15-02-2021
Quando si parla di diritto romano, si parte dal suo testo normativo. La
proposizione/disposizione normativa è solamente il punto di partenza.
Per avere uno schema bisogna attribuire significato al periodo ipotetico tenendo
considerazione quale è la funzione e come si è inserita la fattispecie in un determinato
caso, nella società.
Lo scheletro è il dettato normativo. se x allora y. Bisogna quindi interpretare. se non vi
fosse interpretazione, controversialista, tutto ciò che riguarda l’emisfero giurista non
esisterebbe.
Art 2043: il punto di riferimento per la responsabilità contrattuale. ogni fatto doloso….
comporta un risarcimento. il danno è ingiusto o il comportamento che porta il fatto ad
esserlo?
“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga
colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” scheletro linguistico
Danno ingiusto: lesione che è suscettibile a una valutazione economica. Deve
essere ingiusto: l’ingiustizia di una violazione di un diritto soggettivo assoluto:
bisogna dimostrare che la lesione è la violazione di es. proprietà/ uso/
superficie…, oppure diritti riguardanti la persona (erga omnes). No il diritto di
credito: diritto oggettivo relativo.
I danni si distinguono:
Patrimoniali lesioni al patrimonio economico del soggetto. Si
sviluppano in:
Danno emergente
Lucro cessante
Non patrimoniali pregiudizi ad interessi della persona non aventi
rilevanza economica.
l’ingiustizia del danno contrario sia a diritti soggettivi relativi che assoluti
Vi è una disposizione normativa secondo il cui il testo impregiudicato vada a creare
due norme diverse.
Nel diritto romano: non c’è sussunzione del caso nella fattispecie astratta prevista
dal legislatore, ma il caso concreto non è un esempio, ma parte integrante del diritto
stesso, perché non esiste un codice civile, se non per il diritto processuale, penale,
amministrativo, tributario, un legislatore.
Non c’è legge, ma principi, oltre i quali non si può andare, esistono postulati che non
possono essere trasgrediti. Il disciplinamento è affidato a giuristi.
Il diritto a Roma, non è imposto ai privati, non ci sono enunciati normativi dal quale
partire, ma è il fatto dal quale si parte per risolvere il caso. La legge riguarda ambiti
del diritto che non sono quelli di nostra competenza; riguarda il diritto pubblico, civile
o processuale.
Oggi l’ordinamento è l’insieme delle regole generali ed astratte (insieme delle
interpretazioni); esistono disposizioni generali ed astratte, si attribuisce un senso ad
esse e poi a seconda del caso e dell’interpretazione il fatto si sussume e viene fatto
integrare all’interno della disposizione normativa che si è presa in considerazione (la
volontà del legislatore viene consacrata in un testo, in una formula linguistica).
JUS DIVERSO LEX DIRITTO NON È LEX, diritto ciò che è arte, derivante da una
IL è
tecnica- giurisprudenza
Quindi il diritto romano è ius in una duplice accezione:
1) Si parte dal caso concreto e nel rispetto dei principi dell’ordinamento.
2) Si trova una soluzione che sia buona ed equa casi uguali trattiti ugualmente;
casi dissimili trattati differentemente.
Diritto non è imposto ma è la soluzione che viene POSTA in quanto buona ed equa.
Interpretare significa risolvere il caso attraverso l’attribuzione di un significato secondo
bontà ed equità.
Trovare una regola al caso controverso. Il giurista, non è un organo, un meccanismo
nel motore dello stato, ma un privato cittadino, un interprete. Il loro non è un diritto
imposto, ma il loro jus, la loro soluzione casistica vale perché è equa, è efficiente,
pertinente. Il diritto non è imposto, ma posto; la soluzione viene posta poiché
non è imposta da un soggetto dall’alto (Partendo dal caso).
Privati i cittadini creano jus, tra privati. È dal fatto che nasce il diritto.
A Roma è dal fatto che nasce il diritto. Per noi invece è dal diritto al fatto.
