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STATO COSTITUZIONALE DI DIRITTO

Il principio di legalità si fonda sul diritto legislativo, sia in senso debole che in senso forte. Si ha quindi uno stato di diritto costituzionale in senso forte.

Nello stato costituzionale convivono due tipi di razionalità: la razionalità formale, che riguarda la validità formale, e la razionalità sostanziale, che riguarda la validità sostanziale.

La validità di una norma si può intendere in quattro modi: la validità temporale, la validità spaziale, la validità personale e la validità materiale.

Esiste un nesso tra i diritti patrimoniali e i diritti fondamentali, con molte differenze tra di essi ma anche un legame.

patrimoniali sono alienabili e disponibili perché i soggetti che ne titolari di diritti fondamentali sono titolari lo sono per il fatto che essi sono dell'autonomia privata. Questo nesso, che si spiega anche in ragione delle loro differenze strutturali, i diritti dell'autonomia privata possono significare che: (diritti civili) diventare poteri, non è così per i diritti primari di libertà. Mentre Questa distinzione importante, tra diritti di libertà e diritti di autonomia seconda distinzione tra: privata, è stata oscurata da una - libertà negativa = ovvero l'immunità da interferenze e costrizioni - Libertà positiva = la quale consiste nell'autodeterminazione, ovvero la soggezione di ciascuno alle sole norme che si è dato da solo. critica a Berlin, In questo contesto ferraioli rivolge una secondo il quale ciò che caratterizza i diritti dell'autonomia privata, è il fatto che consistono

infacoltas agendi ( libertà di),libertà positive, ovvero come tutti i diritti di libertà. ferraioli potestas agendi, Ma ci dice che consistono in ovvero diritti potestativi, come tutti i diritti dell’autonomia pubblica. Il termine potere viene inteso da ferraioli come qualunque facoltà il cui esercizio consiste in atti prescrittivi, che producono effetti nella sfera giuridica propria e di altri. l’esercizio dei diritti civili dell’autonomia privata: Per queste ragioni- richiede la capacità d’agire- È (deve) essere sottoposta a norme che regolano le forme e i contenuti.

AMBIVALENZA TRA DIRITTI FONDAMENTALI E PATRIMONIALI FORTE Ferraioli sostiene che siamo quindi in presenza di una AMBIVALENZA, DI QUESTO TIPO DI DIRITTI. nata dal nesso, 1- sono diritti fondamentali, e universali, ma anche poteri esercitati nel mercato attraverso atti negoziali che sono causa di diritti singolari e patrimoniali. 2- consistono in una dimensione

dell'uguaglianza ma contemporaneamente sono motori di disuguaglianza. 3- sono espressioni dell'autonomia individuale delle persone, al punto tale da essere confusi dall'ideologia liberale con i diritti di libertà. 4- sono, in ne, i principali fattori delle asimmetrie sociali e dei rapporti di potere tra privati, e perciò sono delle limitazioni delle libertà altrui. DIFFERENZE TRA UNA TEORIA DEL DIRITTO E UNA TEORIA DELLA DEMOCRAZIA 2 tesi *DELLA DEMOCRAZIA TEORIA DEL DIRITTO = si tratta di una teoria teorica e analitica, valida per qualsiasi sistema giuridico. Non ci dice, e non deve dirci nulla sui contenuti normativi delle leggi o delle costituzioni, ma cerca di evidenziare le caratteristiche del diritto valide per tutti gli elementi giuridici. TEORIA DELLA DEMOCRAZIA = si tratta di una teoria empirica e normativa. Frutto di un'interpretazione semantica della teoria, si occupa in modo più diretto di rilevare come funzionano le istituzioni che noi

chiamiamo democratiche. Si hanno tre dimensioni:

Dimensione formale

Dimensione sostanziale

Dimensione politica

La DIMENSIONE POLITICA ha come fondamento i diritti politici, ha come garanzie la libertà giuridica, la libertà morale e i diritti all'istruzione e all'informazione. C'è un'aporia tra cittadinanza e residenza. I residenti in Italia con cittadinanza americana non possono votare, questo è un esempio di aporia. Ferraioli dice di eliminare quest'aporia approvando la cittadinanza a chi risiede in Italia legalmente. L'aporia si fonda sulla presunta unità, omogeneità di una società. Ferraioli riconosce che questa unità è una finzione e propone che quest'unità, anche se non reale, dia luogo a una democrazia plebiscitaria, ossia fondata sulla volontà popolare, anche se non omogenea. Si ha però il problema che questa eliminazione dell'aporia darebbe luogo a una democrazia pluralista.

ossia basata sull'eterogeneità.

DEMOCRAZIA FORMALE E DEMOCRAZIA SOSTANZIALE.

DEMOCRAZIA FORMALE DEMOCRAZIA SOSTANZIALE

  • Dimensione politica.
  • Dimensione liberale.
  • Dimensione economica.
  • Dimensione sociale.

La dimensione formale, la dimensione attiva e dinamica dei pubblici poteri (la sfera del decidibile).

