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INTERPRETAZIONE GIURIDICA

L'interpretazione giuridica è un caso particolare dell'attività ermeneutica (interpretativa) che si applica a diversi ambiti: dalla letteratura alla medicina, dalla meteorologia alle scienze umane.

Nel campo giuridico, essa consiste nella comprensione e attribuzione di significato alle norme giuridiche. Per questo è un'attività pratica, che si esercita nella prassi giurisprudenziale, preferibilmente nell'aula di tribunale.

Proprio in questi casi, l'interpretazione che viene effettuata dal legislatore o dal giudice produce effetti vincolanti (poiché si traduce in nuove norme, precisazioni, sentenze) ed è definita interpretazione autentica.

L'interpretazione fornita dai giuristi o dagli studiosi, invece, ha solo un valore persuasivo e non produce effetti vincolanti: essa si definisce interpretazione dottrinale.

realtà le due sfere dell’interpretazione siTipi ed effetti Par. Iinfluenzano a vicenda, poiché i giudici traggonodell’interpretazione conforto dagli studi di settore, e questi ultimi sidei risultati dell’attivitàconfrontano e si arricchisconogiurisprudenziale.Parallelamente l’interpretazione può porsi su duepiani: astratto (interpretazione pura) e concreto(applicazione): la prima consiste nell’attribuiresignificato alle regole, indipendentemente dallasoluzione di controversie concrete; la secondaconsiste nell’applicazione della norma al casoeffettivo.Ogni teoria dell’interpretazione parte dalla filosofiadel diritto che si professa. Vediamo come essa si èposta nel modello giuspositivista, che ha fondato ilLa crisi del modello diritto moderno. Par. IIgiuspositivistico Hart aveva individuato alcune caratteristiche delgiuspositivismo:

  1. Le leggi sono comandi: la legge prevale su tutte le altre forme del diritto,
  2. che è monopolizzato dal legislatore; 2. Separazione tra diritto e morale: bisogna occuparsi del diritto così com'è e non come dovrebbe essere; 3. Visione scientifica del diritto: esso è un sistema logico chiuso e le norme si deducono con giudizi logici, non morali; 4. I giudizi morali non possono essere dimostrati con procedimenti razionali. Con il giuspositivismo il diritto è un ordinamento autosufficiente e completo approntato dal legislatore, da cui si traggono decisioni corrette soltanto con gli strumenti della logica. Per questo l'attività interpretativa viene intesa in maniera meccanica, come esercizio deduttivo che non prevedeva discrezionalità. Negli anni '60 l'ermeneutica giuridica acquista un forte impulso e diventa la sostanza della teoria e della metodologia del diritto. Questo accade per una serie di motivi: - Si sviluppa un atteggiamento polemico nei confronti del giuspositivismo, che non ha gli strumenti per dominare
    1. Un mondo complesso in cui il diritto va continuamente misurato sulle nuove problematiche sociali;
    2. In Germania rinasce il giusnaturalismo e si connette il diritto alla morale (vedi Radbruch) in reazione agli orrori del Nazismo;
    3. In tutti i paesi democratici si sviluppa il Costituzionalismo, che rivede la gerarchia delle fonti sottoponendo le leggi alla Costituzione, che contiene evidentemente principi d'ispirazione morale e in parte extragiuridica.

    Il primo elemento posto in discussione dalla teoria ermeneutica è l'idea che il testo di legge sia evidente e univoco, cosa che portava per i giuspositivisti a una concezione sillogistica dell'interpretazione.

    Quali sono i cambiamenti teorici del nuovo modello?

    Per i giuspositivisti il ragionamento del giudice doveva essere logico-sillogistico:

    1. La premessa maggiore è costituita dalla norma;
    2. La premessa minore è costituita...

    dalla assimilazione del caso concreto a quella norma;

    La conclusione è costituita dalla sentenza che ne consegue.

    Esempio:

    La legge punisce l'omicidio del consenziente1. (art. 579 c.p.)

    Riccio ha staccato la spina a Welby uccidendolo con il suo consenso;

    Riccio è condannato per omicidio volontario.

    La critica a questa concezione semplicistica della prassi giuridica si basa su alcune considerazioni: in primis, la norma non coincide con la premessa maggiore del sillogismo, poiché per individuare la norma sottesa a una legge bisogna già interpretare, cioè attivare una penetrante modalità di pensiero che si chiama metodologia giuridica; inoltre la seconda premessa, che riconduce un caso concreto a una fattispecie, è anch'essa frutto di un'attività interpretativa (e in buona misura discrezionale) tutt'altro che secondaria, ricavata con un processo interpretativo non lineare ma circolare, che passa quindi da contenuti

    giuridici a considerazioni sociali, morali, contestuali, etc., per poi tornare sul piano giuridico (Gadamer, il circolo ermeneutico). L'insieme degli atti interpretativi considerati rappresentano la precomprensione dell'interprete (giudice), che è fatta di ipotesi di partenza, di prefigurazioni del risultato delle sue decisioni, di elementi concettuali tratti dalle conoscenze giuridiche. Insomma, tutt'altro che un semplice sillogismo chiuso nella sola sfera della legge. Il procedimento si serve quindi di criteri interpretativi di giustizia ed è guidato da giudizi di valore che permettono al giudice di rinvenire la soluzione del caso concreto, anticipando un risultato ragionevole e misurandolo con il senso della legge. La nuova idea del procedimento giuridico secondo Esser ciò avviene in due momenti: 1. La ricerca di una soluzione materialmente accettabile, orientata alle conseguenze che produce; 2. La verifica della compatibilità di questa soluzione con il

