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Le funzioni della costituzione

Uno degli aspetti più significativi della recente analisi costituzionalistica può essere individuato nella riflessione sulla diversità funzionale della costituzione. L’americano Holmes, distinguendo tra “enabling e disabling rules”, afferma che le norme costituzionali hanno non solo la funzione di limitare il potere, ma anche quella di abilitare o di aprire degli spazi di azione. Questa distinzione viene costruita in parallelo a quella tra regole regolative e regole costitutive: le norme costituzionali sono, in questo senso, analoghe a quelle costitutive e permettono di aprire delle possibilità di azione.

In ambito europeo, invece, sono state individuate quattro principali funzioni della costituzione: la prima, di base, è quella della limitazione del potere, per la quale la costituzione ha, nella dinamica politica, un semplice ruolo negativo e di difesa. Esprime la visione liberale classica del costituzionalismo che si concretizza nella necessità di limiti al potere politico e di garanzie per i diritti degli individui.

La seconda funzione, direttamente legata alla prima, è quella di autorizzazione che corrisponde alle enabling rules e mette in evidenza il fatto che la costituzione apre, e non solo limita, degli spazi di azione politica. La terza funzione è quella di legittimazione dell’autorità politica: in base al principio della sovranità popolare e attraverso l’esercizio del potere costituente si conferisce approvazione. Infine, la costituzione può assumere una funzione di integrazione sociale grazie all’inclusione di fini, aspirazioni e valori che divengono obiettivi dell’attività pubblica.

Tale analisi permette di affermare che, in primo luogo, la costituzione non può essere vista solo quale strumento di limitazione del potere, ma anche quale mezzo che apre ampi spazi di azione politica. Inoltre, le differenti funzioni portano a considerarla come un processo politico dinamico: esse possono infatti modificarsi e trovare punti di equilibrio diversi nel corso dell’evoluzione dell’esperienza politica. Infine, viene rivisto il concetto di costituzionalismo: esso può essere definito come il modo di intendere la costituzione, cioè quale diversa concezione del suo ruolo e della prevalenza di uno dei suoi aspetti.

La distinzione tra regole e principi

La distinzione tra regole e principi è uno dei punti centrali della riflessione sulle trasformazioni del diritto dei sistemi costituzionali. Questa distinzione, seppure ampiamente presente nella riflessione giuridica precedente, è stata sviluppata in termini nuovi: di fronte alla varietà storica e giuridica dei principi, quelli costituzionali...

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Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

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