vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
LA CRISI DELLA FAMIGLIA
La famiglia può entrare in crisi quando vengono meno le ragioni e le possibilità della convivenza.
La legge prevede due rimedi:
A) la separazione: il rapporto coniugale non viene sciolto ma solo attenuato;
B) il divorzio: scioglimento del rapporto coniugale (pari alla morte);
A) la separazione può essere di due tipi:
1) separazione consensuale: è basata sull’accordo dei due coniugi ed avviene in due fasi:
- fase dell’accordo: stabiliscono le condizioni della separazione facendo
ricorso al tribunale a cui prospettano la comune intenzione;
- fase dell’omologazione: in prima istanza il giudice cerca di riconciliare i
coniugi e successivamente controlla che le condizioni non contrastino
l’interesse dei figli. Se il controllo risulta positivo omologa la separazione.
2) separazione giudiziale: si ha quando le parti non raggiungono l’accordo e si rivolgono così
al tribunale. Il presupposto è che si sono presentati dei fatti tali da rendere intollerabile la
convivenza. Il legislatore non trascura che tale crisi possa essere dipesa dalla cattiva condotta
da parte di uno dei due coniugi: se accade ciò si ha la separazione con addebito (coniuge
dichiarato colpevole e non ha diritto all’assegno di mantenimento e perde i diritti successori).
Nei rapporti tra i coniugi la separazione non scioglie il matrimonio ma si avranno dei
risvolti: - se vi era comunione dei beni si scioglie;
- obbligo di contribuzione diventa assegno di mantenimento;
- conservano diritti successori (se non è separazione con addebito).
Per quanto riguarda gli effetti inerenti ai figli il problema nasce sul loro affidamento. La
regola è quella dell’affidamento congiunto (diritto di ambo i coniuge a mantenere un
rapporto equilibrato). Entrambi i genitori hanno oneri economici in proporzione ai loro
redditi e la responsabilità genitoriale spetta ad entrambi:
- decisioni importanti, prese di comune accordo;
- ordinaria amministrazione, il giudice stabilisce che la resp. Genitoriale possano esercitarla
disgiuntamente
diverso è il caso dell’affidamento esclusivo ad un solo genitore (uno ha la potestà genitoriale,
l’altro contribuisce agli oneri e decisioni importanti).
B) il divorzio: [determina lo scioglimento del matrimonio rendendo liberi i coniugi e con la
possibilità di risposarsi]. Le cause del divorzio sono:
- separazione legale durata per 3 anni;
- nel nostro sistema non è ammesso il divorzio consensuale ma un meccanismo che si avvicina è il
divorzio a domanda congiunta.
Per quanto riguarda i rapporti patrimoniali tra i coniugi:
- vengono meno i diritti successori;
- si scioglie la comunione legale;
- può essere stabilito a carico di un coniuge l’assegno di divorzio (funzione assistenziale).
Per i figli minori si applica la stessa disciplina della separazione.
4
LE SUCCESSIONI
Nel nostro ordinamento giuridico il sistema successorio si basa su due principi:
1) Art. 42 Cost. principio del riconoscimento della ricchezza ereditata: ammette la legittimità
non solo della ricchezza guadagnata, ma anche dei quella ereditata;
2) principio del riconoscimento dell’autonomia privata: consente ai privati di disporre delle
proprie sostanze per il tempo successivo alla morte in modo conforme ai propri interessi. Lo
strumento per realizzare ciò è il testamento: infatti, in materia di successioni, avremo la libertà
testamentaria che comunque può incontrare dei limiti:
a) divieto dei patti successori: negozi con cui un oggetto si assume impegni alla
propria eredità o in relazione ai propri futuri diritti ereditari (sono nulli);
b) trasmissione della ricchezza per via familiare: qui vi sono due distinti
meccanismi:
- successione necessaria: limita la libertà testamentaria in quando il
testatore non può decidere al 100% a chi andranno i suoi beni (una
quota spetta sempre ai familiari stretti del defunto);
- successione legittima: supplisce nel caso in cui il defunto non si
avvalga di un testamento. I successori vengono individuati dalla legge e
sono detti legittimi (familiari del defunto).
Il primo concetto in campo successorio è rappresentato dall’eredità (o asse) ovvero: [il complesso
delle posizioni attive e passive di una persone destinate a passare ai successori dopo la morte].
Il problema nasce su chi acquisirà l’eredità. Il meccanismo che risolve questo problema si basa su
due concetti:
a) Vocazione ereditaria (chiamata): quali sono le persone chiamate all’eredità del defunto;
b) Delazione ereditaria (attribuzione): a quali persone si attribuisce l’eredità.
A ciascun tipo di vocazione/delazione corrisponde un tipo di successione:
- alla Vocazione ereditaria corrisponde la successione testamentaria: in prima battuta l’eredità si
devolve per testamento. Sono chiamate all’eredità le persone che lo stesso de cuius invoca nel
testamento. Un limite è data dalla successione necessaria per cui i successori sono individuati
anche contro la volontà del de cuius (i familiari più stretti a cui la legge vuole comunque attribuirli
una quota);
- alla Vocazione legittima corrisponde la successione legittima. In caso non vi sia un testamento
scatta un modo diverso per individuare gli eredi.
