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L’articolo 99, in particolare, afferma il principio nulla poena sine praevia lege poenali: infatti,
i prigionieri non possono essere perseguiti né condannati per atti che non siano previsti come
fattispecie penali nella legislazione della Potenza detentrice o nel diritto internazionale valido al
momento dell’infrazione. È poi vietato costringere il detenuto a riconoscere la propria colpevolezza,
utilizzando pressioni morali o fisiche. Infine, l’ultimo comma dell’art. 99 tutela il diritto di difesa
del prigioniero, vietando condanne pronunciate senza che il detenuto abbia avuto la possibilità di
difendersi e senza che abbia avuto l’assistenza di un difensore qualificato.
Esiste il dovere, sancito dall’articolo 100, di informare immediatamente i prigionieri e le
Potenze protettrici dei reati che, nella legislazione dello Stato detentore, possono essere puniti con
la pena capitale. A seguito di tale comunicazione, solo il consenso della Potenza da cui dipendono i
prigionieri potrà permettere di pronunciare contro di loro la pena di morte. Tale pena può essere
pronunciata solo se il tribunale sia stato edotto del fatto che il detenuto, non essendo cittadino della
Potenza detentrice, non ha alcun dovere di fedeltà verso questa ed è sottoposto al suo potere per
circostanze non dipendenti dalla propria volontà.
In più, occorrono almeno sei mesi tra la comunicazione sommaria della sentenza alla Potenza
protettrice e l’esecuzione della pena capitale (articolo 101).
L’art. 102 sancisce che, per la pronuncia di una valida sentenza contro un prigioniero di
guerra, occorrono gli stessi tribunali e la stessa procedura che vengono utilizzati per giudicare i
soldati della Potenza detentrice. Occorre, inoltre, che siano rispettate le disposizioni del Capitolo
III. L’articolo 103 tutela la brevità processuale, imponendo che le istruzioni giudiziarie contro i
prigionieri di guerra siano condotte il più velocemente possibile e che i processi siano rapidi.
La detenzione preventiva è possibile solo se è prevista nella legislazione applicabile ai
membri delle forze armate della Potenza detentrice, per gli stessi reati o qualora lo richieda la
sicurezza nazionale, in quanto interesse superiore. In ogni caso, tale misura non può superare i tre
mesi, sarà dedotta dalla durata della pena privativa della libertà personale, a cui sarà condannato il
prigioniero, e se ne dovrà tenere conto in sede di fissazione della pena. Sebbene sia comminata la
detenzione preventiva, i prigionieri da essa colpiti godono delle garanzie previste dagli articoli 97 e
98 .
1 Ogni azione giudiziaria contro un prigioniero di guerra deve essere comunicata alla Potenza
protettrice, al più tardi tre settimane prima dell'inizio del dibattimento, a partire dal momento in cui
Cfr. supra, cap. I, p. 86.
1
sia stata avvisata la Potenza detentrice stessa. L'avviso dovrà contenere cognome, nomi, grado,
numero di matricola, data di nascita e professione del prigioniero; il luogo d'internamento o di
detenzione; i capi d'accusa e le disposizioni di legge applicabili; infine, il tribunale giudicante, con
data e luogo previsti per il dibattimento. Anche il fiduciario del prigioniero deve essere così
informato dalla Potenza detentrice.
Se le disposizioni dei commi precedenti non vengono rispettate, il dibattimento va rinviato
(articolo 104).
L'articolo 105 prevede il diritto del prigioniero ad avere un processo giusto . In particolare,
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egli può avere un assistente scelto tra i suoi compagni prigionieri, avere un avvocato qualificato da
lui scelto, produrre testimoni e avvalersi di un interprete. La Potenza detentrice deve informare il
detenuto di questo suo diritto prima del processo, in modo da dare al prigioniero la possibilità di
farne uso.
Se il prigioniero non si avvale della facoltà di scelta del proprio avvocato, questo gli sarà
fornito dalla Potenza protettrice, che deve avere almeno una settimana per prendere tale scelta. Lo
Stato protettore può anche richiedere al detentore la lista delle persone qualificate per difendere il
prigioniero. In mancanza della scelta del difensore sia da parte del prigioniero, sia da parte della
Potenza protettrice, lo Stato detentore ha il dovere di designarne uno d'ufficio. Il difensore deve
disporre di almeno due settimane prima del dibattimento per preparare la difesa del suo assistito e
devono essergli riconosciute, fino allo scadere dei termini di ricorso, tutte le facilitazioni del caso,
come visitare l'imputato e stare con lui senza testimoni o parlare con i testimoni a difesa (siano essi
anche prigionieri di guerra).
Inoltre, l'atto di accusa e gli atti, che devono essere comunicati agli imputati in base alle
disposizioni vigenti presso l'esercito della Potenza detentrice, devono essere comunicati al
prigioniero e al difensore, in una lingua da loro conosciuta, prima dell'apertura del processo.
Infine, l'ultimo comma sancisce che i rappresentanti dello Stato protettore possono assistere ai
dibattimenti, a meno che l'interesse della sicurezza dello Stato richieda uno sviluppo processuale in
segreto. In ogni caso, il processo a porte chiuse è eccezionale e deve essere comunicato alla Potenza
protettrice.
In virtù dell'articolo 106, il prigioniero dispone della possibilità di ricorrere in appello, in
cassazione o in revisione contro le sentenze pronunciate nei suoi confronti. Questo diritto può
essere esercitato alle stesse condizioni valide per i membri dell'esercito dello Stato detentore, previa
comunicazione dello stesso e dei termini per esercitarlo.
