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COERENZA DEI SISTEMI GIURIDICI.
In realtà per parlare di coerenza bisognerebbe studiare logica, per dire che non ci sono o ci sono contraddizioni
bisognerebbe usare le regole logiche che ci dicono ciò, vedremo i problemi che si pongono nel tentativo di applicare la
logica al linguaggio normativo, soltanto per capire il senso in cui due norme si dicono contraddittorie dovremmo
conoscere le relazioni tra predicati deontici→ dal quadrato deontico emerge la relazione logica concettuale.
Una proposizione è contraddittoria rispetto ad un’altra quando, essendo vera, l’altra necessariamente è falsa.
Esempi→ se è vero che brilla il sole, allora la proposizione che non brilla il sole è necessariamente falsa.
→ L’idea che è vietato fumare è contraddittorio con l’idea che sia permesso fumare, se è vero che è vietato fumare, è
necessariamente falso che è concesso fumare.
Due proposizioni sono contrarie non è detto che siano contradditorie, perché entrambe potrebbero essere false, non è
necessario che entrambe ammettano di essere vere. Non c’è relazione di contraddizione ma di contrarietà.
Tutti gli operatori deontici sono→ quadro di opposizione deontico.
Permesso
✗ Divieto
✗ Obbligatorio
✗ Facoltativo
✗
Dilemma di Jorgensen→ (dilemma perché non ha soluzione soddisfacente). Non possiamo applicare la logica non
possiamo fare deduzioni parlare di contraddizione, alle norme perché queste non sono ne vere ne false, e visto che la
logica si applica alle proposizioni vere o false allora il discorso normativo non può essere valutato logicamente. Se si
sceglie la via invece dell’usare la logica bisogna modificare la nozione classica di logica, che da Aristotele in poi è
sempre rimasta tale: se le premesse sono vere allora la conclusione è necessariamente vera.
Quindi bisogna scegliere, abbandonare l’applicazione della logica al discorso normativo, oppure abbandonare la visione
classica di logica. In questo secondo caso si deve creare un nuovo tipo di logica, diversi autori hanno cercato di creare
una nuova logica senza verità, adattabile al discorso normativo.
Quindi non c’è una logica delle norme ma delle proposizioni normative, la logica si applica agli enunciati che
esprimono le norme e allora in modo indiretto alle norme. Questo problema noi lo lasciamo tra parentesi supponendo
che si possa giudicare dal punto di vista logico il discorso normativo.
Antinomie tra regole. → C’è antinomia o contraddizione tra due norme secondo due condizioni:
1. Gli antecedenti delle sue norme regolino parzialmente o totalmente la stessa fattispecie di casi, altrimenti non
c’è coincidenza.
2. Che abbiano ognuna un conseguente deontico l’uno incompatibile con l’altro, cioè che non si possono
soddisfate contemporaneamente.
Se fossero compatibili le regole sarebbero totalmente o parzialmente ridondanti.
Esempio→ se minorenne ha il permesso di giocare al parco, se donna vietato giocare nel parco, allora qui parzialmente
si può produrre una sovrapposizione una donna minorenne potrebbe non poter giocare nel parco.
Ross distingue.
Antinomia totale-totale→ raramente si presenta: tutti i cittadini devono pagare le tasse, tutti i cittadini hanno il
✗ permesso di non pagare le tasse, tutti i casi di applicazione di una norma sarebbero in contrasto.
Antinomia totale-parziale→ tutti i casi previsti da un norma entrano in contraddizione con alcuni casi previsti
✗ da un altra norma.
Antinomia parziale-parziale→ quella fra due norme che hanno casi che coincidono e perciò hanno soluzione
✗ deontica contraddittoria e altri casi che non entrano in contraddizione.
Conflitti-Antinomie in un sistema giuridico→un ordinamento giuridico con norme antinomiche non riesce a guidare
il comportamento, le antinomie implicano gravissimo problema in un sistema giuridico, il giudice quando si tratta di
due regole in conflitto applica criteri che esistono per queste situazioni.
1. Criterio gerarchico e della lex superior→ prevalere della legge superiore su leggi inferiori, il risultato e le
conseguenze dipendono dall’ordinamento giuridico = una norma emanata in contraddizione con una norma
superiore è annullabile, ma questo dipende da cosa decide a riguardo l’ordinamento giuridico. Se è costitutiva
la norma viene dichiarata sempre nulla, nel caso di nullità dichiarativa è solo dichiarazione di nullità già
preesistente, con effetto quindi retroattivo, che indica la nullità esistente dall’inizio, ma questo può variare.
Nei sistemi concentrati con un organo competente chiamato a giudicare la legittimità degli organi competenti
la dichiarazione di nullità ha effetto retroattivo, nei sistemi di controllo diffuso il giudice dichiara la
incostituzionalità ma non perciò la norma viene considerata invalida, perché il giudice non ha la competenza
per abrogare la norma.
2. Criterio di competenza→ es. cosa succede se la regione Liguria emana una regola che permette l’eutanasia, ma
il codice penale italiano lo vieta antinomia tra legge statale e legge regionale. La struttura regionale non ha la
competenza per emanare una regola di questo tipo. C’è una legge ordinaria che viola un articolo della
costituzione, perché non è di sua competenza, ma dello stato. È un sotto criterio della lex superior.
