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Una volta rientrati i beni su di essi si ha il concorso dei
creditori.
Ci sono 4 categorie di atti sospetti : atti che non sembrano
avere una giustificazione causale, in questi casi il
legislatore ci informa che il curatore può esperire l’azione
revocatoria fallimentare non dovendo fornire alcuna prova,
soltanto che siano stati compiuti , spetta all’altra parte che
sia stato convenuto in giudizio di dare prova contraria.
Mentre nell’azione revocatoria ordinaria sussisteva un
complesso e lungo sistema probatorio , in quella
fallimentare l’oggetto della prova è uno solo -> scientia
decoctionis , ovvero conoscenza dello stato
insolvenza : Il curatore o il terzo ( in caso di
inversione dell’onere della prova ) devono dare
prova che era conosciuto o non era conosciuto lo
stato di insolvenza del debitore, conoscenza in capo
al terzo che ha contrattato- stipulato affare con
imprenditore di li a poco fallito .
Questi 4 atti sospetti , vedono la partecipazione del
terzo che dovrà dare prova di non essere a
conoscenza dello stato di insolvenza
dell’imprenditore.
Classificazione atti sospetti : Art .67 legge
Fallimentare ->
atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o
le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un
quarto ciò che a lui è stato dato o promesso .
È un cattivo affare dove manca una giustificazione
causale plausibile , dove quest’ultima non è la
giustificazione causale di diritto privato, altrimenti
non staremmo qui a parlare di revocatoria ma atto
nullo.
È pertanto un atto che non pare congruo o logico.
Prima la legge disponeva : “gli atti a titolo oneroso
compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di
fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le
obbligazioni assunte dal fallito sorpassano
notevolmente ciò che a lui è stato dato o
promesso” ,ovviamente la dicitura precedente la
riforma consente di non arrampicarsi in calcoli ove
sussiste una frazione che racchiude o squilibrio
dell’una e dell’altra parte, ma ciò che interessa
riguarda la sproporzione : la legge tace circa il
riconoscimento di quali atti siano o possano essere
stati emanati ma ciò che conta è la sproporzione tra
prestazione e controprestazione , dove il pregiudizio
del fallito è superiore ad un quarto.
Atti di pagamento- estintivi di debiti pecuniari ,pagamento
che non si realizza con il mezzo normale di
estinzione , ovvero il denaro , ma ricorrendo ad altri
mezzi nell’anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento per estinguere le suddette obbligazioni
pecuniarie.
Il creditore di un’obbligazione pecuniaria non riceve
abitualmente per sua volontà un bene diverso dal
denaro : se ad esempio spetta al creditore 100 non
accetterà cambiali o simili : la natura del bene per
estinguere l’obbligazione pecuniaria è sospetto,
pertanto il terzo intanto l’ha accettato perché
sapeva che l’altra parte, colui che stava pagando,
era prossimo al fallimento .
Richiamo al requisito della regolarità ( avverbio
regolarmente presente anche nella dicitura dello
stato di insolvenza), questo vale per individuare le
modalità di avvenuto pagamento nell’anno
precedente alla dichiarazione di fallimento.
Concessioni di garanzia : pegno, le anticresi e le
ipoteche volontarie (non giudiziale) costituiti
nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento
per debiti preesistenti non scaduti e per debiti
scaduti nei sei mesi precedenti alla dichiarazione di
fallimento.
L’indice di sospetto risiede nel fatto che la garanzia
non è contestuale al sorgere del credito : in genere il
credito sorge in maniera contestuale alla
costituzione della garanzia .
Il debitore ha dato dopo una garanzia per esplicita
richiesta del creditore: c’è da immaginarsi che il
creditore abbia preteso la costituzione di una causa
di prelazione tale da garantirgli una “preferenza” al
momento del fallimento : la non contestualità
costituisce un indice sospetto grazie al quale il
curatore agisce per ottenere la revocatoria di questa
garanzia .
Categoria residuale, che si compone di atti che non
sono di per sé sospetti : sono revocati , se il curatore
prova che l’altra parte conosceva lo stato di insolvenza del
debitore, ( la prova non è più in capo al terzo ma deve
essere fornita dal curatore)i pagamenti di debiti liquidi ed
esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un
diritto di prelazione per debiti, anche di terzi,
contestualmente creati entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento .
Mentre nei primi atti ( 1-2-3) c’era una connotazione
di inusualità, questi sono atti legittimi e addirittura
dovuti nel caso di pagamenti dovuti , già questo è un
chiaro indice che la revocatoria non è un’azione
punitiva, cioè non si sanzione ciò che è dovuto ma
vuole che rientrino nell’attivo patrimoniale tutti i
beni.
L’accento, pertanto, si pone sul tempo sospetto :6
mesi.
