Evasione e tentativo di fuga
L'articolo 91 tratta dell'evasione. Essa risulta riuscita in tre casi: il raggiungimento, da parte del prigioniero, delle forze armate della Potenza da cui dipende o di quelle di un alleato; l'abbandono del territorio controllato dallo Stato detentore o da un alleato di questo; il raggiungimento di una nave, che esponga la bandiera della Potenza da cui dipende il detenuto o di un alleato, e che navighi nelle acque territoriali della Potenza detentrice, ma non si trovi sotto l'autorità di quest'ultima.
In caso di evasione riuscita e successiva nuova cattura, non è prevista, per i prigionieri di guerra, nessuna pena per il fatto di essere evasi in precedenza.
Tentativo di evasione
Per quanto riguarda il tentativo di evasione, l'articolo 92 stabilisce una disposizione fondamentale. Il tentativo non andato a buon fine può costare al prigioniero, anche se recidivo, solamente una pena disciplinare: non c'è spazio alcuno per le sanzioni penali. Il detenuto ripreso deve essere restituito alle autorità militari competenti nel più breve tempo possibile.
L'evasione non riuscita può giustificare un regime di sorveglianza speciale, cui destinare i prigionieri. Tale misura non deve però pregiudicare il loro stato di salute, deve essere scontata in un campo di prigionieri di guerra e non deve in alcun modo intaccare le garanzie previste dalla III Convenzione di Ginevra.
Pene e reati durante la fuga
L'evasione o il tentativo di evadere, anche se recidivi, non sono circostanze aggravanti di un reato, commesso durante la fuga o il suo tentativo. Lo afferma l'articolo 93, che prosegue dicendo che si applicano soltanto pene disciplinari ai reati commessi dai prigionieri per facilitare la propria evasione ed effettuati senza ricorrere all'uso della violenza contro le persone. Le fattispecie criminali di cui si tratta devono rientrare nelle seguenti categorie:
- Reati contro la proprietà pubblica
- Furto senza intenzione di arricchimento
- Confezione e uso di documenti falsi
- Porto di abiti civili
Invece, la cooperazione alla fuga o al tentativo di fuga da parte di altri prigionieri di guerra potrà portare solo a sanzioni disciplinari nei confronti dei sostenitori.
In caso di evasione e successiva nuova cattura del prigioniero, occorre una notifica alla Potenza da cui il detenuto dipende, ma solo se, in precedenza, era stata comunicata la fuga (articolo 94).
Azioni giudiziarie contro i prigionieri di guerra
La terza parte del Capitolo III è dedicata alle azioni giudiziarie, che possono essere condotte contro i prigionieri di guerra. L'articolo 99, in particolare, afferma il principio nulla poena sine praevia lege poenali: infatti, i prigionieri non possono essere perseguiti né condannati per atti che non siano previsti come fattispecie penali nella legislazione della Potenza detentrice o nel diritto internazionale valido al momento dell'infrazione. È poi vietato costringere il detenuto a riconoscere la propria colpevolezza, utilizzando pressioni morali o fisiche. Infine, l'ultimo comma dell'art. 99 tutela il diritto di difesa del prigioniero, vietando condanne pronunciate senza che il detenuto abbia avuto la possibilità di difendersi e senza che abbia avuto l'assistenza di un difensore qualificato.
Esiste il dovere, sancito dall'articolo 100, di informare immediatamente i prigionieri e le Potenze protettrici dei reati che, nella legislazione dello Stato detentore, possono essere puniti con la pena capitale. A seguito di tale comunicazione, solo il consenso della Potenza da cui dipendono i prigionieri potrà per...
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