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Delitti di inottemperanza a decisioni dell'autorità giudiziaria
Il codice penale prevede delle fattispecie incriminatrici incentrate sulla violazione delle disposizioni contenute in determinati provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria. In particolare, l'art. 388 del codice penale disciplina la violazione dei provvedimenti di allontanamento e avvicinamento (art. 387bis). "Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni". Questo articolo è stato inserito dalla legge n. 69 del 2019, che ha modificato l'effettività delle misure cautelari dell'allontanamento (cosiddetto "codice rosso"). Tale disposizione tutela l'obbligo di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona interessata.dell'allontanamento d'urgenza o esa; nonché tutela la dalla casa familiare che può disporre la polizia giudiziaria, previa autorizzazione del pubblico ministero. La non è estensibile all'ordine di protezione contro gli abusi familiari emesso fattispecie dal giudice civile (in tal caso la trasgressione integra il reato di cui all'art.388). Si tratta di un reato proprio in capo al destinatario delle misure processuali indicate che devono essere state applicate legalmente. La condotta violazione degli obblighi e consiste nella dei divieti derivanti dai provvedimenti che applicano le misure indicate nella norma. Per l'interprete la rubrica della norma non ha valore normativo, ma solo orientativo; dunque, non delitto è doloso. Va effettuata una interpretazione restrittiva della fattispecie. Il giovedì 2 settembre 2021 Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art.388) e violazione dei doveri.inerenti alla custodia (art.388-bis)L'art.388 contiene al suo interno otto fattispecie che hanno, talvolta, degli elementi strutturali talmente differenziati da far fatica a ricondurle al tratto unificante della mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. L'elemento comune alle diverse fattispecie sta nel fatto che individuano provvedimenti del giudice civile. L'elemento comune a tutte è sicuramente la procedibilità a querela della persona o ente, ossia del titolare del diritto o interesse, dalla mancata esecuzione del provvedimento giudiziario emesso: la procedibilità a querela è natura plurioffensiva e l'indicatore normativo delle fattispecie incluse nell'art.388. Rispetto alla formulazione originaria, il legislatore ha ampliato il novero delle fattispecie. Il primo comma prevede la fattispecie generale di mancata ottemperanza: "Chiunque, per".sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032". Si tratta di un reato, in quanto il soggetto attivo può essere solo chi è tenuto ad adempiere ad un provvedimento del giudice civile. La fattispecie presenta una struttura articolata, in quanto non incrimina la mancata ottemperanza ad un provvedimento giurisdizionale (tutela civilistica del creditore), ma incrimina specificamente le modalità di condotta. Le due riguardano il compimento di atti simulati o fraudolenti sui propri o sugli altrui beni.di atti giuridici che vengano oppurefraudolenti); fatti fraudolenti” siano la terza è costituita dal compimento di “altriidenti cabili in qualsiasi condotta materiale arti ciosa avente nalità esclusiva. La mancataottemperanza dell’ingiunzione dell’autorità giudiziaria va quali cata come elemento provvedimentocentrale, cioè come evento del reato. Il al quale non si ottempera puòfattispecie è dolosa.essere de nitivo o provvisoriamente esecutivi. La Nell’art.388 primocomma, poiché la mancata ottemperanza all’ingiunzione costituisce evento del reato, ladolodirezione nalistica del volersi sottrarre all’adempimento degli obblighi fonda ilintenzionale. consumaIl reato si con la mancata ottemperanza al provvedimento o con latentativo.scadenza del termine assegnato con l’intimazione ad adempiere. È ammesso il Ilsecondo comma delitto di elusione di speci ci provvedimenti.dell'autorità prevede un'azione giudiziaria inerente al diritto di famiglia: "La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di uguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito". L'elusione sembra indicare qualcosa in più della mancata ottemperanza, perché l'espressione linguistica "condotta attiva di intralcio fraudolento all'esecuzione del provvedimento" richiama una negazione e ne consegue l'irrilevanza delle condotte di pura omissione a fronte di un provvedimento che imponga.
Una condotta attiva di collaborazione. In alcuni contesti la giurisprudenza ha adottato un'interpretazione ampia della condotta elusiva, ricomprendendo anche la mera omissione. Il primo ambito di applicazione del secondo comma dell'art.388 riguarda i casi di mancato adempimento dell'obbligo del genitore a dare e mantenere il diritto di visita al genitore non affidatario. È indubbio se debba essere considerata sufficiente la condotta omissiva o debba esserci una condotta fraudolenta/simulata. Inoltre, è indubbio se la disposizione debba essere applicata anche al datore di lavoro che ottempera all'ordine di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato (misura cautelare a tutela della proprietà, del possesso o del credito). A fronte dell'incertezza del dato normativo dell'elusione, sarebbe opportuno l'intervento chiarificatore delle Sezioni.
ff figiovedì 2 settembre 2021 delitto a dolo generico: Unite della Corte di Cassazione. Si tratta di elisione del provvedimento giudiziario attraverso condotte fraudolente. Il terzo e il quarto comma tutela della proprietà industriale, prevedono due fattispecie inserite dal decreto comma terzo legislativo n.63 del 2018. Il primo prevede: "La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice che prescriva misure inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprietà industriale". Ha ad oggetto provvedimenti di natura cautelare o inibitoria. Il secondo prevede che: "È altresì punito con la pena prevista al primo comma chiunque, essendo obbligato alla riservatezza per espresso provvedimento adottato dal giudice nei procedimenti che riguardino diritti di proprietà industriale, viola il relativo ordine". Si tratta della violazione di un segreto a tutela della proprietà industriale che trova la suaIl testo formattato con i tag HTML corretti sarebbe il seguente:propria fonte nel dovere di riservatezza imposto dal provvedimento dell'autorità tutela della giudiziaria. I commi dal quinto all'ottavo prevedono diverse fattispecie a garanzia reale del pignoramento e dei provvedimenti cautelari del sequestro giudiziario o conservativo. Il quinto e il sesto comma prevedono tre stessa condotta, soggetto attivo diverso: caratterizzati dalla ma da un "Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione noa un anno e con la multa no a euro 309". "Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa data alla sua custodia, e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario dellasottrazione,
soppressione, cosa”. In tutte le fattispecie la condotta consiste nelladistruzione, dispersione deterioramentoo del bene. Questi due commi erano primaricompresi nell’art.334, sono stati poi inseriti nell’art.388 con la legge n.689 del 1981. Lascelta di sdoppiare la fattispecie dell’art.334 e quella dell’art.388 sta nella diversità dellanatura dei provvedimenti giudiziari che vincolano l’oggetto materiale del reato: nel primocaso il bene giuridico tutelato rientra nella dimensione pubblicistica (cose sottoposte asequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dell’autorità amministrativa);mentre, nel secondo caso rientra nella dimensione privatistica (cose sottoposte asettimo commapignoramento o sequestro giudiziario o conservativo). Il prevede che: “Ilcustode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario oconservativo che indebitamente ri uta, omette o ritarda un atto dell'u cio è
Punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516”. Si tratta di un proprio degli atti d’uccio del custode: che sanziona l’omissione dell’atto non viene realizzato; il ritardo consiste nella realizzazione dell’atto oltre il termine previsto per la sua adozione; il rifiuto presuppone una richiesta che il custode abbia rigettato. La condotta indebitamente: deve essere commessa violazione della disciplina extrapenale dei doveri fattispecie dolosa. comma, d’uccio del custode. Si tratta dell’ottavo in ne, prevede che: “La pena di cui al settimo comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua debitore o l’amministratore, il direttore generale