In termini oggettivi si può ben comprendere di
quanto sia esteso il raggio d’azione della revocatoria
rispetto alla revocatoria ordinaria dove si colpiscono
solo gli atti dispositivi.
Nel caso di specie di revocatoria fallimentare si
hanno atti a titolo oneroso, atti estintivi di debiti
pecuniari scaduti e esigibili, concessioni di garanzia
ed atti leciti che possono essere revocati.
Atti di esenzione
Atti compiuti dall’imprenditore e che vengono esonerati
dalla sottoposizione della revocatoria.
Questa disposizione è una novità introdotta dalla riforma.
Questa categoria si compone di atti che si rivolgono al
normale esercizio d’impresa non sono soggetti a
revocatoria .
Ben si può comprendere come questa possibilità di atti
esonerati dalla revocatoria costituisce un fattore positivo
per l’imprenditore perché ancor prima della riforma ,
quando i creditori vedevano che l’imprenditore cominciava
ad accumulare crediti ed entrava nello stato di insolvenza
non volevano più contrattare e fare affari con lo stesso,
temendo di essere revocati dal curatore, causando
un’accellerazione dello stato di insolvenza .
Art 67 legge Fllimentare
Non sono soggetti all’azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio
dell’attività d’impresa nei termini d’uso;
f) i pagamenti dei corrispettivi per le prestazioni di
lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche
non subordinati al fallito.
Come si evince, anche da queste due categorie lontane
almeno in ordine cronologico di posizione all’interno dell’art
67 L.F. , si può riscontrare come almeno la forza lavoro è
“salva “, sono sottratti al patrimonio del fallito sia gli
stipendi dei lavoratori che i pagamenti che interessano i
terzi nei termini d’uso.
Poi c’è un’altra categoria che comprende(lettera e)) tutti gli
atti compiuti o preliminari all’attuazione di un piano di
concordato o di ristrutturazione del debito aziendale o
esecutivi dello stesso.
Siamo nella fattispecie in cui l’imprenditore che versa in
uno stato di crisi (in termini generali ) e volendo evitare il
fallimento , abbia proposto un accordo preventivo o un
piano di ristrutturazione del debito prevede che le spese
preliminari a tale accordo o quelle vere e proprie nonché
successive non sono attaccate dalla revocatoria : nell’ottica
legislativa , questa disposizione si compone anche
dell’ipotesi in cui nonostante l’accordo preventivo o il piano
di ristrutturazione del debito le cose non siano andate per il
verso giusto ,ovvero non sia stata superata la crisi,
pertanto si ricadrebbe nella consecuzione di procedure:
dal concordato preventivo o dalla ristrutturazione del
debito si passa direttamente al fallimento .
Ora , tutto ciò che è stato promesso o pagato in esecuzione
degli accordi di cui sopra non può essere attaccato dalla
revocatoria fallimentare dopo, se il concordato non va a
buon fine .
La categoria c) prevede che : le vendite ed i preliminari di
vendita trascritti ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice
civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma
terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo
ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a
costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi
parenti e affini entro il terzo grado. (disposizione realizzata
a tutelare l’immobile di uso primario- abitativo
dell’imprenditore).
Altra categoria di cui lettera b) dispone una fattispecie un
po’ particolare :
le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché
non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole
l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca.
L’ipotesi prevede che il fallito abbia uno o più rapporti
bancari in conto corrente con una banca ( ipotesi normale
ed usuale).
Prima accadeva che se il fallito nel rapporto di conto
corrente andava, come si dice nel gergo usuale , in “rosso“
vale a dire disponeva della provvista messagli a
disposizione se c’è apertura del credito oppure andava al di
sotto il conto corrente, la emessa fatta in seguito avrebbe
avuto funzione ripristinatoria.
Se il rapporto di conto corrente è assistito da un’apertura di
credito , ovvero se il contratto di conto corrente è assistito
da affidamento, mettiamo di 50.000 euro , ed
l’imprenditore utilizza parte di quest’affidamento , significa
che sta disponendo di una parte dell’apertura di credito; se
invece questo conto corrente non è assistito dall’apertura
del conto corrente, il cliente utilizza comunque somme di
denaro messegli a disposizione, per mera tolleranza della
banca, salvo poi intimare il rientro di tali somme in tempi
più o meno rapidi , nel momento in cui , successivamente,
l’imprenditore fa una rimessa attiva( versa assegni o riceve
bonifici) il saldo negativo non derivante da apertura di
credito ma di denaro che la banca ha messo a
disposizione , costituisce pagamento di un debito .
Quindi, prima si riteneva che tutte le rimesse bancarie
effettuate avessero natura ripristinatoria, erano altrettanti
debiti e quindi altrettanti atti che il curatore poteva
revocare : tanti atti revocati quanti erano le rimesse che il