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Estratto del documento

C.D DECRETO BERSANI D.L. 223/2006

Art. 2

“In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione

delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta

nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data

di entrata in vigore del presente decreto SONO ABROGATE le disposizioni legislative e

regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

L’obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati

• al raggiungimento degli obiettivi perseguiti

Il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa, circa i titoli e le specializzazioni

• professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi

delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto e'

verificato dall'ordine

Ha avuto effetto dirompente perché tocca due aspetti che erano il cuore delle attività della

vigilanza, ordine... una delle questioni che caratterizzava l’intero ordinamento professionale: cioè

le tariffe, e la pubblicità, prima c’erano norme rigorosissime per fare pubblicità.

Es. se lo psicologo avesse abbassato le tariffe avrebbe violato il decoro e professionalità.

Bersani lo abolisce.

Fino alla legge BERSANI sono state fatte battaglie a livello di consiglio nazionale per l’ordine degli

psicologi per farsi conoscere dai ministeri il tariffario

es. da un minimo di 70euro a un massimo di X.

È stata una battaglia grande perché così si riconosceva una nostra dignità e decoro. Si era l’unica

categoria professionale a non avere un tariffario. Sono stati fatti passi avanti, si era arrivati a

standard minimi di tariffe fino a che non è arrivato il decreto Bersani che ha seppellito la possibilità

di applicarle, e le ha abolite per gli altri che li avevano. Gli psicologi avevano uno pseudo tariffario

che con questo provvedimento è stato abolito.

Le prestazioni troppo scontate, prima del decreto Bersani erano impensabili dal punto di vista

deontologico anche dagli psicologi, mentre, ora questo è un elemento che sfugge alla possibilità di

intervento da parte dell’ordine.

Il DECRETO BERSANI è comunque uno dei primi provvedimenti con cui la LEGGE INTERVIENE in

à

maniera pesante su quelle che sono norme caratteristiche dell’ordinamento giuridico

professionale.

Questa tendenza si è consolidata fino ad arrivare ad un provvedimento altrettanto dirompente (per

quanto riguarda gli obblighi)

DPR 137, 2012.

à

D.P.R. 137/2012 REGOLAMENTO RECANTE RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI

Siamo nel governo MONTI un regolamento che riformava gli ordinamenti professionali

provvedendo a:

• Obbligo di assicurazione

• Libera concorrenza e pubblicità informativa più ampio rispetto a Bersani

à

• Obbligo di formazione continua.

In parallelo, oltre a DPR, c’è anche un altro provvedimento normativo.

L. N. 27/2012 CONVERSIONE IN LEGGE DL 1/2012 “MISURE URGENTI IN MATERIA DI

CONCORRENZA, LIBERALIZZAZIONE E INFRASTRUTTURE

• Definitiva abrogazione dei tariffari (sostituiti dai “parametri”)

• Obbligo di previa pattuizione del compenso (in forma scritta: la legge 4 Agosto 2017 n. 124

entrata in vigore dal 29 Agosto 2017, rende obbligatoria la forma scritta (o digitale) di tale

adempimento, finora ammesso anche soltanto in forma verbale)

sotto lo stesso governo, che oltre alla legge L.27/2012, che oltre a prevedere la definitiva

abrogazione del tariffario sostituiti da parametri, prevede obbligo di preventiva pattuizione del

compenso su cui era stato previsto inizialmente in forma libera, ma recentemente il legislatore nel

2017 il compenso deve essere necessariamente pattuito per iscritto.

Questi obblighi finiscono con l’avere una propria rilevanza deontologica anche a prescindere dal

fatto di essere contenuti nel CD, quindi imposti ai professionisti come norma di legge la cui

inosservanza può portare a una violazione deontologica.

Il primo, al DPR 137/2012 è l’assicurazione professionale.

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE ART. 5 – DPR 137/2012

1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai

consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea ASSICURAZIONE per i danni

derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di

documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al

momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo

massimale e ogni variazione successiva

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare

Art. 5 (norma per tutte le professioni regolamentate)

da nessuna parte del CD non si trova l’obbligo di stipulare una polizza professionale. Ma se non lo

fa subisce punizione deontologica.

