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Il diritto naturale e il diritto libero

Il giurista MANCINI asseriva il diritto naturale: di ogni nazione a costituirsi in Stato Il giurista tende: col suo lavoro intellettuale applicato alle proposizioni normative, alla costruzione di concetti scientifici, vale a dire di termini esattamente definitiIl GORLA ammette una scienza naturale del diritto: l’ammette perché esiste e perché chiunque si occupa di problemi giuridici si imbatte in certi concetti giuridici generali chesono stati ottenuti attraverso il metodo dell’astrazione, proprio delle scienze naturaliIl movimento del DIRITTO LIBERO: a cui appartiene EHRLICH ritiene che in qualsiasi ordinamento legislativo, per quanto questo si dichiari completo, permane uno spazio vuotoche spetta all’interprete colmareIl movimento del DIRITTO LIBERO: considera sempre il diritto giurisprudenziale oltre a quello legislativoIl movimento fascista ebbe prevalentemente alla base a suo fondamento: un attivismo irrazionalistico cheutilizzava motivi di varia origine filosofica, derivati in forma più o meno diretta ed autentica delle filosofie antipositivistiche dell'inizio secolo. Il movimento fascista ebbe prevalentemente alla base a suo fondamento: un attivismo irrazionalistico che utilizzava motivi di varia origine filosofica, derivati in forma più o meno diretta ed autentica delle filosofie antipositivistiche dell'inizio secolo. Il pensiero di NIETZSCHE porta alla negazione, come della morale comune, cioè razionale, così del diritto, strumento di razionalizzazione della vita sociale. Il PERASSI: nella critica antimperativistica parla della norma giuridica come di canoni che valutano un contegno dell'individuo nella vita di società. Il positivismo giuridico di tipo formalistico: vede la configurazione del diritto entro la schematizzazione della logica formale. Il problema dell'antinomia tra due norme appartenenti a diversi ordinamenti: nasce quando questi.

Ordinamenti non sono indipendenti tra loro ma sono tra loro in qualche rapporto che può essere di coordinazione o di subordinazione.

Il realismo giuridico critica: il giusnaturalismo che avrebbe una concezione ideale del diritto e il positivismo in senso stretto che ha una concezione formale del diritto.

Il rexismo di leon degrelle: è stata una delle sintesi più importanti del cattolicesimo contro-rivoluzionario, nonché una delle espressioni più intransigenti della rivolta contro il mondo moderno.

Il ROMANO si pone dal punto di vista esattamente opposto a quello di KELSEN: questi muoveva dalla norma, e giungeva infatti soltanto in un secondo tempo nell'ordinamento; il Romano nuove dall'ordinamento, e nell'ambito di questo spiega il diritto anche come norma.

Il THON con l'imperatività del diritto: sostiene che per mezzo del diritto l'ordinamento giuridico, tende a dare a coloro che sono soggetti alle sue statuizioni un

impulso verso undeterminato contegno, tale impulso viene esercitato per mezzo di precetti di contenuto orapositivo ora negativo In Fichte da un lato: la legge morale non si limita a permettere che si compia ciò che essa vuole, ma lo impone, dall'altro la legge giuridica non ordina mai che si eserciti un diritto In GENTILE la molteplicità dei soggetti non è reale: perché i soggetti empirici, i vari io, sono soggetti dell'IO trascendente, che li pine, ossia li crea, nell'atto in cui li pensa e pensandoli ne consuma l'individualità facendoli universali nella sua universalità stessa In KELSEN le norme giuridiche: sono eteronome, hanno bisogno di una garanzia che la volontà dei sudditi si adegui a quella dello stato, garanzia che il comando in quanto tale non può dare, e può essere raggiunta soltanto attraverso la sanzione In KELSEN: la norma fondamentale non è espressa. Ma noi la presupponiamo per

fondare il sistema normativo. Per fondare un sistema normativo occorre una norma ultima oltre la quale sarebbe inutile andare.

In KELSEN: la norma giuridica che produce il potere costituente è la norma fondamentale.

Che questa norma non sia espressa, non significa che essa non esiste: ad essa ci riferiamo come a fondamento sottinteso di legittimità di tutto il sistema.

In ogni ordinamento: accanto alle norme di condotta, vi è un altro tipo di norme, che si sogliono chiamare norme di struttura o di competenza.

In SANTI ROMANO: la presa di posizione antinormativistica è precisa; ma non nega la realtà della norma, bensì inserisce questa in una realtà più ampia e complessa, che è la società.

In un articolo del 1874 intitolato SUL RAPPORTO TRA FILOSOGIA E DIRITTO e scienza positiva del diritto: Adolfo MERKEL scrive quello che può considerarsi il manifesto del positivismo giuridico.

JHERING è giurista:

Antiformalista e al metodo della logica sistematica contrappone il metodo realistico e teologico KANT chiamò: il diritto naturale "provvisorio" per distinguerlo dal diritto positivo che chiamò "perentorio", e fece così intendere che solo il diritto positivo era diritto nel senso pregnante della parola.

KELSEN nella critica antimperativistica osserva che: è nella natura dei comandi di non contenere nessuna garanzia che il comportamento altrui fosse effettivamente modificato.

