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LE AZIONI POSSESSORIE

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Pur essendo una situazione di fatto, il possesso è tutelato dall'ordinamento giuridico e ciò per due

ragioni: la prima è l'esigenza di assicurare la pace sociale; la seconda fa riferimento al fatto che, il

più delle volte, il possessore è anche il proprietario: la legge, proteggendo il possesso, assicura

anche al proprietario una tutela rapida ed efficace del suo diritto, evitando la procedura per la

tutela del diritto di proprietà che è più lunga e complessa.

Le azioni possessorie sono:

1. l'azione di reintegrazione che è finalizzata al recupero del bene quando il possessore sia

stato privato del bene in modo violento (es. rapina) e clandestino (es. un soggetto entra di

notte in un alloggio momentaneamente disabitato e ne prende possesso) art. 1168 c.c.

L'azione va esercitata entro un anno dal momento della sottrazione del bene o dal giorno della sua

scoperta.

2. L'azione di manutenzione spetta al possessore che abbia subito molestie nell'esercizio del

suo possesso (art. 1170 c.c.); le molestie possono essere di fatto (immissioni superiori alla

normale tollerabilità, inosservanza delle distanze legali tra costruzioni...) oppure di diritto

come le violazioni dei diritti spettanti al possessore.

L'azione di manutenzione può essere esercitata entro un anno dalla turbativa; il possesso di

cui si chiede la tutela deve durare da oltre un anno e non deve essere stato acquistato né

violentemente né clandestinamente

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

ontratto ha una propria struttura particolare, formata da: elementi essenziali (obbligatori per la validità di un contratto), elementi accidentali ed

elementi naturali.

Quali sono gli elementi essenziali del contratto

I requisiti essenziali sono:

• L’accordo. Si ha un accordo quando le volontà manifestate dalle parti sono dirette allo stesso scopo. La volontà deve essere

manifestata da una persona capace d’intendere e di volere e non deve essere viziata o simulata(cioè, deve risultare da controdichiarazioni

scritte). Tutti i modi con cui si può raggiungere l’accordo sono riconducibili ad un semplice schema: vi è una proposta posta ad un singolo o ad

una collettività, seguita poi da un’accettazione, da parte del destinatario della proposta e diretta al proponente. Il contratto è concluso nel

momento (e nel luogo) in cui l’accettazione viene portata a conoscenza del proponente.

• L’oggetto. Consiste nell’insieme di ciò che le parti hanno voluto realizzare mediante il contratto. Oggetto del contratto sono in primo

luogo le prestazioni che le parti sono obbligate ad eseguire, poi il trasferimento o la costituzione dei diritti reali, e la modifica o l’estinzione

d’obbligazioni preesistenti.

• causa.

La E’ la ragione economica­ sociale per cui è stipulato il contratto. La causa va distinta dal motivo che è la ragione personale che

ha fatto sorgere un contratto.

• forma.

La E’ il modo in cui si manifesta la volontà delle parti. La forma scritta (scrittura privata, scrittura privata autenticata e atto

pubblico) è essenziale se è richiesta come requisito di validità, in questo caso il contratto stipulato oralmente è nullo. Quando invece, la forma è

richiesta come mezzo di prova, il contratto stipulato oralmente è valido.

LA COMPENSAZIONE E LE TIPOLOGIE DI COMPENSAZIONE

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Compensazione

la compensazione si verifica quando due persone sono obbligate una verso l'altra per debiti e crediti

nozione reciproci; in questo caso i reciproci debiti e crediti si estinguono per le quantità corrispondenti

(art. 1241 c.c.)

Un esempio con i soliti Tizio e Caio chiarirà il concetto di compensazione.

Tizio conduttore deve a Caio proprietario 50 come canone di locazione, ma Caio deve a sua volta a Tizio 25 per un

prestito concessogli dallo stesso Tizio. Maturatasi la scadenza mensile del canone di locazione, ed anche la scadenza

entro la quale Caio deve restituire il denaro a Tizio, vi sarà compensazione tra reciproci debiti e crediti, ed essendo il

debito di Tizio conduttore equivalente a 50 mentre il debito di Caio proprietario equivalente a 25, Tizio dovrà Caio

come canone di locazione residuo la sola somma di 25.

Dall'esempio che abbiamo esposto notiamo subito che la compensazione per operare ha bisogno di alcuni presupposti;

non basta, infatti, che vi siano dei semplici reciproci rapporti di debito e credito tra le parti, ma è anche necessario che

tali rapporti rappresentino crediti omogenei, liquidi ed esigibili.

A queste condizioni la compensazione opera automaticamente, senza che le parti debbano fare altro e, per questo

motivo, è detta compensazione legale.

Il nostro codice, però, conosce altri due tipi di compensazione, la compensazione giudiziale e la volontaria.

Vediamo nella sottostante tabella i tre tipi di compensazione e le condizioni alle quali possono operare.

opera automaticamente fin dal momento della coesistenza di reciproci rapporti di debito e credito

quando questi siano:

compensazione 1. omogenei: devono avere lo stesso oggetto, come due crediti di denaro o di cose fungibili

legale 2.

