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SL.
Secondo il garante della privacy:
“Il luogo di lavoro è una formazione sociale nella quale va assicurata la tutela dei diritti, delle
libertà fondamentali e della dignità degli interessati garantendo che, in una cornice di reciproci
diritti e doveri, sia assicurata l'esplicazione della personalità del lavoratore e una ragionevole
protezione della sua sfera di riservatezza nelle relazioni personali e professionali”
Secondo i Garanti europei:
Il principio generale di segretezza della corrispondenza copre le comunicazioni sul
• posto di lavoro, ed in questo ambito rientrano plausibilmente la posta elettronica ed i
files ad essa acclusi.
La tutela della vita privata comprende in certa misura anche il diritto a stabilire e
• sviluppare relazioni con altri esseri umani. Il fatto che tali relazioni interessino in larga
misura l’ambiente di lavoro pone alcuni limiti alle legittime esigenze del datore di lavoro
in fatto di provvedimenti di vigilanza.
Sentenza della Corte di Cassazione, 3 aprile 2002:
Sono leciti – e senza bisogno del preventivo accordo sindacale previsto dal secondo comma
dell’art.4 SL – perché certamente fuori dall’ambito di applicazione dell’art.4, i cosiddetti
25
“controlli difensivi”, ossia quelli che non attengono all’attività lavorativa, ma che sono diretti ad
accertare eventuali condotte illecite del lavoratore.
Sentenza del pretore di Milano (1984):
Occorre subito sgomberare il campo da un equivoco: l'impiego di elaboratori elettronici e di
memorie artificiali non costituisce di per se stesso una invasione vessatoria della sfera
personale altrui, anche se la potenzialità offensiva di tali strumenti è ben al di là di qualsiasi
ingerenza ipotizzata prima dell'avvento dell'informatica.
Si deve assumere, come postulato del nostro contesto storico sociale, il principio secondo cui,
attenendo ad aspetto meramente interiore della individualità e cioè alla libertà del soggetto, il
jure datum.
se non sia
controllo sulla persona è illecito
La possibilità di controllo, dunque, in tanto è legittima in quanto la deroga al principio sia
giustificata da altri interessi, ai quali l'ordinamento giuridico riconosca una dignità così "degna
di tutela" da sacrificare il principio generale.
"La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di
Art.13 della Costituzione:
detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà
personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla
legge (...)".
La tendenza del legislatore attuale è dunque quella di permettere l'eccezione al principio della
libertà della persona, purché tale deroga sia contenuta nei termini e nei limiti stretti del
sacrificio necessario a garantire la tutela di quell'altro interesse confliggente col primo e
comunque meritevole di tutela.
Si tratta cioè di individuare il titolo che fonda l'eccezione al principio generale.
L'attenzione, nel caso di specie, va localizzata su quell'aspetto della autonomia negoziale che è
il contratto di lavoro.
È solo in questa prospettiva che può essere inquadrato e ricevere significato il diritto alla
prestazione da parte del datore di lavoro, con il conseguente non già sul
diritto al controllo
lavoratore, bensì sul di quest'ultimo, e nel limite che il controllo non sia tale da
prodotto
invadere quegli aspetti della personalità che non sia necessario toccare perché non coinvolti in
quel rapporto di interessi (alla riservatezza da una parte ed al prodotto dall'altra).
È ovvio che il lavoratore non possa scegliere "che cosa" fare, ma "come" fare ciò che gli è stato
demandato è un fatto connesso alla sua personalità ed alla sua, più o meno richiesta, creatività.
Ma vi è di più e di diverso: il datore di lavoro ha un interesse obiettivo, perché connesso
all'interesse della produzione a che il lavoro venga svolto in un determinato modo. E cioè sotto
due profili: il primo è quello di avere un prodotto quantitativamente e qualitativamente più
prossimo possibile al meglio ottenibile con gli strumenti usati; il secondo profilo, invece, è più
delicato, in quanto connesso al controllo sulle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa alla
quale consegue il prodotto del lavoro. Non vi sono dubbi circa il fatto che anche sotto questo
aspetto il datore di lavoro abbia un interesse che gli consegue dalla sua posizione di contraente
e che ne sia legittimato alla tutela dall'aspettativa di un prodotto quantitativamente e
qualitativamente congruo. Infatti, il controllo è ammesso, ma entro certi limiti.
Il legislatore odierno ha riconosciuto la possibilità di (ad
controllo dell'uomo sull'uomo
esempio del capo reparto, del capo ufficio, ecc.), ma sull'uomo, in
non già quello della macchina 26
quanto ciò introdurrebbe la legittimazione di una nuova alienazione e l'abdicazione da tutte
quelle conquiste di civiltà che hanno caratterizzato il nostro secolo e la nostra società.