16/02/2021
CASO 1
Obbligo contrattuale trasferimento di partecipazioni sociali contratto di
compravendita trasferimento di un bene (trasferire la proprietà), contratto efficacie
reale.
Tizio venditore di esse ottiene il rilascio da Beta, istituto bancario Caio è il
beneficiario.
Dopo anni dal rilascio della garanzia Caio provvede all’escussione di Beta,
dichiarando l’inadempimento di Tizio e sostenendo il suo diritto all’indennizzo.
Beta prima di effettuare il pagamento in favore del beneficiario della garanzia (Caio)
sente Tizio che nega l’inadempimento ai danni di Caio.
3 soggetti:
Tizio venditore, dante causa, traferisce la proprietà di un suo bene.
Beta istituto bancario.
Caio beneficiario, avente causa, si impegna al pagamento di una
somma di denaro.
Problema di garanzia figura particolare di garanzia.
Vi è un dante causa (colui che trasferisce) che è Tizio.
Caio manifesta il suo volere ad essere avente causa (destinatario della traslazione) e,
in forza del contratto, si impegna al pagamento di una somma di denaro. Nello stesso
contratto vi è un effetto di carattere reale (la traslazione immediata derivata dallo
scambio dei voleri) e un effetto obbligatorio (l’avente causa si obbliga al pagamento di
una somma di denaro secondo le modalità che vengono previste dal contratto).
CASO 2
Vendita di un microonde.
Sempronio venditore di accorda con Pinco, suo amico, su un microonde funzionale e
gli fa un prezzo da amico, Pinco accetta il prezzo proposto pronunciando “affare fatto”
consenso, e quindi attraverso la pronuncia di parole le cose cambiano il reale
giuridico la parola è performativa. Chi era proprietario ora non lo è più e il
compratore che ancora non ha preso il microonde è il nuovo proprietario anche senza
averlo ancora pagato effetto automatico traslativo del consenso obbligo ulteriore
in capo al venditore è quello di consegnarlo secondo le indicazioni accordate fra le
parti.
CASO DI SPECIE
Contratto di compravendita consenso traslativo
ART.1376 Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di
una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il
trasferimento di un altro diritto o della proprietà si trasmettono e si acquistano per
effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.
Se c’è consenso esso è sufficiente per il trasferimento effetto traslativo.
Effetto del trasferimento effetto costituente: si instaura un vincolo tra le parti,
Obbligo di pagare il prezzo da parte del compratore.
La stessa parete è sia creditore del prezzo, ma debitore del debito della traslazione
SINALLAGMA FUNZIONALE venditore: creditore e debitore / compratore: debitore
e creditore.
effetto obbligatorio
Questo articolo secondo il diritto romano: il consenso non basta per il trasferimento.
ART.1470 La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della
proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un
prezzo. compravendita
Il carattere della corrispettività è essenziale: la è un
contratto a titolo oneroso, poiché entrambe le parti ricevono un vantaggio
economico dalla loro prestazione, consistente nel pagamento di un prezzo
determinato o determinabile, pena la nullità del contratto.
Altra caratteristica fondamentale del contratto di compravendita è che si
tratta di negozio consensuale, in quanto si perfeziona con il semplice
raggiungimento dell’accordo tra le parti, il quale risulta sufficiente alla
conclusione del contratto, senza che sia necessaria la consegna della cosa.
L’effetto della conclusione dell’iter di perfezionamento dell’accordo negoziale è
il trasferimento del diritto dal venditore al compratore, per questo si dice che il
contratto è a effetti reali. Dove la res, oggetto del contratto di compravendita,
sia generica, l’effetto traslativo è prodotto con l’individuazione, effettuata con la
consegna all’acquirente.
Oggi contratto di vendita: effetto reale o efficacia traslativa:
se è sufficiente lo scambio dei consensi, non può essere un contratto
o reale consegna del bene per contratto reale.
Nell’epoca romana il diritto di compravendita è un contratto reale deve
esserci il trasferimento.
