Filosofia del Diritto
Guastini “Filosofia del Diritto Positivo Lezioni” + Schiavello “Il Positivismo Giuridico Contemporaneo” (Pag
3-20. 24-95. 117-203. 229-248) Cos’è Filosofia del Diritto?
Punto di riferimento non la storia del pensiero filosofico bensì il diritto e gli aspetti filosofici che ne
derivano per la comprensione dello stesso. Giuristi che si sono interrogati su questioni filosofiche del
diritto, ecco chi sono i filosofi positivi oltre ai filosofi classici.
Perché si studia Filosofia del Diritto?
Materia affrontata in modi diversi e su oggetti differenti. Filosofia del diritto si studia poiché è materia
culturale, dai giuristi ci si aspetta una certa cultura.
Il diritto ha a che fare con la giustizia. Idea di giustizia contenuta nel mondo della morale. Giusto secondo
diritto e giusto secondo morale. Per capire il diritto serve fare filosofia.
Diritto come fenomeno del potere. Il diritto ha a che fare con la regolamentazione della forza e con
l’esercizio del potere da parte dell’autorità. Il diritto regolando il potere lo limita. Diritto limita anche il
potere delle autorità, il diritto da’ il potere ma lo limita anche.
Diritto è un fenomeno complesso che non può essere compreso solo tramite il diritto positivo stesso, è
giusto cimentarsi con materie che donano uno strumento per interpretarlo nella maniera corretta. Diritto è
un fenomeno sociale.
Fare filosofia di Diritto positivo vuol dire affiancarsi al diritto tenendo conto anche del fatto che il diritto è
anche un fenomeno linguistico. Chi produce il diritto produce testi, insieme di enunciati. Gli enunciati
vanno compresi nei loro molteplici significati. Il lavoro di passaggio fra gli enunciati e i significati viene fatto
dagli studiosi del diritto che non hanno autorità giuridica e dalle autorità giuridiche stesse. Questi soggetti
emanano a loro volta altri enunciati. Fenomeno linguistico di natura complessa poiché ci sono due gradi di
lettura, essi sono:
• primo livello: linguaggio del legislatore.
• Secondo Livello: soggetti che producono il loro linguaggio secondo lo studio del linguaggio del
legislatore. Giudici e pubblici poteri.
Si studiano quei concetti e i metodi posti in essere dai soggetti che lavorano con gli atti normativi. Livelli di
linguaggio; Dottrina, giurisprudenza a tutto tondo, filosofi del diritto fanno meta-giurisprudenza. Studio del
livello del linguaggio studiato dalle norme e dei giuristi. Esiste quindi un terzo livello di lettura che guarda ai
concetti che vengono utilizzati dalla giurisprudenza nel produrre il loro linguaggio che ha a soggetto la
lettura del legislatore. Strumenti di Lavoro
Ci sono degli strumenti di lavoro principali attraverso i quali si affrontano gli oggetti di studio. Essi sono:
• Le Definizioni; parole che chiariscono il significato di una parola. Esse possono essere di natura:
o Informative/Lessicali cioè i significati che la parola assume in un determinato contesto.
o Stipulative, non registra l’uso della parola, bensì quando si usa la definizione che vuole
rivedere gli usi corretti o vuole renderli più precisi (Ridefinizione/Stipulative Esplicative: esse
sono tipiche della giurisprudenza e del legislatore) o vuole introdurre un significato
interamente nuovo (Stipulative in Senso Stretto).
• Linguaggio e Meta-Linguaggio; il meta-linguaggio è un linguaggio che ha ad oggetto un altro
linguaggio (linguaggio giuridico e del legislatore)
• Descrizioni e Prescrizioni; enunciati possono essere Descrittivi, insieme di parole che serve a riferirsi
a una condizione/stato di cose del mondo ed è passibile di un giudizio di verità, esso può essere
vero o falso e non orienta il comportamento della gente. Sennò gli enunciati sono Prescrittivi, non
sono passibili di un giudizio di verità, essi sono rivolti a condizionare un comportamento.
Distinzione importante perché quando si parla di diritto come entità di linguaggio e ci si ferma al
primo livello (linguaggio del legislatore) e anche al secondo ci si rende conto che si è davanti ad
enunciati prescrittivi.
