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Filosofia morale (Prof. G. Giannini)

Premessa

Il diritto internazionale (colui che regola i rapporti fra stati), in quanto “diritto dei popoli” è un atto personale, determinato dall’appartenenza ad un popolo o ad uno stato. Il principio che collega le norme giuridiche internazionali al concetto di popolo, è il diritto all’autodeterminazione dei popoli (no schiavitù, es: Apartheid). I popoli sedentari che vivono l’uno accanto all’altro rispettandosi, sono anche soggetti ad un ordinamento di spazio, ovvero territoriale. Gli elementi necessari per un ordinamento spaziale erano compresi nel concetto di stato (Lo stato è un'entità che governa ed esercita il potere su un territorio e sui soggetti a esso appartenenti), ma ha anche bisogno di un territorio delimitato e chiuso. Il concetto di “grande spazio concreto” è per noi legato alle dimensioni dello spazio terrestre, l’espressione “grande spazio” ottiene valore dopo la guerra mondiale, quando va ad indicare “l’economia dei grandi spazi”. L’espressione diventa chiara riferendosi alla collaborazione tra vaste reti di elettrodotti e gasdotti, così da lasciarsi alle spalle l’ordinamento da “piccolo spazio”, dell’economia precedente. La formazione del grande spazio può avvenire tramite distretti limitati che si associano con altri più grandi; o dall’inizio, instaurando reti che coprono grandi spazi. “Il grande spazio è per noi, uno spazio operativo”.

I - Esempi di principi spaziali impropri o superati

Al tempo delle espansioni coloniali si sono formate “sfere d’interesse”, cui si sono aggiunte le pretese di acquisizione territoriale. È stato appurato che l’equilibrio tra gli Stati costituisce una garanzia ulteriore del diritto internazionale (quest’idea aveva anche elementi di ordinamento spaziale). L’idea di equilibrio (a livello spaziale) è legata al principio dei “confini naturali”, ma questo, a causa dell’abuso fatto dalla Francia, per le sue conquiste, ha perso la sua forza di persuasione. Dal punto di vista del popolo si è spesso chiamato in causa “il diritto dei popoli allo spazio, al suolo”, nel corso degli ultimi decenni infatti, questo è stato invocato spesso da Italia e Giappone. L. Valli chiama questo principio “diritto demografico”, esso può essere considerato come giustifica alle pretese territoriali. Esistono inoltre, i “patti regionali”, raccomandati come mezzo eccellente per assicurare la pace (es: la Piccola Intesa tra Cecoslov. – Romania e Jugoslavia). Tre giuristi tedeschi però hanno dimostrato le contraddizioni di questo genere di trattati, insomma i patti regionali non sono considerabili nella nuova concezione dell’ordinamento spaziale.

II - La dottrina Monroe come precedente di un principio dei grandi spazi nel diritto internazionale

La Dottrina Monroe è il primo e più efficace esempio di principio giuridico dei grandi spazi, ed è da qui che bisogna prendere le mosse se si vuole analizzare il concetto giuridico di un principio dei grandi spazi nel diritto internazionale. Può essere caratterizzata in 3 concetti chiave:

  • Indipendenza
  • Non colonizzazione
  • Non intervento di potenze extra-americane in quest’area

Non si tratta di assumere la dottrina Monroe e di applicarla ad altre nazioni, consiste piuttosto nel rendere manifesta l’idea in essa racchiusa. La dottrina di Monroe è parte costitutiva della politica degli Stati Uniti. La dottrina Monroe in realtà però, non avrebbe un carattere giuridico, ma quantomeno “quasi giuridico” (tutti gli importanti manuali di diritto internazionale però, trattano la dottrina senza porsi problemi). La dottrina si è trasformata da strategia difensiva nei confronti dell’intervento di altre potenze in principio espansionistico, il principio di non intervento si è trasformato in una legittimazione di interventi imperialistici degli Stati Uniti in altri stati americani. Gli americani litigano in merito alla questione se la dottrina debba essere considerata il fondamento oppure il principale ostacolo. Decisivo per il diritto internazionale è il fatto che la dottrina è la prima a riferirsi ad un grande spazio, stabilendo un principio di non intervento (in tutto l’emisfero occidentale in pratica). L’originaria dottrina Monroe si opponeva al sistema monarchico-dinastico europeo, infatti questo avrebbe dovuto condurre interventi anche in America. Ma i popoli dei continenti americani non si sentivano più sudditi, né oggetto di colonizzazione (posizione libera); il nocciolo di questa dottrina si presenta come un principio dei grandi spazi. Ci sono stati casi affini a cui la dottrina è stata applicata, come quello in Australia del ministro Hughes che pose due condizioni:

