FILOSOFIA MORALE
Prof. Matteo Galletti
Introduzione al corso
Aristotele e Hume presentano due modelli di etica delle virtù diversi fra loro per il modo in
cui concepiscono il rapporto tra l’etica e un quadro complessivo di riflessione filosofica
oltre al modo in cui pongono al centro dell’etica la dialettica tra sentimenti o passioni e
ragione: entrambi si rifanno a un paradigma che si definisce etica delle virtù, che quindi
sviluppano un’etica basata sul carattere morale ma in maniera diversa, anche se ci possono
essere analogie fra la posizione di Aristotele e Hume. Hume aveva grande interesse per i
filosofi antichi ma resta figlio della rivoluzione scientifica, per cui si muove in un contesto
culturale e filosofico molto diverso rispetto a quello in cui si muove e scrive Aristotele. Essi
possiedono degli standard sociali di riferimento diversi e questo determina un’analisi
diversa del problema morale e giungono a conclusioni che seppur confrontabili e con alcune
analogie sono molto diverse fra loro.
Etica e morale
Che cos’è la filosofia morale? Esistono due termini che individuano questo concetto: anche
nel parlare comune ci si riferisce all’etica e alla morale come se fossero termini
intercambiabili. Esiste e qual è la differenza tra etica e morale? Qual è l’oggetto di questo
corso, l’etica o la morale?
La differenza tra etica e morale è convenzionale, anche se nella storia della filosofia ci sono
stati modi diversi in cui è stato inteso il rapporto tra etica e morale e il modo in cui vengono
definiti i due termini: Hegel distingue la sfera della morale, che è all’interno del mondo
della volontà soggettiva, e la sfera dell’eticità che è all’interno del mondo della volontà del
sociale (famiglia, stato); Bernard Williams sostiene che la differenza tra etica e morale
consiste nel fatto che la morale riguarda il concreto vivere che tutti sperimentiamo, mentre
l’etica è la forma di riflessione sulla morale che inizia dalla modernità in poi ed è centrata
sui concetti di dovere assumendo le forme dell’utilitarismo e del deontologismo kantiano;
per William la filosofia morale antica è presente già nei poemi omerici, quindi addirittura
prima di Socrate-Platone-Aristotele: egli ritiene che il mondo antico sia riuscito a catturare
la vera essenza della vita morale molto più di quanto ha fatto il mondo moderno.
Dal punto di vista etimologico il termine morale è una traduzione latina di moralis
(derivante da mos, moris = costume, coniato da Marco Tullio Cicerone) per calco del
ἠ ἦ
termine greco antico θικός derivato di θος = etos, costume: per cui le parole possono in
questo senso essere considerate sinonimiche.
In questo corso si identificherà:
1. col termine morale una specifica posizione, teoria o dottrina nell’ambito dell’etica
(es. morale cattolica in riferimento all’insieme di direttive morali, indicazioni su
come vivere per la comunità che aderisce alla fede cattolica); 1
2. col termine etica quel tipo di riflessione critica sulla morale che può assumere due
forme: personale o tecnica. ἦ
Il termine etica deriva dal greco θος che si traduce come
carattere/costume/consuetudine/azione abituale: questa idea dell’abitualità, della
consuetudine, del costume cattura bene ciò che si intende col termine morale, poiché quando
si parla di morale personale si intende una serie di principi, norme, valori, indicazioni che in
modo abitudinario guidano il nostro comportamento all’interno della nostra vita quotidiana
(noi compiamo scelte, decidiamo di fare certe cose piuttosto che altre perché decidiamo e
formuliamo dei giudizi dal momento che possediamo una morale personale). La nostra
morale inizialmente la ereditiamo dall’ambiente in cui cresciamo e viviamo: quindi dai
genitori, dai percorsi formativi che si intraprendono, da varie fonti sociali. La nostra morale
personale si costruisce quindi assorbendo norme e valori dall’ambiente circostante, ma può
giungere un momento della nostra vita in cui siamo costretti a causa di una situazione
