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PERSONA

Dall'an6co significato di "maschera" il termine persona è passato progressivamente a designare l'individuo umano in quanto dotato di valore morale, portatore di diriX naturali. In teoria del diri'o ci si interroga sulle relazioni sussisten6 tra il conce'o morale di persona e il conce'o di persona come usato dal diri'o: mentre, per la morale corrente, sono persone tuX e solo gli esseri umani, a'uali o

 anche

 potenziali

 come

 i

 fe6,

 il

 diri'o

 tra'a

 come

 persone

 anche

 en6tà

 non

 umane

 (ad

 esempio

 i

 gruppi

 di

 individui

 o

 patrimoni).

 A

 tal

 proposito

 bisogna

 dis6nguere

 tra

 persona

 fisica

 e

 persona

 giuridica.Nell’impostazione

 conce'uale

 tradizionale,

 prodo'o

 dell’ideologia

 del

 giusnaturalismo,

 la

 persona

 fisica

 viene

 fa'a

 coincidere

 con

 l’uomo;

 questo

 legame

 è

 stato

 radicalmente

 cri6cato

 dalla

 teoria

 del

 diri'o

 giusposi6vista,

Perché il diritto potrebbe non conferire personalità giuridica a certe categorie di individui umani. Secondo questa teoria, il concetto di persona fisica usato dal diritto non designa il puro e semplice fatto dell'esistenza di un uomo, ma solo in quanto il diritto attribuisca rilevanza giuridica ai suoi atti o fatti. Se è vero che la persona fisica non coincide con l'uomo, ma esprime piuttosto un

 certo tra'amento normativo degli uomini, si può affermare che anche il concetto di persona giuridica esprime un tra'amento normativo di comportamenti umani. Le norme concernenti le persone giuridiche, quindi, devono essere interpretate anch’esse come norme che disciplinano comportamenti umani.È la persona giuridica che stabilisce quali individui la rappresentano, così che i loro comportamenti possano essere imputati alla persona giuridica.In

Conclusione, dal punto di vista della teoria generale del diritto, persona è un concetto normativo attraverso il quale si designa il collegamento tra una pluralità di atti e fatti a un medesimo individuo (persona fisica) o a un medesimo ente (persona giuridica). MODALITÀ GIURIDICHE Sono chiamate modalità giuridiche le qualificazioni normative della condotta umana operate dal diritto. Nelle norme giuridiche si possono infatti distinguere

Due elementi:

  • Il fras6co_ che rappresenta l'azione prescriXva;
  • Il neus6co_ che indica che tale azione è considerata come un modello di comportamento da tenere.

Quest'ul6mo rappresenta le modalità giuridiche e si esprime con termini deon6ci come "si deve", "si può" ecc…

Per cos6tuire una tavola di modalità deon6che, i logici solitamente assumono una modalità come fondamentale e da essa ricercano tu'e.

le  altre  tramite  la  negazione della prima.Nelle  norme di condo'a,  la  modalità dell’obbligo, ad esempio, ha come correla6va la pretesa,  nel  senso  che se A è obbligato a fare una determinata cosa a favore di B, B ha la pretesa che questa cosa sia fa'a.La modalità contraddi'oria, invece, rispe'o all’obbligo posi6vo (ossia l’obbligo di fare), è il permesso nego6vo (permesso di non fare), in 

quanto il permesso di ome'ere un a'o equivale all'assenza dell'obbligo. Allo stesso modo, la 6tolarità di un permesso di A è correlativa alla non pretesa di B, ossia all'assenza di pretesa che A compia quell'azione (tuX hanno il permesso di passeggiare nei luoghi pubblici e nessuno può avere la pretesa che qualcuno si astenga dal farlo). La libertà, nella teoria del diri'o, è vista come

assenza di dovere e quindi equivale al permesso; tu'avia il conce'o di libertà viene usato anche per indicare quelle situazioni in cui non esiste solamente un permesso, ma esiste anche, in capo ad altri, un obbligo di non interferire nella sfera di libertà, oppure un obbligo di fornire l'opportunità di esercitare la libertà (es. libertà di circolazione, di manifestazione del pensiero, di associazione

 ecc..).

 

 Nelle  norme  di  competenza,  invece,  la  modalità  corrispondente  all’obbligo è  la soggezione,  che  può  essere  appunto  definita  come  l’obbligo  di  obbedire  alle  norme create mediante l’esercizio della competenza.La competenza, infaX, è la capacità di creare norme giuridiche e di dar luogo a effeX giuridici  in  capo  ad  altri  soggeX; è  sinonimo  di  potere  e  può avere  natura  pubblica  o privata.

La contraddizione della soggezione è l'immunità, cioè l'assenza, in capo a un soggetto, dell'obbligo di obbedire alle norme emanate dalla persona priva di competenza, ossia incapace. L'incapacità è, dunque, la negazione della competenza. L'onere, in ultimo, è la possibilità giuridica di ottenere un effetto giuridico, che può essere vantaggioso per il soggetto dell'onere, a condizione di tenere un comportamento. che di solito non è per il 6tolare altrimen6 desiderabile (ad esempio è un onere l’uso della forma contra'uale prevista dal diri'o).    CONCETTO DI DIRITTO Trovare la definizione del conce'o diri'o vuol
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A.A. 2008-2009
8 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luca d. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Filosofia del diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Tincani Persio.