Definizione e carattere del diritto
Il filosofo del diritto si interroga riguardo il fondamento del diritto, si chiede se il diritto risponda all’esigenza di giustizia. Il diritto è un fenomeno che riguarda gli uomini ma riguarda anche la società, per questo oltre che un fenomeno umano può essere considerato un fenomeno sociale.
Diritto come valore giuridico
Norma giuridica è quella regola prescrittiva di comportamenti umani la cui violazione porta all’applicazione di una sanzione esterna al soggetto. La vita associata presuppone delle regole che disciplinano il comportamento; in mancanza di tali regole viene meno la possibilità di instaurare rapporti fra gli uomini. Carattere coessenziale all’uomo è la sua relazionalità, l’essere cioè in rapporto con gli altri uomini. L’ordinamento giuridico è l’insieme delle regole di condotta di una società.
Principali concezioni del diritto
Giusnaturalismo
Da cosa scaturisce il diritto? Può scaturire da un singolo o da un gruppo di persone, è prodotto di attività parlamentari. Il diritto non è qualcosa che viene imposto ai cittadini dall’alto, ma sono gli stessi cittadini che legiferano attraverso i loro rappresentanti al Parlamento.
Giusvolontarismo, Volontarismo, Storicismo, Sociologismo
Polis = città = aggregato di consociati
Logos = discorso
La norma scaturisce dal dibattito sociale.
Come nasce il diritto?
Il diritto o viene imposto autoritativamente o è il risultato di un dibattito. Affinché il diritto sia giusto occorre che provenga dagli stessi consociati. Nel caso provenisse da una singola persona, il diritto potrebbe definirsi giusto solo qualora curi gli interessi dei consociati.
Pugliatti: “Il diritto nasce dalla società, dalla esperienza”. Il legislatore traduce in norma giuridica quelle che sono le regole che i consociati stabiliscono per soddisfare le proprie esigenze.
Falzea: “Ogni comunità si caratterizza per il tipo di vita e per lo stile di vita”. Gli interessi definiscono il tipo di vita della società. L’ordinamento viene considerato da Pugliatti come un continuo mobile di esperienze di vita in quanto si rifà ad interessi che sono sempre diversi e mutevoli nel tempo. Egli definisce le regole cristallizzate, formalizzate in un sistema, nel senso che le regole che i consociati si danno vengono formalizzate in un testo giuridico. Dunque, secondo tale definizione, il rapporto fra ordinamento e sistema è un rapporto fra continuo e discontinuo. Ordinamento e sistema camminano insieme; se così non fosse non si avrebbe corrispondenza fra regole ed esigenze storiche in quanto la regola risulterebbe non attuale. Ordinamento e sistema comunicano attraverso una finestra che permette l’affacciarsi del sistema nell’ordinamento. Finestra principio di formalizzazione del sistema.
Carattere umano del diritto
Il diritto è stato posto per gli uomini, dunque riguarda e caratterizza l’uomo. Da questa affermazione Falzea fa scaturire due corollari:
- Non troviamo ordinamento giuridico né in realtà subumane, né in realtà sovraumane.
- Non può considerarsi rapporto giuridico quello fra uomo e divinità.
Carattere sociale del diritto
Il diritto è stato posto in essere per una comunità di esseri umani (cioè il diritto nasce là dove nascono le relazioni fra uomini e quindi l’esigenza di tutelare i loro interessi).
Come si pongono questi due caratteri?
La società deve essere umana, quindi il carattere della socialità deve necessariamente combinarsi con quello umano.
Carattere normativo del diritto
Il diritto si traduce in una serie di norme. Esso è un valore che ha alla base un interesse. Le norme giuridiche trovano la loro espressione o in un testo scritto o nella prassi sociale (regole consuetudinarie). Ciò che distingue la realtà umana dalle altre è il linguaggio. Il linguaggio scritto è in grado di veicolare in maniera più dettagliata i contenuti ma richiede un’attività ermeneutica (= di interpretazione). Il valore indica l’importanza che si attribuisce ad una regola per la realizzazione di un interesse; l’importanza attribuita all’interesse esprime il concetto di valore, concetto trasversale che interessa vari campi (diritto – morale – estetica – conoscenza). Esso emerge come ciò che è rilevante rispetto ad una situazione neutra, si presenta come bipolare, è suscettibile di essere disposto su una scala gerarchica, esprime sempre una valutazione in termini di importanza. Ciò che caratterizza il valore è il suo carattere selettivo. La norma giuridica esprime un valore relativo ad un interesse (valore relativo ad un’azione adeguata).