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Capitolo 43. La famiglia

La famiglia e il diritto di famiglia

La famiglia è una realtà pregiuridica, che esiste indipendentemente dal diritto: è definita dalla Costituzione come una “società naturale”. Questo organismo, quindi, non è stato creato artificialmente, ma attraverso l’esperienza di vita sociale degli uomini. Questo segna un primo limite del diritto di famiglia, in quanto la forza regolatrice delle sue norme si esercita su una realtà preesistente: il diritto non deve superare i confini imposti dalla regolazione della vita familiare, andando a creare quello che è considerata l’autonomia della famiglia.

Tipologie di famiglia

  • Famiglia estesa (formata da un’ampia cerchia di parenti discendenti dal comune capostipite)
  • Famiglia nucleare (limitata al nucleo ristretto dei coniugi e figli)
  • Famiglia legittima (fondata sull’unione dell’uomo e della donna formalizzata in matrimonio, che si contrappone con la convivenza di un uomo e di una donna non sposati e dei loro eventuali figli)

Il matrimonio è l’atto con cui un uomo e una donna costituiscono una famiglia. Il matrimonio, inteso come atto, è definito come:

  • Negoziato giuridico (si basa sulla volontà concorde degli sposi)
  • Accordo non patrimoniale (prevalenza incidenza su posizioni giuridiche extra-contenuto)

Il matrimonio può essere inteso anche come rapporto (complesso di effetti giuridici nascere fra i coniugi stessi). Il matrimonio è disciplinato nel titolo VI del primo libro del c.c. È importante la distinzione fra atto e rapporto.

Matrimonio civile e matrimonio religioso

Il matrimonio è regolato dal diritto, ma al tempo stesso appartiene alla religione. Perciò è esposto all’influenza normativa di due ordinamenti. Lo Stato disciplina il matrimonio civile mentre la Chiesa disciplina il matrimonio religioso. I rapporti tra Stato e Chiesa, per quanto vige il matrimonio, possono essere regolati:

  • Sistema separatista (basato su assenza di collegamenti fra i due tipi di matrimonio)
  • Sistema concordatario (il matrimonio religioso stabilisce un collegamento con lo Stato, andando a produrre effetti anche sull’ordinamento giuridico italiano)

Il trattamento giuridico del matrimonio concordatario si basa sulla distinzione fra:

  • Lo Stato accetta che l’atto sia regolato dal diritto della Chiesa: quindi i due coniugi possono pronunciare nullo il matrimonio, davanti a un giudice ecclesiastico, e l’atto di matrimonio cessa di esistere per la Chiesa. Possono cessare di esserlo anche per lo Stato, se sottopongono la sentenza canonica di annullamento a un procedimento di delibazione davanti a un giudice italiano.
  • Rapporto di matrimonio (è soggetto alla disciplina e giurisdizione esclusiva dello Stato. Sono regolati dal diritto italiano)

I rapporti familiari: coniugio, parentela e affinità

I rapporti tra membri di una famiglia sono di tre tipi:

  • Rapporto di coniugio (rapporto fra marito e moglie)
  • Rapporto di parentela (rapporto che si crea fra persone che discendono da uno stesso stipite. Il calcolo dei gradi di parentela avviene attraverso il conto dei passaggi di generazione che intercorrono fra le persone interessate. Calcolo grado di parentela con mio cugino: io -> genitori -> nonni (stipite in comune) -> zio -> cugino (sono salito fino allo stipite in comune, e sono sceso fino ad arrivare a mio cugino. Il grado di parentela è segnato dalle frecce, quindi mio cugino è parente di quarto grado))
  • Rapporto di affinità (lega un soggetto sposato ai parenti del suo coniuge)

Rapporti fra i coniugi e il principio di uguaglianza

L’atto di matrimonio genera il rapporto matrimoniale, che è formato da:

  • Rapporti personali (fra i coniugi, vedi matrimonio inteso come atto)
  • Rapporti patrimoniali (fra i coniugi e relativi a diritti e obblighi di natura economica)
  • Rapporti fra coniugi collegati all’esercizio di potestà sui minori

Il principio di uguaglianza è quello che domina i rapporti fra i coniugi, prima la moglie era subordinata al marito. Le decisioni dei coniugi devono quindi essere prese insieme.

Diritti e doveri personali dei coniugi: la regola dell’accordo

Gli obblighi reciproci del matrimonio sono: la fedeltà, l’assistenza morale e materiale, la collaborazione nell’interesse della famiglia e la coabitazione. Gli obblighi posti dalla norma sono opportunamente diretti a rinforzare la comunità familiare e promuovere la solidarietà fra i suoi membri.

I rapporti patrimoniali fra i coniugi: obblighi di contribuzione

I rapporti patrimoniali producono diversi ordini di problemi:

  • Obblighi di contribuzione (coniugi fanno fronte alle ricorrenti necessità economiche)
  • Regime patrimoniale (stabilire chi diventa proprietario dei beni che entrano in famiglia)
  • Impresa familiare (problema del trattamento del lavoro prestato nell’ambito della famiglia)

Il regime patrimoniale della famiglia: regime legale e regimi convenzionali

Il regime di proprietà dei beni acquistati durante il matrimonio è definito tramite:

  • Regime legale (scatta automaticamente a disciplinare gli acquisti dei coniugi, e consiste nella comunione legale dei beni)
  • Regime convenzionale (implica la separazione dei beni e la comunione convenzionale)

I beni che cadono in comunione dei beni sono i beni acquistati durante il matrimonio dai coniugi, i redditi di lavoro e di capitale, le aziende costituite durante il matrimonio e gestite da entrambi i coniugi. I beni che ne restano esclusi sono i beni personali, i beni acquistati per donazione, per l’esercizio della professione, e per il risarcimento di un danno subito.

Le convenzioni patrimoniali sono atti con cui ciascun coniuge diventa proprietario esclusivo dei beni che acquista durante il matrimonio. La separazione dei beni è l’istituto per cui ciascun coniuge diventa il proprietario esclusivo dei beni che acquista durante il matrimonio. La comunione convenzionale è il regime che risulta dalle modifiche apportate consensualmente dai coniugi alla comunione legale.

La filiazione: fattispecie ed effetti

La filiazione indica il fatto che rende una persona figlio di un’altra persona, e questa suo genitore. All’inizio l’unica tipologia di filiazione considerata era quella biologica.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher zeppola94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof D'Ettore Felice Maurizio.
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