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• IMMAGINE NON PALESEMENTE IPERBOLICA
•
Tuttavia non si danno specifiche istruzioni su come distinguere l'una dall'altra.
Esempi di iperbole della vita quotidiana: sono stanco morto, hai un minuto?, esco a fare quattro
passi, ho mangiato quintali di pasta, scrivere due righe, è una vita che aspetto, “Io che non vivo più
di un'ora senza te...” (l'iperbole si può trovare anche nelle canzoni, nella letteratura, nella satira...).
“L'iperbole è una bugia senza il fine di ingannare”, Bice Mortara Garavelli.
ESEMPI di
- Campagne pubblicitarie che fanno uso di un'iperbole non palese (pubblicità ingannevoli):
Natural fit (prodotto dimagrante): dice che al mese si può perdere un numero elevato (ma
• non impossibile) di chili.
Natural fit (prodotto dimagrante): sostiene l'efficacia del prodotto anche se la sua assunzione
• non è accompagnata da una dieta sana.
Staminal seno (per effetti volumizzanti e tonificanti per il seno): paragona gli effetti del
• prodotto a quelli che si possono ottenere con la chirurgia.
Erbolario Ananas cel: vi è un'esagerazione non palese dell'efficacia del prodotto.
•
- Campagne pubblicitarie che fanno uso di un'iperbole palese (pubblicità non ingannevoli):
Deodorante Axe: un ragazzo viene circondato da un mare di ragazze.
• Land Rover Defender (affissione): si vede un paesaggio di vette inesplorate e un'aquila con
• la scritta “Go beyond” (si intende: vai oltre dove possono arrivare le aquile).
Reggiseno push-up (affissione): un ombrello viene sostenuto dal reggiseno perché la donna
• ha le mani occupate.
CRITERI per DISTINGUERE le iperboli palesi da quelle non palesi:
I : iperbole palese
• RONIA
I : iperbole palese
• MPOSSIBILITÀ FISICA
P (realmente esistiti che incarnano certe caratteristiche eccezionali per
• ERSONAGGI STORICI
antonomasia) / : iperbole palese
EVENTI STORICI
L : iperbole non palese
• INGUAGGIO SCIENTIFICO
www.iap.it: Istituto dell'autodisciplina pubblicitaria, 1966. Ha emanato un codice di cui si sono fatte
fino ad oggi 60 edizioni. Siamo nel campo delle norme autonome. Una parte dei sottoscrittori di
questo codice sono le agenzie di pubblicità (coloro che realizzano la campagna pubblicitaria), ma
anche i mezzi di comunicazione e gli inserzionisti, i committenti e gli utenti, questi ultimi riuniti
nell'UPA (Utenti di Pubblicità Associati).
S del CODICE di AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA: + +
OTTOSCRITTORI INSERZIONISTI PUBBLICITARI
.
MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA
Tutti gli iscritti al Codice si impegnano a farlo rispettare anche a coloro con i quali entrano in
contatto tramite una clausola di accettazione. In una collaborazione, se uno dei soggetti è iscritto
allo IAP, vincola quindi automaticamente il partner.
DECISIONI:
P G
• RONUNCE DEL IURÌ
I C C
• NGIUNZIONI DEL OMITATO DI ONTROLLO
ORGANI di GIURISDIZIONE interni allo IAP:
C C : ha un carattere di filtro, perché gran parte delle violazioni vengono
• OMITATO DI ONTROLLO
prima sottoposte ad esso. Il Comitato di Controllo agisce sia di sua sponte, sia rispondendo a
sollecitazioni. Le sue decisioni sono le ingiunzioni e possono essere messe in discussione,
quindi sono appellabili.
G : ad esso giungono meno casi da affrontare, filtrati prima dal Comitato di Controllo.
• IURÌ
Interviene solo su sollecitazione e le sue decisioni sono inappellabili.
SOGGETTI che possono sottoporre una pubblicità a controllo:
O
• RGANIZZAZIONI DI CONSUMATORI
S
• INGOLI CITTADINI
PROCEDIMENTO:
Pubblicità senza violazioni → archiviata
• Pubblicità ambigua → istruttoria per ulteriore analisi:
• > Dubbio risolto → pubblicità archiviata
• > Dubbio non risolto: emissione di un'ingiunzione di desistenza o comunicazione
• commerciale sottoposta al Giurì (che può essere contattato anche dall'inserzionista che non è
d'accordo con l'ingiunzione).
La REALTÀ è un po' più complicata:
A tutela del cittadino, l'onere della prova spetta all'accusa. Nella disciplina pubblicitaria c'è
• quindi un' ' , che spetta all'inserzionista, il quale deve
INVERSIONE DELL ONERE DELLA PROVA
dimostrare che la comunicazione pubblicitaria non è ingannevole. Questo avviene perché
dev'essere tutelata la parte più debole (il comune cittadino, il consumatore). Art. 6 Codice di
autodisciplina.
Il Comitato di Controllo può intervenire su comunicazioni commerciali non ancora diffuse,
• su richiesta dell'inserzionista: si tratta di un .
PARERE PREVENTIVO DI CONFORMITÀ
CASE STUDY IV – No. Anorexia
Ambito del caso trattato: pubblicità.
