Estratto del documento

Bioetica di inizio vita

Modelli di regolazione delle questioni bioetiche all'inizio della vita

Materia riproduttiva

  • Interventi di carattere biomedico che incidono sull'inizio della vita
  • Riproduzione come fenomeno bioeticamente rilevante: ambito controllabile e assoggettabile a scelte - possibilità di corsi d'azione divergenti fra loro

Quali tipologie?

  • Interventi praticati al fine di interrompere il processo riproduttivo (una gravidanza): aborto, contraccezione. Legge 194/78
  • Interventi volti a favorire l'avvio del processo riproduttivo (tecniche di procreazione medicalmente assistita – PMA). Legge 40/2004

Legge 40/2004

Rimando alle disposizioni della Legge 194/78: art 14, comma 1 e 4.

  • Art. 14. (Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni) si legge:
    1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194
    2. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

Contemperamento degli interessi dei genitori, in particolare della madre, con quelli del nascituro

Legge 194/78

  • Denominazione: “Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria di gravidanza (IVG)”
  • Art 1: garantire il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconoscimento del valore sociale della maternità, tutela della vita umana dal suo inizio.
  • Art 2: indicate misure che si collocano nella prospettiva dello stato sociale, misure da predisporre per la realizzazione degli obiettivi menzionati all'art. 1.
  • Articoli successivi: misure predisposte per la donna che intenda interrompere una gravidanza, qualora sia messa a rischio la sua salute: fisica e psichica
  • IVG: in correlazione con l'esercizio del diritto alla salute (art 32 cost), salute sia fisica, sia psichica

Art 4

Ampiezza della previsione della casistica che giustifica una richiesta di IVG

  • Gravidanza, parto, condizioni fisiche o psichiche, condizioni economiche o sociali, circostanze nelle quali sia avvenuto il concepimento...

Articolo 6

L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:

  • a) Quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
  • b) Quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
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Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anita K di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Filosofia del diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Spadoni Adolfo Sergio.
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