ART.1476 Le obbligazioni principali del venditore sono:
di consegnare la cosa al compratore.
di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto
immediato del contratto.
di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa garante, assicura
un certo stato delle cose.
Il debitore che non esige esattamente la prestazione dovuta (2) è tenuto
ART.1218
al risarcimento del danno, se non prova (3) che l’inadempimento o il ritardo è stato
determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile
(4) (5).
2. È un parziale inadempimento che può toccare diversi profili: l'oggetto, il
luogo, la diligenza ecc.
3. Il creditore deve provare il titolo costitutivo del rapporto e, se vi è un
termine, che questo è scaduto, potendosi limitare ad allegare
l’inadempimento; il debitore, invece, deve dimostrare di aver adempiuto
ovvero che l'inadempimento non è a lui imputabile.
Obbligazione negativa non potendosi fare gravare sul debitore l'onere di
provare di non aver tenuto nessuna delle condotte (positive) che avrebbero
violato l'obbligo di non fare, è il creditore a dover dimostrare che il debitore ha
tenuto la condotta lesiva.
4. Affinché l'impossibilità sia idonea a liberare il debitore deve essere assoluta,
cioè insuperabile, ed oggettiva, cioè riconoscibile in base a criteri obiettivi.
5. L'illecito contrattuale richiede anche la sussistenza dell'elemento soggettivo.
Questa norma costituisce una delle norme cardine dell'intero codice.
quando è il creditore a dover sopportare
Funzione rispondere all’interrogativo
le conseguenze del mancato adempimento e quando, invece, è il debitore a dover
farsene carico?
Soluzione è data escludendo la responsabilità del debitore al ricorrere di due
presupposti: uno oggettivo impossibilità della prestazione; uno soggettivo non
imputabilità di questa impossibilità:
Secondo una visione oggettiva essa si identifica solo col fortuito o la forza
maggiore;
Secondo una visione soggettiva concetto più ampio, che comprende la
colpa correlato con ART.1176.
ART.1176 diligenza nell’adempimento.
Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di
famiglia (1). Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività
professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività
esercitata (2).
La diligenza indica le modalità di esecuzione della prestazione e impone al
debitore di fare tutto quanto necessario a soddisfare l'interesse del creditore
all'esatto adempimento.
Il 2°C indica il grado di diligenza richiesto al professionista esprime un principio
di portata generale, per cui si dovrebbero sempre considerare le specifiche
competenze del debitore, anche se questi non sia un professionista. In particolare,
si configura:
Colpa lieve in caso di minimo inadempimento se viene richiesto un
grado maggiore di diligenza.
Colpa grave sufficiente una minor perizia è necessaria una violazione
più consistente.
Evizione vizio di carattere giuridico, diritto altrui, soggetto terzo accampa dei diritti
su una cosa venduta, il garante paga 2 volte il prezzo che ha ottenuto.
Vizi di carattere fisico vizio occulto.
Il bene oggetto della compravendita più essere difettoso oppure senza qualità vizio
perché la qualità per la quale era stato comprato difetta rispetto alla conformità del
bene astratto oggetto di compravendita.
17/02/2021
Debito dovere di comportamento è obbiettato all’interesse del creditore
valutazione economica, bisogna soddisfare il creditore per avere lo scioglimento del
vincolo.
Possono incorrere diverse patologie:
Debitore adempie o bene o male entra in gioco l’ART.1218 insieme delle
conseguenze negative.
Chi consegna il bene viziato non è inadempiente, ma adempie bene.
Prestazione dovuta dal venditore consegnare la merce nello stato giuridico e
economico al momento dello scambio dei consensi, perfezione dell’accordo.
La prestazione contegno umano possibile dedotto nell’esecuzione, che soddisfa il
creditore sciogliendo l’obbligazione se manca risarcimento.
Garanzia diversa da prestazione:
Venditore è solo garante (diverso da debito e obbligazione).
