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Impresa sostanzialmente pubblica: si identifica come impresa sostanzialmente

pubblica quella in cui il soggetto giuridico è formalmente privato, adotta una veste

giuridica privatistica, ma di fatto è riscontrabile nell’assetto proprietario una

partecipazione prevalente da parte dello Stato o di altro ente pubblico. (SIP, ENEL)

Qual è la disciplina applicabile? salvo una serie di norme speciali, all’impresa

sostanzialmente pubblica si applicano le norme ordinarie senza alcun riferimento

alla specifica composizione dell’assetto proprietario.

Impresa formalmente pubblica

Può prevedere due sottoconfigurazioni:

imprese organo: si ha quando l’impresa è esercitata direttamente dallo stato o da

altro ente pubblico territoriale, tramite una propria organizzazione specifica che

è dotata solo di un’autonomia gestionale, ma non ha una distinta personalità

giuridica. E’ riconducibile sempre nell’ambito dell’attività dell’ente pubblico.

(aziende municipalizzate dell’acqua, trasporti, gas). L’imprenditore è il comune e

l’impresa presente soltanto un aspetto della più complessa attività che il

comune pone in essere. Per quando riguarda la disciplina, sicuramente si applica

la disciplina generale prevista per l’impresa, mentre è in dubbio se vada

applicata la disciplina dell’imprenditore commerciale. Molte sono state

trasformate in enti pubblici economici, alcune hanno subito un doppio

passaggio da enti pubblici economici a s.p.a.

ente pubblico economico: si ha quando l’impresa è svolta da un ente costituito a

parte, in maniera specifica per quella funzione, conseguentemente a differenza

del caso precedente l’ente pubblico economico è dotato di personalità giuridica

e questo ente ha come scopo prevalente l’esercizio di quella specifica attività

economica che gli viene riconosciuta (aziende autonome costituite per lo

svolgimento di quegli stessi servizi pubblici per l’impresa organo. azienda

autonoma per il gas, trasporti...). Per quanto riguarda la disciplina, sono parificati

in toto alle imprese private, c’è solo una deroga per quanto riguarda l’esonero

dalle procedure di crisi ed insolvenza perchè si applica la procedura della

liquidazione coatta amministrativa.

Il fenomeno dell’impresa pubblica è in continua evoluzione, a partire dagli inizi degli

anni 90 l’Italia è stata interessata fortemente da un processo di privatizzazione

formale e sostanziale che ha modificato l’intervento del potere statale nell’ambito

dell’economia. Perchè è avvenuto questo? Innanzitutto per effetto dell’UE.

Le categorie di imprenditori- Capitolo 2

Riguardo all’oggetto dell’impresa, la distinzione è:

imprenditore agricolo;

imprenditore commerciale.

Riguardo alla dimensione dell’impresa, la distinzione è:

piccolo imprenditore;

impresa medio-grande

La nozione di impresa comprende qualsiasi fenomeno che presenti le caratteristiche

indicate nell’art.2082, integrato con riferimenti all’attività economica, economicità,

organizzazione, professionalità, liceità.

Le definizioni non hanno valenza generale, ma sono finalizzate ad un obiettivo

preciso. Dobbiamo interrogarci sulle motivazioni per cui il legislatore civilistico abbia

individuato nell’ambito del c.c. del 1942 il fenomeno impresa ed è da ricondurre a

quella che è la genesi del 1942. Il codice nasce nel periodo storico del regime fascista

e ne è influenzato almeno nell’aspetto organizzativo dalle sue caratteristiche.

L’intenzione iniziale era quella di assoggettare qualsivoglia iniziativa produttiva ed

economica ad una serie di regole comuni, con un carattere programmatico, con

l’obiettivo di uniformare le iniziative economico-produttive con i principi

dell’ordinamento corporativo che rinviavano ad un concetto di stato volto a guidare

dall’alto tutte le fasi dell’economia nazionale, prevedendo una serie di sanzioni nel

caso in cui ci fossero inosservanze rispetto a questi obblighi previsti.

Già a partire dal 1943 e subito dopo dal 1944 si è assistito alla soppressione

dell’ordinamento corporativo e di conseguenza di quelle che erano le norme

programmatiche previste dal 2083 al 2094 del codice civile.

Al netto di quella che era l’idea originaria dell’individuazione del concetto di impresa

del codice civile, si pone la necessità di individuare OGGI qual è la valenza della

distinzione.

La prima distinzione dobbiamo porla con riguardo alla natura dell’attività esercitata,

col fine di individuare i soggetti che materialmente sono esonerati dall’applicazione

dello “statuto dell’imprenditore commerciale”. Ricordiamo che a latere rispetto alla

disciplina dello statuto dell’imprenditore in generale, il grosso della normativa è

quello previsto per l’imprenditore commerciale. Dalla disciplina originaria del 1942

fino ad oggi, la situazione è profondamente cambiata; secondo la stesura originaria

del codice si parlava di esonero dello statuto dell’imprenditore commerciale per

l’imprenditore agricolo e piccolo imprenditore. A partire dagli anni 90 in poi,

l’esonero risulta essere attenuato poichè anche i piccoli imprenditori e quelli agricoli

sono assoggettati, in parte ed in maniera diversa, ad alcune norme che rientrano

nello statuto dell’imprenditore commerciale.