3. lex posterior→ si parla di norme dello stesso rango, emanate dal parlamento o dallo stesso organo, ma una
posteriore all’altra. Se la norma posteriore è esplicita attraverso questa legge si abroga la precedente oppure
non dice niente e si presuppone che la soluzione che prevede prevalga sulla precedente, anche in questo caso se
si dice che questa norma viene abrogata e non appartiene più al sistema giudico, ma se invece c’è una
abrogazione tacita la norma comunque vengono mantenuti sui casi precedenti, qui la nuova soluzione giuridica
si applica solo ai casi futuri.
4. lex specialis→ a legge più speciale specifica meno generica prevale su quella generale che nel linguaggio di
barberi sarebbe meno generica, qui sarebbe interessante, in quanto esistono diversi casi, una norma più
specifica riguardo il comportamento vietato potrebbe essere, rispetto ad un’altra norma, più generica in
riferimento a questo comportamento, potrebbe essere più generica rispetto ai soggetti rispetto a quest’ultima.
Ci sono tanti studi dedicati a mostrare come non sia facile determinare quali sia la norma più generale, ad
esempio riguardo principi costituzionali non è cosi semplice capire quale sia più generico dell’altro. Tuttavia
ciò che è facile individuare è il criterio e ciò che tende a far emergere, qui non si tratta di una abrogazione, non
tratta la validità di una norma, quella più generale infatti continua ad esistere, solo non è applicabile, a favore
di una più specifica, in relazione ad un determinato caso.
Questi sono criteri principi, sono meta norme, perché sono norme che dicono come si risolvono i conflitti tra altre
norme, se questi criteri entrano in conflitto, ad esempio nel caso in cui:
Lex posterior entra in conflitto la lex superior, in questo caso specifico la lex superior prevale, come avviene
✗ sempre.
Lex posterior e lex specialis: in questo caso non c’è un criterio secondo cui uno o l’altro debba prevedere.
✗ In questi casi non si dice che prevale quello gerarchicamente superiore perché questo criterio non c’è ma si
➔ chiama superiore la norma che prevale rispetto all’altra.
Conflitto tra principi→ci sono anche conflitti tra norme che non sono regole specifiche, è un conflitto che non implica
l’irrazionalità del sistema giuridico (antinomie) ma un conflitto tra soggetti che si aspettano di usufruire dello stesso
diritto contemporaneamente allo stesso modo, ma non si può perché se no il diritto perderebbe ogni senso.
Esempio→ il diritto di libertà di parola in un aula se tutti lo sfruttano allo stesso tempo, nessuno in realtà viene
ascoltato e lo esercita.
Si tratta di conflitti non “inter-rights” tra diritti diversi, tra norme diverse, ma conflitti “intra rights”, cioè
➔ dentro uno stesso diritto.
Conflitti inter right.:
1. Concorrenza di interessi individuali ma non omogenei.
→ primo tipo : interesse imputabili a soggetti diversi. Diritto di riunione di A/ la libertà di circolazione di B.
diritto di sciopero/diritto degli utenti del servizio pubblico. Libertà religiosa e principio di eguaglianza in base
al sesso.
2. Interessi diversi imputabili allo stesso soggetto.
Esempio→ diritto alla vita che impone lo stato contro il diritto alla autodeterminazione sanitaria diritto di
libertà contro il diritto alla dignità individuale un soggetto titolare di due diritti non compatibili tra di loro.
I conflitti tra principi possono essere.
1. in astratto (concettuale-necessario)→ che potrebbe anche no presentarsi nella pratica., dìsu due norme che
parzialmente si riferiscono allo stesso tipo di caso. Anch’essi possono essere parziali o totali
2. in concreto (fra principi concettualmente indipendenti-contingente).
Esempio→ libertà vs. uguaglianza.
Entrambi possono essere in conflitto totale oppure in conflitti parziali (unilaterali-bilaterale).
➔
Risoluzione tra principi→ Gli stessi criteri applicati alle norme non possono essere applicati perché intanto sono
principi dello stesso rango costituzionale→ non si può dire che un principio sia posteriore all’altro, in quanto
appartengono alla stessa legge costituzionale. Nel caso della lex specialis si potrebbe dire che a volte esistono principi
più speciali di un altro, certamente non dal punto di vista del destinatario, infatti si rivolgono a tutti gli individuo in
uguale misura.
La questione viene quindi risolta mediante una ponderazioneo bilanciamento e ciò vuol dire che non c’è un criterio
generale, noi non sappiamo mai ex ante, soltanto quando ci troviamo difronte al caso specifico.
La ponderazione poi viene interpretata in diversi modi
semplice→ se stabilisce una gerarchia occasionale (il questo caso prevale la libertà di stampa mentre in questo
✗ la dignità dell’individuo) in questo caso sarebbe la gerarchica è instabile.
Non c'è un principio che “perde”, i principi si potrebbero applicare entrambi in parte, vanno quindi applicate
✗ delle regole fissate dalla giurisprudenza per cui se si verificano determinati casi va applicato un principio se se
ne verificano altri va applicato un altro principio.
Modello normativo che propone come