CAPITOLO I – DIRITTO E LINGUAGGIO
Tutti i documenti normativi nel loro insieme costituiscono o dovrebbero costituire il diritto.
Si usa distinguere tra: norme primarie (regole di comportamento) - norme secondarie (dette di
struttura o costitutive)
Il diritto è un fenomeno linguistico in quanto si esprime mediante norme, enunciati e quindi
linguaggio.
Il linguaggio è l’insieme di suoni articolati per comunicare.
Teoria del riferimento: il significato è la cosa a cui il vocabolo si riferisce.
Concezione di Stevenson (teoria ideazionale): il significato descrittivo è la disposizione di un
vocabolo a suscitare conoscenza.
Ambiguità dei vocaboli: più significati per una stessa parola.
Vaghezza dei vocaboli: trasmettono conoscenze non ben definite.
Denotazione: insieme di tutti gli oggetti che vengono indicati con lo stesso vocabolo.
Connotazione: insieme delle caratteristiche che gli oggetti e/o i fenomeni devono avere per essere
definiti dal vocabolo in questione.
Il significato emotivo di un vocabolo è la capacità di trasmettere non solo conoscenza ma anche
emozioni.
Definizioni reali: per cogliere essenza della cosa o del fenomeno
Definizioni nominali: hanno per oggetto le parole di cui si spiega l’uso.
Definizione ostensiva: consiste nel mostrare l’oggetto.
Definizione lessicale: consistono nella registrazione dell’uso del vocabolo.
Definizione stipulativa: con esse si introduce un termine nuovo fissandone il significato.
Definizione persuasiva: riguarda quei termini che hanno sia un significato descrittivo che emotivo.
Funzioni del linguaggio: non tutti i tipi di comunicazione sono uguali.
Funzione informativa:
-descrittiva(trasmettere informazioni). Verbo usato all’indicativo – il discorso descrittivo tende a far
conoscere – possono venire verificati in termini di vero o falso.
Funzione precettiva o direttiva : la loro funzione consiste nell’influenzare. Verbo all’imperativo –
risposta in un si lo farò, no non lo farò – non possono essere verificati.
I precetti possono essere assurdi: impossibilità o inesistenza del comando.
Frastico: descrizione dell’azione da compiere.
Neustico: esprime la funzione del comando.
Funzione valutativa : serve per esprimere giudizi morali che vengono usati per convincere gli
ascoltatori.
Funzione performativa detta anche operativa (Austin): realizzano l’operazione di cui parlano.
Alf Ross: i performativi giuridici sono degli ottimi strumenti di richiamo di gruppi di norme.
Problema della conoscenza dei valori:
Teoria del cognitivismo etico: i valori sono delle realtà oggettive, conoscibili attraverso la ragione.
La debolezza, non si riesce ad andare al di là di alcune regole generiche.
Teoria del non cognitivismo o emotivismo etico: i valori non sono solo delle realtà oggettive,
conoscibili attraverso la ragione ma sono anche il prodotto della sfera emotiva.
La debolezza, problema della inter-soggettività: se i valori dipendono dalle esperienze personali
saranno per forza soggettivi.
CAPITOLO II – DIRITTO E DISTRIBUZIONE IMPERATIVA DEI VALORI
In che modo il linguaggio direttivo riesce ad ottenere risultati? I precetti giuridici sono enunciati
direttivi che fanno parte di un sistema sostenuto da sanzioni.
Si parla di distribuzione imperativa dei valori perché le scelte finiscono con il lasciar fuori o
scontentare qualcuno.
Avere potere politico significa contare sul potere decisionale e disporre della forza per imporre le
decisioni.
Il diritto occupa un posto centrale perche i valori si concretizzano nelle leggi e quindi nel diritto.
Questo non significa che il diritto si fonda sulla forza, infatti è sempre necessario un nucleo di
consenso.
Si potrebbe dire che il diritto non si basa sulla forza ma si serve della forza, non ogni singola norma
ma il sistema nel suo complesso.
Efficacia: si ha sia quando i destinatari obbediscono sia quando in caso di disobbedienza lo Stato
sanziona i trasgressori.
Tarello: le due efficacie si sommano, non sono in alternativa tra loro.
Funzioni del diritto: il diritto serve alla distribuzione imperativa dei valori, tradizionalmente
vengono indicate 3 funzioni:
1. repressione dei comportamenti ritenuti socialmente pericolosi (funzione PENALE)
2. allocazione di beni e servizi (funzione DISTRIBUTIVA)
3. costituzione dei poteri e dei vari organi (funzione ISTITUTIVA)
Interpretazione: con l’emanazione delle leggi non si esaurisce la distribuzione effettiva dei valori
occorre valutare anche l’operato dei giudici in quanto applicatori ed interpreti delle leggi.
