Impresa sostanzialmente pubblica: si identifica come impresa sostanzialmente
pubblica quella in cui il soggetto giuridico è formalmente privato, adotta una veste
giuridica privatistica, ma di fatto è riscontrabile nell’assetto proprietario una
partecipazione prevalente da parte dello Stato o di altro ente pubblico. (SIP, ENEL)
Qual è la disciplina applicabile? salvo una serie di norme speciali, all’impresa
sostanzialmente pubblica si applicano le norme ordinarie senza alcun riferimento
alla specifica composizione dell’assetto proprietario.
Impresa formalmente pubblica
Può prevedere due sottoconfigurazioni:
imprese organo: si ha quando l’impresa è esercitata direttamente dallo stato o da
altro ente pubblico territoriale, tramite una propria organizzazione specifica che
è dotata solo di un’autonomia gestionale, ma non ha una distinta personalità
giuridica. E’ riconducibile sempre nell’ambito dell’attività dell’ente pubblico.
(aziende municipalizzate dell’acqua, trasporti, gas). L’imprenditore è il comune e
l’impresa presente soltanto un aspetto della più complessa attività che il
comune pone in essere. Per quando riguarda la disciplina, sicuramente si applica
la disciplina generale prevista per l’impresa, mentre è in dubbio se vada
applicata la disciplina dell’imprenditore commerciale. Molte sono state
trasformate in enti pubblici economici, alcune hanno subito un doppio
passaggio da enti pubblici economici a s.p.a.
ente pubblico economico: si ha quando l’impresa è svolta da un ente costituito a
parte, in maniera specifica per quella funzione, conseguentemente a differenza
del caso precedente l’ente pubblico economico è dotato di personalità giuridica
e questo ente ha come scopo prevalente l’esercizio di quella specifica attività
economica che gli viene riconosciuta (aziende autonome costituite per lo
svolgimento di quegli stessi servizi pubblici per l’impresa organo. azienda
autonoma per il gas, trasporti...). Per quanto riguarda la disciplina, sono parificati
in toto alle imprese private, c’è solo una deroga per quanto riguarda l’esonero
dalle procedure di crisi ed insolvenza perchè si applica la procedura della
liquidazione coatta amministrativa.
Il fenomeno dell’impresa pubblica è in continua evoluzione, a partire dagli inizi degli
anni 90 l’Italia è stata interessata fortemente da un processo di privatizzazione
formale e sostanziale che ha modificato l’intervento del potere statale nell’ambito
dell’economia. Perchè è avvenuto questo? Innanzitutto per effetto dell’UE.
Le categorie di imprenditori- Capitolo 2
Riguardo all’oggetto dell’impresa, la distinzione è:
imprenditore agricolo;
imprenditore commerciale.
Riguardo alla dimensione dell’impresa, la distinzione è:
piccolo imprenditore;
impresa medio-grande
La nozione di impresa comprende qualsiasi fenomeno che presenti le caratteristiche
indicate nell’art.2082, integrato con riferimenti all’attività economica, economicità,
organizzazione, professionalità, liceità.
Le definizioni non hanno valenza generale, ma sono finalizzate ad un obiettivo
preciso. Dobbiamo interrogarci sulle motivazioni per cui il legislatore civilistico abbia
individuato nell’ambito del c.c. del 1942 il fenomeno impresa ed è da ricondurre a
quella che è la genesi del 1942. Il codice nasce nel periodo storico del regime fascista
e ne è influenzato almeno nell’aspetto organizzativo dalle sue caratteristiche.
L’intenzione iniziale era quella di assoggettare qualsivoglia iniziativa produttiva ed
economica ad una serie di regole comuni, con un carattere programmatico, con
l’obiettivo di uniformare le iniziative economico-produttive con i principi
dell’ordinamento corporativo che rinviavano ad un concetto di stato volto a guidare
dall’alto tutte le fasi dell’economia nazionale, prevedendo una serie di sanzioni nel
caso in cui ci fossero inosservanze rispetto a questi obblighi previsti.
Già a partire dal 1943 e subito dopo dal 1944 si è assistito alla soppressione
dell’ordinamento corporativo e di conseguenza di quelle che erano le norme
programmatiche previste dal 2083 al 2094 del codice civile.
Al netto di quella che era l’idea originaria dell’individuazione del concetto di impresa
del codice civile, si pone la necessità di individuare OGGI qual è la valenza della
distinzione.
La prima distinzione dobbiamo porla con riguardo alla natura dell’attività esercitata,
col fine di individuare i soggetti che materialmente sono esonerati dall’applicazione
dello “statuto dell’imprenditore commerciale”. Ricordiamo che a latere rispetto alla
disciplina dello statuto dell’imprenditore in generale, il grosso della normativa è
quello previsto per l’imprenditore commerciale. Dalla disciplina originaria del 1942
fino ad oggi, la situazione è profondamente cambiata; secondo la stesura originaria
del codice si parlava di esonero dello statuto dell’imprenditore commerciale per
l’imprenditore agricolo e piccolo imprenditore. A partire dagli anni 90 in poi,
l’esonero risulta essere attenuato poichè anche i piccoli imprenditori e quelli agricoli
sono assoggettati, in parte ed in maniera diversa, ad alcune norme che rientrano
nello statuto dell’imprenditore commerciale.