Debitore deve tenere un contegno il garante no, assicura la qualità, l’assenza di
certo connotati, il verificarsi o no di un evento, o l’essere, lo stare di una cosa
e/o persona.
Garantire per i vizi è diverso da rispondere per l’inadempimento. Non ci si può
obbligare per uno status di una persona o cosa o eventi, ma solo assicurare.
Nel caso del venditore è debitore (deve porre in essere un comportamento, deve fare
qualcosa per soddisfare il creditore), venditore e garante (per i vizi occulti/materiali,
non immediatamente visibili per la merce – preesistenti o simultanei alla
compravendita – costudire la cosa ante tradizione prima della vendita) sta ad
assicurare l’inesistenza di vizi.
Il modello è quello romanistico. Responsabilità e garanzia non sono la stessa
cosa. Garanzia esistono diverse figure negoziale di garanzia, garante assicura uno
stato di cose o l’assenza di certi caratteri o il verificarsi/no di un certo evento.
Garantire per i vizi diverso da responsabile non ci si può obbligare ma si
garantisce, NON deve porre in essere un contegno consiste in un DARE o FARE
PRESTAT sta a garanzia, ad assicurare, sta a presidio, assicura
l’inesistenza di vizi.
Se vizi garante è esposto a 2 azioni:
Azione estimatoria riduzione in base al vizio, non risoluzione del
contratto.
Azione redibitoria
A Roma attraverso la garanzia il compratore faceva valere il suo diritto
chiamava in causa il venditore.
Tizio vende a Caio, Sempronio chiama in causa l’acquirente perché ha diritto su
quella determinata cosa chiama in causa il venditore:
No accoglie esposte ad un’azione a carattere penale, condanna pari a
doppia del presso dato funzione sanzionatoria.
Accoglie
A Roma nasce nelle piazze durante lo scambio di persone (schiavi) o animali.
A prescindere di caratteri di inadempimento si è esposti ai poteri di chi è
garantito
Epoca preclassica non c’erano le garanzie, il venditore non era anche garante.
In epoca repubblicana garante per l’evizione. Pagamento di una pena privata
sanzionatoria
Obbligazione c’è prestazione contegno umano dedotto nell’obbligazione
la sua esecuzione soddisfa l’obbligazione sciogliendola. Quando si deve dare
o fare o qualcosa.
Rapporto fondamentale obbligatorio debitore/creditore, debito/credito
dovere di prestazione ed obbligo di risarcimento.
Creditore insoddisfatti non è felice e potrà chiedere un risarcimento del danno e per
ottenerlo dovrà convenire in giudizio il sui debitore per inadempimento se no
spontaneo adempimento dopo sentenza favorevole del giudice agire in giudizio,
aggredire il patrimonio, deve subire delle conseguenze negative se inadempiente
ART.1218.
Garanzie nel caso
problema è di garanzia, ma c’è l’obbligo la figura
il garante non è un debitore
dove c’è condotta c’è obbligazione
il debitore deve porre in essere la condotta, il creditore ha diritto a quella avere
quella condotta, il garante assicura
rapporto fondamentale – di debito/credito, rapporto fondamentale obbligatorio
obbligo risarcitorio dove non c’è inadempimento
Art 2740 “Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi
beni presenti e futuri…”
La responsabilità è la garanzia patrimoniale generica: situazione nella quale si
trova il patrimonio del debitore a garanzia/assicurazione dell’adempimento.
Qualora non vi sia un interesse soddisfatto del creditore che dipende
dall’inadempimento del debitore, il creditore, proprio perché il patrimonio del
debitore fungono da garanzia generica, ha il potere di aggredire i beni in via
surrogatoria in base all’adempimento corretto che non si + verificato
quindi, vi è:
rapporto obbligatorio (debito credito)
Rapporto obbligatorio (debito credito).
Dovere di prestazione.
Se c’è adempimento soddisfazione.
Inadempimento creditore insoddisfatto, infelice, che mette in moto l’azione
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