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FIDUCIA:

Durante l'epoca arcaica, i cittadini romani avevano a disposizione pochissimi strumenti giuridici (mancipatio e in iure cessio) allo scopo di soddisfare anche esigenze diverse, fu creato l'istituto dellafiducia, che si basava proprio sull'affidamento nella parola data, in quanto una parte (il fiduciante) compiva un atto solenne di alienazione di un proprio bene, ma contemporaneamente l'altra parte (il fiduciario) si impegnava in modo informale (con il pactum fiduciae) a tenere il bene per uno scopo determinato e a restituirlo quando tale scopo fosse stato soddisfatto. A partire dal II secolo a.C., venne creata un'actio fiduciae che poteva utilizzare il fiduciante per ottenere la restituzione della cosa o per sanzionare ogni uso illecito della cosa data in fiducia. Prima, probabilmente, il responsabile veniva colpito da sanzioni religiose.

FEDECOMMESSO:

Il testatore chiedeva informalmente all'erede o al legatario (detti onerati) di

compiere una dataprestazione in favore di un'altra persona (detta fedecommissario) senza però scriverlo in untestamento. Il testatore si fidava di una persona, si rimetteva alla sua fides affinché eseguisse l'incaricoraccomandato (fidei committere): ne nasceva un mero obbligo morale, non giuridico. Se l'oneratonon faceva quanto era stato da lui chiesto non c'era possibilità di costringerlo.

BONA FIDES

La fides bona è un criterio normativo che nasce quando Roma si apre al mondo dei mercati e deitraffici internazionali. In questi rapporti tra persone che non appartengono alla medesima comunità non si può condividerela stessa fides, non si conosce l'uno il "credito" dell'altro.

Fides bona = del bonus vir

La prassi commerciale sviluppa un parametro oggettivo, applicabile anche agli stranieri chechiedessero una tutela entro la iurisdictio del pretore peregrino romano. Questo parametro astratto è una

fides fittizia, convenzionale, svincolata dalla realtà concreta delle paradigmaparti del rapporto, delle quali non si verifica l'affidabilità concreta: si richiama invece un comportamentale astratto espresso dalla figura del bonus vir. La fides bona come criterio normativo. Era la giurisprudenza che precisava cosa si dovesse intendere per fides del bonus vir e ne faceva discendere gli obblighi che nel caso concreto si potevano pretendere. Ne derivarono principi per molti aspetti rivoluzionari, come la tutela di tutti gli accordi informali, la persecuzione di ogni comportamento doloso, la compensazione, il diritto agli interessi, la responsabilità precontrattuale, l'eccezione di inadempimento. La buona fede nel diritto italiano. Oggi la massima parte delle conseguenze normative della buona fede sono diventate normecodicistiche, tuttavia rimane vitale il principio per cui la buona fede permette di ampliare il diritto, di farlo respirare; ancora oggi essa è il

Il principale strumento che permette di rendere il diritto ars boni et aequi. Nel nostro codice (come nel diritto romano) si parla di buona fede in due sensi:

  1. Buona fede in senso soggettivo = si tratta dell'ignoranza di ledere un altrui interesse giuridicamente tutelato (art 1147 c.c.)
  2. Buona fede in senso oggettivo = è un'autonoma fonte di obbligazioni, anche se non espressamente pattuite dalle parti contrattuali. È dunque ancora considerabile un criterio normativo: art 1175, 1337, 1366, 1375 c.c.

Articoli rilevanti:

  • art 1175 - comportamento secondo correttezza
  • art 1147 - possesso di buona fede secondo le regole della correttezza; è possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto. La buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave.
  • art 1337 - trattative e responsabilità

La buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo.

dell'acquisto precontrattuale = le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede

art 1366 - interpretazione di buona fede secondo buona fede; = il contratto deve essere interpretato secondo buona fede

art 1375 - esecuzione di buona fede buona fede; = il contratto deve essere eseguito secondo buona fede

FATTI GIURIDICI

Qualificare fatti/eventi per attribuire ad essi una veste giuridica, è questo il ruolo del giurista che deve sapere leggere il reale utilizzando il filtro del diritto - ruolo del giurista = trasporre in diritto i fatti.

Ma quando un fatto è anche giuridico? Un fatto è giuridico quando esso è rilevante nell'ambito del diritto; ciò però è strettamente legato alla valutazione dell'interprete ossia del giurista - sta al giurista attuare una codificazione sub specie iuris.

