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SAVIGNY E IL PARAGONE TRA LINGUA E DIRITTO:
Ci sono due fasi nello sviluppo del diritto:
Elemento Politico
• Elemento Tecnico
•
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“Regole completamente diverse”
Nel ducato della Bucovina vivono attualmente in parte addirittura pacificamente gli uni a diretto
contatto con gli altri, nove gruppi etnici: armeni, tedeschi, ebrei, romeni, russi, ruteni, slovacchi,
ungheresi, zingari. Un giurista di indirizzo tradizionale affermerebbe senz’altro che tutti questi
lo stesso diritto vigente
un solo diritto, Recht)
popoli hanno vale a dire (geltendes nell’intera
Austria. E, tuttavia, un semplice sguardo superficiale potrebbe convincere questo giurista che
regole completamente diverse
ciascuna di tali stirpi osserva nei rapporti giuridici della vita di
tutti i giorni. (Eugen Ehrlich).
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Ehrlich: la patria potestas in Bucovina (1913)
•“Nella Bucovina che pure fa parte dell’Austria e nella quale il codice civile vige come nelle altre
parti dell’Austria, la patria potestà viene presa tremendamente sul serio. Il contadino romeno,
patria potestas
forse l’unico vero romano rimasto ai giorni nostri, esercita una che, al conoscitore
del diritto romano, risulta assai familiare.
•In quella regione i figli appartengono effettivamente al padre, se non per tutta la vita, pur
sempre fino alla maggiore età, e se non in modo assoluto come a Roma, pur sempre con il
proprio corpo, il proprio patrimonio, la propria capacità lavorativa e non solamente fino a che il
figlio vive nella casa del padre, ma anche anche quando va a vivere fuori casa. (E. Ehrlich, 1913).
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Una questione terminologica?
Mi sono sempre sentito ribattere che ciò che (in Bucovina) si trova in conflitto con il
diritto costume.
diritto civile austriaco non è il ma il Questa è la vecchia idea secondo la
quale si tratterebbe qui della questione terminologica di stabilire ciò che si vuole
chiamare “diritto”. Invece, si tratta di qualcosa di ben diverso, cioè del fatto che il codice
consuetudine
civile non è stato in grado di eliminare dalla vita sociale una che è
sia che tale consuetudine si chiami “diritto”, sia che si
apertamente in contrasto con esso,
chiami “costume” (E. Ehrlich, 1913).
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LA NASCITA DI UNA “NUOVA” SCIENZA: LA SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
La sociologia del diritto (la scienza del diritto di Ehrlich) indaga il diritto secondo il
metodo delle scienze della realtà:
Descrive i fatti
• Indaga le cause
• Spiega gli effetti
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Nesso di causalità.
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REGOLE DELL’AGIRE
Come si descrivono?
• Come nascono?
• Quali effetti hanno?
•
COME SI DESCRIVONO LE REGOLE DELL’AGIRE?
Descrivendo comportamenti, che possono essere Commissivi e Omissivi.
COME NASCONO LE REGOLE DELL’AGIRE?
All’interno dei gruppi sociali, a partire da alcuni fatti giuridici fondamentali:
Consuetudine
• Dominio
• Possesso
• Dichiarazione di volontà (statuto, contratto, testamento)
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Se consideriamo i fatti del diritto ai primordi della vita sociale, risulta possibile
ricondurli tutti a due fatti:
Consuetudine e Possesso.
Ogni forma di dominio nel gruppo sembra basarsi inizialmente sul possesso della
persona ad esso sottoposta. Il contratto consiste in un trasferimento del possesso.
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Le regole dell’agire possono nascere da proposizioni giuridiche?
Indirettamente
Solo se la proposizione giuridica riesce con il tempo a modificare
• il contenuto dei fatti giuridici fondamentali.
Quali effetti hanno le regole dell’agire?
Le regole dell’agire rendono possibile l’ordine sociale, servono quindi a tutelare la
giusta convivenza tra le persone.
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IL PROBLEMA DELLA CONOSCENZA DEL DIRITTO SECONDO EHRLICH.
Come identificare quel’ è il diritto? non è dominato dalla legge, ma
Il nostro diritto mostra che in massima parte
documentazione dei negozi.
dalla Tutti questi contratti hanno, oltre al contenuto
individuale che riguarda solo i singoli negozi, anche un contenuto tipico che
ricorre ovunque (questo contenuto tipico è la cosa più importante del negozio).
IL DIRITTO VIVENTE è il diritto che, non formulato in proposizioni
giuridiche, regola tuttavia la vita sociale. La fonte di conoscenza di questo
diritto è , in primo luogo il moderno documento giuridico; in secondo luogo, la
osservazione diretta della vita sociale.
Queste sono dunque le due fonti di cognizione del diritto.
Il metodo sociologico richiede che i risultati ottenuti dall’esame degli organi di
autorità siano integrati dalla diretta osservazione della vita sociale. Anche nel
tempo presente, il centro di gravità dello sviluppo del diritto non sta nella
nella società
legislazione, né nella scienza giuridica, né nella giurisprudenza, ma
stessa.
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La critica di Kelsen alla concezione del diritto di Ehrlich
I fatti giuridici vanno distinti da quelli naturali.