Dovere generale a cui attiene il caso: dovere generale di rispetto della persona.
La campagna pubblicitaria è stata diffusa per mezzo affissione ed è stata organizzata dalla casa di
moda Nolita, fashion brand del gruppo Flash&Partners.
Il manifesto rappresenta il corpo nudo di Isabelle Caro, modella di 31 chili che soffriva di anoressia,
fotografata da Oliviero Toscani.
La pubblicità è stata bloccata con una pronuncia del Giurì del 16/10/2007, in quanto
strumentalizzazione commerciale della malattia: il suo messaggio non era conforme agli artt. 1
(lealtà pubblicitaria) e 10 (convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona) del Codice di
Autodisciplina Pubblicitaria.
- Ragioni di chi ritiene questa pubblicità corretta:
Il fine del messaggio è positivo
• Solo con modalità ad effetto si può effettivamente sensibilizzare al problema
• La modella ha scelto di farlo
•
- Ragioni di chi ritiene questa pubblicità non corretta:
Si lede la dignità della modella, raffigurata nella sua malattia, nella sua sofferenza, nel suo
• corpo debole e nudo di fronte a tutti
Si ledono gli altri che, in qualche modo, sono legati alla pubblicità
•
Un PROBLEMA centrale è: è sufficiente il consenso per permettere certi usi dell'immagine (e non
solo) della persona? I due valori in gioco sono LIBERTÀ e AUTONOMIA del soggetto. Certe
campagne che lasciano il consenso totalmente libero al soggetto rischiano di offendere chi le vede, a
diversi livelli: si parla di OFFESA al PUBBLICO.
CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE COMMERCIALE
Emanato dall'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria – via Larga, 15 – 20122 Milano
60.a Edizione in vigore dal 12 novembre 2015
La 1.a edizione del Codice risale al 12 maggio 1966
NORME PRELIMINARI E GENERALI
a) Finalità del Codice
Il Codice di Autodisciplina ha lo scopo di assicurare che la comunicazione commerciale, nello
svolgimento del suo ruolo particolarmente utile nel processo economico, venga realizzata come
servizio per il pubblico, con speciale riguardo alla sua influenza sul consumatore.
Il Codice definisce le attività in contrasto con le finalità suddette, ancorché conformi alle vigenti
disposizioni legislative; l'insieme delle sue regole, esprimendo il costume cui deve uniformarsi
l'attività di comunicazione, costituisce la base normativa per l'autodisciplina della comunicazione
commerciale.
b) Soggetti vincolati
Il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale è vincolante per utenti, agenzie,
consulenti di pubblicità e di marketing, gestori di veicoli pubblicitari di ogni tipo e per tutti coloro
che lo abbiano accettato direttamente o tramite la propria associazione, ovvero mediante la
conclusione di un contratto di cui al punto d), finalizzato all'effettuazione di una comunicazione
commerciale.
TITOLO I
REGOLE DI COMPORTAMENTO
Art. 1 – Lealtà della comunicazione commerciale
La comunicazione commerciale deve essere onesta, veritiera e corretta. Essa deve evitare tutto ciò
che possa screditarla.
Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole
La comunicazione commerciale deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da
indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non
palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il
prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione, l’identità delle persone rappresentate, i
premi o riconoscimenti. Nel valutare l’ingannevolezza della comunicazione commerciale si assume
come parametro il consumatore medio del gruppo di riferimento.
Art. 4 – Testimonianze
Le testimonianze e altre forme di accreditamento di un prodotto, con finalità promozionali, devono
rendere palese la loro natura ed essere autentiche e responsabili.
Art. 6 – Dimostrazione della verità della comunicazione commerciale
Chiunque si vale della comunicazione commerciale deve essere in grado di dimostrare, a richiesta
del Giurì o del Comitato di Controllo, la veridicità dei dati, delle descrizioni, affermazioni,
illustrazioni e la consistenza delle testimonianze usate.
Art. 7 – Identificazione della comunicazione commerciale
La comunicazione commerciale deve essere sempre riconoscibile come tale. Nei mezzi e nelle
forme di comunicazione commerciale in cui vengono diffusi contenuti e informazioni di altro
genere, la comunicazione commerciale deve essere nettamente distinta per mezzo di idonei
accorgimenti.
Art. 9 – Violenza, volgarità, indecenza
La comunicazione commerciale non deve contenere affermazioni o rappresentazioni di violenza
fisica o morale o tali che, secondo il gusto e la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi
indecenti, volgari o ripugnanti.
Art. 10 – Convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona
La comunicazione commerciale non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose.
Essa deve rispettare la dignità della persona in tutte le sue forme ed espressioni e deve evitare ogni
forma di discriminazione, compresa quella di genere.
Art. 14 – Denigrazione
È vietata ogni denigrazione delle attività, imprese o prodotti altrui, anche se non nominati.
Art. 15 – Comparazione
È consentita la comparazione quando sia utile ad illustrare, sotto l’aspetto tecnico o economico,
caratteristiche e vantaggi dei beni e servizi oggetto della comunicazione commerciale, ponendo a
confronto obiettivamente caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili tecnicamente e
rappresentative di beni e servizi concorrenti, che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli