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ACCETTAZIONE DI RETRIBUZIONE NON DOVUTA
accetta una retribuzione aggiuntiva a quella liquidata dal Tribunale o del Giudice Delegato (sono esclusi i regali modici).
Soggetti attivi: curatore, coadiutori, commissario giudiziario e stragiudiziale, commissario liquidatore.
Elemento soggettivo: dolo generico.
Sanzioni: reclusione 3 mesi – 2 anni, multa da € 103,00 a € 516,00.
Sanzioni accessorie: inabilitazione per 2 anni;- (art. 230 L.F.): quando il curatore non consegna o deposita somme o beni che detiene a causa del suo ufficio.
Soggetti attivi: curatore, coadiutori.
Elemento soggettivo: dolo generico e colpa.
Sanzioni: reclusione 2 anni; multa fino a € 1.032,00 in caso di dolo; reclusione 6 mesi; multa fino a € 309,00 in caso di colpa.
E. REATI NELLE ALTRE PROCEDURE FALLIMENTARIE.
1) CONCORDATO PREVENTIVO (art. 236 L.F.)
Quando l’imprenditore, per essere ammesso al concordato, si attribuisce attività inesistenti o
simula crediti in tutto o in parte esistenti. Non serve il compimento di attività fraudolenta bensì la mendace denuncia di creditori inesistenti. Soggetti attivi: imprenditore. Elemento soggettivo: dolo specifico. Condotte del reato: art. 223, 224, 227, 228, 229, 232, 233 L.F.. Sanzioni: reclusione 1 - 5 anni. Sanzioni accessorie: si rimanda ai reati specifici. E.2) LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (art. 237 L.F.) L'accertamento dello stato di insolvenza di cui agli art. 195 e 202 L.F. è equiparato alla dichiarazione di fallimento. Condotte del reato: art. 228, 229, 230 L.F.. E.3) AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (art. 95 D. Lgs. 270/1999) La dichiarazione dello stato di insolvenza è equiparata alla dichiarazione di fallimento. Condotte del reato: art. 228, 229, 230 L.F.. F. MISURE CAUTELARI NEI PROCEDIMENTI PENALI F.1) MISURE CAUTELARI PERSONALI (art. 272 - 315 c.p.p.) Per sottoporre un individuo a misure cautelari,devono sussistere congiuntamente due condizioni: - fumus commissi delicti: presenza di gravi indizi di colpevolezza; - periculum libertatis: quando l'imprenditore può: - pregiudicare le indagini; - fuggire (a meno che il Giudice non commini la pena di 2 anni di reclusione); - commettere gravi delitti con armi o violenza o reati contrari alla Costituzione. Due tipi di misure cautelari: - misure cautelari coercitive: divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, allontanamento della casa familiare, divieto o obbligo di dimora; arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere, custodia cautelare in luogo di cura; - misure cautelari interdittive: non incidono sulla libertà fisica ma limitano temporaneamente l'esercizio di determinati diritti. Le misure cautelari personali sono disposte su richiesta del Pubblico Ministero al Giudice competente e possono essere adottate sia in fase di indagine preliminare sia nel corso del processo. Il Giudice, poi, provvede con.Ordinanza motivata nella quale devono essere espresse le specifiche esigenze cautelari e gli indizi che giustificano la misura disposta. Deve essere anche indicata la scadenza della misura cautelare (2 - 6 anni).
Se la misura viene richiesta ad un Giudice non competente, questi dispone con effetto provvisorio e manda gli atti al Giudice competente affinché entro 20 giorni emetta una nuova misura. Se ciò non avviene, la disposizione originaria perde efficacia.
Nella scelta della misura da adottare, il Giudice deve tener conto della:
- adeguatezza, ossia l'idoneità a ciascuna misura a soddisfare le esigenze cautelari nel caso concreto;
- proporzionalità, ovvero il limite per cui ogni misura applicata deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione applicata.
Entro 5 giorni dall'inizio dell'esecuzione della procedura cautelare, il Giudice deve procedere all'interrogatorio di garanzia del soggetto, per verificare la persistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Indizi di colpevolezza. Se l'interrogatorio non avviene (oppure è fuori termine), la misura cautelare perde efficacia e il soggetto viene liberato.
Fallimento e altre procedure concorsuali. Le misure applicate possono essere revocate, modificate o restituite su richiesta del Pubblico Ministero o del difensore per sopraggiunto mutamento e deve essere fatto con ordinanza entro 5 gg dalla richiesta.
Le misure cautelari perdono efficacia automaticamente nelle seguenti ipotesi:
- omessa reiterazione della misura cautelare dopo la declaratoria di incompetenza territoriale del Giudice;
- pronuncia di sentenza di non luogo a procedere o ordinanza di archiviazione degli atti, dichiarazione di estinzione della pena;
- estinzione delle misure disposte per esigenze probatorie;
- scadenza dei termini per l'interrogatorio;
- ritardato invio degli atti al Tribunale del riesame;
- decisione ritardata del Tribunale del riesame;
- scadenza dei termini per le misure cautelari personali non.
custodiali;- decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare.Tutte le misure cautelari possono essere impugnate:- nel merito, attraverso il riesame o l'appello;- in sede di legittimità, attraverso il ricorso in Cassazione.
G.1) MISURE CAUTELARI REALI (art. 316 – 325 c.p.p.)
Esse incidono sulla disponibilità dei beni patrimoniali da parte dell'indagato / imputato.
Devono coesistere due presupposti:- fumus commissi delicti: non è subordinato all'esistenza di gravi indizi di colpevolezza;- periculum in mora: pericolo che la libera disponibilità del bene possa agevolare lacommissione di altri reati o aggravare le conseguenze di altri reati.
