Fiscalità differita
Sommario
1. Differenze permanenti ......................................................................................................... 2
2. Operazioni che originano differenze permanenti .................................................................. 2
2.1 Cessione di mezzi di trasporto ai sensidell’art.10 comm.1, n. 27 quinquies del DPR 633/1972 e
art. 164 TUIR comm. 2 ........................................................................................................................ 3
2.2 Leasing – art. 102 comm. 2 e art. 51 comm. 4 TUIR e Fringe Benefit .......................................... 8
2.3 Canoni noleggio telefoni – art. 102 comma 9 – Tuir ................................................................ 12
2.4 Spese di rappresentanza art. 108 comma 2 Tuir e D.M. 19 novembre 2008 ............................. 13
2.5 Erogazioni liberali – Art. 100 - Tuir ......................................................................................... 15
2.6 Dividendi da partecipazione – art. 89 comma 2 – Tuir ............................................................. 16
2.7 Imu deducibile al 30% - comma 1 articolo 14 DLgs. 23/2011, modificato dalla Legge di Stabilità
2014 17
2.8 Spese di vitto e alloggio – Art. 95 comma 3 ............................................................................ 18
3. Differenze temporanee ...................................................................................................... 20
4. Operazioni che generano imposte anticipate (prepagate) .................................................. 25
4.1 Spese per mezzi di trasporto indeducibili – Art. 164 TUIR........................................................ 26
4.2 Perdite su cambi su differenza cambio – art. 110 comm. 3 Tuir ............................................... 31
4.3 Accantonamento al fondo svalutazione crediti – art. 106 comm. 1 – Tuir ................................ 33
4.4 Compensi amministratori e sindaci – art.95 comma 5 – Tuir ................................................... 37
4.5 Interessi passivi – Art. 96 – Tuir .............................................................................................. 40
5. Operazioni che generano imposte differite (posticipate) .................................................... 48
5.1 Plusvalenze patrimoniali – Art. 86 comma 4 del Tuir ............................................................... 48
5.2 Utili stimati su differenza cambio – art. 110 comm. 3 Tuir ....................................................... 52
5.3 Dividendi da partecipazione – art. 89 comma 2 – Tuir ............................................................. 53
6. Ritenute ............................................................................................................................ 55
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M.R. A.A. 2013/2014
1. Differenze permanenti
Si verificano quando per il fisco un costo iscritto in conto economico non è ammesso in deduzione oppure
quando un ricavo non viene considerato tassabile (imponibile). In questo caso quando si va a calcolare il
reddito imponibile e se c’è un costo non deducibile si dovrà effettuare una variazione in aumento mentre,
mentre se il provento non è imponibile (tassabile) si dovrà operare una variazione in diminuzione.
Questi componenti positivi o negativi di reddito non sono mai riassorbibili fiscalmente, cioè sono non
deducibili oggi o non imponibili oggi e non sarà mai permesso renderli deducibili o tassabili nel calcolo del
reddito imponibile di un esercizio futuro.
Si tratta di costi che la normativa fiscale considera in assoluto parzialmente o totalmente non deducibili o i
ricavi che la normativa fiscale considera in assoluto parzialmente o totalmente non tassabili.
Queste differenze hanno natura definitiva e sorgono quando la normativa fiscale prevede l’esclusione
perpetua di alcuni componenti negativi o positivi di reddito dal bilancio. Costi e ricavi di competenza che non
entreranno mai nella base imponibile fiscale. 2
Sono ad esempio i costi non documentati o la quota indeducibile di spese di rappresentanza pari a del loro
3
importo o le spese per l’uso dell’automezzo sono indeducibili per il 60%.
2. Operazioni che originano differenze permanenti
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M.R. A.A. 2013/2014
2.1 Cessione di mezzi di trasporto ai sensidell’art.10 comm.1, n. 27
quinquies del DPR 633/1972 e art. 164 TUIR comm. 2
Art. 10 comm.1 del DPR 633/1972
Sono esenti dall'imposta:
« 27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o
importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa
imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2.»
Art. 19-bis.1 DPR 633/1972
« c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli
stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f)
dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi e'
ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli
non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa,
dell'arte o della professione. »
Il 19 bis.1 ci dice che si può detrarre l’imposta (cioè iscrivere iva a credito per l’acquirente) solo del 40%
dell’all’aliquota vigente, cioè il 40% del 21%.
Acquisto un auto a 1.000 € + 210 € di iva, non iscriverò iva a credito di 210, ma solo del 40% di 210, cioè 84.
→ (1.000 × 0,21) × 0,4 = 84
Iva detraibile → (1.000 × 0,4) × 0,21 = 84
Iva detraibile → [(1.000
(1.000 × 0,21) − × 0,21) × (1 − 0,4)] = 210 − 126 = 84
Iva detraibile → (1.000 (1
× 0,21) × − 0,4) = 126
Iva indetraibile → (1.000 × 0,4) = 400
Base imponibile → . + = 1.000 + 126 = 1.126
Costo ammortizzabile debito verso fornitore 1.210,00
≠
autovettura x 1.126,00
iva a credito 84,00
Per quanto riguarda l’art. 10 comm. 1, ci viene invece detto che queste vendite non sono imponibili
totalmente ma solo parzialmente al 40%, quindi la vendita dell’auto genererà una plusvalenza che causa
l’iscrizione di iva a debito, ma il debito iva sarà solo del 40% del 21%.
