Lucidi relativi alla parte del manuale di Enrico Pattaro
Parte seconda: Prospettiva sincronica
Questi lucidi non sono da considerarsi sostitutivi delle parti del manuale qui indicate. Sono invece da utilizzarsi come mero supporto alla loro comprensione.
Diritto oggettivo e diritto soggettivo
Nei Paesi di civil law si distingue tra diritto oggettivo e diritto soggettivo. Il primo è la regola di condotta obbligatoria (norma agendi), mentre il secondo è la facoltà, o pretesa, o potere normativo di agire (facultas agendi).
Si ha il diritto soggettivo di agire o comportarsi in un certo modo in virtù di una norma del diritto oggettivo. È quindi il diritto oggettivo (norma) a conferire diritti soggettivi, imponendo contemporaneamente obblighi a qualcun altro: non vi è diritto soggettivo senza diritto oggettivo, e viceversa. Ad esempio, una norma sulla proprietà stabilisce diritti soggettivi per alcuni (i proprietari) e obblighi per altri (i non proprietari).
Diritto oggettivo e soggettivo si implicano reciprocamente e si pongono in maniera simultanea. Si dice infatti che sono lo stesso diritto inteso in due sensi diversi. Ad esempio, il diritto di proprietà, se considerato rispetto al soggetto proprietario, è un insieme di poteri o facoltà normativi. Se invece è considerato in senso oggettivo è un insieme di norme che costituisce l'istituto della proprietà.
Passiamo ora a considerare la norma agendi o norma di condotta obbligatoria nella prospettiva di Enrico Pattaro. Per EP la norma del diritto non è né un’entità che sussiste a dispetto della realtà di fatto (in altri termini, la teoria di EP si contrappone al giusnaturalismo), né qualcosa di ideale che sussiste nel mondo del dover essere (la teoria di EP si contrappone a quella di H. Kelsen).
In quanto realista giuridico normativista, infatti, EP ritiene che le norme (diritto oggettivo) sussistano esclusivamente come fenomeni psichici, e come moventi delle azioni umane, che operano in un contesto costituito dai fenomeni sociali e culturali in genere.
Dal punto di vista della teoria del diritto giuspositivistica, invece, il diritto oggettivo è un insieme di norme connesse tra loro da un vincolo di validità, e che possiedono alcune caratteristiche o caratteri differenziali. "Caratteri differenziali" significa che se le norme giuridiche non possiedono tali caratteristiche, allora non sono norme del diritto. Tali caratteri sono sei: bilateralità, astrattezza, generalità, imperatività, coercibilità, certezza.
Della bilateralità abbiamo già parlato. Si dice infatti che mentre la norma, da un lato, attribuisce diritti a un soggetto, dall’altro lato, impone obblighi a un altro soggetto. Quindi la norma che impone obblighi e attribuisce diritti è diritto oggettivo. Mentre i diritti e gli obblighi attribuiti o imposti dalla norma sono diritto soggettivo.
Al tema della bilateralità si riconnette quello del "rapporto giuridico" che si manifesta tra due soggetti tali che, mentre all’uno compete un diritto soggettivo (soggetto attivo), all’altro compete un obbligo (soggetto passivo).
Diritto soggettivo e obbligo relativi a un determinato rapporto giuridico implicano sempre un oggetto su cui verte il rapporto. L’oggetto del rapporto è sempre un bene giuridico, che però non è sempre qualcosa di meramente materiale.
Infatti, nel caso in cui il bene oggetto del rapporto è una cosa, il diritto soggettivo e il rapporto stesso si dicono reali (ad es., proprietà, usufrutto, ipoteca, ecc.). Nel caso dei diritti reali il diritto soggettivo è un diritto erga omnes o assoluto.
Quando il bene oggetto del rapporto è una prerogativa della persona umana (ad es., vita, libertà, onore, ecc.), il diritto soggettivo che il rapporto implica si dice diritto della personalità. Anche nel caso dei diritti della personalità il diritto soggettivo è un diritto erga omnes o assoluto. Infatti, a fronte del soggetto attivo titolare del diritto soggettivo, tutti gli altri soggetti giuridici (consociati) sono da considerarsi soggetti passivi sui quali incombe l’obbligo di rispettare i diritti del soggetto attivo.
Quando il bene oggetto del rapporto giuridico è un comportamento di una persona, il rapporto giuridico si dice rapporto di obbligazione, e il diritto soggettivo implicato viene chiamato diritto di obbligazione.
I diritti di obbligazione non sono assoluti (erga omnes), bensì relativi. Infatti, in relazione al soggetto attivo titolare del diritto soggettivo, il soggetto passivo su cui incombe l’obbligo di tenere un certo comportamento (di fare/dare o non fare/dare qualcosa) non coincide con la generalità dei consociati.
I diritti di obbligazione possono essere patrimoniali o non patrimoniali. Nel primo caso sono rapporti e diritti di obbligazione in senso stretto (ovvero rapporti e diritti di credito), nel secondo caso indicano rapporti di famiglia (tra genitori e figli, tra fratelli, tra coniugi, ecc.). Nel caso dei rapporti di obbligazione patrimoniali il comportamento che consiste nel fare/dare qualcosa viene detto prestazione.
NB: A questo punto, nel manuale di E. Pattaro compaiono le nozioni di fatto e atto giuridico (in senso lato e senso stretto) e di negozio giuridico, schematizzati a partire dalla fine della pagina 209 fino alla fine di pagina 212. Sono molto importanti anche ai fini del test d’esame. Di queste nozioni non si parla in questi lucidi.
Quello che qui occorre sottolineare è che fatti giuridici, atti e negozi giuridici appartengono al mondo dell’essere, ma producono effetti giuridici nel mondo del dovere essere (producono cioè effetti che hanno il carattere della doverosità). Atti, fatti e negozi che producono effetti giuridici sono solo quelli riconosciuti giuridici dal diritto oggettivo (norma).
Carattere giuridico della imperatività
Il problema di questa caratteristica del diritto è che viene riferita all’uso prescrittivo o imperativo del linguaggio (ad es., N. Bobbio, U. Scarpelli); infatti l’approccio linguistico fa coincidere l’imperatività col carattere della obbligatorietà delle norme. Questo non va bene a Pattaro il quale, come sapete, non riduce la normatività del diritto al carattere linguistico della norma.