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C.D DECRETO BERSANI D.L. 223/2006
Art. 2
“In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione
delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta
nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data
di entrata in vigore del presente decreto SONO ABROGATE le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:
L’obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati
• al raggiungimento degli obiettivi perseguiti
Il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa, circa i titoli e le specializzazioni
• professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi
delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto e'
verificato dall'ordine
Ha avuto effetto dirompente perché tocca due aspetti che erano il cuore delle attività della
vigilanza, ordine... una delle questioni che caratterizzava l’intero ordinamento professionale: cioè
le tariffe, e la pubblicità, prima c’erano norme rigorosissime per fare pubblicità.
Es. se lo psicologo avesse abbassato le tariffe avrebbe violato il decoro e professionalità.
Bersani lo abolisce.
Fino alla legge BERSANI sono state fatte battaglie a livello di consiglio nazionale per l’ordine degli
psicologi per farsi conoscere dai ministeri il tariffario
es. da un minimo di 70euro a un massimo di X.
È stata una battaglia grande perché così si riconosceva una nostra dignità e decoro. Si era l’unica
categoria professionale a non avere un tariffario. Sono stati fatti passi avanti, si era arrivati a
standard minimi di tariffe fino a che non è arrivato il decreto Bersani che ha seppellito la possibilità
di applicarle, e le ha abolite per gli altri che li avevano. Gli psicologi avevano uno pseudo tariffario
che con questo provvedimento è stato abolito.
Le prestazioni troppo scontate, prima del decreto Bersani erano impensabili dal punto di vista
deontologico anche dagli psicologi, mentre, ora questo è un elemento che sfugge alla possibilità di
intervento da parte dell’ordine.
Il DECRETO BERSANI è comunque uno dei primi provvedimenti con cui la LEGGE INTERVIENE in
à
maniera pesante su quelle che sono norme caratteristiche dell’ordinamento giuridico
professionale.
Questa tendenza si è consolidata fino ad arrivare ad un provvedimento altrettanto dirompente (per
quanto riguarda gli obblighi)
DPR 137, 2012.
à
D.P.R. 137/2012 REGOLAMENTO RECANTE RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI
Siamo nel governo MONTI un regolamento che riformava gli ordinamenti professionali
provvedendo a:
• Obbligo di assicurazione
• Libera concorrenza e pubblicità informativa più ampio rispetto a Bersani
à
• Obbligo di formazione continua.
In parallelo, oltre a DPR, c’è anche un altro provvedimento normativo.
L. N. 27/2012 CONVERSIONE IN LEGGE DL 1/2012 “MISURE URGENTI IN MATERIA DI
CONCORRENZA, LIBERALIZZAZIONE E INFRASTRUTTURE
• Definitiva abrogazione dei tariffari (sostituiti dai “parametri”)
• Obbligo di previa pattuizione del compenso (in forma scritta: la legge 4 Agosto 2017 n. 124
entrata in vigore dal 29 Agosto 2017, rende obbligatoria la forma scritta (o digitale) di tale
adempimento, finora ammesso anche soltanto in forma verbale)
sotto lo stesso governo, che oltre alla legge L.27/2012, che oltre a prevedere la definitiva
abrogazione del tariffario sostituiti da parametri, prevede obbligo di preventiva pattuizione del
compenso su cui era stato previsto inizialmente in forma libera, ma recentemente il legislatore nel
2017 il compenso deve essere necessariamente pattuito per iscritto.
Questi obblighi finiscono con l’avere una propria rilevanza deontologica anche a prescindere dal
fatto di essere contenuti nel CD, quindi imposti ai professionisti come norma di legge la cui
inosservanza può portare a una violazione deontologica.
Il primo, al DPR 137/2012 è l’assicurazione professionale.
