Lucidi relativi alla parte del manuale di Enrico Pattaro intitolata
“Parte seconda. Prosepettiva sincronica ”
Solo relativamente a:
capp. 7, 8 (pp. 199-235)
cap. 10 (pp. 269-299)
Avvertenza: QUESTI LUCIDI NON SONO DA CONSIDERARSI SOSTITUTIVI
DELLE PARTI DEL MANUALE QUI INDICATE. SONO INVECE DA
UTILIZZARSI COME MERO SUPPORTO ALLA LORO COMPRENSIONE.
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DIRITTO OGGETTIVO E DIRITTO SOGGETTIVO
Nei Paesi si civil law si distingue tra diritto oggettivo e soggettivo. Il primo è la
regola di condotta obbligatoria (norma agendi), mentre il secondo è la facoltà, o
pretesa, o potere normativo di agire (facultas agendi).
Si ha il diritto soggettivo di agire o comportarsi in un certo modo in virtù di una
norma del diritto oggettivo. È quindi il diritto oggettivo (norma) a conferire diritti
soggettivi, imponendo contemporaneamente obblighi a qualcun altro: non vi è diritto
soggettivo senza diritto oggettivo, e viceversa.
Ad es., una norma sulla proprietà stabilisce diritti soggettivi per alcuni (i proprietari)
e obblighi per altri (i non proprietari).
Diritto oggettivo e soggettvo si implicano reciprocamente e si pongono in maniera
simultanea. Si dice infatti che sono lo stesso diritto inteso in due sensi diversi. Ad es.,
il diritto di proprietà, se considerato rispetto al soggetto proprietario, è un insieme di
poteri o facoltà normativi. Se invece è considerato in senso oggettivo è un insieme di
norme che costituisce l’istituto della proprietà.
Passiamo ora a considerare la norma agendi o norma di condotta obbligatoria nella
prosepttiva di Enrico Pattaro. Per EP la norma del diritto non è né un’entità che
sussiste a dispetto della realtà di fatto (in altri termini, la teoria di EP si contrappone
al giusnaturalismo), né qualcosa di ideale che sussiste nel mondo del dover essere (la
toeria di EP si contrappone a quella di H. Kelsen).
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In quanto realista giuridico normativista, infatti, EP ritiene che le norme (diritto
oggettivo) sussistano esclusivamene come fenomeni psichici, e come moventi delle
azioni umane, che operano in un contesto costituito dai fenomeni sociali e culturali in
genere.
Dal punto di vista della teoria del diritto giuspositivistica, invece, il diritto oggettivo è
un insieme di norme connesse tra loro da un vincolo di validità, e che possiedono
alcune caratteristiche o caratteri differenziali. “Caratteri differenziali” significa che
se le norme giuridiche non possiedono tali caratteristiche, allora non sono norme del
diritto. Tali caratteri sono 6: bilateralità, astrattezza, generalità, imperatività,
coercibilità, certezza.
Della BILATERALITÀ abbiamo già parlato. Si dice infatti che mentre la norma, da
un lato, attribuisce diritti a un soggetto, dall’altro lato, impone obblighi a un altro
soggetto. Quindi la norma che impone obblighi e attribuisce diritti è diritto oggettivo.
Mentre i diritti e gli obblighi attribuiti o imposti dalla norma sono diritto soggettivo.
Al tema della bilateralità si riconnette quello del “rapporto giuridico” che si manifesta
tra due soggetti tali che, mentre all’uno compete un diritto soggetivo (soggetto
attivo), all’altro compete un obbligo (soggetto passivo).
Diritto soggettivo e obbligo relativi a un determinato rapporto giuridico implicano
sempre un oggetto su cui verte il rapporto. L’oggetto del rapporto è sempre un bene
giuridico, che però non è sempre qualcosa di meramente materiale.
Infatti, nel caso in cui il bene oggetto del rapporto è una cosa, il diritto soggettivo e il
rapporto stesso di dicono reali (ad es., proprietà, usufrutto, ipoteca, ecc.). Nel caso
dei diritti reali il diritto soggettivo è un diritto erga omnes o assoluto.
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Quando il bene oggetto del rapporto è una prerogativa della persona umana (ad. es.,
vita, libertà, onore, ecc.), il diritto soggettivo che il rapporto implica si dice diritto
della personalità. Anche nel caso dei diritti della personalità il diritto soggettivo è un
diritto erga omnes o assoluto. Infatti, a fronte del soggetto attivo titolare del diritto
soggettivo, tutti gli altri soggetti giuridici (consociati) sono da considerarsi soggetti
passivi sui quali incombe l’obbligo di rispettare i diritti del soggetto attivo.
Quando il bene oggetto del rapporto giuridico è un comportamento di una persona, il
rapporto giuridico si dice rapporto di obbligazione, e il diritto soggettivo implicato
viene chiamato diritto di obbligazione.
I diritti di obbligazione non sono assoluti (erga omnes), bensì relativi . Infatti, in
relazione al soggetto attivo titolare del diritto soggettivo, il soggetto passivo su cui
incombe l’obbligo di tenere un certo comportamento (di fare/dare o non fare/dare
qualcosa) non coincide con la generalità dei consociati.
I diritti di obbligazione possono essere patrimoniali o non patrimoniali. Nel primo
caso sono rapporti e diritti di obbligazione in senso stretto (ovvero rapporti e diritti di
credito), nel secondo caso indicano rapporti di famiglia (tra genitori e figli, tra
fratelli, tra coniugi, ecc.). Nel caso dei rapporti di obbligazione patrimoniali il
comportamento che consiste nel fare/dare qualcosa viene detto prestazione.
NB: A questo punto, nel manuale di E. Pattaro compaiono le nozioni di fatto e atto
giuridico (in senso lato e senso stretto) e di negozio giuridico, schematizzati a partire
dalla fine della pagina 209 fino alla fine di pagina 212. Sono molto importanti anche
ai fini del test d’esame. DI QUESTE NOZIONI NON SI PARLA IN QUESTI
LUCIDI. 4
Quello che qui occorre sottolineare è che fatti giuridici, atti e negozi giuridici
appartengono al mondo dell’essere, ma producono effetti giuridici nel mondo del
dovere essere (producono cioè effetti che hanno il carattere della doverosità). Atti,
fatti e negozi che producono effetti giuridici sono solo quelli riconosiuti giuridici dal
diritto oggettivo (norma).
Veniamo ora al carattere giuridico della IMPERATIVITÀ.
Il problema di questa caratteristica del diritto è che viene riferita all’uso prescrittivo o
imperativo del linguaggio (ad es., N. Bobbio, U. Scarpelli); infatti l’approccio
linguistico fa coincidere l’imperatività col carattere della obbligatorietà delle norme.
Questo non va bene a Pattaro il quale, come sapete, non riduce la normatività del
diritto al carattere linguistico della norma.