FILOSOFIA DEL DIRITTO
Il corso di filosofia del diritto indaga la natura del diritto e della realtà giuridica.
L’indagine sulla natura della realtà giur. si inscrive nella cornice di una domanda
più ampia che caratterizza la filosofia contemporanea. Un filosofo che ha
contribuito a formulare questa domanda è lo statunitense John R. Searle.
Searle si chiede:
- Come possiamo conciliare la nostra concezione di noi stessi e della realtà
umana con cil che a livello più profondo conosciamo della realtà grazie alla
chimica e alla fisica?
- Come è possibile che in un universo comporto interamente da particelle fisiche
immerse in campi di forza possano esservi cose come la coscienza,
l’intenzionalità, il linguaggio, il libero arbitrio, la società, l'estetica e gli obblighi
politici?
La scienza della natura parte da un’ impressione visibile.
Ma se la realtà giuridica non è una realtà visibile come è possibile?
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“L’uomo della strada” Karl Olivecrona
L’uomo della strada può non aspirare a nessuna particolare conoscenza del
“diritto”; cionondimeno la sua mente è provvista di una considerevole scorta di
nozioni “legali” o “giuridiche” ed egli usa molti termini “giuridici” nella sua vita
quotidiana. diritti doveri: proprietario
L’uomo della strada è convinto di avere dei e dei è di
mutuo banca,
una casa, dove vive con la sua famiglia, ma ha un con la per il quale
interessi; tasse; votare
deve pagare degli è obbligato a pagare le ha il diritto di alle
elezioni, retribuito
di essere per il suo lavoro. In caso di controversia con altri
tribunale
circa il proprio diritto egli può ricorrere a un perché la questione sia
sentenza.
decisa con una
! linguaggio comune mentalità comune
Poniamo ora il e la come punti di partenza.
Il linguaggio comune e quanto offre la mentalità comune possono servire come
punto di partenza per la nostra ricerca (Karl Olivecrona 1971).
Da questo punto di partenza ci sono due tipi di ricerche:
IDEE:
I. Domandarsi quali idee siano associate oggi (e siano state associate in
passato) all’uso dei termini giuridici (“diritto”,“dovere”,”legge”,”cittadino”…)
FATTI:
II. Domandarsi a quali fatti (empirici, oggettivi, osservabili)
corrispondano i termini giuridici, nell’uso che noi ne facciamo.
! divieti permessi?
Che cosa sono, e perché esistono e
Ci si dice che questi divieti e permessi sono creati dall’uomo, ad esempio tramite
• l’accordo tra gli uomini.
Ma cosa c’è laddove c’è un accordo tra gli uomini?
A. PENSIERO
B. LINGUAGGIO
C. SOCIETÀ
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LE DOMANDE DI JEROME FRANK (Law and the Modern Mind, 1930)
Che cos’è il diritto per l’uomo medio?
È vano parlare di un diritto predeterminato in base al quale una controversia
potrebbe essere decisa, o parlare di diritti preesistenti tra le parti prima della
decisione della Corte.
Dopo la decisione della Corte Suprema il diritto viene fissato definitivamente: non
ci sono dei tribunali superiori cui fare appello.
Quindi il diritto per un’uomo comune relativamente ad ogni caso
specifico, non è altro che la decisione di un tribunale circa quel caso.
Finché un tribunale non si sia pronunciato non v’è alcun diritto relativo a quel
caso.
Cosa c’è prima della decisione?
Prima della decisione il solo diritto disponibile è il solo parere degli avvocati: ma
tale parere non è diritto ma solo una congettura su quanto il tribunale vorrà
decidere.
Che cos’è dunque il diritto?
• in actu,
O è diritto ossia una decisione giuridica già presa;
• O è diritto probabile ossia una congettura rispetto a una specifica decisione
futura.
Che cos’è la scienza del diritto?
Le risposte dell’avvocato ai quesiti giuridici non sono altro che predizioni o
profezie su quanto i giudici decideranno.
decisioni
e specifiche passate e
“Concrete
congetture su concrete e specifiche decisioni future.”
Questa è in sintesi la corretta definizione del diritto anche se molto distante dalla
definizione tradizionale.
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EUGEN EHRLICH (1862-1922) Ucraina.
I fondamenti della sociologia del diritto, 1913
• La sociologia del diritto, 1922
•
Ehrlich pone a confronto il Concetto scientifico del diritto con il Concetto pratico
del diritto.
Es. Il tecnico che si occupa di costruzioni considera il ferro solo per quelle
proprietà che interessano alla funzione di costruzione. (Non considera il ferro
come elemento chimico). Non appena verrà scoperta la possibilità di usare ferro in
altri campi per le costruzioni, egli ovviamente ne approfitterà.
La tragedia della scienza del diritto è che essa, sebbene sia oggi esclusivamente
una scienza pratica, è anche, allo stesso tempo l'unica scienza del diritto.
(Ehrlich 1913).
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Così, come il tecnico delle costruzioni quando parla del ferro non pensa agli
elementi chimici contenuti dell&rsquo