La distinzione secondo l’oggetto dell’attività è quella tra:
imprenditore commerciale;
imprenditore agricolo.
a seconda che svolga attività agricola o commerciale.
Lo statuto dell’imprenditore commerciale si compone oltre che dalle norme che
rientrano nello statuto dell’impresa in generale, anche di quelle norme che hanno ad
oggetto l’iscrizione nel registro delle imprese, l’obbligo di tenuta di scritture
contabili e le regole sulla rappresentanza commerciale.
L’obiettivo principale del legislatore, oggi, riguardo alla classificazione dell’impresa
secondo l’oggetto dell’attività, è individuare la parte di soggetti esonerati dalla
disciplina dell’imprenditore commerciale. Esigenza che si avverte anche con l’altro
requisito che è quello della dimensione dell’impresa, anche l’individuazione del
piccolo imprenditore, a prescindere dalla natura dell’attività esercitata, è finalizzata
ad individuare un’area che è esonerata dall’applicazione dello statuto
dell’imprenditore commerciale.
Solitamente si afferma che la nozione di imprenditore agricolo assume un significato
di tipo negativo, cioè è funzionale alla NON applicazione della disciplina
dell’imprenditore commerciale.
Si è soliti affermare che l’imprenditore agricolo e quello commerciale siano
identificati e riconducibili a due norme precise:
imprenditore agricolo art. 2135
imprenditore commerciale art.2195
i due soggetti sono definiti in positivo dalle norme sopracitate.
Così non è perchè, l’art.2135 dice che “È imprenditore agricolo chi esercita un'attività
diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività
connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o alla alienazione
dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura”.
L’art. 2195 è finalizzato, invece, ad individuare una serie di attività che sono soggette ad
iscrizione nel registro delle imprese.
Da un punto di vista metodologico non si può accogliere l’affermazione che
l’imprenditore commerciale è definito in positivo dall’art.2195, perchè se così fosse si
porrebbe un problema pratico ben preciso “un soggetto per poter essere imprenditore
agricolo o commerciale, deve essere a monte imprenditore e quindi rispettare i requisiti
dell’art.2082. Se un insieme unico dell’imprenditore generale fosse diviso in 2 categorie
ed entrambe fossero definite in positivo, salvo caso preciso in cui ci fosse una linea retta
che divide a metà l’insieme, è plausibile che vi possono essere all’interno di un insieme
due sottoinsiemi che possono avere elementi che non appartengono a nessuno dei
sottoinsieme, ma appartengono all’insieme generale.”
Accanto al nome di imprenditore agricolo e commerciale, si è individuato un
“tertium genus”: imprenditore civile. La categoria dell’imprenditore civile raggruppa
tutti quei soggetti imprenditori perchè rispettano i requisiti dell’art.2082, ma non
rispettano ne’ le condizione dell’art. 2135 ne’ quelle del 2195. La dottrina prevalente e
la giurisprudenza però non riconoscono valore a questa figura dell’imprenditore
civile:
perchè non è mai menzionato dal legislatore, anzi molto spesso laddove si parla
del genere dell’imprenditore, i due generi quello “commerciale” e quello
“agricolo” vengono utilizzati come alternativa secca senza possibilità di spazi
per soluzioni alternative.
per una questione di carattere deontologico perchè ammettere l’esistenza
dell’imprenditore civile porterebbe a delle conseguenze normative incogrue e
difficilmente ammissibili dal nostro ordinamento.
Dobbiamo sempre ricordare che le definizioni giuridiche non devono essere prese
come delle descrizioni omnicomprensive, ma devono essere finalizzate ad un
obiettivo ben preciso che, come più volte detto, nel nostro caso sono finalizzati ad
individuare la disciplina applicabile ai fenomeni sottostanti. Qual è questa
disciplina? gli imprenditori agricoli sono esentati in parte rispetto alla disciplina
dell’imprenditore commerciale o, meglio, lo statuto dell’imprenditore commerciale
si applica solo all’imprenditore commerciale. Se si dovesse ammettere rilievo
nell’ambito del nostro ordinamento anche alla figura dell’imprenditore civile,
avremmo l’assurdo che anche quello civile sarebbe esonerato dallo statuto
dell’imprenditore commerciale.
Qual è la ratio alla base della normativa per escludere l’imprenditore agricolo dallo
statuto dell’imprenditore commerciale? E’ l’evidenza che l’imprenditore agricolo ha
a che fare non con materia inerte, ma con materia vitale e, conseguentemente, è
quella forma d’impresa che al consueto rischio di impresa associa anche un rischio
ambientale, atmosferico. La ragione principale di questa esenzione è da ricondurre
al fatto che l’impresa agrico
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Informatica - inizio
-
Microeconomia - inizio
-
Letteratura Inglese I fine 700-inizio 800 (autori e opere)
-
Interior design - Appunti inizio