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GENETICO)

-Autorizzazione al trattamento dei dati genetici 2007: il dato genetico non è solo un dato medico ma anche l’insieme di

caratteri trasmissibili tra individui legati da vincolo di parentela

!

Altre forme discriminatorie:

-Conflitto di interessi tra il singolo e le compagnie assicurative

-Conflitto tra datori di lavoro o degli uffici pubblici

Es: assicurazione contro le malattie! gli assicuratori non possono prima della conclusione del contratto richiedere

informazioni genetiche degli assicurandi

Per tale tema si ricorda il testo del 2008 “Test genetici e assicurazioni”:

Qui si rintracciano 2 tesi etico-normative:

1) I test genetici dovrebbero essere comunicati ai fini della stipula di una polizza sulla vota-salute.

2) Non è ragionevole richiedere i dati genetici come precondizione del contratto assicurativo

-Discriminazione riguardante ai lavoratori, i dati genetici posso diventare motivo di selezione

Altre forme di tutela:

Risoluzione del marzo 1989 del Parlamento Europeo:

-Divieto di utilizzare la selezione dei lavoratori come strumento alternativo

-Divieto di selezione dei lavoratori in base ai dati genetici

-Divieto di analisi genetiche

-Diritto di essere informati sul contenuto delle analisi

!

Nel nostro paese non esiste una regolamentazione specifica tra genetica e mondo del lavoro, si ricorre dunque alla

norma sulla privacy e allo Statuto del Lavoratori (limiti sugli accertamenti sanitari)

!

Altre forme di discriminazione:

-Utilizzazione del campione del DNA per la repressione di condotte criminali

!

Il problema della della brevettabilità:

Sfruttamento commerciale della brevettabilità delle sequenze genetiche!

Andamento oscillante delle politiche di riconoscimento della tutela dell’opera dell’ingegno: le leggi delle nazioni non

sono uniformi.

E’ stata introdotta una direttiva dal Parlamento del Consiglio europeo che ha lo scopo di distinguere ciò che è

brevettabile e ciò che non lo è:

- Il corpo umano non può ritenersi brevettabile come i procedimenti di clonazione e quelli che ne modificano l’identità

genetica germinale

-Sono brevettabili le nuove invenzioni che implicano un’attività inventiva e suscettibili di valutazione industriale,

materiale biologico isolato dal proprio ambiente o prodotto mediante procedimento tecnico

Col decreto Legge 3/2006 si ha il recepimento della direttiva.

!

Le Convenzioni Internazionali ed il diritto interni: una diga?

Divieti istituiti dalle varie comunità internazionali e nazionali:

-UNESCO!1997 è stata dichiarata la DICHIARAZIONE UNIVERSALE SUL GENOMA UMANO E SUI DIRITTI

UMANI, al fine di fissare alcuni parametri nel campo della genetica: sono l’insieme di 25 articoli.

Art. 1: è importante in quanto definisce il genoma umano come un patrimonio, appunto per evitare che esso si riduca

ad un oggetto (si rileva un atteggiamento di riconoscimento nei confronti di questi valori).

Nel 2003 L’UNESCO adotta un nuovo atto: la Dichiarazione Internazionale sui Dati Genetici Umani si

!l’attenzione

sposta sui dati e non sul genoma (particolare interesse l’art 10 che enuncia il diritto a non venir informati delle risultante

di analisi)

-Risoluzione del 1989 del Consiglio d’Europa! si precisa che le analisi genetiche non possono in alcun modo essere

utilizzate per fini di modificazione o miglioramento della popolazione (ovvero con finalità eugenetiche)

_Convenzione sui Diritti dell’uomo e la biomedicina 1997, ratificato in Italia nel 2001!principale documento sui rischi

della genetica, la tutela spetta a tutti senza alcuna discriminazione e inoltre si precisa il divieto di modificazione del

genoma umano e della selezione eugenetica.

E nella Costituzione?

Per alcuni è sufficiente richiamare l’art. 2

In realtà non essendo esplicitamente menzionato nella Carta costituzionale richiede un’attività esegetica e inoltre il

genoma umano è sottoposto alle più varie mutazioni. Infatti una modificazione del genoma attraverso le terapie

genetiche appare fuori luogo con il principio dell’immodificabilità di alcunché.

!

L’ideologia determinista:

C’è il rischio che gli uomini vengano considerati non di più che involucri che trasportano informazioni (portatori di geni).

In realtà questa impostazione appare riduzionista dal momento che il numero dei geni è molto ridotto di quanto si

pensava.

Atti legislativi nazionali e internazionali! esprimono un atteggiamento BIOCONSERVATORE rispetto alla tutela del

genoma umano, sembra che presupponga un modello determinista.

Tale ideologia determinista si riscontra in un opinione comune un endoxon. Questa concezione cerca i ridurre la

complessità del comportamento umano a schemi pre-determinati dalle informazioni presenti nel patrimonio genetico e

prende il nome di DETERMINISMO GENETICO (il comportamento dell’individuo si riduce alla sequenza genetica)

Es: Gene dell’alcoolismo, gene dell’omosessualità…

Questa impostazione ha avuto una grande ripercussione tanto che viene chiamata in causa nella valutazione dei

comportamenti umani o nell’organizzazione della società.

