A proposito della ricoluzione bolscevika scrive nel 1921 lo STUlka ci si trova in un
periodo di transizione nel quale: ci si deve servire del diritto
A tale proposito, ALEXY afferma che i principi: sono contraddistinti dalla dimensione
del <<peso>>, piuttosto che da quella della validità
ADOLFO MERKEL proclama: la fine della filosofia del diritto e la sostituzione di essa con
la teoria generale
ALESSANDRO LEVI per primo concepì la teoria del rapporto giuridico: che contro la
dominante concezione statualistica del diritto, affermava la giuridicità di ogni gruppo
sociale, compresi quelli illeciti secondo il diritto dello stato
ALEXY definisce i principi: come specie di norme che presentano caratteri e
comportamenti differenti rispetto alle regole
Alla vecchia concezione della filosofia come metafisica: si è venuta contrapponendo,
da alcune scuole del XX secolo, la nuova concezione della filosofia come metodologia
Alle norme generali: si contrappongono quelle che hanno per destinatario un individuo
singolo, alle norme astratte non si contrappongono quelle che regolano un’azione singola
BENEDETTO CROCE definisce la filosofia: come momento metodologico della
storiografia sostenendo e difendendo la riduzione della filosofia a metodologia contro la
tradizionale concezione della filosofia come metafisica
CALOGERO si fa innanzitutto portavoce della necessità: di addivenire ad un
superamento della classica dicotomia <<razionale>> ed <<irrazionale>>
CARLO COSTAMAGNA contrappone: la dottrina del fascismo allo stato moderno ma non
ne fa nascere proprio dalla opposizione ad esso i valori fondanti
Cattaneo paragona <<il fato artificiale del diritto>>, che si stabilisce <<sul fatto
naturale della convivenza>> al <<fatto artificiale>>- cioè appunto alla: norma
tecnica, creazione umana
Che filosofia e scienza siano distinte non vuol dire che debbano essere: in conflitto
Ciò che si osserva è un divieto: ciò che si esegue è un comando, onde due modi diversi
di violazione, l’inosservanza rispetto ad un imperativo negativo, l’inesecuzione rispetto ad
un imperativo positivo
Dallo studio dell’IDEALISMo tedesco classico GIOELE SOLARI: trasse il principio per
la fondazione di un idealismo giuridico sociale
DILtHEY: cerca di dimostrare l’esistenza e di giustificare la validità delle scienze spirituali
come complesso di scienze per se stante e distinto dalle scienze naturali
Dire che la LOGICa è una scienza formale: significa che essa studia le proposizioni in
quanto tali, prescindendo dal loro contenuto specifico, cioè studia le operazioni di
formazione e di trasformazione delle proposizioni indipendentemente da quel che le parole
(o simboli) signifciano
DWORKIN perviene a una teoria del diritto come interpretazione e come
integrità, nel senso che: il diritto viene concepito come una complessa attività
d’interpretazione non lasciata, tuttavia, alla discrezionalità dei giudici, ma fermamente
ancorata ai principi, frutto di un preciso svolgimento storico
FICHTE ha posto: la dfferenza tra diritto e morale in questi termini: la legge morale
comanda categoricamente quello che si deve fare, la legge giuridica permette quello he si
può fare
FILOMUSI critticando il positivismo giuridico: pone l’idea del diritto, in sé universale
ed assoluta, nella fonte stessa di ogni assolutezza, nel pensiero assoluto, in DIO
GENTILE costruisce la propria filosofia, costituita da un soggettivismo assoluto, o
<<attualismo>>: fondato sul principio che non puo esservi realtà se non dal pensante,
cioè dal soggetto attuale del pensiero. Il pensato, l’oggetto del pensiero, fuori dell’atto del
pensiero non ha realtà
GIERKE si oppone al positivismo giuridico che riduceva il diritto al comando
formale dello Stato: il diritto invece oltre che in forma e contenuto (inhalt) , e anche per
ciò che concerne la legge dello stato non si deve separare il comando dal contenuto
Helmut COING attribuisce: all’idea del diritto un contenuto etiico
1 I fratelli ROCCO lavorarono alle leggi: fasciste scritte nel 1924-1925 e poi promulgate
nel 1930
I fratelli ROCCO lavorarono alle leggi: fasciste scritte tra il 1924 e 1925 e promulgate
nel 1930
Il pensiero di ALFREDO ROCCO: polemizza con la concezione <<atomistica e
meccanica>> della società dello STATO risalente alla riforma protestante e al
giusnaturalismo dei secoli XVII e XVIII
Il diritto è per GIERKE: <<una manifestazione della vita comune degli uomini>>
Il fine della SANZIONE è: l’efficacia della norma, o, in altre parole la sanzione è un
espediente per ottenere che le norme siano meno violate o le conseguenze della violazione
siano meno gravi
Il GIERKE non esita a chiamare <<diritto naturale>> il diritto che: espressione della
coscienza sociale, precede il diritto positivo come forza vivente immanente alla società
Il giurista BINDER concepisce l’idealismo oggettivo con cui: svolgendo fino
all’estremo il tema hegeliano, trapassa un <<idealismo assoluto>>, che si conclude in una
esaltazione dello stato nazionale fondata sulla concezione della nazione come unica forma
di comunità in cui la libertà dell’individuo si realizza e alla conseguente giustificazione dello
stato totalitario
Il giurista DEL VECCHIO volle nel dopoguerra: il ritorno all’idea eterna del diritto
naturale
Il giurista MANCINI asseriva il diritto naturale: di ogni nazione a costituirsi in Stato
Il giurista tende: col suo lavoro intellettuale applicato alle proposizioni normative, alla
costruzione di concetti scientifici, vale a dire di termini esattamente definiti
Il GORLA ammette una scienza naturale del diritto: l’ammette perché esiste e perché
chiunque si occupa di problemi giuridici si imbatte in certi concetti giuridici generali che
sono stati ottenuti attraverso il metodo dell’astrazione, proprio delle scienze naturali
Il movimento del DIRITTO LIBERO: a cui appartiene EHRLICH ritiene che in qualsiasi
ordinamento legislativo, per quanto questo si dichiari completo, permane uno spazio vuoto
che spetta all’interprete colmare
Il movimento del DIRITTO LIBERO: considera sempre il diritto giurisprudenziale oltre a
quello legislativo
Il movimento fascista ebbe prevalentemente alla base a suo fondamento: un
attivismo irrazionalistico che utilizzava motivi di varia origine filosofica, derivati in forma piu
o meno diretta ed autentica delle filosofie antipositivistiche dell’inizio secolo
Il movimento fascista ebbe prevalentemente alla base a suo fondamento: un
attivismo irrazionalistico che utilizzava motivi di varia origine filosofica, derivati in forma più
o meno diretta ed autentica delle fi
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Filosofia
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Paniere svolto Filosofia del diritto - domande chiuse/quiz in ordine alfabetico
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Filosofia del diritto
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