  • Nessun patto deve produrre effetti negativi sugli Stati Uniti
  • Nessun patto deve minacciare il fatto che l’Australia appartiene alla razza bianca

Nella storia della dottrina, particolare attenzione merita la giustificazione dell’imperialismo capitalistico a favore di Theodor Roosevelt, il fatto che un concetto difensivo si trasformasse in offensivo, è stata percepita come una contraddizione. Infatti il presidente USA disse a Kaneko, che doveva estendere una dottrina Monroe giapponese all’Asia intera. L’idea di coinvolgere l’Asia nell’imperialismo economico sarebbe stata allora tanto gradita agli Stati Uniti e all’Inghilterra, invece in seguito, risultò loro spiacevole. Nel 1917 il presidente Wilson propose che tutte le nazioni del mondo accettassero la dottrina come universale, attribuendole il significato di diritto alla libera autodeterminazione.

III - Il principio della sicurezza delle vie di traffico dell’impero mondiale britannico

Nel 1936 Mussolini ha sottolineato come per l’Inghilterra il Mediterraneo è solo una strada, mentre per l’Italia significa spazio vitale. La replica inglese è stata che il Mediterraneo è una delle principali arterie di traffico. Il problema della dottrina di Monroe è stato trattato in una infinita di pubblicazioni, quasi non esiste una letteratura su questa questione, in quanto l’impero britannico non ama diffondere. Nel 1922 il governo inglese ha soppresso il protettorato inglese sull’Egitto, e ha riconosciuto l’Egitto come Stato sovrano, ma solo a patto di quattro riserve lasciate al governo inglese. In cima stava la sicurezza delle vie di traffico dell’impero britannico in Egitto. Anche in occasione della firma del patto Kellogg (contro le guerre), l’Inghilterra ha fatto presente come vi sono dell’aree la cui prosperità rappresenta un interesse particolare, e dunque un’interferenza non potrebbe essere tollerata, e la loro protezione costituisce un atto di autodifesa. Il governo britannico accettava il nuovo trattato solo se sussisteva in tale accordo di libertà d’azione (anche il governo degli USA aveva interessi simili). Per il canale di Suez l’Inghilterra ha imposto un regolamento corrispondente ai suoi interessi. Quando Lord Salisbury, protestò contro il monopolio concesso al costruttore de Lesseps, fece appello al “diritto naturale di tutti gli altri popoli”, che escludeva concessioni per simili vie d’acqua. Dopo che le truppe inglesi presero il controllo, il Canale fu reso neutrale, ma tutti quegli sforzi inglesi miravano a trasformare il canale in un prototipo universale rientrante nel “sistema di diritto internazionale delle vie marittime dei canali”. Quando tentò di attuare la medesima strategia al Canale di Panama, la politica inglese si scontrò con la resistenza, poi vincente, dagli Stati Uniti. Un terzo caso è il Canale di Kiel, in cui è evidente che la parola libertà fosse sinonimo dell’interesse imperiale-mondiale per le grandi vie di traffico del pianeta (interesse ovviamente britannico).

IV – Diritto delle minoranze e dei gruppi etnici nel grande spazio dell’Europa Centrale e Orientale

Al singolo individuo che appartiene ad una minoranza vengono garantite sia la parità che la parità di trattamento. L’uguaglianza di tutti i cittadini e il diritto alla libertà sono qui presupposti all’interno dello Stato, su cui dovrebbe basarsi, ed a fare da guida sarebbero le grandi potenze democratiche. Nel 1919 il delegato dell’Unione Sudafricana, Smuts, voleva affidare a quest’ultima un grande programma di principi e compiti umanitari, lo statuto infatti doveva garantire la libertà di religione e la tutela della minoranze nazionali.

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Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-FIL/03 Filosofia morale

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