L'opera di RAWLS, incentrata sul tema della giustizia, ha messo in crisi uno degli assunti fondamentali del positivismo, ovvero la convinzione dell'impossibilità di un discorso razionale sui, o una teoria scientifica dei, contenuti deontologici.

La concezione concreta dell'ordinamento di SCHMITT non si adatta al positivismo giuridico, unione di normativismo e di decisionismo, espressioni entrambe, egli.

sostiene,dell’individualismoLa filosofia accademica, soprattutto dopo la decadenza del positivismo, è generalmente una filosofia di tipo: umanisticoLa giurisprudenza degli interessi: è una scuola che si contrappone a quella dei concetti o dogmaticaLa LOGICA nel senso tradizionale della parola: è complesso di regole che guidano il cosiddetto ragionamento deduttivoLa politica è per SCHMITT: indipendente dalla razionalità, da valori di bene o di giustizia, o da esigenze di ordine, è espressione di pura volontà, riconnessa alla categoria fondamentale <>, cioè al fatto che un gruppo d'uomini che combatte per la propria esistenza si contrappone sempre un gruppo che fa altrettantoLa presenza di norme non sanzionate in un ordinamento giuridico: è un fatto incontestabile3 La prima più accurata ed acuta discussione sui procedimenti intellettuali del giurista, su quella che

Si chiamò in seguito la tecnica giuridica: si fa risalire a Rodolfo von JHERING e si trova nella sua opera "Lo spirito del diritto romano".

La proprietà delle proposizioni normative: non è già quella di esprimere un giudizio sulla realtà, bensì di formulare un enunciato su ciò che deve essere.

La ricerca del giurista: è insieme ricerca storica per il modo di accedere all'oggetto (che è l'interpretazione) e ricerca di tipo naturalistico per il fine che si propone (la generalizzazione e il sistema).

La riflessione sulla scienza, sulla validità, sui limiti e delle sue ricerche, è, in senso ampio: la metodologia.

La scienza giuridica ha a che fare: non già con dei comportamenti reali e neppure con dei comportamenti previsti, ma con comportamenti presunti.

La scuola pandettistica: muove dal neokantianismo al formalismo giuridico.

La teoria opposta a quella giusnaturalista: è la

La dottrina che riduce la giustizia a validità può essere chiamata, con vari nomi, teoria sociologica. Secondo questa teoria, il giurista ha il compito di cercare per proprio conto e coi propri mezzi il diritto al di fuori delle proposizioni normative. La teoria LASON vede nel diritto un divenire incessante che muta con il mutare delle comunità, in una concezione neohegeliana. Le norme COSTITUZIONALI sono in rapporto con le leggi ordinarie, tale che esse possono essere talora considerate come regolamenti esecutivi delle direttive di massimo contenute nella costituzione. Lo "stato di diritto" è avanzato e continua ad avanzare nella misura in cui si sostituiscono ai poteri arbitrali quelli giuridicamente controllati, agli organi irresponsabili gli organi giuridicamente responsabili, infine nella misura in cui l'ordinamento giuridico organizza la risposta alla violazione che proviene solo dai privati cittadini, ma anche dai pubblici.

Lo JHERING sostenne che: i destinatari della norma giuridica non sono i cittadini ma gli organi giudiziari incaricati di esercitare il potere coattivo

Lo JHERING: partiva da una rigida dottrina statualistica e coazionistica del diritto

MAMIANI della ROVERE professava un ontologismo platonizzante, negando risolutamente: che il diritto possa essere separato dalla morale

Mentre per un giusnaturalista classico: ha valore di comando solo ciò che è giusto, per la dottrina opposta è giusto solo ciò che è comandato e per il fatto di essere comandato. Per un giusnaturalista, una norma non è valida se non è giusta, per la teoria opposta una norma è giusta solo in quanto valida

Nel giustificare il diritto coattivo esercitato dal potere statuale VYSINSKIJJ: corregge la sua definizione sostituendo a "<< volontà della classe dominante>>" "<<volontà del popolo sovietico>>"

Nel medioevo

L'ideale del RIGORE era dato: dal sistema della logica formale aristotelica ed una disciplina era considerata più o meno rigorosa, più o meno scienza, a seconda che si adeguasse o no ai canoni logici tradizionali.

Nel MEDIOEVO: la giurisprudenza è un'attività logico-formale applicata alle norme giuridiche, e la logica formale è il modello ideale di ogni scienza.

Nel pensiero di CAPOGRASSI il diritto veniva concepito: non come sola norma, ma come attività, come esperienza: "<<esperienza giuridica>>", che è in definitiva e in sostanza l'esperienza umana, giacché "<<l'esperienza giuridica si allarga sino a comprendere tutta l'esperienza concreta>>".

Nel primo NOVECENTO: filosofia e scienza giuridica si trovano in conflitto.

Nell'opera di DOSTOEVSKIIJ i fratelli KARAMAZOV in cui è rappresentato Cristo a cui il Grande Inquisitore rimprovera di avere offerto agli.

uomini la libertà, dono che gli uomini non vogliono: perché gli uomini vogliono non la libertà, ma la sicurezza.
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A.A. 2021-2022
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SSD Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Pippofarloccino di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Filosofia del diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Bonavoglia Massimiliano.