• Analitici e Sintetici; differenza che si basa sul fatto che un enunciato aumenti o meno la conoscenza
di un fatto. Sintetici/Empirici, acconsentono un accrescimento della conoscenza; essi vertono sui
fatti, danno informazioni su qualcosa: “la neve è bianca” dà informazioni riguardo al colore.
Analitici dicono fatti che già si sanno facendo riferimenti alla parola stessa “gli scapoli non sono
sposati”.
• Motivi e Ragioni; distinzione che si spiega dicendo che i Motivi sono comportamenti di natura
psicologica e psichico. Mentre si parla di Ragioni ci si rivolge a delle giustificazioni, a dei contenuti
che danno conto di un certo comportamento, spiegano un perché.
Il Linguaggio
Diritto come fenomeno linguistico come già visto.
Primo livello del linguaggio, linguaggio del legislatore, che produce le prescrizioni. La sintassi dell’enunciato
indicava già la sua funzione il suo aspetto pragmatico (ciò a cui l’enunciato serve) ma anche la pragmatica
(in che funzione, descrittiva o prescrittiva). Talvolta la formulazione di un enunciato, la sua sintassi,
costituisce soltanto a una spia della sua funzione, non è vero che tutti gli enunciati descrittivi abbiano
sempre funzione descrittiva o anche prescrittivi. Discrepanza fra sintassi e pragmatica (art. 575 del codice
penale). Diritto è principalmente un linguaggio prescrittivo ma non solo.
Norme/Disposizioni
La norma giuridica è inserita in vario modo nelle concezioni del diritto. In ciascuna concezione essa assume
diversi significati. Il diritto ha sicuramente a che fare con le norme.
Termine riferito a due diversi oggetti/assume due diversi significati. A volte è enunciato di un testo
giuridicamente rilevante. Norma invece può riferirsi non al testo bensì al suo significato (non si riferisce a
un articolo ma al significato dell’articolo stesso). L’uso ambiguo di questi significati viene sciolto
distinguendo tra Disposizioni e Norme. La norma giuridica che individua l’enunciato è una
Disposizione/Disposizione Normativa. Lessico opportuno. I significati dell’enunciato normativo invece viene
definito come Norma. A seconda del tipo di decisione che la corte costituzionale l’incidenza su una legge
può perdere o per disposizione o per norma.
Il passaggio fra disposizione e norma avviene tramite l’attività di interpretazione. Consegue che le
disposizione sono oggetto di interpretazione e la norma è il prodotto dell’interpretazione. Esistono diversi
tipi di disposizioni e quindi diversi modi per intendere le norme;
• Disposizioni Ambigue; ambiguo non è nel suo significato comune, bensì vuol dire che è una
disposizione passibile di essere intesa in più di un significato. Si è di fronte a una disposizione
ambigua quando la norma è disgiunta, bisogna sceglierne uno. Ambiguità è un problema del
linguaggio che si risolve tramite una scelta.
• Disposizioni Complesse; una disposizione esprime più norme congiuntamente, norme congiunte.
Tutte le norme ricavate possono essere utilizzate, non si individua una norma singola. Si traggono
più norme.
• Disposizioni senza Norme; situazioni dove un enunciato è privo di significato. Non ha significati
sensati. Situazione di scuola non si sviluppa quasi mai nell’esperienza giuridica.
• Disposizioni Sinonime: fenomeno raro, meno avviene più il legislatore è bravo. Sono disposizioni
che hanno lo stesso significato. Più disposizioni che hanno la stessa norma. Si realizza il fenomeno
della ridondanza. Il legislatore è stato ridondante.
Esistono le disposizioni senza norma ma appunto è un caso di scuola, esiste invece il Caso delle Norme
senza Disposizione; se le norme sono il significato delle disposizioni la formulazione può sembrare
contraddittoria. La contraddizione può essere annacquata se si intende la formulazione in un altri modi:
• Si può parlare in senso debolissimo nel caso in cui una norma non è il frutto di un interpretazione di
una disposizione bensì di più oppure la norma è una ma formata da pezzi di disposizioni differenti.
Nel lessico dei giudici una nozione utilizzata che descrive questo fenomeno viene disegnato con la
formula di Combinato Disposto.
• Esistono poi altre norme sempre in senso debole (le disposizioni partecipano in qualche modo)
quando in taluni casi le norme non sono il frutto solo di interpretazione di disposizioni ma anche di
altri ragionamenti o azioni.