Alla base della ideologia determinista! si troverebbe una concezione filosofica essenzialista poiché il genoma umano

eleva per appunto un’essenza orientata in termini metafisici (l’individuo basa la sue vera essenza sui geni)

Esempio concreto di tale ideologia:

Caso di VULNRABILITA’ GENENETICA! Sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Trieste in cui il condannato vede

ridursi la pena perché ritenuto vulnerabile geneticamente (si ritenne che avesse ad uno o entrambi gli alleli dei

polimorfismi che comportavano un aumento del rischio di sviluppo di comportamento aggressivo, impulsivo).

Così la Corte applicò la massima riduzione di pena connessa al vizio parziale di mente. Questa rappresenta la prima

sentenza neurale e genetica in Italia e in Europa e una delle poche al Mondo.

La sentenza dunque riconosce efficace l’utilizzo di queste tecniche che possono aumentare la certezza che ci si trovi

davanti ad un malato di mente (la prova diviene più forte).

Rimangono comunque irrisolte 2 questioni!Non è stata trovata alcuna voce dell'indice delle figure.

1) cercare di capire se è solo una questione di tempo l’emersione di una relazione determinista tra la variante genetica

e un comportamento antisociale

2) il problema se il risultato del comportamento antisociale sia espressione di dati statistici oppure no.

Infatti questa sentenza ha scatenato REAZIONI:

Qualcuno sostiene che la connessione tra comportamento e genoma possa essere utile per la determinazione della

pena ma non possono essere una nuova evidenza scientifica

Dalla eugenetica di stato alla eugenetica di consumo:

Tema della genetica passa attraverso la POLITICA LEGISLATIVA, come sostiene Tallacchini il sapere scientifico è

tramutato in una politica della scienza. Sembrerebbe dunque che la genetica impone le proprie scelte presentandole

oggettivamente preferibili tra tutte le alternative possibili (la scelta è già impostata da una costruzione sociale dei

bisogni. Si vede qui il passaggio da un’eugenetica di stato ad un’eugenetica di CONSUMISTICA in cui il soggetto viene

lasciato da solo davanti alle decisioni imposte dalla genetica, u singolo che è incapace di gestire il vasto materiale

informazionale (limita la libertà del singolo). L’opzione al pubblico è rappresentata da una serie di alternative pre-

determinate a monte, decisioni che partono dalla locazione delle risorse da destinarsi alle varie ricerche. Questa

eugenetica di consumo fornisce test ma non cure e fa credere al singolo di operare autonomamente quando invece

sono finalizzate a guarire il genere umano di imperfezioni genetiche (la genetica mira alla evoluzione della specie

umana). Potrebbe così presentarsi un conflitto d’interessi con la medicina, la medicina infatti vuole conservare mentre

la genetica vuole selezionare (l’attitudine selettiva domina quella curativa- effetto disgenico della medicina che porta in

termini negativi i geni nocivi del singolo). Il denominatore comune che si evidenzia in questi rischi è il

MIGLIORAMENTO DELLA SPECIE che porta ad avere il sopravvento sulla considerazione del diritto alla vita del

singolo essere umano. Si può dunque denunciare il rischio che la genetica possa sviluppare una INTOLLERANZA

ALLA DIVERSITA’ vista come un errore da eliminare.

Il miglioramento dell’umanità nella genetica postmoderna:

Le convenzioni internazionali e il diritto interno sembra che stiano orientati ad un ideologia genetica della

BIOINNOVAZIONE che esclude quei comportamenti che mirano alla modificazione migliorativa del patrimonio genetico

(mezzo di trasformazione per l’umanità). Il compimento del Progetto Genoma Umano studia non solo i geni

responsabili delle malattie genetiche ma serve inoltre per capire il funzionamento dei geni (attivazione-disattivazione-

interazione con l’ambiente) e dunque siamo di fronte alla possibile conoscenza e manipolazione di molte caratteristiche

che possiedono una componente genetica. Il collegamento tra eugenetica e genetica presenta fascino e nello stesso

tempo terrore: fascino perché la genetica può intervenire sul singolo come sull’intera società, terrore perché davanti a

essa si spalancano le porte verso un ignoto che atterrisce.

In epoca contemporanea su tale tematica si è aperto un dibattito che discute sul mantenere inalterato il genoma umano

oppure modificarlo in senso migliorativo: prospettiva di bioconservazione o prospettiva di bioinnovazione.

BIOCONSERVATORI: si ispirano all’idea che il genoma sia un bene indisponibile per chiunque. Vengono però

trascurati alcuni aspetti: non si fa alcuna distinzione tra i diversi tipi di intervento che riguardano il genoma

(appiattimento di tutte le possibilità) e in secondo luogo l’indisponibilità genetica viene sottratta a qualunque

discussione. Tale impostazione bioconservatrice rimane tuttavia quella maggiormente condivisa.

BIONNOVATORI: riflessione antropologica rappresentata dalla c.d. filosofia del post-umano (transumanismo). Essi

pensano che l’intervento sulle strutture del genere umano possa portare ad un’umanità migliore. Ritengono inoltre

indesiderati gli aspetti umani della vecchiaia e della malattia. Questa impostazione iniziò con la rivoluzione industriale

in cui emerse l’idea del progresso intesa come capacità di manipolare la natura modificandola a vantaggio dell’uomo.

La forma di transumanismo sostiene che l’uomo rimane tale ma che trascende se stesso realizzando nuove

potenzialità della sua natura umana, per la sua natura umana. La natura umana diviene così qualcosa di mutabile e

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
19 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mrstedde di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Filosofia del diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Sommaggio Paolo.