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FRANCIA
Luigi XVI comincia ad introdurre riforme che incidono e modificano l'ordonnance criminelle
che era in vigore in Francia. Nel 1780 abolizione della questione preparatoire; nel 1788
abolizione della sellette (sgabello) e della questione prealable. Si prevede che le sentenze
enuncino il delitto e lo qualifichino, si dice il motivo per il quale il reo è stato condannato,
Luigi XVI prevede la possibilità di concedere un mese prima di eseguire la condanna a morte.
La rivoluzione francese punta all'abolizione dell’ ordonnance criminelle, nel 1789 i
rivoluzionari attuano dapprima riforme relative al processo con l'abolizione della tortura e si
introduce la possibilità di avere un difensore che l'ordonnance vietava anche se la prassi apriva
qualche spiraglio; si prevede la possibilità che all'imputato siano fornite alcune informazioni
perché si vuole introdurre la pubblicità nel giudizio, sconosciuta nel processo inquisitorio e a
tal fine sono previsti due aggiunti. La sentenza va motivata e si prevede il contraddittorio. Gli
aggiunti garantiscono che la fase informativa, cioè delle indagini, sia pubblica, questi soggetti
sono cittadini di grande moralità di almeno 25 anni, eletti e devono fare da spettatori alla fase
della raccolta delle prove, non hanno potere di intervento, ma introducono la partecipazione
popolare alle indagini. La segretezza, quindi, viene meno. Pubblicità anche nella fase del
giudizio grazie al contraddittorio. L'imputato ascolta i testimoni e questi ascoltano l'imputato. Il
pubblico ministero fa le sue richieste oralmente e non più per iscritto e come garanzia si
prevede che l'ultimo a parlare sia il difensore dell'imputato. Si tratta di una “sorta” di
dibattimento perché ci sono ancora i verbali su cui i giudici devono decidere. Nello stesso anno,
1789, per travolgere il modello dell'ancien regime si introduce la vacanza dei parlamenti cioè si
chiudono, nell'amministrazione della giustizia erano stati centrali.
Le vere riforme sono del 1791 con una serie di decreti che riformano il processo criminale e
l'amministrazione della giustizia criminale. Innanzitutto si eliminano tutte quelle molteplici
legislazioni ordinarie e speciali, si affermano solo i tribunali criminali. Inoltre i giudici devono
essere eletti dal popolo secondo la costituzione francese del 1791 e questi decreti guardano a un
processo diverso, il passaggio rispetto al passato deve essere radicale. Il modello di riferimento
è il processo accusatorio caratterizzato dall'oralità, pubblicità e immediatezza. I rivoluzionari
guardano al modello inglese come il rifiuto della segretezza, della forma scritta, con la
separazione tra chi fa le indagini e chi giudica, ricorso al contraddittorio e a giudicare ci sono
sia giudici togati sia giudici laici, cioè popolari, che formano la giuria. Giuria doppia una
d'accusa e una di giudizio. Per la prima volta in Francia il processo accusatorio viene sancito
con i decreti del 1791. La giuria deve giudicare in base ai nuovi principi cioè in base alla
certezza morale, non più prova legale, ma intimo convincimento, persuasione della propria
coscienza. Si parla di impressione suscitata sul giurato. Si ritiene che solo i giudici laici
rendano possibile l'applicazione dell'intimo convincimento perché costoro non sono soggetti
all'arbitrio a cui invece potrebbe andare incontro giudice togato, sono privi di una formazione
giuridica che potrebbe corrompere la loro ragione, il loro buon senso, l'imparzialità e la lealtà:
principi utilizzati per la valutazione delle prove. Il superamento della prova legale arriva da
elementi tutti collegati nel pensiero del legislatore. La legislazione rivoluzionaria del 1791
prevede due giurie. La giuria d'accusa che deve determinare la messa in stato d'accusa
dell'imputato e quella di giudizio che deve determinare la colpevolezza o meno dell'imputato.
Duport è il principale fautore della giuria quale espressione della partecipazione popolare
all'amministrazione della giustizia. In passato erano state pensate diverse soluzioni volte a
superare il giudice che comunque prevedevano giudici togati, ma la giuria è composto da
giudici popolari. Tante le motivazioni addotte a favore dei giudici popolari: si ritiene possano
essere più indipendenti, più imparziali, più sensibili ai principi di umanità e clemenza e che
possano formare decisioni più condivise essendo i criteri comuni alla maggior parte del popolo.
Inizialmente si ritiene di dover introdurre la giuria anche nel processo civile, ma non viene
attuata a causa di opposizioni. Tronchet non ha fiducia nella giuria perché sono sempre giudici
delegati così come possono esserlo i giudici togati eletti, quindi sarebbe meglio affidarsi a
giudici che hanno una preparazione tecnica. Però il clima politico ha deciso per la giuria.
I requisiti di partecipazione alla giuria di solito coincidono con l'esercizio dei diritti politici cioè
chi può votare o essere votato può far parte della giuria e, quindi, in Francia coloro che possono
pagare un certo ammontare di tasse in un anno.
