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LA CRISI DELLA FAMIGLIA

La famiglia può entrare in crisi quando vengono meno le ragioni e le possibilità della convivenza.

La legge prevede due rimedi:

A) la separazione: il rapporto coniugale non viene sciolto ma solo attenuato;

B) il divorzio: scioglimento del rapporto coniugale (pari alla morte);

A) la separazione può essere di due tipi:

1) separazione consensuale: è basata sull’accordo dei due coniugi ed avviene in due fasi:

- fase dell’accordo: stabiliscono le condizioni della separazione facendo

ricorso al tribunale a cui prospettano la comune intenzione;

- fase dell’omologazione: in prima istanza il giudice cerca di riconciliare i

coniugi e successivamente controlla che le condizioni non contrastino

l’interesse dei figli. Se il controllo risulta positivo omologa la separazione.

2) separazione giudiziale: si ha quando le parti non raggiungono l’accordo e si rivolgono così

al tribunale. Il presupposto è che si sono presentati dei fatti tali da rendere intollerabile la

convivenza. Il legislatore non trascura che tale crisi possa essere dipesa dalla cattiva condotta

da parte di uno dei due coniugi: se accade ciò si ha la separazione con addebito (coniuge

dichiarato colpevole e non ha diritto all’assegno di mantenimento e perde i diritti successori).

Nei rapporti tra i coniugi la separazione non scioglie il matrimonio ma si avranno dei

risvolti: - se vi era comunione dei beni si scioglie;

- obbligo di contribuzione diventa assegno di mantenimento;

- conservano diritti successori (se non è separazione con addebito).

Per quanto riguarda gli effetti inerenti ai figli il problema nasce sul loro affidamento. La

regola è quella dell’affidamento congiunto (diritto di ambo i coniuge a mantenere un

rapporto equilibrato). Entrambi i genitori hanno oneri economici in proporzione ai loro

redditi e la responsabilità genitoriale spetta ad entrambi:

- decisioni importanti, prese di comune accordo;

- ordinaria amministrazione, il giudice stabilisce che la resp. Genitoriale possano esercitarla

disgiuntamente

diverso è il caso dell’affidamento esclusivo ad un solo genitore (uno ha la potestà genitoriale,

l’altro contribuisce agli oneri e decisioni importanti).

B) il divorzio: [determina lo scioglimento del matrimonio rendendo liberi i coniugi e con la

possibilità di risposarsi]. Le cause del divorzio sono:

- separazione legale durata per 3 anni;

- nel nostro sistema non è ammesso il divorzio consensuale ma un meccanismo che si avvicina è il

divorzio a domanda congiunta.

Per quanto riguarda i rapporti patrimoniali tra i coniugi:

- vengono meno i diritti successori;

- si scioglie la comunione legale;

- può essere stabilito a carico di un coniuge l’assegno di divorzio (funzione assistenziale).

Per i figli minori si applica la stessa disciplina della separazione.

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LE SUCCESSIONI

Nel nostro ordinamento giuridico il sistema successorio si basa su due principi:

1) Art. 42 Cost. principio del riconoscimento della ricchezza ereditata: ammette la legittimità

non solo della ricchezza guadagnata, ma anche dei quella ereditata;

2) principio del riconoscimento dell’autonomia privata: consente ai privati di disporre delle

proprie sostanze per il tempo successivo alla morte in modo conforme ai propri interessi. Lo

strumento per realizzare ciò è il testamento: infatti, in materia di successioni, avremo la libertà

testamentaria che comunque può incontrare dei limiti:

a) divieto dei patti successori: negozi con cui un oggetto si assume impegni alla

propria eredità o in relazione ai propri futuri diritti ereditari (sono nulli);

b) trasmissione della ricchezza per via familiare: qui vi sono due distinti

meccanismi:

- successione necessaria: limita la libertà testamentaria in quando il

testatore non può decidere al 100% a chi andranno i suoi beni (una

quota spetta sempre ai familiari stretti del defunto);

- successione legittima: supplisce nel caso in cui il defunto non si

avvalga di un testamento. I successori vengono individuati dalla legge e

sono detti legittimi (familiari del defunto).

Il primo concetto in campo successorio è rappresentato dall’eredità (o asse) ovvero: [il complesso

delle posizioni attive e passive di una persone destinate a passare ai successori dopo la morte].

Il problema nasce su chi acquisirà l’eredità. Il meccanismo che risolve questo problema si basa su

due concetti:

a) Vocazione ereditaria (chiamata): quali sono le persone chiamate all’eredità del defunto;

b) Delazione ereditaria (attribuzione): a quali persone si attribuisce l’eredità.

A ciascun tipo di vocazione/delazione corrisponde un tipo di successione:

- alla Vocazione ereditaria corrisponde la successione testamentaria: in prima battuta l’eredità si

devolve per testamento. Sono chiamate all’eredità le persone che lo stesso de cuius invoca nel

testamento. Un limite è data dalla successione necessaria per cui i successori sono individuati

anche contro la volontà del de cuius (i familiari più stretti a cui la legge vuole comunque attribuirli

una quota);

- alla Vocazione legittima corrisponde la successione legittima. In caso non vi sia un testamento

scatta un modo diverso per individuare gli eredi.