R. KOLB, R. HYDE, op. cit., p. 215-216, definiscono tale norma «one of the provisions of paramount
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importance».
Dopo che sia pronunciata la sentenza, l'articolo 107 ne richiede la comunicazione immediata
in forma sommaria alla Potenza protettrice, alla persona di fiducia interessata e, solo se la pronuncia
sia avvenuta in sua assenza, anche al prigioniero, in un lingua da lui conosciuta. La Potenza
protettrice deve essere inoltre resa edotta della scelta del prigioniero di avvalersi o meno dei propri
diritti di ricorso.
In caso di condanna definitiva o in caso di condanna alla pena di morte pronunciata in prima
istanza, la Potenza detentrice deve subito comunicare alla Potenza protettrice: il testo della
sentenza; un rapporto che riassuma l'istruttoria e i dibattimenti, indicandone, in particolare, gli
elementi dell'accusa e della difesa; infine, il luogo dove verrà scontata la pena.
La comunicazione deve avvenire all'indirizzo scelto in precedenza dalla Potenza protettrice.
Inoltre, vige un dovere di equo trattamento nei confronti dei prigionieri di guerra rispetto ai
membri dell'esercito dello Stato detentore (articolo 108). Infatti, le pene pronunciate sulla base di
sentenze divenute regolarmente esecutive devono essere scontate negli stessi stabilimenti e alle
medesime condizioni, che devono essere conformi alle esigenze di igiene e umanità.
Nel caso di sentenze contro prigioniere, la detenzione deve avvenire in locali separati dagli
uomini e sotto la sorveglianza di donne.
In ogni caso, devono essere rispettati gli articoli 78 e 126.
Inoltre, i prigionieri possono ricevere e spedire lettere e ricevere almeno un pacco di soccorso
al mese, nonché fare moto all'aperto in maniera regolare. Hanno poi la facoltà di ricevere le cure
mediche necessarie in base al proprio stato di salute e l'assistenza spirituale desiderata.
Nel caso in cui i detenuti vengano puniti, deve essere rispettata la norma di cui al terzo
comma dell'articolo 87 , relativo al divieto di tortura e pene crudeli.
3
Uffici d’informazioni e società di soccorso dei prigionieri di guerra
L’articolo 123 della III Convenzione di Ginevra del 1949 prevede la creazione di un’Agenzia
centrale d’informazione sui prigionieri di guerra in un paese neutrale, e, su proposta del Comitato
internazionale della Croce Rossa, anche nelle Potenze interessate, se necessario. La funzione
dell’Agenzia è quella di procurarsi, in via ufficiale o privata, le informazioni relative ai detenuti e
trasmetterle al paese d’origine dei prigionieri o allo Stato da cui dipendono, con l’aiuto delle
Potenze in conflitto e nel più breve tempo possibile. L’Agenzia ha poi l’appoggio finanziario degli
Stati parte della Convenzione, soprattutto di quelli i cui cittadini fruiscono dei servizi di questa
Cfr. supra, cap. I, p. 83.
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istituzione. In ogni caso, l’articolo 123 non intende limitare le attività umanitarie del Comitato
internazionale della Croce Rossa, né di altri organismi di soccorso.
Per quanto riguarda i meccanismi di tassazione, occorre ricordare che gli Uffici nazionali
d’informazioni e l’Agenzia centrale d’informazione godono della franchigia di porto postale e sono
esentate dal pagare le tasse (articolo 124). Inoltre, per quanto possibile, hanno diritto alla franchigia
telegrafica, o, comunque, devono godere di riduzioni significative delle tasse applicabili al servizio
telegrafico stesso.
Infine, l’articolo 125 cerca di garantire l’ingresso nei campi alle organizzazioni religiose e alle
società ed enti di soccorso dei prigionieri di guerra, sempreché non sussistano le limitazioni imposte
dalla sicurezza o da altre necessità ragionevoli, che siano state opposte dalle Potenze detentrici.
Questi Stati devono incentivare l’attività di tali organizzazioni e aiutarle nella visita dei detenuti,
nella distribuzione di soccorsi e di materiale educativo, ricreativo o religioso, e nell’organizzazione
di svaghi.
Le società o gli enti di soccorso possono avere sede sia nel territorio dello Stato detentore, sia
altrove, ma possono anche avere carattere internazionale. Tali organizzazioni possono subire
limitazioni di numero imposte dalla Potenza detentrice; tuttavia, ciò non deve ostacolare il soccorso
efficace e appropriato dei prigionieri. Nessun limite, invece, può essere opposto al Comitato
internazionale della Croce Rossa, che deve essere sempre riconosciuto e rispettato dagli Stati in
conflitto.
Ogni invio di soccorso o di materiale necessario ai prigionieri deve essere accompagnato da
una ricevuta firmata dal fiduciario dei prigionieri, da trasmettere alla società di soccorso o all’ente
speditore, e da ricevute rilasciate dalle autorità amministrative sotto la cui custodia si trovano i
detenuti.
Seguono disposizioni sull'esecuzione della Convenzione, di cui si prenderà in considerazione, ai fini
della presente trattazione, il solo articolo 126. Questa norma concerne la possibilità per i
rappresentanti o i delegati delle Potenze protettrici di recarsi presso i luoghi dove si trovano i
prigionieri e di accedere ai locali dove ess