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LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
OBBLIGAZIONI CHE HANNO PER OGGGETTO UNA SOMMA DI DENARO.
Questo è un tema specifico che sta un po’ dentro e un po’ fuori dal contratto, dal momento che può
nascere anche da onte legale o addirittura da delitto, quindi da fatto illecito.
Il tema è quello della tutela a fronte dell’inadempimento di una prestazione pecuniaria, quindi a
fronte del mancato pagamento.
Il regime generale vigente va ricostruito non solo sulla base delle disposizioni codicistiche in
materia (artt 1277-1284) ma piuttosto in un contesto più ampio che comprende anche le
disposizioni codicistiche esterne a questo gruppo specifico, le disposizioni esterne al codice e una
elaborazione concettuale di dottrina e giurisprudenza che non si trova scritta da nessuna parte.
Il 1277 è un articolo che costituisce il c.d. caposaldo ideologico delle obbligazioni pecuniarie, nel
senso che lì è compiuta una scelta di politica del diritto in quanto viene adottato nel nostro
codice un principio ispiratore, il pilastro concettuale di questo sistema normativo:
il PRINCIPIO NOMINALISTICO.
“I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo
del pagamento e per il suo valore nominale.
Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo
del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima”.
Ciò si traduce in “un debito di 100 è e sarà sempre un debito di 100”: vale il nomen, il valore
nominale. dell’oggetto
Questo è principio di invariabilità della prestazione pecuniaria, come se il tempo
l’ordinamento sceglie quindi di ritenere che la somma sia immutabile nel tempo.
non trascorresse:
L’obbligazione nasce avente ad oggetto una somma di denaro e si estingue con quella stessa
somma di denaro: il principio nominalistico impone che tanto fosse il denaro oggetto al
momento del sorgere dell’obbligazione, quanto fosse il denaro necessario per la sua estinzione,
anche quando siamo fuori dal tempo dell’adempimento.
Questo è un principio da un certo punto sorprendente in quanto vale non solo nella fisiologica
del rapporto obbligatorio (quando il debitore paga) ma anche nella sua patologia (quando il
debitore paga oltre al termine): questo principio illumina il rapporto obbligatorio anche per il tempo
di inadempimento, nel tempo quindi della mora, quella particolare forma di inadempimento
rappresentata dal ritardo. impone l’esatto
Il 1218 infatti, contenente la clausola generale della responsabilità contrattuale,
adempimento, e l’adempimento tardivo è per definizione un adempimento non esatto: la mora è
quindi quel particolare inadempimento che consiste in un adempimento oltre il termine.
Questo principio ha una nascita coincidente con quella degli Stati nazionali, un tempo
c’è quindi uno Stato cui fa riferimento un ordinamento che ha una sua
abbastanza moderno:
moneta di corso legale.
Questo è un trinomio tipico della fase storica della nascita degli stati nazionali, trinomio oggi in
l’ultimo passaggio presenta per cui l’Italia ha sì
parte già vecchio in quanto oggi una sfasatura
una moneta nazionale ma che non è più nazionale bensì sovranazionale, dal momento in cui
esistono altri Stati che adottano la medesima moneta.
dell’invariabilità,
Rispetto al principio nominalistico più antico è il PRINCIPIO DELLA FRUTTOITÀ
DEL DENARO, per cui il denaro è un bene fruttifero.
Secondo l’art cc “sono
820 frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo
L’usura è lì interesse, ciò che deriva dall’usus del capitale.
del godimento che altri ne abbia”.
I frutti del denaro sono quindi gli interessi, ciò che si ritrae dall’altrui godimento di una somma di
denaro: deve esserci dunque una sfasatura tra la titolarità e il godimento della somma.
Le radici di tale idea si trovavano nel contratto di mutuo romano, che era però di natura gratuita in
quanto non aveva immediato scopro di lucro salvo la pattuizione degli interessi, che non erano
quindi effetto naturale del contratto.
Era quindi percepita già in Roma la natura fruttifera del capitale: per Gaio il mutuo ha in sé
l’esperessione “a me te dari pecunia” (ciò che è mio è fatto tuo).
L’esito del percorso storico si ha oggi nell’820 in cui si dice che gli interessi sono i frutti del
capitale: oggi è quindi ribaltata la regola, per cui il mutuo nel silenzio genera interessi. 34
in quanto circolante all’interno, e oggi anche
LA MONETA HA FUNZIONE FIDEFACENTE
oltre, lo stato per cui ci si può fidare che quel segno monetario (banconota, moneta, ecc) ha
potere estintivo garantito dallo Stato stesso.
Il regime che si costruisce intorno a questi due principi di invariabilità e fruttuosità del denaro è
quindi assai articolato: oltre alle disposizioni codicistiche che vanno dal 1277 al 1284 e altre
fondamentali esterne a questa cerchia(artt 1224, 1499 ecc), costituenti solo un piccolo tessuto
normativo neanche troppo significativo, vi sono infatti altre norme che stanno al dì fuori del
codice, indispensabili per la comprensione del sistema delle obbligazioni pecuniarie.
