Bioetica di inizio vita
Modelli di regolazione delle questioni bioetiche all'inizio della vita
Materia riproduttiva
- Interventi di carattere biomedico che incidono sull'inizio della vita
- Riproduzione come fenomeno bioeticamente rilevante: ambito controllabile e assoggettabile a scelte - possibilità di corsi d'azione divergenti fra loro
Quali tipologie?
- Interventi praticati al fine di interrompere il processo riproduttivo (una gravidanza): aborto, contraccezione. Legge 194/78
- Interventi volti a favorire l'avvio del processo riproduttivo (tecniche di procreazione medicalmente assistita – PMA). Legge 40/2004
Legge 40/2004
Rimando alle disposizioni della Legge 194/78: art 14, comma 1 e 4.
- Art. 14. (Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni) si legge:
- È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194
- Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
Contemperamento degli interessi dei genitori, in particolare della madre, con quelli del nascituro
Legge 194/78
- Denominazione: “Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria di gravidanza (IVG)”
- Art 1: garantire il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconoscimento del valore sociale della maternità, tutela della vita umana dal suo inizio.
- Art 2: indicate misure che si collocano nella prospettiva dello stato sociale, misure da predisporre per la realizzazione degli obiettivi menzionati all'art. 1.
- Articoli successivi: misure predisposte per la donna che intenda interrompere una gravidanza, qualora sia messa a rischio la sua salute: fisica e psichica
- IVG: in correlazione con l'esercizio del diritto alla salute (art 32 cost), salute sia fisica, sia psichica
Art 4
Ampiezza della previsione della casistica che giustifica una richiesta di IVG
- Gravidanza, parto, condizioni fisiche o psichiche, condizioni economiche o sociali, circostanze nelle quali sia avvenuto il concepimento...
Articolo 6
L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:
- a) Quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
- b) Quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.