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La famiglia e il diritto di famiglia

Mercoledì 18 febbraio 2009, alle 8:56

Il DDF, acronimo di "Diritto di Famiglia", è l'insieme delle norme giuridiche che regolano la nascita, la vita e la morte dei rapporti familiari, cioè dei rapporti interpersonali dei membri di una famiglia in "senso stretto", cioè dei membri tra di loro. Si tratta del settore del diritto privato che disciplina persone e famiglia, successioni causa mortem, atti giuridici quali il matrimonio, il divorzio, ecc. In "senso ampio", si estende anche ai rapporti verso i "terzi", includendo il diritto penale di famiglia, il diritto internazionale di famiglia e soprattutto il diritto sociale della famiglia, che rientra nel settore del diritto amministrativo.

Esiste una nozione giuridica di famiglia?

L'articolo 29 della Costituzione italiana afferma che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica, con i limiti stabiliti.

dalla legge a garanzia dell'unità famigliare • Art.30 cost. è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche quelli nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della fam. legittima (v. CC). La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. • Art.230-bis CC IMPRESA FAMILIARE... si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. È impresa familiare quella in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. • Art.417 cc l'interdizione e l'inabilitazione possono essere promosse dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo... • Art.536 cc le persone alle

Quali la legge riserva una quota di eredità (c.d. quota disponibile) sono il coniuge, i figli legittimi (ai quali sono equiparati i legittimati e gli adottivi), i figli naturali, gli ascendenti legittimi.

Art.102 cc: possono fare opposizione al matrimonio i genitori, il tutore, il coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.

Art.342-bis: quando la condotta del coniuge o di altro familiare è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice su istanza di parte può emettere con decreto ordini di protezione contro gli abusi familiari.

D.P.R.n.233/1989: per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Quindi non esiste una definizione assoluta ed univoca di "famiglia," ma solo elementi caratteristici (ma non specifici).

caratterizzanti),che sono

  • Il matrimonio(art79 cc e ss)
  • La parentela(artt.74-77cc)
  • l'affinità(art.78cc)

Dal punto di vista giuridico

  • La coabitazione,la solidarietà,la collaborazione come rapporti di fatto

Dal punto di vista giuridico la fam. è una nozione generica e relativa che assume significati diversi in rapporto al contesto.

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A.A. 2012-2013
2 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeria0186 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e di famiglia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Ciatti Alessandro.