Due tipi:- sequestro conservativo: serve ad evitare che vengano a mancare o si disperdano legaranzie reali per pagamento della pena pecuniaria, delle spese di giustizia e delleobbligazioni nascenti da reato.
Può essere richiesto dal Pubblico Ministero o da parte civile.
Sono soggetti a vincolo
reale tutti i beni mobili e immobili dell'imputato. Sul sequestro decide il Giudice con ordinanza. Il sequestro si converte in pignoramento quando diviene irrevocabile la sentenza di condanna di pagamento di pene pecuniarie o diviene esecutiva la sentenza di condanna dell'imputato;
sequestro preventivo: è diretto a difendere, in via cautelare, la collettività a fronte del rischio che la libera disponibilità di un bene legato al reato possa aggravare la situazione. Può essere eseguito anche in relazione ai beni appartenenti a soggetti terzi. È richiesto dal Pubblico Ministero in fase di indagine e il Giudice per le indagini preliminari provvede con decreto motivato; se richiesto in sede di giudizio, il decreto è emesso dal Giudice competente a pronunciarsi nel merito.
53 Fallimento e altre procedure concorsuali Se vi sono motivi urgenti, il sequestro è disposto con decreto motivato del Pubblico Ministero. Può anche intervenire la
Polizia Giudiziaria, la quale entro 48 ore deve trasmettere il verbale di sequestro del Pubblico Ministero. Questi deve richiedere al Giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro o dal ricevimento del verbale. Il sequestro perde efficacia se non sono rispettati tali termini o se il Giudice non emette l'ordinanza di convalida entro 10 gg dalla richiesta del Pubblico Ministero. Sulla richiesta di dissequestro, provvede il Pubblico Ministero in fase di indagini preliminari, altrimenti il Giudice in fase di giudizio. I beni non vengono restituiti se il Giudice trasforma il sequestro preventivo in sequestro conservativo. Il sequestro conservativo è impugnabile attraverso il riesame, proposto da chiunque vi abbia interesse. La domanda del riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il sequestro preventivo è impugnabile: - nel merito: può essere proposta la richiesta del riesame, avverso il decreto di sequestro emesso dal Giudice; - in sede dilegittimità: avverso il ricorso in Cassazione avverso le ordinanze emesse dal Giudice.
NB. Con la costituzione di parte civile dei singoli creditori, l’azione civile si sposta nel processo penale.
Per costituirsi parte civile, si devono indicare:
- la domanda giudiziale (petitium);
- le ragioni che la giustificano (causa petendi);
- la sottoscrizione del difensore del soggetto danneggiato.
La costituzione di parte civile può avvenire all’udienza preliminare e, successivamente, finché non sono compiuti gli atti introduttivi del dibattimento.
Il Giudice decide sulla costituzione con ordinanza non impugnabile.
54 Fallimento e altre procedure concorsuali
LA PROCEDURA FALLIMENTARE
- CONSERVAZIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO (art. 84 -91 L.F.)
A. APPOSIZIONE DEI SIGILLI (art. 84 - 86 L.F.)
Primo adempimento necessario è l’apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell’impresa e su tutti gli altri beni del debitore fuori
dovrà richiedere l'intervento del Giudice Delegato. Il curatore ha anche il compito di redigere un inventario dei beni presenti nella sede del fallimento, che deve essere depositato presso il Tribunale entro 30 giorni dalla sua nomina. L'inventario deve contenere una descrizione dettagliata dei beni, indicando anche il loro valore stimato. È importante sottolineare che il curatore ha il potere di disporre dei beni del fallimento solo previa autorizzazione del Giudice Delegato. Inoltre, il curatore deve adottare tutte le misure necessarie per conservare i beni e prevenire il loro deterioramento o dispersione. Infine, il curatore ha l'obbligo di informare il Giudice Delegato e i creditori del fallimento sull'andamento delle operazioni di vendita dei beni e sulla situazione economica del fallimento.e, contenente la descrizione dettagliata dei beni inventariati;- deposito del verbale presso il Tribunale competente.C. VENDITA DEI BENI (art. 107, 108, 109 L.F.)Dopo l'inventario, il curatore può procedere alla vendita dei beni del fallimento, previa autorizzazione del Giudice Delegato. La vendita può avvenire tramite asta pubblica o mediante trattativa privata, a seconda delle circostanze e delle caratteristiche dei beni stessi.Il ricavato della vendita viene utilizzato per soddisfare i creditori del fallimento, secondo l'ordine di prelazione stabilito dalla legge.D. PAGAMENTO DEI CREDITORI (art. 111, 112, 113 L.F.)Il curatore, una volta ottenuti i fondi necessari dalla vendita dei beni, procede al pagamento dei creditori del fallimento. Il pagamento avviene secondo l'ordine di prelazione stabilito dalla legge, privilegiando i creditori privilegiati e i creditori chirografari in base all'importo dei loro crediti.I creditori possono presentare le loro domande di pagamento entro un determinato termine stabilito dal curatore.E. CHIUSURA DEL FALLIMENTO (art. 137 L.F.)Una volta soddisfatti tutti i creditori del fallimento, il curatore può richiedere la chiusura del fallimento al Tribunale competente. La richiesta di chiusura deve essere accompagnata da una relazione finale del curatore, contenente tutte le informazioni relative alla gestione del fallimento.Il Tribunale, valutata la richiesta e la relazione del curatore, emette un decreto di chiusura del fallimento. Con la chiusura del fallimento, il fallito viene dichiarato libero da ogni obbligazione derivante dal fallimento stesso.