L’interpretazione del giudice dipende dalle sue conoscenze linguistiche, dalla sua cultura e
soprattutto dagli interessi ed i valori che intende tutelare.
Interpretazione come attività politica: in situazioni socio – politiche stabili i giudici esprimono un
atteggiamento conservatore (si attengono ai significati letterali); viceversa gli interpreti possono
cercare di forzare l’interpretazione sfruttando le aree semantiche attaccabili. In ogni caso la scelta
dei giudici è sempre presente.
Concezione sillogistica dell’interpretazione: vale a dire, come scriveva Montesquieu, il giudice è la
bocca della legge. Quindi applicare la legge generale al caso concreto.
Questa concezione si va affermando nel periodo delle grandi codificazioni, 1801 codice
Napoleonico. Il positivismo giuridico, proprio di quel periodo, sostenne la teoria
dell’interpretazione legata alla scientificità del diritto, nonché alla sua certezza.
Concezione creativa dell’interpretazione: questa interpretazione nasce dalla crisi dell’ideologia
della codificazione, i sostenitori di questa teoria rivendicano il ruolo appunto creativo all’attività
interpretativa, sostenendo addirittura la assoluta libertà del giudice di creare nuove norme.
CAPITOLO III – DIRITTO E GIUSTIZIA
Il giusnaturalismo: con giusnaturalismo si indicano tutte quelle teorie che sostengono l’esistenza
di un diritto naturale al di sopra del diritto positivo.
In tutte le teorie giusnaturaliste diritto e giustizia e quindi diritto e morale non possono essere scissi.
La giustizia è connaturata al diritto naturale, ne costituisce la giustificazione e il fondamento di
obbligatorietà.
Si ravvisano 3 modalità della dottrina giusnaturalistica:
1. prospettiva biologico - naturalistica: fa riferimento alla natura considerata come qualcosa
avente leggi;
difficoltà della teoria - prima questione: scriveva Stuart Mill: la natura che l’uomo dovrebbe
seguire è altrettanto irrazionale e immorale.
Seconda questione: impossibilità logica di derivare il dover essere dall’essere ossia dedurre da
un giudizio di fatto un giudizio di valore, la cosiddetta fallacia naturalistica (indica il vizio
di ragionamento) o salto logico.
2. metafisica di stampo religioso: le leggi naturali provengono dalla volontà di dio, unica fonte di
valore; tale volontà può essere conosciuta dall’uomo tramite la ragione poiché in dio volontà e
ragione coincidono;
difficoltà della teoria: non può servire come base universale, non tutti gli individui sono
credenti.
3. giusnaturalismo razionalistico o giusrazionalismo: concezione del diritto naturale razionale di
per se stesso tanto che potrebbe fare a meno dell’esistenza di dio;
difficoltà della teoria: è stato messo in crisi dalla teoria del non-cognitivismo e del venir meno
della certezza di conoscere i valori tramite la ragione.
Norberto Bobbio nel suo Giusnaturalismo e positivismo giuridico ha definito i giusnaturalismi
come teorie della morale, riguardanti cioè il modo in cui si possono conoscere i valori morali.
I valori morali sono riuniti in un’unica teoria meta-etica, coesistono tutti in una concezione
oggettivistica dell’etica, un modo di concepire i valori come razionalmente conoscibili.
In definitiva per Bobbio la meta-etica consiste nel formulare asserti intorno alle preposizioni
morali. Quindi il giusnaturalismo consisterebbe in una teoria meta-etica del diritto di tipo
cognitivi stico.
Il giuspositivismo o positivismo giuridico è caratterizzato da 3 elementi:
1) una visione scientifica del diritto;
2) dalla convinzione che tale visione si può realizzare solo se ci si occupa del diritto positivo e non
del diritto naturale;
3) dall’esigenza di tener separato il diritto dalla morale.
Il giuspositivismo difende a volte l’idea di un diritto come:
- prodotto della volontà dello Stato (statualismo)
- fatto sociale.
- fenomeno psicologico o come prodotto dall’attività dei giudici in questi due casi si trasforma in
REALISMO SCANDINAVO e AMERICANO.
Correnti del giuspositivismo o positivismo giuridico:
1) Il formalismo giuridico: concepire il diritto come una struttura formale con la quale si
qualificano dei fatti effettuati mediante le norme dando origine al normativismo.
Secondo il normativismo un fatto è giuridico quando è preso in considerazione da una norma
giuridica.
Altro tipo di formalismo è quello interpretativo, tende ad escludere il carattere creativo
dell’attività del giudice diversamente dalla concezione creativa dell’interpretazione(cap. I).
