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Tre studi su Kant: Kant retribuzionista?

Premessa

Come è noto, Kant, insieme a Hegel, passa per essere un autore che avrebbe sostenuto una concezione in senso stretto retributiva della pena. Le riflessioni di Kant sono del tutto in linea con le concezioni tipiche dell’illuminismo giuridico e solo a poco a poco si separa da esse per giungere alla fine a sostenere una concezione connotata sempre più in senso retributivo.

Le lezioni di filosofia pratica del periodo precritico

Soprattutto negli anni settanta, in cui Kant è impegnato in molti corsi di lezione, soprattutto quelli che riguardavano la philosophia practica. Secondo Kant, le pene sono o diassusive o vendicative. Diassusive sono quelle che vengono stabilite puramente al fine che non venga commesso il male. Vendicative sono invece quelle che vengono stabilite perché il male è già stato commesso. Le pene sono dunque un mezzo o per punire il male o per impedirlo. Tutte le pene delle autorità sono diassusive, o perché diassudono l’uomo stesso che ha peccato o per diassudere gli altri mediante questo esempio. Tutte le pene appartengono o alla giustizia punitiva o alla prudenza del legislatore; le prime sono pene morali, le altre pragmatiche. Quelle morali vengono irrogate perché si è peccato: sono consectaria della trasgressione morale; quelle pragmatiche vengono irrogate affinché non si pecchi; esse sono dei mezzi per prevenire i delitti. Le pragmatiche vengono chiamate dall’autore poenas medicinales; queste sono o correctivae o exsemplares.

Le correctivae vengono irrogate per correggere il delinquente e sono animadversiones. Le correctivae accadono per servire da esempio agli altri. Ogni delitto, a parte queste pene, merita di essere punito perché è stato commesso; tali pene che devono necessariamente seguire a un’azione, sono quelle morali ed esse sono vindicativae. Kant dice che le pene di pertinenza del legislatore non possano essere che di due tipi: indirizzate alla correzione del reo o all’intimidazione dei consociati. Ogni delitto deve essere punito per il fatto che è stato compiuto; questa punizione che deve necessariamente seguire all’azione, contraddistingue l’ambito morale rispetto a quello giuridico. Sono dunque le pene morali ad essere caratterizzate in senso retributivo. Le pene vindicativae di cui qui Kant parla sono quelle retributive: esse contraddistinguono la sfera morale e sono nettamente separate dalle altre, anche in base al soggetto che è autorizzato a punire. Mentre le pene morali sono proprie della giustizia divina, quelle pragmatiche dipendono sicuramente dall’autorità statale. La pena morale deve essere inflitta al colpevole perché è stata da questi meritata, quella giuridica al fine di prevenire i delitti; un campo non deve invadere l’altro.

Le lezioni coeve alla "Fondazione della metafisica dei costumi"

Negli anni (1783/1784) in cui elabora la Fondazione della metafisica dei costumi, Kant tiene due corsi di lezioni, nel semestre estivo del 1784 e in quello invernale successivo, di cui si sono conservati i contenuti attraverso due quaderni di appunti: il Naturrecht di Gittfrued Feyerabend e un corso di filosofia morale, raccolto in un altro quaderno di appunti di Morgovius. È pertanto d’opuo soffermarsi anzitutto su queste fonti per vedere come evolve il pensiero di Kant con riferimento al nostro tema. Nel quaderno di Feyerabend, Kant non ritorna sulla distinzione tra pene morali e pene giuridiche e si occupa specificamente soltanto delle pene giuridiche. Egli difende la pena di morte, ma non sulla base del principio della "pena giusta", bensì in base all’idea che la sicurezza sociale in caso di omicidio non potrebbe essere altrimenti garantita, se non con la pena di morte: "il summus imperans deve creare sicurezza e questa nel caso dell’assassinio non la si può raggiungere che con la sua morte".

Può sorprendere che in queste pagine non compaia la locuzione "pene pragmatiche", per qualificare quelle pene che dipendono "dalla prudenza del legislatore". Kant suddivide tre tipi di imperativi: tecnici, pragmatici e morali, e considera come imperativi della prudenza quelli pragmatici, distinguendoli da quelli morali. Si comincia tuttavia ad avvertire che qualcosa sta cambiando nel suo modo di pensare: se nelle lezioni del periodo precritico egli sosteneva che ogni delitto, oltre ad essere punito dallo stato in senso preventivo, era anche meritevole di essere punito dalla morale in senso retributivo, nel quaderno di Feyerabend parrebbe che ogni pena presupponga che sia punito (solo) chi è meritevole di punizione. L’esigenza della giustizia non è più qualcosa che si aggiunge alla pena, ma diventa la sua condizione necessaria: essa non deve essere anche giusta, ma deve esserlo prima di tutto (la pena presuppone l’esistenza di un fatto meritevole di punizione).

Nel corso di lezioni seguenti, ritroviamo la tradizionale distinzione fra pene pragmatiche e pene morali: le prime connesse alle leggi umane, le seconde alle leggi divine. Secondo le leggi divine le pene sono anche morali. Kant fornisce qui una prima critica delle concezioni preventive della pena. Comincia criticando la pena esemplare con il rischio ad esso connessa della punizione dell’innocente, e conclude sottolineando che anche l’orientamento specialpreventivo è inadeguato, in particolare perché porta con sé il pericolo di confondere l’ambito morale con quello giuridico. Lo stato non deve punire il delinquente mirando alla sua correzione, poiché questo non è il compito dell’amministrazione della giustizia. Il delinquente non è paragonabile a un paziente che deve sottoporsi a un intervento chirurgico per asportargli la parte malata del corpo: è meglio che il giudice punisca una determinata azione delittuosa e lasci perdere la disposizione d’animo con la quale è stata fatta.