inedita in cui ci troviamo o perché ci imbattiamo in qualche storia che sollecita la nostra
riflessione per cui dobbiamo mettere in discussione o riflettere con più attenzione sulla serie
di norme, principi e valori che abitualmente compongono la nostra morale personale, e
potremmo essere chiamati ad interrogarci se questo insieme di norme, principi e valori
riesce ad orientare la nostra condotta anche in quella particolare situazione. Ad esempio, il
1
caso di Eluana Englaro , donna rimasta per 17 anni in una condizione di stato vegetativo
1 La richiesta della famiglia di interrompere l'alimentazione forzata, considerata un inutile accanimento terapeutico,
scatenò in Italia un notevole dibattito sui temi legati alle questioni di fine vita. Dopo un lungo iter giudiziario, l'istanza è
stata accolta dalla magistratura per mancanza di possibilità di recupero della coscienza, ed in base alla volontà della
ragazza, ricostruita tramite testimonianze. Diverse amiche intime della giovane riferirono che, avendo appreso di un
gravissimo incidente stradale che aveva coinvolto un amico rimasto in coma, Eluana aveva dichiarato che sarebbe stato
preferibile morire che sopravvivere privi di coscienza e volontà e completamente dipendenti dalle cure altrui,
ammettendo anche di aver pregato perché l'amico si spegnesse senza ulteriori sofferenze ed umiliazioni. In un'altra
occasione, commentando un analogo episodio che aveva coinvolto un compagno di scuola morto in un incidente di
moto, Eluana aveva dichiarato: "nella disgrazia è stato fortunato a morire subito". Proprio discutendo in famiglia della
tragedia capitata all'amico, la giovane aveva dichiarato anche ai propri genitori che non avrebbe potuto tollerare che lo
stesso capitasse a lei e che per quanto la riguardava avrebbe preferito la morte rispetto ad una sopravvivenza del genere
ed aveva ripetutamente chiesto loro di non permettere mai che qualcosa del genere le capitasse.
Il caso Englaro fu alimentato anche da notizie soggettive e divergenti riguardo alle sue reali condizioni fisiche. Vi fu chi
dichiarò ad esempio che la giovane era in grado di deglutire, nonostante, a seguito dell'incidente che l'aveva coinvolta,
avesse riportato una paresi dalla nuca in giù che le impediva non solo la deglutizione di cibi solidi ma anche della
stessa saliva, al punto che la donna era mantenuta costantemente girata di fianco per evitare rigurgiti e soffocamento.
Persino durante gli ultimi giorni di vita della donna, si rincorsero sui media dichiarazioni contrastanti e spesso assai
fantasiose circa le reali condizioni di Eluana, con numerose persone non meglio identificate che asserivano di averle
fatto visita presso l'hospice di Udine ove si trovava, trovandola "bellissima" e "tranquilla"; ciò malgrado la struttura
sanitaria fosse costantemente presidiata e la stanza dove la giovane si trovava fosse controllata costantemente proprio al
fine di non permettere l'ingresso di estranei al di fuori del padre e del personale sanitario. La vicenda della giovane
Eluana e della battaglia intrapresa dalla sua famiglia perché le sue volontà venissero rispettate, al di là del clamore
mediatico suscitato, ha contribuito a portare alla luce alcune gravi lacune del sistema giuridico italiano per quanto
riguarda vicende bioetiche analoghe, riaprendo il dibattito su una eventuale legge che prenda in considerazione forme
di testamento biologico.
L'incidente stradale avvenne il 18 gennaio 1992, al ritorno da una festa a Pescate, paese alle porte di Lecco; la giovane
Eluana, che aveva da poco compiuto 21 anni e frequentava la facoltà di Lingue all'Università di Milano, perse il
controllo dell'automobile a causa del fondo stradale gelato e si schiantò contro un palo della luce e quindi contro un
muro, riportando lesioni craniche gravissime ed una frattura con slivellamento della seconda vertebra che causò
un'immediata paresi di tutti e quattro gli arti. All'arrivo dei soccorsi, la giovane era in coma.