• Esiste anche un significato forte in cui può essere intesa la formula che è in contrato con
l’affermazione fatta in precedenza, quando si ha a che fare con le Norme Inespresse (norme
espresse sono quelle che scaturiscono dall’interpretazione delle disposizioni in qualche maniera).
Le norme inespresse o parzialmente inespresse si hanno quando non basta avere a che fare con le
disposizioni, la norma viene fissata dall’interprete prescindendo dal significato della disposizione.
Può accadere che diverse situazioni non siano tutelate da norme, esistono delle lacune nel nostro
ordinamento; la lacuna si colma partendo la altre norme già presenti nell’ordinamento giuridico
(parzialmente inespressa) se invece non si riesce a rintracciare una norma di parità semantica si
può arrivare a norme inespresse.
Le classificazioni tornano utili per muoversi nelle norme giuridiche sino ad arrivare ai principi.
Le Norme
Come già detto non tutte le norme sono delle prescrizioni. Ci sono diverse tipologie negli ordinamenti
giuridici di norme:
• Norme Prescrittive; tipiche degli ordinamenti giuridici (diritto penale). Kelsen: “enunciato
condizionale formulato in termini prescrittivi”. Se si realizzano certe fattispecie ci saranno elle
conseguenze giuridiche in quanto prescrizione. Se X allora deve essere Y, ma non semplice causa-
effetto sennò sarebbe descrittiva. Le norme giuridiche in generale riguardano dei fatti che incidono
sulla realtà affinché qualcuno tenga o meno un certo comportamento (prescrizione), questi fatti
sono i cosiddetti fatti bruti, fatti su cui ci si misura affinché si faccia o meno qualcosa.
• Norme Costitutive: non sono prescrittive, apparentemente. Sono norme che costituiscono uno o
più effetti giuridici. Possono essere norme che:
o Regolano la produzione di diritto
o Regolano il potere.
Ci sono norme della costituzione che regolano il funzionamento di alcuni organi statuali, affermano
chi può fare qualcosa, norme che conferiscono il potere o che regolano la produzione del diritto. Ci
sono norme che sostituiscono una norma di stessa materia scritta in precedenza, quindi norme
abrogative. Possono essere norme abrogative espresse o implicite. Ma ne fanno parte anche gli
articoli come “il raggiungimento della maggiore età si ottiene al compimento del diciottesimo
anno”. Non riguardano i fatti bruti, bensì i fatti istituzionali. Sono norme costitutive perché
costituiscono fatti istituzionali, la maggiore età è fatto istituzionale; istituiscono una condizioni
solitamente giuridica.
• Norme di Competenza; norme apparentemente non prescrittive. Esse possono trattare di;
o Attribuzione ed esercitazione del potere
o Limitazione di contenuti di altre norme: alcune norme non possono avere ad esempio certi
contenuti.
Nonostante esistano diversi tipologie di norme vi sono delle caratteristiche che le norme giuridiche
normalmente presentano. Le norme sono generali e astratte (complementari):
• Generalità; identificazione di fattispecie concreta (riferimento a un singolo atto, uno specifico
contratto ad esempio) e di fattispecie astratta (riguarda in generale ed esempio i contratti di
compravendita, generalità di casi, una classe di casi). Caratteristica che laddove è presente significa
che la norma riguarda le classi di casi, una o più. La generalità è graduabile. Caratteristica graduale,
dipende dalla classe di casi che contiene; es. la classe sui contratti è più grande gradualmente della
classe del contratti di compravendita.
• Astrattezza; di significato spesso oscuro. Spesso si riferisce all’astrattezza quando si è
semplicemente davanti a una classe di casi, a una fattispecie astratta, essa diventerebbe quindi
sinonimo di generalità. In diritto costituzionale spesso di trova la definizioni di stratte come norme
che sono suscettibili a ripetute applicazioni. È una definizione appropriata ma che va chiarita. Le
norme sono astratte perché non agiscono retroattivamente, non riguardano il passato, bensì
guardano in avanti.
Ci sono diversi punti da chiarire. C’è da considerare il fatto che le norme stanno dentro l’idea di un sistema,
in un ordinamento. Bisogna quindi leggere una norma in due modi: uno che è leggere da norma come
elemento di un sistema e uno come la norma in sé:
• Validità delle norme; caratteristica/requisito che si riscontra quando si vede la norma come
componente di un ordinamento. Distingue differenti tesi di diversi autori che trattano dello stesso
argomento. Il termine validità è inteso in diversi modi. Si parla di validità quando una norma
appartiene all’ordinamento ma l’appartenere dell’ordinamento non preclude che non sia in
contrasto con altre norme presenti. Validità come appartenenza, come non conflitto con altre
norme del sistema. La norma è inoltre valida quando viene prodotta seguendo i procedimenti
corretti del sistema. Il conflitto si gioca anche sul piano di contenuti formali. Validità formale
(invalidità formale; errore di procedura) e Validità Sostanziale (invalidità sostanziale; contenuto in
contrasto).
