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Igiene e cure mediche

A partire dall’articolo 29, si apre il Capitolo III della Sezione II, dedicato al mantenimento dell’igiene tra i prigionieri e alle cure mediche che devono essere loro garantite. Lo Stato che detiene i prigionieri deve assicurare la pulizia e la salubrità dei campi e la prevenzione delle epidemie, attraverso l’attuazione di tutte le misure igieniche necessarie. È questo il dettato del primo comma dell’articolo 29, che prosegue indicando la necessità di dotare i prigionieri di impianti sanitari puliti giorno e notte. Qualora vi siano prigioniere, i sanitari dovranno essere divisi tra donne e uomini. Importante è anche la predisposizione di bagni e docce, collegata alla somministrazione di acqua e sapone per la pulizia quotidiana del corpo e per il lavaggio della biancheria dei prigionieri. I detenuti devono godere degli impianti, delle facilitazioni e del tempo necessari a effettuare tali attività.

A Guantanamo sono previste uscite periodiche dalle gabbie, per permettere una doccia e il taglio della barba. Tuttavia, vengono permessi solo dieci minuti per dedicarsi alla propria pulizia, cosa che risulta in netto contrasto con le disposizioni dell’articolo 29 della III Convenzione. L’acqua, a Guantanamo, è «un premio alla disciplina. Il perno attorno al quale gira un sistema modulare di concessioni e privazioni, questo sì figlio di un dottorato in scienza della segregazione». Infatti, se non si collabora, l’aria e l’acqua vengono ridotte significativamente, in un sistema molto dettagliato di bonus malus.

Infermeria nei campi di prigionia

In ogni campo di prigionia, deve trovare collocazione un’infermeria (articolo 30). In essa, i prigionieri hanno la possibilità di ricevere cure adeguate alle proprie necessità e di ottenere un regime alimentare corretto. L’infermeria può essere dotata di locali d’isolamento per i malati contagiosi o mentali. I malati gravi o quelli per cui è necessaria una cura speciale, un intervento chirurgico o l’ospitalizzazione, hanno il diritto di essere ammessi in un ospedale militare o civile adeguato. Una situazione privilegiata è riservata agli invalidi (specialmente ai ciechi) e alla loro rieducazione, in vista del loro rimpatrio. È il personale sanitario della Potenza da cui dipendono i prigionieri (se possibile, della stessa nazionalità) ad occuparsi di loro.

C. BONINI, op. cit., p. 31.

C. BONINI, op. cit., p. 32: «Esistono quattro livelli di detenzione. Al primo, si gode del massimo dei vantaggi. Si può fare l’aria tre volte la settimana per trenta minuti. Che diventano quaranta con doccia e barba. Al secondo, i minuti diminuiscono.

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

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