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A proposito della ricoluzione bolscevika scrive nel 1921 lo STUlka ci si trova in un

 periodo di transizione nel quale: ci si deve servire del diritto

A tale proposito, ALEXY afferma che i principi: sono contraddistinti dalla dimensione

 del <<peso>>, piuttosto che da quella della validità

ADOLFO MERKEL proclama: la fine della filosofia del diritto e la sostituzione di essa con

 la teoria generale

ALESSANDRO LEVI per primo concepì la teoria del rapporto giuridico: che contro la

 dominante concezione statualistica del diritto, affermava la giuridicità di ogni gruppo

sociale, compresi quelli illeciti secondo il diritto dello stato

ALEXY definisce i principi: come specie di norme che presentano caratteri e

 comportamenti differenti rispetto alle regole

Alla vecchia concezione della filosofia come metafisica: si è venuta contrapponendo,

 da alcune scuole del XX secolo, la nuova concezione della filosofia come metodologia

Alle norme generali: si contrappongono quelle che hanno per destinatario un individuo

 singolo, alle norme astratte non si contrappongono quelle che regolano un’azione singola

BENEDETTO CROCE definisce la filosofia: come momento metodologico della

 storiografia sostenendo e difendendo la riduzione della filosofia a metodologia contro la

tradizionale concezione della filosofia come metafisica

CALOGERO si fa innanzitutto portavoce della necessità: di addivenire ad un

 superamento della classica dicotomia <<razionale>> ed <<irrazionale>>

CARLO COSTAMAGNA contrappone: la dottrina del fascismo allo stato moderno ma non

 ne fa nascere proprio dalla opposizione ad esso i valori fondanti

Cattaneo paragona <<il fato artificiale del diritto>>, che si stabilisce <<sul fatto

 naturale della convivenza>> al <<fatto artificiale>>- cioè appunto alla: norma

tecnica, creazione umana

Che filosofia e scienza siano distinte non vuol dire che debbano essere: in conflitto

 Ciò che si osserva è un divieto: ciò che si esegue è un comando, onde due modi diversi

 di violazione, l’inosservanza rispetto ad un imperativo negativo, l’inesecuzione rispetto ad

un imperativo positivo

Dallo studio dell’IDEALISMo tedesco classico GIOELE SOLARI: trasse il principio per

 la fondazione di un idealismo giuridico sociale

DILtHEY: cerca di dimostrare l’esistenza e di giustificare la validità delle scienze spirituali

 come complesso di scienze per se stante e distinto dalle scienze naturali

Dire che la LOGICa è una scienza formale: significa che essa studia le proposizioni in

 quanto tali, prescindendo dal loro contenuto specifico, cioè studia le operazioni di

formazione e di trasformazione delle proposizioni indipendentemente da quel che le parole

(o simboli) signifciano

DWORKIN perviene a una teoria del diritto come interpretazione e come

 integrità, nel senso che: il diritto viene concepito come una complessa attività

d’interpretazione non lasciata, tuttavia, alla discrezionalità dei giudici, ma fermamente

ancorata ai principi, frutto di un preciso svolgimento storico

FICHTE ha posto: la dfferenza tra diritto e morale in questi termini: la legge morale

 comanda categoricamente quello che si deve fare, la legge giuridica permette quello he si

può fare

FILOMUSI critticando il positivismo giuridico: pone l’idea del diritto, in sé universale

 ed assoluta, nella fonte stessa di ogni assolutezza, nel pensiero assoluto, in DIO

GENTILE costruisce la propria filosofia, costituita da un soggettivismo assoluto, o

 <<attualismo>>: fondato sul principio che non puo esservi realtà se non dal pensante,

cioè dal soggetto attuale del pensiero. Il pensato, l’oggetto del pensiero, fuori dell’atto del

pensiero non ha realtà

GIERKE si oppone al positivismo giuridico che riduceva il diritto al comando

 formale dello Stato: il diritto invece oltre che in forma e contenuto (inhalt) , e anche per

ciò che concerne la legge dello stato non si deve separare il comando dal contenuto

Helmut COING attribuisce: all’idea del diritto un contenuto etiico

1 I fratelli ROCCO lavorarono alle leggi: fasciste scritte nel 1924-1925 e poi promulgate

 nel 1930

I fratelli ROCCO lavorarono alle leggi: fasciste scritte tra il 1924 e 1925 e promulgate

 nel 1930

Il pensiero di ALFREDO ROCCO: polemizza con la concezione <<atomistica e

 meccanica>> della società dello STATO risalente alla riforma protestante e al

giusnaturalismo dei secoli XVII e XVIII

Il diritto è per GIERKE: <<una manifestazione della vita comune degli uomini>>

 Il fine della SANZIONE è: l’efficacia della norma, o, in altre parole la sanzione è un

 espediente per ottenere che le norme siano meno violate o le conseguenze della violazione

siano meno gravi

Il GIERKE non esita a chiamare <<diritto naturale>> il diritto che: espressione della

 coscienza sociale, precede il diritto positivo come forza vivente immanente alla società

Il giurista BINDER concepisce l’idealismo oggettivo con cui: svolgendo fino

 all’estremo il tema hegeliano, trapassa un <<idealismo assoluto>>, che si conclude in una

esaltazione dello stato nazionale fondata sulla concezione della nazione come unica forma

di comunità in cui la libertà dell’individuo si realizza e alla conseguente giustificazione dello

stato totalitario

Il giurista DEL VECCHIO volle nel dopoguerra: il ritorno all’idea eterna del diritto

 naturale

Il giurista MANCINI asseriva il diritto naturale: di ogni nazione a costituirsi in Stato

 Il giurista tende: col suo lavoro intellettuale applicato alle proposizioni normative, alla

 costruzione di concetti scientifici, vale a dire di termini esattamente definiti

Il GORLA ammette una scienza naturale del diritto: l’ammette perché esiste e perché

 chiunque si occupa di problemi giuridici si imbatte in certi concetti giuridici generali che

sono stati ottenuti attraverso il metodo dell’astrazione, proprio delle scienze naturali

Il movimento del DIRITTO LIBERO: a cui appartiene EHRLICH ritiene che in qualsiasi

 ordinamento legislativo, per quanto questo si dichiari completo, permane uno spazio vuoto

che spetta all’interprete colmare

Il movimento del DIRITTO LIBERO: considera sempre il diritto giurisprudenziale oltre a

 quello legislativo

Il movimento fascista ebbe prevalentemente alla base a suo fondamento: un

 attivismo irrazionalistico che utilizzava motivi di varia origine filosofica, derivati in forma piu

o meno diretta ed autentica delle filosofie antipositivistiche dell’inizio secolo

Il movimento fascista ebbe prevalentemente alla base a suo fondamento: un

 attivismo irrazionalistico che utilizzava motivi di varia origine filosofica, derivati in forma più

o meno diretta ed autentica delle fi

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Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

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