CONCETTI GIURIDICI
Un conce'o è giuridico quando il termine corrispondente si usa in uno dei vari 6pi di
discorsi giuridici.
I discorsi giuridici sono tre:
-‐ Norme giuridiche;
-‐ Giurisprudenza;
-‐ Do'rina.
Le definizioni sono enuncia6 tramite i quali si indica il significato di un’espressione
linguis6ca; l’espressione da definire viene tradizionalmente chiamata “definiendum”.
Questa nozione di definizione è quella usata dalla filosofia anali6ca, secondo al quale la
definizione è sempre nominale (verte, cioè, su parole); essa si contrappone alla
definizione reale che riguardano non le parole, ma le cose designate dalle parole.
Vi sono due categorie di definizioni:
1. LESSICALI_ definizione che viene formulata per riprodurre un uso linguis6co diffuso
presso una data comunità di parlan6;
2. STIPULATIVE_ definizione che viene formulata per proporre un significato più o
meno radicalmente innova6vo rispe'o all’uso corrente. Le definizioni s6pula6ve che
innovano solo parzialmente rispe'o agli usi linguis6ci vengono chiamate definizioni
ESPLICATIVE. (la maggior parte delle definizioni contenute nei diriX posi6vi ha
cara'ere esplica6vo).
Vi è poi un’altra dis6nzione tra definizioni:
A. ESPLICITE_ ossia proposizioni dotate di una espressa formulazione linguis6ca;
B. IMPLICITE_ ossia determinazioni del significato di un termine, che non sono
espresse tramite enuncia6, ma sono ricavate dall’uso che vien fa'o di tale termine.
LE DEFINIZIONI LEGISLATIVE
L’uso di definizioni nella legge è un espediente che serve a circoscrivere la
discrezionalità interpreta6va, ma nessuna definizione può mai riuscire ad eliminare del
tu'o la libertà dell’interprete: infaX, in primo luogo anche gli enuncia6 definitori vanno
a loro volta interpreta6, e, in secondo luogo, un diri'o non può ovviamente definire tuX
i termini che adopera.
L’interprete che voglia essere coerentemente fedele a un diri'o è tenuto ad a'ribuire
alle espressioni giuridiche in cui si imba'e il significato conferito in modo esplicito ad
esse dalle definizioni, oppure ad adeguarsi al significato non esplicitamente indicato ma
cmq rilevabile senza incertezze negli enuncia6 norma6vi giuridici.
Tu'avia, nella cultura giuridica del con6nente, si è sviluppata una do'rina che ri6ene
che l’aXvità definitoria sia di per6nenza esclusiva della scienza giuridica e non del
legislatore (il cui compito consisterebbe solamente nell’emanare prescrizioni di
condo'a). Formulando definizioni, egli compie un’intrusione nel territorio del giurista,
pertanto quest’ul6mo non può considerarsi vincolato da tali definizioni.
La filosofia anali6ca, però, smen6sce questa argomentazione: definendo i termini
adopera6 il legislatore non teorizza, bensì prescrive all’interprete che tali termini
vadano intesi nel modo indicato.
Le definizioni legisla6ve, quindi, sono norme come tu'e le altre, o meglio sono
frammen6 di norme che acquistano senso prescriXvo in connessione con altre norme in
cui il termine definito compare.
CONCETTI GIURIDICI
Sono considera6 termini giuridici o:
-‐ I termini tecnici, peculiari del linguaggio giuridico (es. usucapione, peculato);
-‐ I termini appartenen6 al linguaggio ordinario, ma ridefini6 dal diri'o (es.
possesso, persona, beni).
Vi sono due tesi riguardo al conce'o giuridico:
1. TESI RIDUZIONISTA_ che
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