Si è ritenuta la liceità di strumenti quali, ad esempio, i cartellini orari ed altro, semplicemente
perché il controllo operato con tali strumenti non è qualitativamente diverso da una attività di
controllo di un capo ufficio avanti al quale, in ipotesi, sfilino i lavoratori dandosi presenti ad una
certa ora. Dietro tali strumenti, quindi, non si cela alcuna insidia: lo strumento è a "misura
d'uomo".
Diverso è il caso di una macchina che operi un controllo sull'uomo con modalità che escano da
un rapporto paritario con lo stesso, e che, quindi, ponga in essere una situazione di squilibrio.
Ci si chiede: che tipo di contratto sarebbe, nel concreto, quello nel quale, a fronte della
retribuzione, il lavoratore presta una attività lavorativa soggetta a controllo con strumenti che
alienino la personalità del contraente?
Nello stesso senso, del resto, corre il principio costituzionale previsto dall'art. 36 della
Costituzione, dal quale si ricava il conforto di postulare che la retribuzione deve assicurare una
esistenza libera e dignitosa e non già... una moderna alienazione.
"Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla
Art.36 della Costituzione:
quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia
un'esistenza libera e dignitosa (...)".
E' chiaro che tale principio del controllo] va interpretato alla luce di tutto il sistema
[divieto
costituzionale fino a valutarne 1'esatta portata in relazione agli altri interessi di pari dignità
con i quali venga a confliggere.
Nel caso di specie, trattandosi di un particolare aspetto della tutela della libertà morale del
cittadino, poiché riguarda il cittadino-lavoratore, il principio confliggente è quello di cui all'art.
41 della Costituzione laddove si sancisce che libera.
l'iniziativa economica privata è
"L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in
Art.41 della Costituzione:
contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana (...)".
Solo che in questo caso è lo stesso Costituente a risolvere il conflitto fra interessi costituzionali,
avendo stabilito che, comunque, l'iniziativa economica non può svo1gersi in contrasto con 1a
libertà e la dignità umana.
L’intervento nella sfera personale altrui non deve essere così vessatorio da creare una di per sé
rilevante messa in pericolo di quella libertà morale del lavoratore che costituisce l'interesse
protetto dalla norma, mediante la subordinazione dell'uomo nei suoi vari momenti di
manifestazione della personalità al controllo della macchina con la conseguente alienazione
dello stesso sull'ara sacrificale della produttività fine a sé stessa.
Finché il controllo è concordato (se sappiamo dove e come siamo controllati), uomo avvisato
mezzo salvato; ma in questo caso i programmatori non sapevano di essere controllati: se uno
sa di essere controllato inevitabilmente si comporta in modo diverso. L’importante è che il
controllo e il metodo di controllo sia concordato.
‘La quantità fa qualità’: se la quantità è tale, e possibile che si faccia un salto di qualità e si passi
ad un controllo sovraumano. Il controllo sul posto di lavoro quindi va bene ma non deve essere
tale da portare all’alienazione.
Controllate se email e telefono vengono usati impropriamente sul posto di lavoro (uso
personale). 27
EVOLUZIONE DEL LAVORO NELLA SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE
omogeneizzazione
Un aspetto evidenziato sin da subito, è la tra lavoro tra operaio (di
produzione) e lavoro impiegatizio (di servizio), che tendono a convergere in un modello di
attività lavorativa vista come regolazione di flussi e comunicazioni.
La seconda rivoluzione industriale (seconda: elettricità; prima: vapore) ha sempre avuto l’idea
del lavoro manuale (operaio) e lavoro impiegatizio (intellettuale) ma ora sono arrivati quasi a
fondersi: il lavoro è intermediato dal computer. Alcuni lavoro posso essere gestiti da
un’interfaccia costituita da un computer e da una rappresentazione dei processi che vengono
gestiti.
convergenza
C’è tra lavoro operaio e impiegatizio: operai e impiegati sono assimilati a operatori
che si interfacciano con un sistema di monitoraggio e regolazione di un processo (industriale o
gestionale).
Questo aspetto di intermediazione informatica è sempre più presente e crescerà sempre di più:
è tutto un sistema di monitoraggio di processi che siano industriali, gestionali, finanziari. Ed è
per questo che si parla di omogeneizzazione e convergenza.
Spesso poi, confondiamo intensificazione e produttività del lavoro, che però sono due nozioni
L’intensità del produttività del lavoro.
differenti. lavoro è una nozione differente da quella della
intensificazione del lavoro
Per si intende che uno stesso numero di lavoratori fabbrica nello
stesso tempo una più grande quantità di prodotti, grazie a tecnologie e metodi che aumentano
il ritmo o riducono la porosità del tempo di lavoro. L’intensificazione del lavoro è legata al fatto
che il temp