Dopo alcuni mesi nel reparto di Terapia Intensiva degli ospedali di Lecco e Sondrio, Eluana uscì dal coma ma, proprio a
causa delle lesioni cerebrali estese ed irreversibili, fu dichiarata in stato vegetativo, condizione che esclude la coscienza
di sé e del mondo circostante e la possibilità di comunicare o interagire in alcun modo con l'ambiente esterno, relegando
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permanente a seguito di un incidente automobilistico: la persona in “coma” riesce a
sopravvivere perché respira in maniera autonoma ma a causa della distruzione della
corteccia cerebrale non è più in grado di interagire con l’ambiente, di essere consapevoli di
se stessi e nemmeno di avere sperienze in poche parole si perde la coscienza. Eluana
Englaro è rimasta in questa condizione fin quando il padre, essendo legalmente il tutore
della ragazza, ha chiesto che venisse sospesa l’alimentazione e l’idratazione artificiale che la
mantenevano “in vita” poiché sosteneva che la figlia, quando ancora era consapevole, aveva
espresso la volontà di non voler sopravvivere in quella condizione. Ciò sollevò in Italio un
acceso dibattito sul fatto che tale richiesta fosse accettabile non solo sul piano giuridico ma
il paziente in una condizione tendenzialmente perpetua di totale incoscienza.
Secondo dichiarazioni della famiglia Englaro, appena resisi conto della situazione disperata di Eluana, i genitori hanno
iniziato a chiedere ai medici la sospensione dei trattamenti, rappresentando loro che la propria figlia aveva
ripetutamente affermato di non desiderare inutili accanimenti terapeutici.
Il padre di Eluana, Beppino Englaro, dal 1999 chiese ripetutamemente per via giudiziaria la sospensione
dell'alimentazione artificiale e delle terapie a cui era sottoposta la figlia, portando a supporto della richiesta diverse
testimonianze di amiche della figlia volte a dimostrare l'inconciliabilità dello stato in cui si trovava e del trattamento di
sostegno forzato che le consentiva artificialmente di sopravvivere (alimentazione/idratazione mediante sondino naso-
gastrico) con le sue precedenti convinzioni sulla vita e sulla dignità individuale.
Il procedimento arrivò fino alla Corte di cassazione, che nel marzo 2006 respinse le richieste della famiglia Englaro per
un vizio del procedimento. Il ricorso, a suo tempo, non fu notificato ad alcuna controparte portatrice di un interesse
contrario a quello di Eluana Englaro. Il ricorso fu presentato ai sensi del citato articolo 32 della Costituzione: «Nessuno
può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».
A seguito di un nuovo ricorso del padre, la Corte di Cassazione rinviò il caso «ad una diversa sezione della Corte
d'Appello di Milano». La sentenza, depositata il 16 ottobre 2007, stabilì due presupposti necessari per poter autorizzare
l'interruzione dell'alimentazione artificiale:
Occorre che «la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi
sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la
benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del
mondo esterno».
Occorre altresì «che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti,
della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di
vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea
stessa di dignità della persona».
Con il decreto del 9 luglio 2008, la Corte d'Appello civile di Milano autorizzò Beppino Englaro, in qualità di tutore, ad
interrompere il trattamento di idratazione ed alimentazione forzata che manteneva in vita Eluana per «mancanza della
benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del
mondo esterno».
Le Suore Misericordine, che dal 1994 in poi si occuparono di Eluana presso la casa di cura Beato Luigi
Talamoni di Lecco, si rifiutarono di interrompere l'idratazione e l'alimentazione forzate manifestando la disponibilità a
continuare ad assistere la donna e chiedendo al padre di abbandonare Eluana alle loro cure e dimenticarsi di lei. Per tale
motivo il padre decise di trasferire la figlia presso altra struttura ove dare seguito alle sue volontà (certificate nel decreto
attraverso le testimonianze).
A seguito della decisione della Corte di Cassazione vi furono varie manifestazioni, come quella a favore promossa
dai Radicali Italiani e quella contraria promossa dal giornalista Giuliano Ferrara, che aveva invitato la cittadinanza a
depositare, davanti al Duomo di Milano, bottigliette di acqua in segno di protesta simbolica. Furono inoltre presentati
alcuni appelli, come quello dell'associazione Scienza & Vita e quello del giornalista Magdi Allam favorevoli alla
continuazione delle cure e, sul versante opposto, quello dei Radicali di Lecco.
L'8 aprile 2016 una sentenza del TAR condanna la Regione Lombardia a pagare un risarcimento danni di circa 143mila
euro per la decisione via decreto, presa nel 2008 dall'allora presidente Roberto Formigoni, di vietare la sospensione
delle terapie.