Se vi è qualche ostacolo per cui non è possibile attribuire l’eredità secondo la gerarchia dei criteri,
se ne utilizzano alcuni sostitutivi che danno luogo alla Delazione successiva.
IL TESTAMENTO
Definizione: [è un atto revocabile con il quale il soggetto dispone, per il tempo in cui avrà cessato di
vivere, di tutte le proprie sostanze o parte di esse]. Dalla definizione notiamo che è:
- atto negoziale (produce gli effetti che l’autore vuole produrre);
- atto patrimoniale (ha oggetto beni)
- atto revocabile (revocato per la libertà testamentaria)
- atto unilaterale (posto in essere dalla volontà di un soggetto)
- atto personale (nel compierlo non può mai essere sostituito)
5
in base agli effetti che produce può definirsi come:
- atto non ricettizio
- atto a causa di morte
quanto alla sua forma possiamo individuare 3 tipi di testamento:
1) Testamento olografo: [è scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore]. Esso
richiede di tre elementi essenziali:
a) autografia: sarebbe invalido se anche per un pezzo fosse scritto da una persona diversa.
Deve essere scritto di mano sua;
b) data: deve essere indicata in modo completo;
c) sottoscrizione: posta alla fine del testamento e sia tale da designare certezza.
2) Testamento per atto pubblico o di notaio: esso può essere di 2 tipi:
- pubblico: redatto dal notaio che coglie le volontà dell’autore. Questi dichiara le sue ultime
volontà in presenza di due testimoni, e il notaio li mette per iscritto, legge il testamento così
formato e fa apporre le firme accanto alla sua. Il difetto è la mancanza di riservatezza del
contenuto;
- segreto: può essere scritto dal testatore, da un terzo o anche con mezzi meccanici, ed è
sottoscritto dal testatore stesso. Viene poi sigillato e, in presenza di due testimoni, presentato
al notaio all’interno di un plico. Ha il vantaggio di essere più riservato.
Il contenuto del testamento è un contenuto patrimoniale. I successori destinati a subentrare nel
patrimonio del de cuius possono essere di due tipi:
- gli eredi (che subentrano nell’eredità del de cuius ovvero nell’intero patrimonio o in una
frazione aritmetica dello stesso);
- i legati (che subentrano nei legati del de cuius ovvero in uno o più beni/diritti patrimoniali
determinati)
diverso è anche il titolo della successione:
- l’erede è successore a titolo universale
- il legato è successore a titolo particolare
diverso è anche il trattamento giuridico:
- l’erede subentra anche nei debiti del de cuius e ne risponde illimitatamente; il legato no;
- l’erede ottiene anche i beni scoperti successivamente alla morte del de cuius, il legato no;
- l’erede acquisterà l’eredità solo in base ai suoi atti d’accettazione, il legato subentrerà in
modo automatico
il testamento può essere affetto da vizi che lo rendano invalido, e l’invalidità può manifestarsi come
nullità o annullabilità (il vizio può riguardare o tutto il testamento o qualche disposizione
testamentaria):
a) nullità delle disposizioni testamentarie può dipendere per:
- difetti di forma: quando rendono dubbia l’autenticità delle disposizioni;
- ipotesi di illiceità;
- indeterminatezza: delle disposizioni a favore di una persona indeterminata o indeterminabile,
quelle che rimettono all’arbitrio di un terzo la scelta dell’erede o legato.
6
b) annullabilità può derivare da:
- difetti di forma (meno gravi di quelli che lo rendono nullo);
- incapacità d’agire del testatore;
- vizi della volontà
La revoca è concessa al testatore e può farsi in tre modi:
- revoca espressa: quando si ha la dichiarazione del testatore di voler revocare il precedente
testamento. Si può fare o con un testamento posteriore o con un atto del notaio, in presenza
di 2 testimoni;
- revoca tacita: quando risulta da alcuni comportamenti concludenti: esempi: distruzione del
testamento olografo da parte del de cuius;
- revoca di diritto: scatta automaticamente nel caso di sopravvivenza dei figli (nati dopo il
testamenti o venuti a conoscenza dopo la sua morte)
LA SUCCESSIONE NECESSARIA
Le regole della successione necessaria privilegiano i familiari nella trasmissione della ricchezza
per causa di morte (nel caso del testamento). I familiari privilegiati sono quelli più stretti e tutelati
dalla legge (coniuge, figli, ascendenti). Il meccanismo della necessaria implica una restrizione della
libertà del de cuius che si realizza come se il suo patrimonio fosse diviso in due:
- quota legittima, quella riservata ai familiari più stretti del de cuius, e di cui il testatore non
può disporre;
- quota disponibile, parte residua del patrimonio di cui il testatore può disporne liberamente
i legittimari sono coniuge, figli e ascendenti. La misura delle loro quote varia in base alla
circostanza se il legittimario partecipi da solo oppure insieme ad altri legittimari. Quindi avremo
una ripartizione diversa nel caso in cui si parla di:
a) successione solitaria (con una sola categoria di legittimari): le quote di legittima sono così
ripartite:
- coniuge: metà del patrimonio (diritto di abitazione),
- figli: se uno solo metà del patrimonio, se più figli 2/3
- ascende