Esempio
Auto detenuta e integralmente ammortizzata dal 01/07/2008.
Cessione (vendita) il 2/01/2013:
Prezzo d’acquisto (2008) = 10.000 € + iva (detratta al 40% su un’aliquota del 20%)
Prezzo di cessione (vendita) (2013) = 2.000 € + iva
La plusvalenza viene tassata integralmente nell’esercizio. Pag. 3 a 56
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1. 01/07/2008 al 31/12/2012 – L’auto è stata acquistata per 10.000 + iva al 20%, detraibile solo al 40%.
Sappiamo che l’auto è ammortizzata integralmente quando viene venduta, quindi se è stata
acquistata nel 2008 e venduta a inizio 2013 significa che a fine 2012 è terminato il processo
d’ammortamento, quindi è stata ammortizzata per 4 anni e mezzo, perché si conta solo metà 2008.
→ (10.000 × 0,2) × 0,4 = 800
Iva detraibile → (10.000 × 0,2) × 0,6 = 1.200
Iva indetraibile → 10.000 + 1.200 = 11.200
Valore ammortizzabile
01/07/2008
a debito verso fornitore x 12.000,00
≠
autovettura x 11.200,00
iva a credito 800,00
L’ammortamento dell’autovettura il primo anno sarà di 4 anni e mezzo, cioè anno 2009 + 2010 + 2011 + 2012
+ metà 2008. 11.200 6
× = 1.244,44
Ammortamento primo anno = 4,5 12
31/12/2008
ammortamento autovettura x a fondo ammortamento autovettura x 1.244,44
11.200 12
× = 2.488,89
Mentre negli anni successivi l’ammortamento sarà: = 4.5 12
31/12/2009
ammortamento autovettura x a fondo ammortamento autovettura x 2.488,89
31/12/2010
ammortamento autovettura x a fondo ammortamento autovettura x 2.488,89
31/12/2011
ammortamento autovettura x a fondo ammortamento autovettura x 2.488,89
31/12/2012
ammortamento autovettura x a fondo ammortamento autovettura x 2.488,89
Anno Anno Anno Anno Anno Totale
2008 2009 2010 2011 2012
amm. Civile 1.244,44 2.488,89 2.488,89 2.488,89 2.488,89 11.200,00 Pag. 4 a 56
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fondo ammortamento
autovettura x
1.244,44
2.488,89
2.488,89
2.488,89
2.488,89
11.200,00
2. 02/01/2013 – avviene la vendita dell’autovettura al prezzo di 2.000 € con IVA al 21%.
Si verifica la chiusura del fondo ammortamento (l’eliminazione contabile) e quindi c’è una plusvalenza uguale
al prezzo di vendita, perché il valore residuo è zero.
Prezzo di vendita 2.000 € -
Valore contabile 0 € =
–––––––
Plusvalenza 2.000 €
→ (2.000 × 0,21) × 0,4 = 168
Iva a debito → 2.000 × 0,4 = 800
Base imponibile IVA 2.000
→ (2.000 × 0,6) = 1.200
Quota esente dall’iva → + = 2.000 + 168 = 2.168
Credito verso il cliente 02/01/2013
a 13.368,00
≠ ≠
credito v/clienti 2.168,00
fondo ammortamento autovettura 11.200,00
autovettura 11.200,00
plusvalenza da cessione autovettura 2.000,00
(C.E.)
iva a debito 168,00
3. Rilevanza fiscale della plusvalenza cessioni di operazioni esenti (art. 164 comm. 1 – TUIR):
Ovviamente la plusvalenza non può essere completamente imponibile, questo perché la deduzione
dell’ammortamento sull’autoveicolo non è tutto deducibile ai sensi dell’art. 164 comm. 1 del TUIR.
In pratica dell’ammortamento si può dedurre solo il 20% entro un certo limite, superato quel limite
tutta l’eccedenza è indeducibile. Quindi se ho dedotto fiscalmente solo il 20% dell’ammortamento
1
allora ha senso che la plusvalenza non è tutta imponibile, ma anch’essa sarà imponibile
proporzionalmente a quanto era ammesso in deduzione.
Art. 164 comm. 2 - TUIR
1 Principio di simmetria: se ho conseguito un reddito che è tassato il costo lo deduco, se ho conseguito un reddito che
non è tassato il costo non lo deduco. Pag. 5 a 56
M.R. A.A. 2013/2014
« 2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le
plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa
proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente
dedotto e quello complessivamente effettuato. »
Ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto →
× à = 11.200 × 0,4 = 4.480
4.480 € è l’ammortamento ammesso in deduzione fiscalmente. Fino al 2013 l’aliquota di detraibilità
era pari al 40%, dal 2014 è del 20%.