Se vi è qualche ostacolo per cui non è possibile attribuire l’eredità secondo la gerarchia dei criteri,

se ne utilizzano alcuni sostitutivi che danno luogo alla Delazione successiva.

IL TESTAMENTO

Definizione: [è un atto revocabile con il quale il soggetto dispone, per il tempo in cui avrà cessato di

vivere, di tutte le proprie sostanze o parte di esse]. Dalla definizione notiamo che è:

- atto negoziale (produce gli effetti che l’autore vuole produrre);

- atto patrimoniale (ha oggetto beni)

- atto revocabile (revocato per la libertà testamentaria)

- atto unilaterale (posto in essere dalla volontà di un soggetto)

- atto personale (nel compierlo non può mai essere sostituito)

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in base agli effetti che produce può definirsi come:

- atto non ricettizio

- atto a causa di morte

quanto alla sua forma possiamo individuare 3 tipi di testamento:

1) Testamento olografo: [è scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore]. Esso

richiede di tre elementi essenziali:

a) autografia: sarebbe invalido se anche per un pezzo fosse scritto da una persona diversa.

Deve essere scritto di mano sua;

b) data: deve essere indicata in modo completo;

c) sottoscrizione: posta alla fine del testamento e sia tale da designare certezza.

2) Testamento per atto pubblico o di notaio: esso può essere di 2 tipi:

- pubblico: redatto dal notaio che coglie le volontà dell’autore. Questi dichiara le sue ultime

volontà in presenza di due testimoni, e il notaio li mette per iscritto, legge il testamento così

formato e fa apporre le firme accanto alla sua. Il difetto è la mancanza di riservatezza del

contenuto;

- segreto: può essere scritto dal testatore, da un terzo o anche con mezzi meccanici, ed è

sottoscritto dal testatore stesso. Viene poi sigillato e, in presenza di due testimoni, presentato

al notaio all’interno di un plico. Ha il vantaggio di essere più riservato.

Il contenuto del testamento è un contenuto patrimoniale. I successori destinati a subentrare nel

patrimonio del de cuius possono essere di due tipi:

- gli eredi (che subentrano nell’eredità del de cuius ovvero nell’intero patrimonio o in una

frazione aritmetica dello stesso);

- i legati (che subentrano nei legati del de cuius ovvero in uno o più beni/diritti patrimoniali

determinati)

diverso è anche il titolo della successione:

- l’erede è successore a titolo universale

- il legato è successore a titolo particolare

diverso è anche il trattamento giuridico:

- l’erede subentra anche nei debiti del de cuius e ne risponde illimitatamente; il legato no;

- l’erede ottiene anche i beni scoperti successivamente alla morte del de cuius, il legato no;

- l’erede acquisterà l’eredità solo in base ai suoi atti d’accettazione, il legato subentrerà in

modo automatico

il testamento può essere affetto da vizi che lo rendano invalido, e l’invalidità può manifestarsi come

nullità o annullabilità (il vizio può riguardare o tutto il testamento o qualche disposizione

testamentaria):

a) nullità delle disposizioni testamentarie può dipendere per:

- difetti di forma: quando rendono dubbia l’autenticità delle disposizioni;

- ipotesi di illiceità;

- indeterminatezza: delle disposizioni a favore di una persona indeterminata o indeterminabile,

quelle che rimettono all’arbitrio di un terzo la scelta dell’erede o legato.

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b) annullabilità può derivare da:

- difetti di forma (meno gravi di quelli che lo rendono nullo);

- incapacità d’agire del testatore;

- vizi della volontà

La revoca è concessa al testatore e può farsi in tre modi:

- revoca espressa: quando si ha la dichiarazione del testatore di voler revocare il precedente

testamento. Si può fare o con un testamento posteriore o con un atto del notaio, in presenza

di 2 testimoni;

- revoca tacita: quando risulta da alcuni comportamenti concludenti: esempi: distruzione del

testamento olografo da parte del de cuius;

- revoca di diritto: scatta automaticamente nel caso di sopravvivenza dei figli (nati dopo il

testamenti o venuti a conoscenza dopo la sua morte)

LA SUCCESSIONE NECESSARIA

Le regole della successione necessaria privilegiano i familiari nella trasmissione della ricchezza

per causa di morte (nel caso del testamento). I familiari privilegiati sono quelli più stretti e tutelati

dalla legge (coniuge, figli, ascendenti). Il meccanismo della necessaria implica una restrizione della

libertà del de cuius che si realizza come se il suo patrimonio fosse diviso in due:

- quota legittima, quella riservata ai familiari più stretti del de cuius, e di cui il testatore non

può disporre;

- quota disponibile, parte residua del patrimonio di cui il testatore può disporne liberamente

i legittimari sono coniuge, figli e ascendenti. La misura delle loro quote varia in base alla

circostanza se il legittimario partecipi da solo oppure insieme ad altri legittimari. Quindi avremo

una ripartizione diversa nel caso in cui si parla di:

a) successione solitaria (con una sola categoria di legittimari): le quote di legittima sono così

ripartite:

- coniuge: metà del patrimonio (diritto di abitazione),

- figli: se uno solo metà del patrimonio, se più figli 2/3

- ascende

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Publisher
A.A. 2015-2016
10 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher leopardo994 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Bucelli Andrea.