Il notariato
L'evoluzione storica della figura notarile risulta essere lenta e travagliata: infatti, sebbene figure "antecedenti" a quelle del notaio fossero già presenti nel mondo antico, soltanto durante il medioevo si giungerà – per primi in Italia – alla nascita del notariato moderno, con il riconoscimento da parte dello Stato della Publica Fides ai documenti da questo emanati.
La figura del notaio nell'antica Roma
La figura del notaio nell’antica Roma, il notarius, consisteva, in realtà, in un liberto al servizio dell’aristocrazia che si occupava di annotare appunti, svolgendo funzione di scrivano o, in alcuni casi, di segretario. La storia del notariato può essere ricostruita attraverso i Papiri e le Tavolette Cerate:
- Le Tavolette erano incise mediante uno stilo, scritte in prima persona dall’autore, ma essendo facilmente alterabili, a loro è legato un importante problema di attendibilità.
- I papiri erano redatti, invece, dal destinatario, scritti quindi in terza persona utilizzando principalmente tempi al passato.
Papiri e tavolette cerate possono essere considerati come fonti scritte. Per fonte si intende una testimonianza o un frammento del passato che permette di ricostruire gli eventi. Sebbene sia impossibile fornire una completa classificazione delle fonti, queste possono essere divise in due grandi categorie: quelle dettate da una intenzionalità di produzione, dette quindi intenzionali (come le testimonianze scritte), e quelle invece che non sembrano avere espressa alcuna finalità informativa, dette quindi preterintenzionali (è questo il caso dei resti o dei manufatti appartenuti alla cultura materiale delle civiltà). In realtà possiamo affermare che tutte le fonti sono in grado, se ben interpretate, di offrire informazioni di genere diverso. È il caso dei papiri e delle tavolette cerate: se infatti da un lato essi hanno l’intenzione di comunicare una particolare informazione (come un atto legale), riescono al contempo a renderci consapevoli di altre importanti notizie, quali gli usi notarili e cancellereschi di un certo periodo, le tecniche di produzione libraria, le modalità di scrittura, la mentalità del tempo, o la provenienza della carta utilizzata.
Le prime fonti scritte e il loro valore giuridico
Le prime fonti scritte pervenute in merito al periodo antico, sono i documenti giuridici. Il problema che emerge dall’analisi di questi ultimi fa riferimento al loro valore, in quanto unicamente legato alle due parti contraenti. Le forme di documento esistenti erano varie, ognuna con una propria funzione giuridica definita:
- Testatio: forma tipica di redazione in terza persona che conteneva l’indicazione dell’estensore e dei testimoni.
- Mancipatio: negozio solenne tramite il quale si realizzava lo scambio immediato della res contro un corrispettivo in denaro.
- Nuncupatio: formula di scambio orale. La sua validità risiedeva nella nuncupazione (dal latino “esprimere a voce, solennemente”) di formule solenni.
- Stipulatium: contratto verbale, concluso mediante uno scambio di domanda e risposta in virtù del quale un soggetto si impegna a compiere una prestazione in favore di un altro. La pratica della stipulatio andò col tempo a degenerare nella sua struttura. Questa degenerazione culminò nell’età post-classica con la pratica di redigere documenti scritti, gli instrumenta, che venivano consegnati con una copia alle rispettive controparti.
La vera rivoluzione nello sviluppo della storia documentaria consiste proprio nel momento in cui, attraverso le transizioni commerciali, il mondo romano entrò in contatto con il mondo ellenistico, che possedeva già la consuetudine di stilare documenti per iscritto. Infatti nel 212 d.C., con l’emanazione della Costitutio antoniniana, la cittadinanza romana fu estesa a tutti gli abitanti dell’impero, contribuendo alla nascita e alla formazione della figura in esame, in quanto, presso i popoli orientali, erano presenti figure notarili che redigevano documenti con valore di prova.
Il valore probatorio del documento scritto
Con l’impero di Costantino, nel IV secolo d.C., il documento scritto assunse valore probatorio: da questo momento ebbe valore di prova al di fuori delle parti contraenti. Fino a quel momento, infatti, il valore legale di un documento risiedeva soltanto nella memoria delle due, terminando con la loro morte o con la morte dei testimoni. In seguito sarà lo stesso Costantino ad istituire la pratica dell’insinuatio, secondo la quale le parti contraenti si rivolgevano d’abitudine ad un impiegato di stato, l’Exceptor, il quale riceveva la copia del documento scritto, ne prendeva nota e lo registrava inserendolo nei pubblici registri.
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