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Fondamenti del diritto privato europeo

Il giurista privato europeo oggi

Il giurista privato europeo oggi è un soggetto che ha una certa formazione culturale, una certa sua capacità di ragionamento, oltre che delle sue nozioni. In Europa sta accadendo un fenomeno che è agli occhi di tutti: non si può più ragionare in termini di ordinamenti nazionali e rispettivi codici, questo è passato remoto, interconnessioni ormai assolutamente preponderante formato da combinazioni e interconnessioni assai importanti. Un diritto privato europeo già c’è, non ci si accorge nemmeno di quanto ne esiste anche se pur non venga studiato con questo nome: basti pensare a tutte le direttive, le sentenze, i regolamenti o alcuni trattati. Tutto questo è già penetrato largamente negli ordinamenti nazionali e se ne fanno i conti ben al di là della semplice percezione.

Il regolamento è direttamente vincolante per i cittadini europei e ha diretta efficacia nei singoli stati. Le direttive sono invece vincolanti per gli Stati che le devono recepire in un testo di legge nazionale: esse sono un utile esempio per far capire come un diritto europeo ci sia già oggi e sia penetrato, quasi silenziosamente, all’interno di ogni ordinamento.

Prendiamo ad esempio la direttiva n° 44 del 1999 sulla vendita di beni di consumo: ogni Stato che l’ha recepita l’ha tradotta in legge. La direttiva in sé si è limitata ad imporre il suo contenuto, per cui il venditore è tenuto a consegnare consentendo al compratore di ottenere l’eventuale sostituzione o un bene conforme al contratto, riparazione del bene ricevuto: è spettato poi agli Stati decidere come inserire tale regola nel proprio ordinamento.

In Italia è stato novellato il Codice civile, creando un blocco di articoli nuovi all’interno del tipo vendita, che è stato poi confluito nel Codice del consumo. In Germania viene presa una direzione diversa, prendendo la direttiva in modo molto più serio: il legislatore tedesco ha ridisegnato completamente il Codice che viene novellato nel 2002, effettuando quindi una modernizzazione di riforma di molte norme interne del BGB in modo da recepire gli input e le indicazioni della direttiva stessa.

L’esito finale è che i vari ordinamenti avranno delle norme aventi gli stessi contenuti, dovendo rispettare quanto imposto dalla direttiva: questo è un diritto privato europeo. Formalmente è tutto diritto internazionale potendosi affermare che ogni norma appartiene ad un ordinamento nazionale, ma questo in realtà è già tutto diritto privato europeo che apre strade nuove, creando delle connessioni fondamentali per entrare nel nuovo diritto privato del 2012, come ad esempio l’osservazione delle interpretazioni date alle stesse norme dagli altri paesi.

Quello della direttiva 44/99 è solo uno dei tanti casi che dimostrano che un diritto privato europeo già c’è e che si tratta solo di riscoprirlo. In questo studio ci si muoverà quindi tra un diritto che già c’è (de iure condito) e uno che invece si sta costruendo (de iure condendo).

Esempi di diritto

Esempio di diritto de iure condito è la disciplina sulla vendita dei beni mobili di consumo. Esempio di diritto de iure condendo sono i c.d. atti di soft law. Il terzo fronte di lavoro consiste nell’essere consapevolmente giuristi privati europei, avendo ben presenti le categorie fondamentali, il linguaggio, conoscendo quindi gli snodi fondamentali del ragionamento giuridico e avendo un controllo minimo di come nascono le idee del diritto privato europeo.

Max Planck Institut

Il Max Planck Institut è un’organizzazione di ricerca indipendente e senza scopo di lucro fondata dai governi federali e di Stato della Germania, la cui attività di ricerca spazia dalle scienze naturali alle scienze sociali e umanistiche: la sua organizzazione consiste di oltre 100 strutture e scuole di ricerca, ampiamente diffuse nel territorio tedesco e in qualche caso presenti anche in altre nazioni europee (es. Italia).

L'organizzazione interna degli istituti Max Planck consta in dipartimenti di ricerca con a capo direttori diversi: Reinhard Zimmermann è un giurista tedesco a capo del Max Planck Institute for Comparative and International Private Law di Amburgo, quello che si dedica appunto al diritto internazionale privato e in particolare il diritto privato europeo. Zimmerman, essendo andato ad insegnare a Cape Town in Sud Africa (uno degli unici posti in cui è ancora vigente il diritto romano), è un giurista che tende ad un punto di sintesi del diritto privato europeo, che ha un po’ segnato la materia in questione negli ultimi 20 anni.

Metodo di studio

Per studiare la materia useremo il metodo storico comparatistico, realizzando quindi una comparazione giuridica tanto sincronica quanto diacronica: il raffronto tra le idee ed i concetti si può fare tanto con riguardo al medesimo tempo nella sincronia (cos’è oggi uno stesso istituto nei diversi ordinamenti), quanto spostandosi lungo l’asse del tempo (cos’era ieri uno stesso istituto).