    Quindi il giudice si confronterebbe prima con il senso di giustizia, individuando soluzioni conformi al contesto storico-sociale in cui opera, verificando la conformità della sua idea al diritto. Questo però non significa che il giudice razionalizza a posteriori, con la legge, una decisione presa emotivamente, ma dà peso agli elementi valutativi nella costituzione delle premesse del ragionamento.

    Per costruire la premessa maggiore bisogna radunare in unità tutti gli elementi di un giudizio di merito, inspirato a considerazioni storiche e sociali che sono già contenute implicitamente in una legge: dunque non si tratta di prendere la legge e farne la premessa del ragionamento, ma di individuarne lo spirito e farne la premessa del nostro ragionamento.

    Nella premessa minore, d'altronde, svolge un ruolo primario l'interprete che deve decidere se sia possibile (e in che misura) far rientrare un caso concreto nella fattispecie astratta.

    Delineata da una norma. In conclusione, si può dire che nessun testo legislativo è chiuso su se stesso, ma è aperto all'interpretazione e ad altre letture e interpretazioni: è parte essenziale del diritto che non si esaurisce come volevano i giuspositivisti nella fase legislativa, ma continua nell'interpretazione e applicazione che fanno i giudici.

    L'ermeneutica si basa sulla precomprensione del giurista, cosa che viene contestata dal realismo giuridico, che si divide in due scuole: una scandinava (Olivecrona e Alf Ross), l'altra americana.

    Il realismo si impegna a descrivere i fatti così come essi sono e non come si immagina o si vorrebbe che siano. I realisti americani rilevano che il giudice non è mai uno strumento meccanico di produzione delle parole della legge (come voleva il punto di vista del Montesquieau), ma ragiona in base alle esigenze sociali che si riversano su di lui.

    Scettici sulle norme:

    i giuristi realisti americani sono convinti che il giudice non ragioni per sillogismi, ma scelga prima la soluzione di un caso che ritiene più desiderabile sulla base di interessi e valutazioni sociali, poi cerca le premesse per giustificarla: insomma, decide tenendo conto prima di tutto delle conseguenze dei suoi atti (è evidente l'influenza del pragmatismo di Dewey, leggi: Dewey). Scettici sui fatti: altri realisti americani sono scettici sui fatti, ovvero convinti che il vero problema stia nella individuazione e interpretazione del fatto concreto avvenuto. La ricostruzione giudiziaria dei fatti, per loro, avviene ugualmente in vista della decisione che si considera desiderabile. - - Frank pensando però al giudizio americano ha osservato che la ricostruzione dei fatti che avviene con i testi e la valutazione delle testimonianze pesa inevitabilmente sulle idee, le idiosincrasie, l'educazione del giudice, che quindi anche involontariamente manipola i

    fatti.Differenze:

    • gli scettici sulle norme ritengono possibile la revisione dei fatti giuridici perché i giudici sono guidati da fattori socio-economico-culturali oggettivi, tipici del loro luogo e del loro tempo;
    • gli scettici sui fatti ritengono che le variabili decisionali sono infinite e legate alle caratteristiche di ogni giudice, quindi ritengono impossibile qualsiasi regolarità nei fatti giuridici.

    Kelsen inquadra in modo completamente nuovo la problematica dell'interpretazione giuridica, facendo ricorso alla sua idea del diritto come fasci di norme. Per lui l'attività interpretativa è comunque attività normativa, perché produce norme di rango inferiore mediante le decisioni, che si trasformano in sentenza e fanno giurisprudenza. Ciò è la sostanza dell'ordinamento giuridico: costruzione a gradi

    1. La norma superiore non regola tutti gli aspetti dell'atto che deve darne esecuzione: essa

    La svolta kelseniana

    costituisce solo lo schema generale in cui Par. Vmuoversi;

    Il passaggio da un grado all'altro dell'ordine2. prevede l'intervento interpretativo del giudice, che sceglie innanzitutto tra le norme da applicare, operando già un lavoro interpretativo;

    3. La sentenza che emetterà costituirà una norma concreta, individuale, non applicabile ad altri casi, ma comunque un elemento del sistema giuridico a fasci.

Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
46 pagine
3 download
SSD Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher edlin57 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Filosofia del diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof Pomarici Ulderico.