura

rapporto fondamentale – di debito/credito, rapporto fondamentale obbligatorio

 

obbligo risarcitorio dove non c’è inadempimento

Art 2740 “Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi

beni presenti e futuri…”

La responsabilità è la garanzia patrimoniale generica: situazione nella quale si

trova il patrimonio del debitore a garanzia/assicurazione dell’adempimento.

Qualora non vi sia un interesse soddisfatto del creditore che dipende

dall’inadempimento del debitore, il creditore, proprio perché il patrimonio del

debitore fungono da garanzia generica, ha il potere di aggredire i beni in via

surrogatoria in base all’adempimento corretto che non si + verificato

quindi, vi è:

rapporto obbligatorio (debito credito)

 Rapporto obbligatorio (debito credito).

 Dovere di prestazione.

 Se c’è adempimento soddisfazione.

 

Inadempimento creditore insoddisfatto, infelice, che mette in moto l’azione

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher milenaarcudi1235555 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Fondamenti romanistici del diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Pelloso Carlo.
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