(art. 1243 c.c.) liquidi: quando sono esattamente determinati del loro ammontare

3. esigibili: quando non sono sottoposti né a termine ne è condizione

compensazione si verifica quando il debito opposto in compensazione non è liquido, cioè non è esattamente

giudiziale determinato, ma è di facile è pronta soluzione. In questo caso il giudice può dichiarare la

(art. 1243 c.c. compensazione per la parte del debito che riconosce esistente

comma 2)

compensazione anche quando i debiti i crediti reciproci non presentino le caratteristiche di omogeneità, liquidità e

volontaria esigibilità, possono essere comunque compensati in base all'accordo delle parti

(art. 1252 c.c.)

Come abbiamo visto con la compensazione si evita un inutile scambio tra debitore e creditore; in certi casi, tuttavia, la

compensazione non è ammessa per la natura dei crediti e dei debiti reciproci. L'articolo 1246 del codice civile indica i

casi in cui la compensazione non si verifica, nonostante l'esistenza delle altre condizioni previste dalla legge. In

particolare si vieta la compensazione per i crediti per cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato, per la

restituzione di cose depositate o date in comodato, per crediti dichiarati impignorabili, per rinunzia alla compensazione

e negli altri casi in cui il divieto è stabilito dalla legge come nell'ipotesi in cui il credito abbia natura alimentare.

La compensazione è un mezzo di estinzione dell'obbligazione a carattere satisfattorio perché ciascun soggetto rimane

soddisfatto ottenendo l'estinzione del proprio credito. \

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Una particolare disciplina è prevista dal codice civile (art. 1242) in merito all'eccezione di compensazione;

Abbiamo visto, infatti, che la compensazione legale opera automaticamente senza che sia necessaria un'ulteriore

manifestazione di volontà da parte del creditore o del debitore. Tuttavia l'articolo 1242 dispone che il giudice non può

rilevare d'ufficio l'avvenuta compensazione.

Di conseguenza solo la parte costituite in giudizio potrà eccepire l'avvenuta compensazione.

Se, infine, tra debitore e creditore vi erano diversi rapporti di debito credito, la compensazione ha effetto in applicazione

dei criteri legali d'imputazione del pagamento previsti dall'articolo 1249 c.c.

AZIONI A TUTELA DELLA PROPRIETA’

Azioni a tutela della proprietà e del possesso

Pubblicato il 15 settembre 2009 da Carlo Luceri

Azioni a difesa della proprietà: le azioni petitorie

Tali azioni mirano ad accertare ed affermare la titolarità di un diritto di proprietà nei confronti di

chi lo contesti direttamente (negandolo) o indirettamente (vantando diritti reali sul bene)

- l’azione di rivendicazione

E’ l’azione che il proprietario di un bene può esercitare nei confronti di chiunque lo possiede o

detiene abusivamente, ovvero senza titolo.

E’ un’azione finalizzata pertanto alla restituzione di un bene illegittimamente uscito dalla sfera

di controllo del proprietario.

Al possessore è equiparato colui che si è dolosamente spogliato del bene rivendicato in vista

dell’azione.

In caso di soccombenza costui è obbligato ha recuperare a sue spese la cosa per restituirla al

proprietario; in mancanza, deve corrispondergli il valore oltre a risarcirlo del danno subìto.

Il soggetto che agisce deve dimostrare la sua qualità di proprietario e la sua posizione

processuale è meno agevole di quella del convenuto.

Infatti ove si sia tratti dell’acquisto di un bene immobile chi agisce deve dimostare che tra lui e i

suoi precedenti danti causa il bene è stato posseduto per un tempo necessario ad usucapirlo.

Se si tratta di un bene mobile, occorre invece che chi agisce dimostri di aver ricevuto il

possesso in buona fede in base ad un titolo anche astrattamente idoneo.

- l’azione negatoria

Con tale azione il proprietario chiede che siano dichiarati inesistenti diritti affermati da altri sul

bene, quando ha motivo di temerne un pregiudizio, o che cessino le molestie o turbative che

altri arrecano al suo diritto di proprietà.

Colui che afferma di essere titolare di diritti reali sul bene deve dimostrare l’esistenza dei diritti

di cui afferma essere titolare.

In particolare, nell’ipotesi di molestie o turbative, il convenuto, in caso di soccombenza, è

obbligato a farle cessare oltre naturalmente a risarcire il danno.

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Nella prassi l’azione negatoria più diffusa è la negatoria della servitù con la quale il proprietario

di un fondo chiede che sia dichiarato inesistente un diritto di servitù vantato da altri sul proprio

fondo.

- l’azione di regolamento di confini

E’ l’azione mediante la quale ciascuno dei proprietari di un fondo confinante può chiedere che

sia giudizialmente accertato il confine tra i due fondi, quando tale confine sia obiettivamente

incerto.

- l’azione per apposizione di termini

E’ l’azione con cui ciascuno dei proprietari limitrofi può chiedere, quando sia certo il confine

dei fondi, che siano posti o ripristinati, a spese comuni, i segni e i materiali tangibili di tale

confine, che precedentemente mancavano o erano divenuti irriconoscibili.

Le azioni possessorie

Tali azioni tutelano il possesso, che sebbene “ situazione di fatto ”, riceve protezione

dall’ordinamento giuridico per esigenze di ordine pubblico che sarebbe gravemente

pregiudicato se chiunque pote

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
40 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vito.cannone di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Caricato Cristina.