Estratto del documento

Lucidi relativi alla parte del manuale di Enrico Pattaro intitolata

“Parte seconda. Prosepettiva sincronica ”

Solo relativamente a:

capp. 7, 8 (pp. 199-235)

cap. 10 (pp. 269-299)

Avvertenza: QUESTI LUCIDI NON SONO DA CONSIDERARSI SOSTITUTIVI

DELLE PARTI DEL MANUALE QUI INDICATE. SONO INVECE DA

UTILIZZARSI COME MERO SUPPORTO ALLA LORO COMPRENSIONE.

1

DIRITTO OGGETTIVO E DIRITTO SOGGETTIVO

Nei Paesi si civil law si distingue tra diritto oggettivo e soggettivo. Il primo è la

regola di condotta obbligatoria (norma agendi), mentre il secondo è la facoltà, o

pretesa, o potere normativo di agire (facultas agendi).

Si ha il diritto soggettivo di agire o comportarsi in un certo modo in virtù di una

norma del diritto oggettivo. È quindi il diritto oggettivo (norma) a conferire diritti

soggettivi, imponendo contemporaneamente obblighi a qualcun altro: non vi è diritto

soggettivo senza diritto oggettivo, e viceversa.

Ad es., una norma sulla proprietà stabilisce diritti soggettivi per alcuni (i proprietari)

e obblighi per altri (i non proprietari).

Diritto oggettivo e soggettvo si implicano reciprocamente e si pongono in maniera

simultanea. Si dice infatti che sono lo stesso diritto inteso in due sensi diversi. Ad es.,

il diritto di proprietà, se considerato rispetto al soggetto proprietario, è un insieme di

poteri o facoltà normativi. Se invece è considerato in senso oggettivo è un insieme di

norme che costituisce l’istituto della proprietà.

Passiamo ora a considerare la norma agendi o norma di condotta obbligatoria nella

prosepttiva di Enrico Pattaro. Per EP la norma del diritto non è né un’entità che

sussiste a dispetto della realtà di fatto (in altri termini, la teoria di EP si contrappone

al giusnaturalismo), né qualcosa di ideale che sussiste nel mondo del dover essere (la

toeria di EP si contrappone a quella di H. Kelsen).

2

In quanto realista giuridico normativista, infatti, EP ritiene che le norme (diritto

oggettivo) sussistano esclusivamene come fenomeni psichici, e come moventi delle

azioni umane, che operano in un contesto costituito dai fenomeni sociali e culturali in

genere.

Dal punto di vista della teoria del diritto giuspositivistica, invece, il diritto oggettivo è

un insieme di norme connesse tra loro da un vincolo di validità, e che possiedono

alcune caratteristiche o caratteri differenziali. “Caratteri differenziali” significa che

se le norme giuridiche non possiedono tali caratteristiche, allora non sono norme del

diritto. Tali caratteri sono 6: bilateralità, astrattezza, generalità, imperatività,

coercibilità, certezza.

Della BILATERALITÀ abbiamo già parlato. Si dice infatti che mentre la norma, da

un lato, attribuisce diritti a un soggetto, dall’altro lato, impone obblighi a un altro

soggetto. Quindi la norma che impone obblighi e attribuisce diritti è diritto oggettivo.

Mentre i diritti e gli obblighi attribuiti o imposti dalla norma sono diritto soggettivo.

Al tema della bilateralità si riconnette quello del “rapporto giuridico” che si manifesta

tra due soggetti tali che, mentre all’uno compete un diritto soggetivo (soggetto

attivo), all’altro compete un obbligo (soggetto passivo).

Diritto soggettivo e obbligo relativi a un determinato rapporto giuridico implicano

sempre un oggetto su cui verte il rapporto. L’oggetto del rapporto è sempre un bene

giuridico, che però non è sempre qualcosa di meramente materiale.

Infatti, nel caso in cui il bene oggetto del rapporto è una cosa, il diritto soggettivo e il

rapporto stesso di dicono reali (ad es., proprietà, usufrutto, ipoteca, ecc.). Nel caso

dei diritti reali il diritto soggettivo è un diritto erga omnes o assoluto.

3

Quando il bene oggetto del rapporto è una prerogativa della persona umana (ad. es.,

vita, libertà, onore, ecc.), il diritto soggettivo che il rapporto implica si dice diritto

della personalità. Anche nel caso dei diritti della personalità il diritto soggettivo è un

diritto erga omnes o assoluto. Infatti, a fronte del soggetto attivo titolare del diritto

soggettivo, tutti gli altri soggetti giuridici (consociati) sono da considerarsi soggetti

passivi sui quali incombe l’obbligo di rispettare i diritti del soggetto attivo.

Quando il bene oggetto del rapporto giuridico è un comportamento di una persona, il

rapporto giuridico si dice rapporto di obbligazione, e il diritto soggettivo implicato

viene chiamato diritto di obbligazione.

I diritti di obbligazione non sono assoluti (erga omnes), bensì relativi . Infatti, in

relazione al soggetto attivo titolare del diritto soggettivo, il soggetto passivo su cui

incombe l’obbligo di tenere un certo comportamento (di fare/dare o non fare/dare

qualcosa) non coincide con la generalità dei consociati.

I diritti di obbligazione possono essere patrimoniali o non patrimoniali. Nel primo

caso sono rapporti e diritti di obbligazione in senso stretto (ovvero rapporti e diritti di

credito), nel secondo caso indicano rapporti di famiglia (tra genitori e figli, tra

fratelli, tra coniugi, ecc.). Nel caso dei rapporti di obbligazione patrimoniali il

comportamento che consiste nel fare/dare qualcosa viene detto prestazione.

NB: A questo punto, nel manuale di E. Pattaro compaiono le nozioni di fatto e atto

giuridico (in senso lato e senso stretto) e di negozio giuridico, schematizzati a partire

dalla fine della pagina 209 fino alla fine di pagina 212. Sono molto importanti anche

ai fini del test d’esame. DI QUESTE NOZIONI NON SI PARLA IN QUESTI

LUCIDI. 4

Quello che qui occorre sottolineare è che fatti giuridici, atti e negozi giuridici

appartengono al mondo dell’essere, ma producono effetti giuridici nel mondo del

dovere essere (producono cioè effetti che hanno il carattere della doverosità). Atti,

fatti e negozi che producono effetti giuridici sono solo quelli riconosiuti giuridici dal

diritto oggettivo (norma).

Veniamo ora al carattere giuridico della IMPERATIVITÀ.

Il problema di questa caratteristica del diritto è che viene riferita all’uso prescrittivo o

imperativo del linguaggio (ad es., N. Bobbio, U. Scarpelli); infatti l’approccio

linguistico fa coincidere l’imperatività col carattere della obbligatorietà delle norme.

Questo non va bene a Pattaro il quale, come sapete, non riduce la normatività del

diritto al carattere linguistico della norma.

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Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Filosofia del diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Pattaro Enrico.
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