Esiste la DIRETTIVA 35/2001 in tema di ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali
(B2B), costituente già quindi aquis communitaire al pari di quanto detto in tema di vendita, recepita
col Dlgs 2311/2001, che è oggi di particolare interesse in quanto oggetto di un intervento
normativo dell’Unione con la NORMATIVA 7/2001 recepita col Dlgs 192/2012 da applicarsi ai
contratti conclusi dal 1° gennaio 2013.
L’impianto rimane generalmente invariato: l’unica modifica da segnalare è quella che impone alle
pubbliche amministrazioni il pagamento in 30 giorni per cui, nei rapporti B2B in cui una delle parti
sia la PA che opera come soggetto privato su piano paritetico, questa si vede costretta sulla base
di questa direttiva a pagare entro 30 giorni.
Tutto questo complesso panorama normativo è ancora solo una piccola parte del sistema delle
obbligazioni pecuniarie, in grandissima parte fondato su dottrina e giurisprudenza: questo
un’integrazione di concetti che viene dalla dottrina e dalla
sistema scritto fa infatti i conti con
giurisprudenza, quindi dalla iuris prudentia, quella componente rappresentata dal pensiero dei
giuristi, che si integra insieme alle decisioni dei giudici, alle sentenze delle Corti, che spesso lo
recepiscono.
Il sistema è fatto di leggi scritte (codice ed extra) e diritto giurisprudenziale (sentenze e dottrina).
In tutte le norme del codice non si troverà mai una PARTIZIONE FONDAMENTALE che fa
parte del diritto vigente TRA DEBITI DI VALUTA E DEBITI DI VALORE, fondamentale per capire
qualsiasi scelta in ordine alle obbligazioni pecuniarie: questa è una partizione frutto di
un’elaborazione giuridica, nel caso di specie di un giurista italiano in particolare, Tullio
Ascarelli, accettata a livello non solo italiano ma di tutto il sistema europeo.
Questa ide nasce negli anni 20 del 900 e viene recepita dalla Cassazione Torino arrivando così ad
essere ius receptum, un diritto recepito per via giurisprudenziale.
I debiti di valuta sono obbligazioni pecuniarie in senso stretto.
I debiti di valore si possono invece considerare obbligazioni pecuniarie solo tenendo in
considerazione un significato largo del termine: questo perché il debito di valuta nasce avente
ad oggetto una somma di denaro, mentre il debito di valore ha ad oggetto una somma di denaro,
arrivando quindi ad essere espressa in termini economici, solo a valle di una valutazione in termini
di denaro di un bene che è altro.
Esempio cardine del debito di valore è quello generato dal risarcimento del danno per fatto
illecito: il pagamento della somma è obbligazione pecuniaria non perché è nata come tale ma
perché il debito è espresso in termini di denaro solo in esito ad un’operazione di stima.
Per avere contezza esatta di quali siano i debiti di valuta bisogna andare a guardare i precedenti.
Esistono tre gruppi di ipotesi che vengono ricondotti al genere del debito di valuta:
l’archetipo stesso del debito di valuta
1. La prima classe è quella prototipica, è inteso come
obbligazione che nasce avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro.
L’esempio più semplice e chiaro è quello del mutuo per cui se il mutuante dà al mutuatario 100
euro sulla base di un contratto di mutuo per cui si impegna a restituire il tantundem, il
mutuatario deve restituire 100.
Lo stesso Ascarelli recupera l’antichissima struttura romana dei debiti aventi ad oggetto certa
dai quali sorge l’obbligo di restituzione, sanzionato dalla condictio, un’azione di stretto
pecunia
diritto molto breve e semplice formata da intentio e condemnactio, per cui ti ho dato una somma
determinato di denari e pretendo lo stesso: il nucleo fondamentale di questo tipo di obbligazione
è quella stessa somma data che va restituita in modo molto rapido.
la certezza con riferimento all’oggetto, al quantum.
La prima classe di ipotesi è quindi 35
2. Nella seconda classe rientrano quelle ipotesi in cui non sia già determinata la somma ma
sia già perfettamente definito il criterio della sua determinazione, e che pertanto si
ritengono debiti di valuta e hanno quindi il loro stesso regime giuridico (es. crediti di lavoro,
crediti previdenziali, contratti economici collettivi).
si arriva a determinare l’oggetto sulla base di un mero calcolo aritmetico,
In tutti questi casi con
indagini puramente dichiarative.
Nella prima classe la determinatezza è del quantum, nella seconda classe la determinatezza
è come se si slittasse questa determinatezza dall’oggetto al criterio.
è del criterio:
La terza categoria di ipotesi è un po’ residuale:
3. siamo al di fuori del criterio di
determinatezza tanto dell’oggetto quanto del criterio.
La Cassazione 634/95 e 14573/07 arriva a dire che sono debiti di valuta anche quei debiti
che non hanno il crisma della determinatezza purchè comunque oggetto diretto e
originario della prestazione fosse una somma di denaro, purchè quindi la prestazione fosse
concepita e intesa sin dall’inizio come avente per oggetto una somma di denaro.
stata
Nel primo caso certi signori fanno un contratto di associazione nella partecipazione per la
gestione di una farmacia: il contratto viene dichiarato nullo dando luogo al venir meno degli
effetti contrattuali ex tunc e quindi all’obbligo di restituzione di quanto dovuto. Questo debito<