La distinzione secondo l’oggetto dell’attività è quella tra:

imprenditore commerciale;

imprenditore agricolo.

a seconda che svolga attività agricola o commerciale.

Lo statuto dell’imprenditore commerciale si compone oltre che dalle norme che

rientrano nello statuto dell’impresa in generale, anche di quelle norme che hanno ad

oggetto l’iscrizione nel registro delle imprese, l’obbligo di tenuta di scritture

contabili e le regole sulla rappresentanza commerciale.

L’obiettivo principale del legislatore, oggi, riguardo alla classificazione dell’impresa

secondo l’oggetto dell’attività, è individuare la parte di soggetti esonerati dalla

disciplina dell’imprenditore commerciale. Esigenza che si avverte anche con l’altro

requisito che è quello della dimensione dell’impresa, anche l’individuazione del

piccolo imprenditore, a prescindere dalla natura dell’attività esercitata, è finalizzata

ad individuare un’area che è esonerata dall’applicazione dello statuto

dell’imprenditore commerciale.

Solitamente si afferma che la nozione di imprenditore agricolo assume un significato

di tipo negativo, cioè è funzionale alla NON applicazione della disciplina

dell’imprenditore commerciale.

Si è soliti affermare che l’imprenditore agricolo e quello commerciale siano

identificati e riconducibili a due norme precise:

imprenditore agricolo art. 2135

imprenditore commerciale art.2195

i due soggetti sono definiti in positivo dalle norme sopracitate.

Così non è perchè, l’art.2135 dice che “È imprenditore agricolo chi esercita un'attività

diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività

connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o alla alienazione

dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura”.

L’art. 2195 è finalizzato, invece, ad individuare una serie di attività che sono soggette ad

iscrizione nel registro delle imprese.

Da un punto di vista metodologico non si può accogliere l’affermazione che

l’imprenditore commerciale è definito in positivo dall’art.2195, perchè se così fosse si

porrebbe un problema pratico ben preciso “un soggetto per poter essere imprenditore

agricolo o commerciale, deve essere a monte imprenditore e quindi rispettare i requisiti

dell’art.2082. Se un insieme unico dell’imprenditore generale fosse diviso in 2 categorie

ed entrambe fossero definite in positivo, salvo caso preciso in cui ci fosse una linea retta

che divide a metà l’insieme, è plausibile che vi possono essere all’interno di un insieme

due sottoinsiemi che possono avere elementi che non appartengono a nessuno dei

sottoinsieme, ma appartengono all’insieme generale.”

Accanto al nome di imprenditore agricolo e commerciale, si è individuato un

“tertium genus”: imprenditore civile. La categoria dell’imprenditore civile raggruppa

tutti quei soggetti imprenditori perchè rispettano i requisiti dell’art.2082, ma non

rispettano ne’ le condizione dell’art. 2135 ne’ quelle del 2195. La dottrina prevalente e

la giurisprudenza però non riconoscono valore a questa figura dell’imprenditore

civile:

perchè non è mai menzionato dal legislatore, anzi molto spesso laddove si parla

del genere dell’imprenditore, i due generi quello “commerciale” e quello

“agricolo” vengono utilizzati come alternativa secca senza possibilità di spazi

per soluzioni alternative.

per una questione di carattere deontologico perchè ammettere l’esistenza

dell’imprenditore civile porterebbe a delle conseguenze normative incogrue e

difficilmente ammissibili dal nostro ordinamento.

Dobbiamo sempre ricordare che le definizioni giuridiche non devono essere prese

come delle descrizioni omnicomprensive, ma devono essere finalizzate ad un

obiettivo ben preciso che, come più volte detto, nel nostro caso sono finalizzati ad

individuare la disciplina applicabile ai fenomeni sottostanti. Qual è questa

disciplina? gli imprenditori agricoli sono esentati in parte rispetto alla disciplina

dell’imprenditore commerciale o, meglio, lo statuto dell’imprenditore commerciale

si applica solo all’imprenditore commerciale. Se si dovesse ammettere rilievo

nell’ambito del nostro ordinamento anche alla figura dell’imprenditore civile,

avremmo l’assurdo che anche quello civile sarebbe esonerato dallo statuto

dell’imprenditore commerciale.

Qual è la ratio alla base della normativa per escludere l’imprenditore agricolo dallo

statuto dell’imprenditore commerciale? E’ l’evidenza che l’imprenditore agricolo ha

a che fare non con materia inerte, ma con materia vitale e, conseguentemente, è

quella forma d’impresa che al consueto rischio di impresa associa anche un rischio

ambientale, atmosferico. La ragione principale di questa esenzione è da ricondurre

al fatto che l’impresa agrico

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martina.grifa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'impresa e delle società e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Foggia o del prof Dentamaro Annamaria.
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