In riferimento a quest'ultima sentenza, entrambi i rami del Parlamento italiano votarono la promozione di un conflitto di
attribuzione contro la Corte di Cassazione, ritenendo che la sentenza dell'ottobre 2007 costituisse «un atto
sostanzialmente legislativo, innovativo dell'ordinamento normativo vigente», come indicato dalla relazione di
maggioranza della Commissione Affari Costituzionali annunciata in aula il 22 luglio 2008. Tale atto fu respinto
dalla Corte costituzionale. 3
anche sul piano morale: la richiesta del padre avrebbe infatti nel giro di poco tempo causato
la morte di Eluana, per cui molti si interrogarono se tale chiesta fosse moralmente
accettabile e non equivalesse invece ad una richiesta di uccidere un essere umano; ci si
interrogava se tale richiesta rientrasse nei diritti morali dell’essere umano di non voler
sopravvivere in una condizione non desiderata o se in ogni condizione rimane sempre e
comunque l’obbligo morale (prima ancora di quello giuridico) di far sopravvivere un essere
umano, a prescindere dalla condizione in cui quell’essere umano si trova, se c’è la
possibilità di mantenerlo in “vita”. Tale vicenda scatenò un forte dibattito sociale in Italia,
ma alla fine il tribunale accolse la richiesta del padre di Eluana. In relazione a ciò che
La procura della Repubblica di Milano presentò a sua volta ricorso contro il decreto della Corte d'appello. La successiva
dichiarazione d'inammissibilità da parte della Cassazione scatenò ulteriori polemiche.
Il 13 novembre 2008 la Corte di Cassazione respinse il ricorso della procura di Milano contro l'interruzione di
alimentazione e idratazione artificiale, accogliendo così la volontà del padre di Eluana. Nel merito del provvedimento
alcuni giuristi criticarono le motivazioni con cui la Cassazione rigettò il ricorso del pubblico ministero.
Il 16 dicembre 2008, Maurizio Sacconi, ministro del lavoro, emanò un atto d'indirizzo volto a vietare alle strutture
sanitarie pubbliche e private convenzionate col Servizio Sanitario Nazionale l'interruzione dell'idratazione e
dell'alimentazione forzate con la minaccia di escludere queste strutture dallo stesso; lo stesso giorno, la casa di cura
Città di Udine (che non fa parte del Servizio Sanitario Nazionale in quanto il Friuli-Venezia Giulia ne uscì nel 1996)
annunciò che una volta chiarite le questioni legali sarebbe stata pronta ad accogliere Eluana. Successivamente, tuttavia,
la casa di cura ritirò tale disponibilità.
Il 19 dicembre 2008 Marco Cappato (segretario dell'Associazione Luca Coscioni), Antonella Casu (segretaria
dei Radicali Italiani), e Sergio D'Elia (segretario di Nessuno Tocchi Caino), sporserso denuncia nei confronti
del ministero del lavoro, rappresentato da Maurizio Sacconi, presso la procura di Roma, per violenza
privata mediante minaccia, in seguito al suo atto d'indirizzo di pochi giorni prima.
Il 22 dicembre 2008 anche la Corte europea per i diritti dell'uomo respinse le richieste di varie associazioni contrarie
all'interruzione dell'alimentazione e dell'idratazione non giudicando sul caso specifico ma semplicemente considerando
la richiesta "irricevibile" in quanto «i ricorrenti non hanno alcun legame diretto» con la Englaro o con la sua famiglia.
Il 17 gennaio 2009, in seguito alla denuncia dei dirigenti dei Radicali Italiani, la procura di Roma iscrisse il
ministro Maurizio Sacconi nel registro degli indagati.
Il 26 gennaio 2009 il Tribunale Amministrativo Regionale accolse il ricorso della famiglia Englaro contro la Regione
Lombardia ed impose a quest'ultima di individuare una struttura ove dar corso alla sentenza della Corte di Cassazione.
Il 27 febbraio 2009 la Procura della Repubblica di Udine aprì un fascicolo ipotizzando l'accusa di omicidio volontario
aggravato e iscrisse nel registro degli indagati Beppino Englaro, il primario Amato De Monte e gli infermieri che
parteciparono all'attuazione del protocollo in conformità con la sentenza della Corte di Cassazione. Il procuratore di
Udine Antonio Biancardi dichiarò trattarsi di un «atto dovuto». I tempi si sarebbero prolungati per la necessità di
separare le specifiche denunce da «numerosissimi esposti a volte deliran
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