Il verdetto della giuria non è appellabile perché è un giudizio del popolo e quindi è
comunemente accettato. Sul continente la giuria assume un aspetto particolare. Vi è una netta
separazione di competenze tra giudici laici che decidono su questioni di fatto e giudici togati
che decidono su questioni di diritto. Laddove sul continente si attuerà la giuria, sarà preso come
modello quello francese e non più quello inglese.
Dalle riforme del 1791 emergono nuove figure all'interno del processo: il giudice di pace che
non è un giudice togato, si occupa della prima fase del processo, è eletto e svolge anche le
funzioni di polizia; il direttore della giuria d'accusa; il commissario del re che è un magistrato
che ha funzione di controllo; il pubblico accusatore.
Come inizia il processo
L’esercizio dell'azione penale può essere svolto da più figure: l'azione pubblica, quindi ex
officio, è esercitata dal giudice di pace; l'azione penale privata è compiuta dalla vittima e,
infine, vi è un'azione penale popolare con cui chiunque può dare impulso al processo attraverso
una denunciation. Non esiste il pubblico ministero o il giudice istruttore.
La prova si forma nel contraddittorio, non esiste più una fase istruttoria che non era solo
raccolta delle prove, ma già formazione delle stesse. Il dibattimento è caratterizzato dalla
pubblicità sulla base del principio dell'oralità che vuol dire soprattutto che si decide sulla base
di ciò che si ascolta e non più su quello che si legge e poiché i criteri di valutazione delle prove
è intimo convincimento, si ritiene che il giudizio debba svolgersi nel più breve tempo possibile
per non alterare la percezione dei giurati. Contraddittorio significa che le parti finalmente si
affrontano.
Il giudice di pace fa partire il processo, ma conduce anche le indagini segretamente, ma la
segretezza qui è posta a garanzia delle persone eventualmente coinvolte, infatti, gli elementi
che si raccolgono non hanno funzione di prova. Il giudice può sentire testimoni e raccogliere
elementi che possono essere utili per farsi un'idea e dopo deve decidere se proseguire e quindi
passa gli atti raccolti, che non costituiscono prova, al direttore della giuria di accusa e li
esamina e può a sua volta sentire testimoni e può decidere se vale la pena o meno continuare.
Se ritiene che non valga la pena continuare lo comunica al tribunale che decide per il non luogo
a procedere oppure se il tribunale ritiene di procedere rinvia gli atti al direttore della giuria
d'accusa. Se è direttamente il direttore della giuria d'accusa che ritiene si debba procedere allora
scrive l'atto d'accusa d'intesa con la parte privata cioè la vittima. Se l'intesa tra le parti non
sussiste, queste scrivono due atti d'accusa che devono essere sottoposti a controllo del
commissario del re. La giuria d'accusa è composta da otto giurati che vengono estratti da una
lista periodicamente aggiornata, questi possono a loro volta sentire testimoni segretamente
perché si sta soltanto stabilendo se qualcuno deve essere sottoposto a procedimento. Giunti a
questo punto la giuria d'accusa deve esprimersi sul procedimento o meno del processo e quindi
adottare il non luogo a procedere oppure la messa in stato d'accusa dell'imputato individuato.
C'è la formulazione formale dell'accusa. L'accusa è condotta all'interno del processo dal
pubblico accusatore che è colui che sostiene l'accusa nel processo e cerca le prove a sostegno
della colpevolezza dell'imputato. In questa fase il commissario del re controlla, sovrintende,
assistere ad alcuni atti ad esempio l'interrogatorio dell'imputato. Funzioni quindi di mero
controllo. Il tribunale criminale quindi si compone del pubblico accusatore, del commissario
del re, di quattro giudici togati (un presidente +3) e di una giuria di giudizio composta da 12
persone che giudicano secondo il loro libero convincimento. Le parti possono ricusare i giurati
di giudizio fino a un massimo di 20. La prova si forma in contraddittorio durante il
dibattimento dinanzi alla giuria, difesa e accusa si fanno domande, non si scrive niente perché è
poi il presidente del tribunale riassume la causa e pone i quesiti alla giuria che a porte chiuse
decide. I quesiti posti dal giudice devono riguardare quattro aspetti:
il fatto, se esiste oppure no;
1. se ne è autore l’imputato;
2. se l'imputato ne è autore con che grado di colpevolezza, bollo, colpa, legittima difesa o
3.
caso fortuito;
con quali circostanze attenuanti o aggravanti.
4.
I giurati votano segretamente, dopo aver prestato giuramento, con delle palline bianche o nere
che si mettono in un'urna. Si vota su ogni questione a maggioranza dei cinque sesti. Chi ha
votato a favore dell'imputato su una domanda non può votare su questioni successive. La
determinazione della pena però è stabilita dai quattro giudici togati. Quando i giudici togati
ritengono infondata la decisione di giurati, possono decidere di integrare di tre nuovi membri la
giuria che si deve nuovamente esprimere, dopo questa decisione non si può fare null’altro. Non
è previsto l'appello, ma solo il ricorso in cassazione per questioni di legittimità nel momento in
cui vengano rilevati gravi difetti nelle forme che potrebbero portare alla nullità dell'atto e del
processo, il termine per proporre ricorso in cassazione è di tre giorni ed