Nel punto due la terminologia è tale da eliminare qualsiasi potere discrezionale a capo all’ordine

(indicativo presente)

es. di come la legge possa introdurre obblighi che ancorché non siano contenuti nel CD possono

à

comportare a violazioni deontologiche

LIBERA CONCORRENZA E PUBBLICITA’ INFORMATIVA – ART. 4 D.P.R. 137/2012

C’era stata una deliberazione nella pubblicità anche con il decreto Bersani ma qui:

1. è ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni

regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello

studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni

2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e

corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca,

ingannevole o denigratoria

3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare,

oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n.

206, e 2 agosto 2007, n. 145.

Aggiunge, rispetto al decreto Bersani, le parole “con ogni mezzo”. Se la pubblicità informativa è

ammessa dal legislatore “con ogni mezzo” come posso fare io ordine professionale a dire che

determinati contesti non sono adeguati per svolgere pubblicità professionale? Non lo posso più fare.

Es. proibire ad un professionista di fare volantinaggio sulla propria professione in pizzeria ora non si

può più fare.

Comma 2: la pubblicità deve essere veritiera e corretta, non essere ingannevole equivoca o

denigratoria. Come nel caso dell’assicurazione professionale, il legislatore dice che la violazione

costituisce illecito professionale.

L’ottica del legislatore è un po’ cambiata; viene tutelato l’utente consumatore non c’è più la

à

tutela dell’immagine della professione. Prima il fatto di poter attaccare il volantino era qualcosa

aberrante per la professione, mentre la veridicità e trasparenza del messaggio è una cosa mantenuta

in quanto direttamente tutelante l’utente.

PATTUIZIONE COMPENSO ART. 9 L. 27/2012

Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado

di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal

momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della

polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la

misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o

digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va

pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e

contributi.

Quella della preventiva pattuizione è stata contestata dagli psicologi, perché quando vedi una per

la prima volta è difficile fare un preventivo. Devo fare preventivo che posso delineare ipotesi che

prevedo possano verificarsi. In realtà questo era già un obbligo contenuto nel CD, quindi è un caso

in cui il legislatore ha elevato a norma di legge un obbligo già contenuto del CD, anche se non in

forma così precisa. Si tratta dell’art. 23 del CD

ART. 23 CODICE DEONTOLOGICO

“lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale”

è importante, perché uno che inizia psicoterapia.

Norme analoghe del CD spagnolo e portoghese.

Attenzione a situazione di “dipendenza psicologica” che normalmente deriva dal rapporto con lo

psicologo (art. 57 Codice Etico psicologi spagnoli, art. 16 codice etico psicologi portoghesi, art. 54

Codice di Deontologia Medica).

Consenso informato e pattuizione del compenso viaggiano di pari passo. Il costo di una

determinata prestazione è parte essenziale anche del consenso. Se sto male e voglio fare

psicoterapia e scelgo la psicanalisi devo mettere in conto l’approccio terapeutico ma anche che è

un certo tipo di terapia con un certo costo. Questo può incidere sulla mia decisione per una

psicoterapia piuttosto che per un’altra.

Sarebbe opportuno dire in fase diagnostica che è un lavoro che prevede un approccio lungo, corto,

con questa metodologia ecc... perché se una persona può scegliere quella più adatta.

Possiamo sfruttare la nostra conoscenza e proporre un contratto di “lavoro” spiegando metodologia

e tutto, però è necessario che fin dall’inizio gli dia un’idea che gli faccia capire qual è il mio

orientamento. Splittare in due sia pattuizione del compenso che il consenso informato. Un conto è

un consenso informato per un’attività di tipo conoscitivo diagnostico, e un conto è un consenso

informato per un lavoro terapeutico o riabilitazione. Sarebbe opportuno distinguere queste due

cose e questi due momenti. Però, fin dall’inizio di dove si sta muovendo il cittadino serve.

Sta a me spiegare che lavoro andrò a fare con il paziente anche se la pattuizione del compenso e

consenso lo vado a fare per step successivi.

Il principio guida è quello della trasparenza, l’ipotesi di percorso è prospettare fin da subito. Diamo

così al cittadino la possibilità di orientarsi e s

Dettagli
A.A. 2018-2019
47 pagine
SSD Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-PSI/07 Psicologia dinamica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francescacestonarozorzan di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Etica della ricerca e Deontologia Professionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Colombari Manuela.