Nella Fondazione della metafisica dei costumi, pubblicata nel 1785, non vi si trova alcun accenno al problema della pena.

Dalla "Critica della ragion pratica" (1788), alla lettera a Erhard (1792)

Il nuovo orientamento emerge pochi anni dopo, quando Kant, nella Critica della ragion pratica (1788), fa riferimento alla pena. Esso dice che ogni pena deve soddisfare il postulato della giustizia, Kant dice che colui che punisce può anche avere la buona intenzione di indirizzare la punizione a uno scopo (nella fattispecie, quello che tutti gli uomini si prefiggono, ossia il raggiungimento della felicità), ma la pena deve anzitutto essere giustificata dalla trasgressione compiuta. Il giudice deve punire perché è stato commesso un delitto, e motivazioni preventive come la difesa sociale o la risocializzazione del reo restano comunque subordinate al postulato della giustizia.

Troviamo conferma di ciò in un frammento autografato da Kant, nel quale si legge che: tutte le pene sono o preventive o retributive; quelle preventive sono pene esemplari e correttive; quelle retributive, mostrano che il male prodotto dal delitto viene fatto sentire al delinquente stesso e sono possibili secondo ogni regola della saggezza, ma non sono consigliabili nella costituzione dello stato, poiché qui non si guarda alla moralità. Nello stato ogni pena accade o per correzione o per esempio, essa però deve essere anzitutto in se stessa giusta per il delinquente. La iustitia punitiva ha per scopo:

  • Di trasformare il suddito da cattivo cittadino in un migliore
  • Attraverso esempi ammonitori intimidire gli altri
  • Eliminare dalla comunità soggetti non migliorabili sia attraverso deportazione, oppure morte
  • O attraverso il carcere

Kant nella Critica della ragion pratica, fa riferimento in modo conforme alla moralità, che sono retributive e pene stabilite dallo stato, che sono preventive. Le pene retributive sono sconsigliabili all’interno dello stato, che deve essere neutrale rispetto alla morale; anche le pene preventive, pur essendo dotate di una loro specificità rispetto a quelle retributive, devono essere sottomesse alla giustizia, sono "giuste" in quanto soddisfano il criterio morale della retribuzione.

Kant connette le pene morali al mondo retto da Dio, e quelle giuridiche al mondo retto dagli uomini; le prime sono "categoricamente necessarie", le seconde sono una necessità solo ipotetica. La categoricità è di appartenenza soltanto alla pena morale, è la giustizia di Dio, non quella degli uomini, a punire in senso retributivo. Kant ribadisce che "dal punto di vista dell’intenzione", vale a dire dello scopo, la pena non può che essere inflitta cioè per migliorare il criminale, e inflitta per intimorire i consociati che vorrebbero compiere lo stesso "delitto".

Lo scopo della pena giuridica non può che essere dunque preventivo, ma la sua legittimità, la sua giustificazione, è un’altra cosa; essa affonda le sue radici nell’idea morale che si punisca a condizione che sia stato compiuto un delitto. È legittimo punire soltanto chi ha effettivamente commesso un delitto; così la giustizia umana si conforma a quella divina. Kant sino alla fine del 1792 non aveva ancora trovato una soluzione definitiva del problema penale.

Il squadernino di appunti di Vigilantius (1793/1794)

Il corso di lezioni del 1793/94 ci è stato tramandato dal quaderno di appunti di Fridrich Vigilantius, pubblicato da Lehmann nel 1795, nell’ambito della sua edizione delle lezioni. Qui Kant sembra riprendere pari pari il modello seguito in quasi tutte le precedenti lezioni cominciando dalla tradizionale distinzione fra pene morali e pene pragmatiche, suddividendo le seconde, a loro volta, in animadversiones ed exemplares. Kant, almeno a partire dalla Critica della ragion pratica, ribadisce che la pena deve essere anzitutto giusta; se la pena servisse soltanto a distogliere gli altri dal commettere il delitto, o per trattenere il delinquente stesso da altre azioni moralmente cattive, allora si considererebbe la pena meramente come un mezzo per il raggiungimento di altri scopi altrui. Essa però deve stare in connessione con l’azione; da ciò risulta che un requisito essenziale di ogni pena, è che essa sia giusta, vale a dire che essa sia una conseguenza immediatamente necessaria dell’azione moralmente cattiva; e in ciò consiste appunto la sua qualità.

Kant passa a considerare un altro aspetto del problema, quello della commisurazione della pena. L’esigenza di una proporzione fra i delitti e le pene era propria di coloro che allora si battevano per una riforma in senso unitario del sistema penale; se la pena è giusta, il grado e il tipo della medesima, se sia necessario un mezzo penale fisico, verrà scelto secondo prudenza e con clemenza. La prudenza che tanto peso prima aveva a livello di scopi (preventivi) della pena, ne acquista ora un altro a livello della sua commisurazione. La prudenza si riferisce soprattutto alle pene corporali, che non a caso vengono da Kant esplicatamente menzionate "il mezzo penale fisico".

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Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

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