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La famiglia

La famiglia non è una creazione del diritto, ma è definita dalla costituzione come società naturale (art. 29 c.1 C.). Ciò in quanto la famiglia è una realtà pregiuridica che esiste indipendentemente dal diritto.

Il matrimonio

Il matrimonio è l'atto con cui un uomo e una donna costituiscono una famiglia (più precisamente famiglia legittima). Quella non fondata sul matrimonio è detta famiglia naturale. Il matrimonio è inteso come:

  • Atto: vero come negozio giuridico bilaterale e non patrimoniale.
  • Rapporto: complesso di effetti giuridici che l'atto fa nascere fra i coniugi stessi.

È regolato dal diritto ma allo stesso tempo appartiene alla sfera religiosa. Il matrimonio, dunque, è esposto all'influenza normativa di due ordinamenti:

  • Lo stato, che prevede e disciplina il matrimonio civile.
  • La chiesa, che prevede e disciplina il matrimonio religioso.

Nasce così il problema di stabilire le competenze rispettive dei due ordinamenti; i diversi modi danno vita a due sistemi:

  • Sistema separatista: applicato fino al 1929, mancava della connessione tra i due tipi di matrimonio ed era efficace solo nell'ordinamento della Chiesa. Se un uomo e una donna volevano effetti civili dovevano celebrare anche il matrimonio civile.
  • Sistema concordatario: dal 1929 in poi, Stato e Chiesa hanno introdotto il sistema concordatario per cui si ha matrimonio religioso con effetti civili. Il trattamento del matrimonio concordatario si basa sulla distinzione tra matrimonio:
    • Atto: lo stato accetta che esso sia regolato dal diritto ecclesiastico (per decidere se è valido o invalido si applicano le norme del diritto canonico). Per l'annullamento, le parti devono rivolgersi al giudice ecclesiastico e, se viene annullato, i due coniugi non risultano più sposati per la chiesa. Se sottopongono la sentenza canonica di annullamento davanti a un giudice statale, possono cessare di essere sposati anche per lo stato.
    • Rapporto: questo è soggetto alla disciplina esclusiva dello stato che regola diritti e doveri dei coniugi, sia nei rapporti tra loro che verso i figli.

Tipi di rapporti familiari

I rapporti all'interno di una famiglia possono essere di tre tipi:

  • Coniugio: rapporto tra marito e moglie che diventano coniugi.
  • Parentela: rapporto che si crea tra le persone che discendono da uno stesso stipite. Viene definita in base a:
    • Linea retta e collaterale: retta le persone che discendono l'una dall'altra, collaterale persone che hanno un ascendente comune.
    • Grado: si misura la prossimità.
  • Affinità: è il rapporto che lega il soggetto sposato ai parenti del coniuge.

Rapporto matrimoniale

L'atto di matrimonio genera il rapporto matrimoniale, che a sua volta è formato da diversi rapporti tra i coniugi (l'interna materia è dominata dal principio di uguaglianza; stessi diritti stessi doveri).

Rapporti personali (diritti e doveri dei coniugi)

Dal matrimonio derivano obblighi reciproci per i coniugi:

  • Obbligo di fedeltà
  • Assistenza materiale e morale
  • Collaborazione nell'interesse della famiglia
  • Coabitazione

Le decisioni familiari devono essere prese da ambo i coniugi di comune accordo. Con la regola dell'accordo la legge promuove due obiettivi:

  • Uguaglianza
  • Autonomia familiare

Rapporti patrimoniali tra i coniugi

I rapporti patrimoniali della famiglia rispondono a diversi ordini di problemi:

  • Problemi relativi alla misura in cui ciascun coniuge deve contribuire alle necessità familiari: regole sugli obblighi di contribuzione.
  • Problemi relativi agli acquisti: regole sul regime patrimoniale della famiglia.
  • Problemi relativi al lavoro prestato in ambito familiare: regole sull'impresa familiare.

In ambito familiare possono vigere diversi tipi di regime patrimoniale:

  • Regime legale: quando le parti non stabiliscono quale regime patrimoniale adottare, è la legge che interviene (ha una funzione suppletiva). Il regime applicato dalla legge è la comunione dei beni: i beni acquistati durante il matrimonio, anche da un solo coniuge, diventano di proprietà comune.
  • Regimi convenzionali: si ha quando i coniugi stabiliscono un regime patrimoniale diverso da quello legale. Essi possono essere separazione dei beni (il coniuge diventa proprietario unico dei beni che acquista durante il matrimonio) e comunione convenzionale (modifiche apportate consensualmente dai coniugi alla comunione legale). Gli atti con cui i coniugi possono instaurare un regime diverso da quello legale sono le convenzioni matrimoniali.

Per quanto riguarda i beni acquistati dai coniugi non tutti ricadono in comunione. Restano esclusi i beni personali ovvero:

  • Beni acquistati da donazione o successione
  • Beni diretti ad uso strettamente personale
  • Destinati all'esercizio della professione di un solo coniuge
  • Denaro ricavato da un danno subito
  • Beni acquistati col ricavato di altri beni personali

La filiazione

Essa può essere intesa da due punti di vista:

  • Dal punto di vista della fattispecie: atto o fatto che rende una persona figlio di un'altra persona (e quest'ultima suo genitore). Il sistema originario approvava solo la filiazione biologica; oggi le norme regolano anche quella adottiva (ed ora anche procreazione assistita). Andiamo a vedere le tre tipologie di filiazione:
    • Filiazione matrimoniale: implica che il bambino sia nato da una donna sposata, che sia stato concepito dal marito della madre e durante il matrimonio. Per l'accertamento di queste posizioni si utilizzano due presunzioni:
      • Presunzione di paternità del marito: se una donna è sposata ed ha un bambino, si presume che il marito della donna sia il padre. Può succedere che il padre sia un terzo uomo; in questo caso si utilizza l'azione di disconoscimento della paternità.
      • Presunzione di concepimento nel matrimonio: si presume che il figlio sia concepito entro il matrimonio se nasce entro il 300esimo giorno successivo alla fine del matrimonio o alla convivenza matrimoniale.
    • Filiazioni extramatrimoniale: il bambino nasce da genitori non sposati. Il problema consiste nell'accertare di chi sia il figlio quel bambino. Ciò avviene tramite un atto o procedimento che può essere promosso:
      • Dai genitori: consiste nel riconoscimento del figlio naturale. È l'atto, unilaterale, personalissimo ed irrevocabile, con cui un genitore riconosce una certa persona come proprio figlio. Può essere impugnato solo per difetto di veridicità o violenza.
      • Dal figlio: attraverso la dichiarazione di maternità o paternità (è imprescrittibile). La prova può esser fornita con ogni mezzo (esempio: ematologica).
    • Filiazione adottiva: un rapporto di filiazione può costituirsi anche tra due coniugi ed un figlio non generato tra loro. Ciò si verifica tramite l'adozione.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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