2) Il realismo giuridico scandinavo: anche se condivide i 3 elementi del giuspositivismo parte
dall’affermazione che l’unica realtà esistente è quella empirica procedendo all’analisi dei concetti
giuridici tanto cari al giuspositivismo quali validità, obbligo, dovere, diritto soggettivo e norma per
ricondurli a processi di tipo psicologico.
3) Il realismo giuridico americano: anche se condivide i 3 elementi del giuspositivismo parte
dall’affermazione che l’unica realtà della quale bisogna occuparsi per comprendere il fenomeno
giuridico è l’attività dei tribunali, le sentenze.
Altro approccio realista e anti – formalistico è l’istituzionalismo: il suo massimo esponente è
Santi Romano il quale pose al centro della sua riflessione sulla natura del diritto il concetto di
istituzione. Il diritto non può essere ridotto a semplice norma, il diritto è organizzazione ossia
istituzione. Istituzione = ordinamento giuridico = diritto
L’implicazione più importante di questa teoria è il pluralismo giuridico: se ogni insieme
organizzato è considerato diritto è evidente che il diritto non sarà più monopolio dello Stato.
3 modi di considerare il giuspositivismo:
1) come modo di accostarsi allo studio del diritto: lo studio deve partire dalla separazione del
diritto dalla morale e quindi un atteggiamento a-valutativo o eticamente neutrale.
2) come teoria del diritto: il giuspositivismo si ricollega allo statualismo, al diritto come volontà
dello stato. Secondo Bobbio questo abbinamento ha soltanto radici storiche comuni.
3) come ideologia della giustizia:sostiene che il diritto positivo è uno dei criteri per distinguere il
giusto dall’ingiusto. Secondo Bobbio, come per il giuspositivismo come teoria del diritto, le cause
di questa confusione sono di tipo storico e non logico.
In definitiva per Bobbio il solo modo importante di considerare il giuspositivismo è quello relativo
al primo dei tre ossia lo studio del diritto deve partire dalla separazione del diritto dalla morale e
quindi bisogna avere un atteggiamento a-valutativo o eticamente neutrale.
Diritto e giustizia: sorge una domanda. Si può completare la definizione del vocabolo diritto
aggiungendovi l’elemento giustizia? Diventerebbe cosi: il diritto è l’insieme delle regole giuste per
la distribuzione imperativa dei valori nella società.
Cosi facendo daremmo ragione ai giusnaturalisti che considerano obbligo giuridico e obbligo
morale indivisibili.
E inoltre, cambieremmo l’impostazione empirico – realistico dei giuspositivisti che tengono alla
separazione del diritto dalla morale.
Cosa fare? Esiste una terza via?
La terza via è indicata da HART che teorizza una specie di “diritto naturale minimo”.
Secondo questa teoria bisogna affiancare al giudizio di legalità sempre il giudizio morale in termini
di libertà, uguaglianza e legalità.
CAPITOLO IV – LA LEGITTIMITA’
Tradizionalmente con il concetto di legittimità si poteva intendere:
1. potere fornito del giusto titolo, cioè che le persone o gli organi che lo esercitavano erano
stati eletti secondo regole comunemente accettate. Legittimità formale
2. potere giusto rispetto ai fini che si volevano perseguire. Legittimità sostanziale
Attualmente vivono quasi ovunque le norme costituzionali conseguentemente si dovrebbe più che
di giusto titolo parlare di conformità alle norme costituzionali. In definitiva il problema diventa
esclusivamente quello della legittimità sostanziale.
La crisi dell’etica razionalistica finisce per spostare la discussione sulla legittimità sostanziale al
piano della soggettività dei valori.
Si è tentato di ri-definire il concetto di legittimità:
1. far coincidere la legittimità con la legalità – classificazione di Weber
2. ritenere possibile ridurre il concetto di legittimità a consenso.
Classificazione WEBERIANA:
- La riduzione della legittimità a legalità: partiamo dal definire la legittimità come la legalità
ossia conformità alle leggi, all’ordinamento giuridico. Bisogna distinguere 3 nozioni:
1 – esercizio del potere: l’insieme degli atti posti in essere dagli organi o dalle persone che
dispongono di tale potere.
2 – governo: l’insieme di persone che portano avanti e realizzano i fini del regime.
3 – regime: si intende l’insieme delle istituzioni e delle norme che governano i rapporti politici.
Il problema della legalità si può porre per il governo e per l’esercizio del potere ma non per il
regime in quanto è proprio il regime che costituisce il fondamento della legalità.
- Lo stato di diritto: Weber assegna un altro significato al termine legalità ossia la legalità intesa
come corrispondenza a quel tipo di sistema giuridico in cui governano le leggi e non gli uomini.
Si tratta del significato attribuit
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