Ferraioli sostiene che a questa dimensione formale ne vada aggiunta anche la dimensione sostanziale, ossia la dimensione passiva e statica dei diritti fondamentali.

Si può pensare che la dimensione sostanziale vada ad eliminare quella formale, ma in realtà non è così, infatti la dimensione sostanziale include quella formale. È infatti necessario pensare ad entrambe le dimensioni.

RAGIONAMENTO GIURIDICO E RAGIONAMENTO GIUDIZIALE

Si è cercato di capire cosa avviene nella mente del legislatore nel momento in cui crea una disposizione e cosa avviene nella mente del giudice quando emette una sentenza.

giuridico

Nel primo caso siamo in presenza (cosa un pensa il legislatore?), mentre nel secondo caso siamo in presenza di ragionamento giudiziale (cosa pensano i giudici?).

RAGIONAMENTO GIUDIZIALE,

Il quindi il ragionamento del giudice è formato da tre elementi:

  1. quaestio juris (questioni di diritto) = la norma da applicare al caso
  2. quaestio facti (questioni di fatto) = i fatti del caso
  3. la sentenza = ossia il risultato finale al quale si arriva una volta presa in considerazione la quaestio juris e la quaestio facti

A livello giuridico ci interessa la verità della quaestio juris e della quaestio facti. Ci interessa sapere quali passaggi ha eseguito il giudice per stabilire che la quaestio juris applicata al caso è quella e non quell'altra; ci interessa inoltre sapere quali sono le ragioni per cui il giudice ritiene quel fatto illecito. Ci deve quindi essere una forma di razionalità logica tra quello che si dice nella quaestio juris, nella quaestio facti.

e quello che si sostiene nella sentenza; non ci devono essere delle contraddizioni. L'interpretazione legata ai fatti; quindi è indubbiamente vengono infatti interpretate le disposizioni giuridiche alla luce dei fatti che sono oggetto di controversie. Fino a pochi anni fa solo una si sosteneva che l'interpretazione fosse questione linguistica, il che è vero, solo che essa deve avvenire in funzione dei fatti e non in astratto. Si ha quindi un doppio legame tra quaestio juris e quaestio facti, il quale mette in dubbio il terzo elemento, in quanto va considerato che l'interprete ha a che vedere con dei fatti sui quali si hanno diverse versioni, che quando fatti avvenuti nel passato giungono all'interprete sono ormai e devono quindi essere ricostruiti in funzione delle prove. Il diritto scritto diritto Il diritto quando smette di essere e si trova ad essere vivo, diventa uno strumento mediante il quale si cerca di fare in azione, giustizia e stabilire la verità.verità nonIl problema è che che viene stabilita tramite una sentenzanecessariamente coincide con la verità fattuale, empirica, con la verità deifatti che realmente si sono veri cati.RAZIONALITÀ INTERNA ED ESTERNANegli ultimi anni con gurare l'interpretazionec'è stata la tendenza dicome un sillogismo la soluzionee di presentare come il risultato di unragionamento logico deduttivo. due diverse razionalità:A questo proposito la dottrina ha distinto- la RAZIONALITÀ INTERNA = la quale concerne i rapporti tra quaestiojuris, quaestio facti e sentenza.Secondo questa teoria tutto il discorso deve tenersi insieme, non devequindi presentare contraddizioni.Si tratta, inoltre, di una teoria chiusa in quanto concerne solo i rapporti trai tre elementi del ragionamento giudiziale.- la RAZIONALITÀ ESTERNA = de nisce come si giunge a stabilire laquaestio juris, facti e la sentenza.Questa teoria viene prima, infatti riguarda come

Si sono creati questi tre elementi del ragionamento giudiziale. Consiste in quelle attività a cui non abbiamo accesso diretto, in quanto avvengono nella mente del giudice.

GIUSTIFICAZIONE

I fatti devono essere qualificati e interpretati, in un modo o nell'altro; un soggetto può dire che c'è stata come non c'è stata l'intenzione di fare del male. In base all'interpretazione dei fatti si sceglie la sanzione più adeguata.

I fatti non nella teoria e nella loso a del diritto, no a una trentina di anni fa, costituivano un serio problema nell'interpretazione delle norme.

A partire da qualche decennio fa si è visto come l'interpretazione giuridica modi cata dai fatti empirici, può essere che vanno ricostruiti a partire dal sistema di prove ammesso da un sistema giuridico.

giurisdizione

La figura della è importante in quanto può essere che in un ordinamento al giudice venga data la

Possibilità istituzionale di cercare delle prove. Spesso il giudice però non ha questa facoltà, in quanto dovrebbe essere solo soggetto alla legge.

ELEMENTO COMUNE TRA I FATTI STORICI E GIURIDICI

Si hanno due tipi di fatti:

  • fatti giuridici
  • Fatti storici

Accomunati avvengono nel passato, Essi sono dal fatto che entrambi ma distinzione l'idea si ha anche una forte tra di essi, ossia che concerne la verità.

L'idea della verità nella storia è sempre aperta nuove

Dettagli
A.A. 2021-2022
53 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marty.cantamessi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Filosofia del diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Renteria Diaz Adrian.