  • Sincronico, andando a vedere cosa accade al di fuori del nostro paese
  • Diacronico, andando a ritroso nel tempo per tornare nel luogo ideale d’invenzione del diritto europeo e dell’occidente giuridico: il diritto romano.

Vi è una tendenza attualizzante nel vedere il diritto romano come fonte di soluzione ideale per problemi di oggi: ma noi non siamo degli attualizzatori, e il diritto romano ci interessa solo nella misura in cui risale alle origini per sottoporre a critica un istituto, non per adottare un soluzione da esso stesso proposta.

Nozioni fondamentali codicistiche necessarie

Art. 1173 Fonti delle obbligazioni: Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.

Gaio avrebbe detto che le obbligazioni derivano da contratto, delitto o varie causarum figurae.

Art. 1175 Comportamento secondo correttezza: Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza.

Art. 1375 Esecuzione di buona fede: Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.

Art. 1321 Nozione di contratto: Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Non essendo specificato, possono essere prodotti effetti sia reali che obbligatori, mentre nel contratto romano potevano essere prodotti solo effetti obbligatori: l’unico limite è l’ambito patrimoniale.

Art. 1322 Autonomia contrattuale: Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Le parti possono quindi uscire dal tipo contrattuale, aventi una disciplina di legge in o extra codice, se ci sono degli interessi meritevoli di tutela, quelli che a Roma erano costituiti dalla causa.

Art. 1323 Norme regolatrici dei contratti: Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo. Tutti i contratti quindi, sia quelli tipici che quelli atipici, sono sottoposti alla disciplina codicistica in quanto considerati tali dall’art 1321.

Art. 1324 Norme applicabili agli atti unilaterali: Salvo diverse disposizioni di legge le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale. In sostanza il nostro Codice non parla mai di negozio giuridico ma ne è imbevuto, questo concetto è nella testa dei relatori, e qui riemerge nel rinvio implicito, ancorché limitato, che viene fatto.

Art. 1325 Indicazione dei requisiti: I requisiti del contratto sono: 1) l'accordo delle parti; 2) la causa; 3) l'oggetto; 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità. Il contratto viene qui descritto dal punto di vista strutturale e analitico, a differenza dell’art 1321 che lo definisce sinteticamente.

Art. 1326 Conclusione del contratto: Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (e seguenti commi). Nonostante esistano contratti reali, regola e principio generale del nostro ordinamento è quello per cui una proposta che coincide con l’accettazione costituisce il consenso, segnando il perfezionamento del contratto che coincide a sua volta con la sua conclusione, proprio come nel diritto romano in cui il consenso era necessario e sufficiente per aversi un contratto.

Art. 1343 Causa illecita: La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.

Art. 1344 Contratto in frode alla legge: Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.

Art. 1345 Motivo illecito: Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.

Art. 1350 Atti che devono farsi per iscritto: Sono quegli atti che “devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità”. Qui acquista concretezza il comma del 1325 in cui si diceva che la forma è essenziale laddove è richiesta.

Art. 1372 Efficacia del contratto: Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge. Qui si concretizza la caratteristica del diritto privato dell’autonomia delle parti nel regolarsi, nel darsi una legge: già nelle XII Tavole un versetto recitava una frase latina significante “così come ha pronunciato la tua lingua, cos’ sia diritto”.

Art. 1374 Integrazione del contratto: Il contratto obbliga le parti non solo a quanto e nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità. Il regolamento è fatto quindi da ciò che è stato voluto dalle parti, altrimenti da legge, usi ed equità integrativi.

Art. 1375 Esecuzione di buona fede: Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.

Art. 1376 Contratto con effetti reali: Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato. Vige quindi il principio consensualistico: il consenso oltre che a perfezionare il contratto è anche sufficiente perché si abbiano effetti reali.

Art. 1418 Cause di nullità del contratto: Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.

Art. 1453 Risolubilità del contratto per inadempimento: Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione. In questo caso viene delimitato il campo di applicazione ai contratti sinallagmatici in cui si ha una corrispettività di prestazioni.

Diritto privato europeo de iure condito

Il Trattato di Lisbona firmato nel 2007 ed entrato in vigore l’1 dicembre 2009, consta di due trattati: quello sull’Unione europea (TUE) e quello sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Esso costituisce la cornice fondamentale, la più larga oltre che la più alta per quanto riguarda la gerarchia delle fonti che inquadrano un ordinamento di diritto privato europeo.