Fatti giuridici possono essere riconducibili all'uomo o alla natura.

indipendentemente dalla volontà/comportamento dell'uomo (fenomeno per il quale vi è l'estinzione di un diritto conseguente al suo mancato esercizio per un determinato periodo di tempo) o anche (modo di acquisto della proprietà a titolo originario basato sul perdurare per un determinato periodo di tempo del possesso su un bene) ad esempio sono strettamente legati al tempo. Anche la nascita e la morte sono atti giuridici: - nascita = oggi con la nascita si acquista la capacità giuridica (art 1 c.c. - la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita) -- nel diritto romano per essere capaci giuridicamente non bastava essere nato vivo ma bisognava essere in possesso dei tria status: 1. status libertatis - libero 2. status civitatis - cittadino romano 3. status familiae - essere un pater familias, ossia sui iuris - morte = apertura della successione, istitutogiuridico in virtù del quale uno o più soggetti subentrano nella titolarità del patrimonio o singoli diritti patrimoniali al precedente titolare. La successione si apre, secondo quanto stabilito dall'art. 456 c.c., a seguito della morte del de cuius (nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto). All'interno dei fatti giuridici possiamo distinguere una categoria, quella degli atti giuridici: fatti compiuti con coscienza e volontà da un soggetto (da actus, che significa "agire umano"). Possiamo quindi distinguere: - fatti giuridici in senso lato - fatti giuridici in senso stretto (non riconducibili alla volontà/coscienza dell'uomo) Gli atti giuridici si distinguono ulteriormente in: atti illeciti - atti che vanno contro norme giuridiche e producono conseguenze giuridiche non volute, fissate dall'ordinamento come sanzione. atti leciti - si riconoscono delle categorie: - atti giuridici in senso stretto = atti riconducibili

A coscienza e volontà le cui conseguenze sul piano del diritto vi sono a prescindere dal fatto che siano volute da chi le pone in essere (es. adempiere una obbligazione) negozi giuridici.

Il negozio giuridico è una categoria astratta elaborata dalla dottrina tedesca dell'800 a partire dalle fonti romane, in particolare dalla corrente di pensiero pandettistica. All'epoca il diritto romano era il diritto vigente, per tale motivo questi studiosi venivano chiamati pandettisti cioè studiosi delle pandette (= il digesto giustinianeo).

Nel linguaggio giuridico il termine negozio riprende il significato latino di negotium, attività pratica dell'uomo, attività commerciale (ciò che veniva contrapposto all'otium).

NEGOZIO GIURIDICO

Manifestazione di volontà umana tesa al prodursi di effetti giuridici ("il negozio giuridico è un atto che regola oltre che essere regolato" - F. Carnelutti)

Siamo dinnanzi al mezzo

rem = prendono il nome dall’espressione latina, ad rem → diritti soggettivi su una persona o su un rapporto giuridico; i romani dicevano inter partes - opposti solo nei confronti di chi è parte nel rapporto giuridico. La volontà delle parti è il principio fondamentale del diritto privato.personam = diritti relativi/di credito si esplicano in una relazione tra due o più soggetti individuati → diritti obbligatori perché creano un vincolo tra soggetti - da "obligo" (=legare, vincolare, impegnare) Si può dire allora che mentre i diritti obbligatori impongono una collaborazione tra soggetti tra loro vincolati, i diritti reali segnano una esclusione perché il loro titolare può pretendere da tutti una astensione da ogni turbativa che possa lederlo nell'esercizio del proprio diritto. Al centro della categoria del negozio giuridico sta la categoria del contratto, che rappresenta il negozio giuridico per eccellenza; è una nozione che proviene dal diritto romano e consiste nell'accordo tra due o più parti le cui volontà si intrecciano producendo l'effetto di costituire/regolare/estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. Art 1321 cc Il contratto è un negozio necessariamente bilaterale oplurilaterale.Negozi giuridici unilaterali:

TESTAMENTO - art 587 c.c., il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse

PROCURA - atto unilaterale del rappresentato, rivolto ai terzi, costitutivo di poteri in capo al rappresentante (es: procura alle liti conferita all'avvocato)

Nel diritto italiano i contratti producono sia effetti obbligatori che reali.

principio consensualistico o del consenso traslativo - art 1376 c.c., nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.

Questo principio non è romanistico…Il term
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Publisher
A.A. 2022-2023
56 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher emilygg di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Merotto Maria Federica.