. 4.480
→ = = 0,4
Coefficiente di imponibilità per la plusvalenza . 11.200
Non si prende semplicemente l’aliquota di detrazione che era prevista, perché se cambia nel tempo
non ci sarà corrispondenza tra quanto dedotto e quanto tassare se non si fa questa proporzione.
→ × à = 2.000 × 0,4 = 800
Plusvalenza deducibile Coefficiente di
Importo deducibilità/imponibilità
Ammortamento 11.200 /
civile
Ammortamento
fiscale deducibile 4.480 40%
(40% se ≤
18.075,99 €)
Plusvalenza 2.000 /
Plusvalenza 800 = 40%
imponibile
4. Variazione in diminuzione: La plusvalenza non imponibile di 800 € costituisce una differenza
permanente che non sarà mai ammessa in deduzione negli esercizi futuri, quindi non genera
l’iscrizione di fiscalità differita. Questa sarà una variazione in diminuzione nel calcolo del reddito
imponibile.
Utile ante imposte ……..
Variazioni in diminuzione
Plusvalenza da cessione autovettura (1.200)
Reddito imponibile ……..
N.B. Le differenze permanenti non generano l’iscrizione di imposte anticipate o posticipate, quindi nel conto
economico la variazione di 1.200 non apparirà mai, serve sole per determinare la base imponibile su cui
applicare l’imposta. Pag. 6 a 56
M.R. A.A. 2013/2014
Ricavi di vendita merci
Plusvalenza da cessione autoveicolo 2.000
(-) Costi
(-) ammortamento
––––––––––––– ––––––––
Utile ante imposte
––––––––––––– ––––––––
(-) IRES
(-) IRAP
(+) Imposte anticipate
(-) Imposte differite
––––––––––––– ––––––––
Utile d’esercizio
––––––––––––– ––––––––
Art. 164 tuir – riassunto
Deducibilità piena 100%, per delle spese per auto o altri veicoli usati come beni strumentali;
Deducibilità limitata al 20% delle spese per autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai
motocicli che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali (nel 2012 la percentuale era
del 40%, il doppio);
Deducibilità limitata al 70% per la quota deducibile dei costi relativi ai veicoli dati in uso promiscuo
ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (nel 2012 la percentuale era al 90%). Non
sono beni strumentali.
L’attribuzione dell’uso promiscuo del veicolo comporta una deducibilità del 70% in luogo di quella del
20%. Pag. 7 a 56
M.R. A.A. 2013/2014
2.2 Leasing – art. 102 comm. 2 e art. 51 comm. 4 TUIR e Fringe Benefit
Art. 102 comm. 2
« Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa
concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce
quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura
risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per
l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di
locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale
prevista, la deduzione e' ammessa per un periodo non inferiore ((alla
meta')) del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente
stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attivita' esercitata
dall'impresa stessa; ((in caso di beni immobili, la deduzione e'
ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni)). Per i beni di
cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilita' dei
canoni di locazione finanziaria e' ammessa per un periodo non
inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente
stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti
desunta dal contratto e' soggetta alle regole dell'articolo 96. »
Beni mobili
Significa che la deduzione dei canoni di leasing per i beni mobili è ammessa solo se la durata del contratto è
maggiore del 50% dell’ammortamento fiscale del bene preso in leasing. Quindi se tale contratto di leasing è
minore del limite indicato, quei canoni saranno una differenza permanente.
Esempio beni mobili
Canone di leasing di 3.000 € al mese per due anni.
Coefficiente fiscale su quel bene del 20 % Durata contratto di leasing 2 anni
100
Durata ammortamento fiscale = 5
20
1 5
′. = 2,5
2 2
≤ 50% ’ → è
Quindi quei 3.000 € sono una variazione in aumento e pertanto costituiscono una differenza permanente.
Utile ante imposte ……..
Variazioni in aumento
Canoni di leasing 3.000
Reddito imponibile ……..
Beni immobili
Significa che il canone di leasing su questi beni è deducibile solo se la durata del contratto di leasing è
maggiore di 12 anni.
Esempio beni immobili
Canone di leasing di 1.000 € al mese per sette anni. Pag. 8 a 56
M.R. A.A. 2013/2014
Coefficiente fiscale su quel bene del 5 % Durata contratto di leasing 7 anni
Durata contratto riconosciuto > 12 anni
fiscalmente
≤ 12 → è
Utile ante imposte ……..
Variazioni in aumento
Canoni di leasing 1.000
Reddito imponibile ……..
Autovetture
Significa che i canoni di leasing dei beni dell’art. 164 comm.1 lett. b (autovetture) sono deducibili solo se il
contratto di leasing su quei beni è almeno uguale alla durata dell’ammortamento fiscale previsto sulle
2
autovetture .
Esempio autovetture
Canone di leasing di 2.500 € all’anno per 3 anni.
Coefficiente fiscale sul bune autovettura: 25 %
Durata contratto di lea
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Fiscalità differita e fondo imposte 2018
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Esercizio fiscalità differita
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Fiscalità differita