Tale trattato è rilevante ai fini del nostro studio perché:

  • Recepisce, all’art 6 del TUE, la Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell’Unione europea, attribuendogli lo stesso valore giuridico degli altri Trattati europei.
  • Riconosce e costituzionalizza la CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo), coinvolgendo un numero di Stati ben maggiori rispetto ai 27 dell’Unione, e recependo i diritti in essa contenuti, comprese alcune sue norme in tema di proprietà privata.
  • Promuove programmi quinquennali orientati all’estensione degli spazi comuni del diritto privato, in particolare il programma di Stoccolma che va dal 2010 al 2014, volto ad implementare gli spazi di libertà, sicurezza e giustizia, principi costituenti uno degli obiettivi del Trattato stesso.

Le direttive ed i regolamenti

Le direttive ed i regolamenti costituiscono un altro esempio di diritto privato europeo che già c’è: mentre i regolamenti sono atti direttamente vincolanti per i cittadini dell’Unione europea, le direttive sono un testo imperativo dell’Unione che impone agli Stati il loro recepimento per il tramite di legge nazionale. Il risultato finale, pur mediante mezzi di adozione differenti, coincide con un contenuto uguale nei vari ordinamenti.

Quello dei diritti dei consumatori è un nocciolo del diritto privato europeo: esso è un po’ nato attorno a questo tema di tutela del consumatore, il suo primo terreno di sperimentazione. In sostanza il sistema B2C è quello su si è edificato per molto tempo: oggi si assiste invece ad un progressivo allargamento del diritto europeo all’ambito B2B, disciplinando quindi anche i rapporti tra imprese.

Segnali di questo spostamento sono quello della proposta di regolamento della vendita CESL, che prevede una vendita anche tra professionisti fino al limite della piccola-media impresa, o alcune direttive come la 35/2000 sul ritardo dei pagamenti nelle c.d. transazioni commerciali nei rapporti impresa-impresa, dettando norme più rigide del codice, o la direttiva più recente 7/2011 che estende la disciplina dei pagamenti dovuti dalla pubblica amministrazione anche nei confronti delle imprese.

La giurisprudenza

Essa è caratterizzata da un insieme di sentenze e precedenti delle Corti europee che arrivano ad essere punti di riferimento per la creazione del diritto privato europeo. Sono due le Corti da tener presenti:

  • La Corte di Strasburgo competente sulla CEDU: Questa corte di pronuncia sulla Convenzione CEDU intervenendo su eventuali presunte violazioni dei diritti umani sanciti dalla CEDU stessa. La Carta risale al 1950 mentre la Corte al 1959: tale Convenzione coinvolge un numero di Stati ben superiore a quello dell’Unione europea (47-48) e quindi va ben oltre al confine europeo: tuttavia col Trattato di Lisbona viene riconosciuta anche dall’Unione. La Corte CEDU ha quindi due binari: uno che coinvolge minormente e che comprende tutti gli Stati aderenti, e uno di introiettamento di questi diritti fondamentali all’interno dell’Unione europea, diventando così fonte del diritto europeo. Il ricorso davanti a questa Corte si fa mediante un modulo molto semplice con cui un cittadino asserisce che è stato violato da uno Stato un diritto fondamentale. I temi per i quali si ricorre principalmente sono quelli della proprietà privata e del diritto ad una ragionevole durata del processo, le cui violazioni comportano pesanti risarcimenti danni.
  • La Corte di Lussemburgo competente sull’Unione europea: Questa Corte assicura la conformità dell’ordinamento nazionale all’ordinamento europeo. È prevista dall’art 19 TUE che assicura il rispetto del diritto nell’applicazione dei Trattati. È una Corte europea in senso stretto perché composta dai 27 membri aderenti all’Unione. La struttura procedurale in questo caso è diversa in quanto si giudica delle leggi (simile alla nostra Corte costituzionale), e la difformità di applicazione della direttiva è uno dei campi di intervento più diffuso per questa Corte.

Queste due Corti hanno geografie, scopi ed oggetti diversi. Le loro pronunce creano una giurisprudenza europea che costituisce appieno fonte del diritto privato europeo: esse lo diventano e lo incarnano. La norma potrebbe essere contenuta anche in uno ius non scriptum: la sentenza, nonostante possa ritenersi un testo scritto, non ha valore legislativo, la norma fuoriesce dalla sentenza stessa. La giurisprudenza di queste Corti è solo una parte di quello che ormai si ritiene diritto privato europeo di formazione giurisprudenziale: tale può essere considerata anche la giurisprudenza nazionale, come ad esempio un processo in primo grado che venga poi portato in ricorso di fronte ad un’altra Corte, quando si decide un qualcosa che in via indiretta è tema europeo, addirittura l’avvocato, sui cui discorsi si forma la decisione stessa, che pone in causa argomenti che danno luogo in quel piccolo spazio un diritto privato europeo. Si crea così immancabilmente un circuito.

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliabertaiola di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Fondamenti del diritto privato europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Dalla Massara Tommaso.
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