Il diritto è un ordinamento che assegna ad ogni membro i suoi doveri e quindi la
tecnica specifica,
sua posizione nella comunità per mezzo di una e cioè
disponendo un atto coercitivo, una sanzione diretta contro quel membro della
Se ignoriamo questo elemento non siamo in
comunità che non adempia al suo dovere.
grado di differenziare l’ordinamento giuridico da altri ordinamenti sociali.”
Hans Kelsen, Teoria generale del diritto e dello stato, 28
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La dottrina pura del diritto di Hans Kelsen
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GIUSPOSITIVISMO: La dottrina pura del diritto è una teoria del
diritto positivo e non di un particolare ordinamento giuridico.
Essa come teoria vuole conoscere esclusivamente il suo oggetto. Si chiede che
cosa è il diritto nella sua essenza e non come dovrebbe essere.
dottrina pura
Viene indicata come perché vorrebbe assicurare una conoscenza
rivolta soltanto al diritto eliminando tutto ciò che non appartiene al suo oggetto.
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“Purezza” della teoria e disincantamento (Entzauberung)
Rechtslehre)
•“La teoria pura del diritto (reine non considera il proprio oggetto come una copia
più o meno perfetta di un’idea trascendente. Essa non tenta di comprendere il diritto come un
prodotto della giustizia, come il figlio umano di un genitore divino.” specifica
•“Essa vede nel diritto non già la manifestazione di un’autorità sovrumana, bensì una
tecnica sociale basata sull’esperienza umana; la teoria pura del diritto si rifiuta di essere una
metafisica del diritto.”
Hans Kelsen, Teoria generale del diritto e dello stato, 1945
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Come si determina che cos’è effettivamente il diritto?
Distinguendo il diritto come fenomeno dello spirito dai fenomeni della natura e
• Morale).
da altri fenomeni dello spirito (in particolare la
I fenomeni giuridici vengono quindi delimitati (secondo Kelsen) separandoli dai
fenomeni naturali e da quelli morali.
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LA CRITICA DI KELSEN ALLA CONCEZIONE DELA SCIENZA DEL
DIRITTO DI EHRLICH.
Cosa può dire la sociologia del diritto che non considera e non spiega nient’ altro
che ciò che è, sul punto se ciò che realmente deve accadere (deve essere)?
Hans Kelsen, Una fondazione della sociologia del diritto, 1915.
! Le regole dell’agire descrivono ciò che accade (nel mondo dell’essere)
Le norme giuridiche prescrivono ciò che deve accadere (nel mondo del dover
essere).
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I fenomeni giuridici vengono quindi delimitati (secondo Kelsen) separandoli dai
fenomeni naturali e da quelli morali.
La separazione del diritto dai fenomeni naturali vi è quando coesistono due
elementi: Il FATTO (che appartiene al mondo della natura, dell’essere) e IL
SENSO (che appartiene al mondo dello spirito). Il senso quindi deve essere
immanente ed aderente al fatto percepibile.
A. Il fatto naturale: In una sala di riuniscono uomini e donne, alcuni alzano la
mano, altri no.
B. Il senso giuridico: La legge è stata deliberata.
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Autointerpretazione dell’atto sociale:
L’atto umano in quanto si esprime a voce o per iscritto, di sé per sé può dire
qualcosa attorno al suo senso, può dichiarare il suo senso.
Il senso soggettivo è il senso attribuito ad un certo atto da colui che compie
quell’atto.
Il senso oggettivo è il senso attribuito all’atto dall’ordinamento giuridico.
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Es. di autointerpretazione sono i comunicati delle brigate rosse.
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L’interpretazione di un atto come esecuzione di una sentenza capitale e non come
omicidio non risulta affatto una percezione sensoriale, ma soltanto da un processo
di pensiero: dal riferimento al codice pensale e di procedura penale. (Hans Kelsen)
Kelsen fa due esempi di autointerpretazione:
1. Il capitano di Köpenick
2. Il tribunale della Santa Feme
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Il RAPPORTO TRA DIRITTO E GIUSTIZIA
Come categoria morale il diritto non contempla altro significato che quello della
giustizia; tuttavia nel significato che le è proprio e che la differenzia dal diritto
esprime però un valore assoluto. Il suo contenuto non può essere determinato
dalla dottrina pura del diritto.
Il contenuto della giustizia altresì non è in alcun modo determinabile dalla
conoscenza razionale. Bensì la giustizia è un ideale irrazionale; per quanto possa
essere indispensabile per la volontà e l’azione dell’uomo, essa non è però
accessibile alla nostra conoscenza. All’uomo è dato solo il diritto positivo, o più
esattamente è dato soltanto come oggetto di ricerca.
TEORIA PURA DEL DIRITTO E CONCETTO DI GIUSTIZIA
Una dottrina positivistica del diritto non sostiene alcuna giustizia, bensì di fatto si
presuppongono molte norme di giustizia differenti e in contrasto l’una con l’altra.
Una dottrina del diritto naturale assicura una soluzione definitiva al problema
della giustizia, secondo la quale è possibile distinguere fra condotta umana
naturale, dalla natura richiesta, e condotta umana innaturale, contraria alla natura
e dalla stessa proibita.
DEDURRE IL DOVER ESSERE DALL’ ESSERE
Secondo questa dottrina è possibile dedurre dalla natura umana delle norme di
comportamento.
Questo punto di vista presuppone che i fenomeni naturali siano indirizzati a un
fine o siano plasmati per uno scopo, che i processi naturali o la natura stessa
concepita nel suo insieme siano determinati da cause finali.