• Efficacia: requisito delle norme. Efficace vuol dire che è in grado di raggiungere il suo scopo. La
stessa definizione va bene per le norme. Le norme vengono create per raggiungere un fine, se esso
viene raggiunto la norma è efficace. Quindi come raggiungimento di uno scopo. L’efficacia ha
un’altra nozione cioè che viene rispettata, la norma viene Osservata. L’osservanza è una proprietà
graduabile come la generalità poiché non è detto che tutti osservino la legge. L’osservanza avviene
dopo aver individuato il contenuto della norma quindi il comportamento a cui la norma si riferisce e
lo si confronta con una osservazione empirica; a seguito di una osservazione empirica si può
produrre un enunciato che emana il risultato della osservazione, se si mette a confronto il risultato
della osservazione e il contenuto della norma ed essi combaciano la norma è efficace.
Principi Giuridici/Del Diritto
Art 1325 “forma richiesta sotto pena di nullità” è il principio di libertà delle forme, è un principio di diritto.
Ma cos’è un principio? Diverso da regola e norma. Principio;
• Tesi della distinzione Forte: Norme che sono principi poiché hanno delle caratteristiche che altre
norme non possiedono. In questo caso o si ha una norma o si ha un principio.
• Tesi della distinzione Debole: Norme che hanno certe caratteristiche uguali ad altre norme ma in
modo elevato. Non si h una divisione ontologica, a seconda della situazioni si è davanti a una norma
o a un principio. È graduale.
Dal punto di vista non filosofico invece, bensì giurista il principio di giurista può assumere diversi significati,
è infatti ambiguo;
• Principio Fondamentale; principio che fonda, da fondamento alle altre norme
• Principi Generali; caratterizzati dalla generalità in maniera molto elevata (regolano classi
amplissime)
• Principi come Norme Indeterminate; indeterminato vuol dire oscuro cioè non si è sicuri se è
applicabile, sono norme con fattispecie astratta fortemente indeterminata
• Principi che si misurano con Eccezioni Implicite; se la norma soggiace ad eccezioni implicite è un
principio e vien detto Defettibile. Definizioni
Efficacia/Effettività. Efficacia si può intendere come osservanza oppure capacità della norma di raggiungere
lo scopo per cui era stata emanata. Alcune persone usano il termine effettività come equivalenza di
efficacia (Ross).
Validità. La validità è spesso (Hart e Kelsen) un presupposto dell’efficacia mentre per i giuspositivisti no.
Ordinamento Giuridico. Associabile a sistema giuridico secondo alcune persone. Ordinamento è una
nozione che tenta di evidenziare l’ordine, l’esistenza di un criterio di ordine fra degli elementi che
compongono lo stesso ordine. Per ordinamento giuridico si riferisce a un ordine che riguarda le norme
(tranne i nordamericani). Bisogna capire quindi cosa appartiene all’ordinamento e quindi cosa si può
mettere in ordine. Qual è il criterio di appartenenza all’ordinamento. Nel positivismo giuridico ci sono delle
risposte. Per Austin è un’altra (non sottoposto alle norme). Per Hart un’altra ancora (validità, norma deve
essere valida per entrare nell’ordine). Kelsen pure la trova nella validità. Ross invece trova l’ordinamento
nelle effettività (seguite e percepite come vincolanti). Per alcuni la completezza (non devono esserci
lacune) e la coerenza sono fondamentali per la riconoscenza di un ordine. Un criterio per l’ordinamento
può essere dato dall’esistenza di gerarchia fra norme. Diritto però non è inteso solo come
ordinamento/sistema, bensì anche come diritto soggettivo. Ciò che una persona percepisce delle norme
positive.
Gerarchia Normativa. Nella gerarchia c’è qualcosa o qualcuno che conta più dell’altro e qualcosa di
subordinato. Si possono distinguere differenti tipologie di gerarchia di norme. Gerarchia normativa quando
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