ASSICURAZIONE PROFESSIONALE ART. 5 – DPR 137/2012
1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai
consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea ASSICURAZIONE per i danni
derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di
documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al
momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo
massimale e ogni variazione successiva
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare
Art. 5 (norma per tutte le professioni regolamentate)
da nessuna parte del CD non si trova l’obbligo di stipulare una polizza professionale. Ma se non lo
fa subisce punizione deontologica.
Nel punto due la terminologia è tale da eliminare qualsiasi potere discrezionale a capo all’ordine
(indicativo presente)
es. di come la legge possa introdurre obblighi che ancorché non siano contenuti nel CD possono
à
comportare a violazioni deontologiche
LIBERA CONCORRENZA E PUBBLICITA’ INFORMATIVA – ART. 4 D.P.R. 137/2012
C’era stata una deliberazione nella pubblicità anche con il decreto Bersani ma qui:
1. è ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni
regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello
studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni
2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e
corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca,
ingannevole o denigratoria
3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare,
oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n.
206, e 2 agosto 2007, n. 145.
Aggiunge, rispetto al decreto Bersani, le parole “con ogni mezzo”. Se la pubblicità informativa è
ammessa dal legislatore “con ogni mezzo” come posso fare io ordine professionale a dire che
determinati contesti non sono adeguati per svolgere pubblicità professionale? Non lo posso più fare.
Es. proibire ad un professionista di fare volantinaggio sulla propria professione in pizzeria ora non si
può più fare.
Comma 2: la pubblicità deve essere veritiera e corretta, non essere ingannevole equivoca o
denigratoria. Come nel caso dell’assicurazione professionale, il legislatore dice che la violazione
costituisce illecito professionale.
L’ottica del legislatore è un po’ cambiata; viene tutelato l’utente consumatore non c’è più la
à
tutela dell’immagine della professione. Prima il fatto di poter attaccare il volantino era qualcosa
aberrante per la professione, mentre la veridicità e trasparenza del messaggio è una cosa mantenuta
in quanto direttamente tutelante l’utente.
PATTUIZIONE COMPENSO ART. 9 L. 27/2012
Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado
di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal
momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della
polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la
misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o
digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va
pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e
contributi.
Quella della preventiva pattuizione è stata contestata dagli psicologi, perché quando vedi una per
la prima volta è difficile fare un preventivo. Devo fare preventivo che posso delineare ipotesi che
prevedo possano verificarsi. In realtà questo era già un obbligo contenuto nel CD, quindi è un caso
in cui il legislatore ha elevato a norma di legge un obbligo già contenuto del CD, anche se non in
forma così precisa. Si tratta dell’art. 23 del CD
ART. 23 CODICE DEONTOLOGICO
“lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale”
è importante, perché uno che inizia psicoterapia.
Norme analoghe del CD spagnolo e portoghese.
Attenzione a situazione di “dipendenza psicologica” che normalmente deriva dal rapporto con lo
psicologo (art. 57 Codice Etico psicologi spagnoli, art. 16 codice etico psicologi portoghesi, art. 54
Codice di Deontologia Medica).
Consenso informato e pattuizione del compenso viaggiano di pari passo. Il costo di una
determinata prestazione è parte essenziale anche del consenso. Se sto male e voglio fare
psicoterapia e scelgo la psicanalisi devo mettere in conto l’approccio terapeutico ma anche che è
un certo tipo di terapia con un certo costo. Questo può incidere sulla mia decisione per una
psicoterapia piuttosto che per un’altra.
Sarebbe opportuno dire in fase diagnostica che è un lavoro che prevede un approccio lungo, corto,
con questa metodologia ecc... perché se una persona può scegliere quella più adatta.
Possiamo sfruttare la nostra conoscenza e proporre un contratto di “lavoro” spiegando metodologia
e tutto, però è necessario che fin dall’inizio gli dia un’idea che gli faccia capire qual è il mio
orientamento. Splittare in due sia pattuizione del compenso che il consenso informato. Un conto è
un consenso informato per un’attività di tipo conoscitivo diagnostico, e un conto è un consenso
informato per un lavoro terapeutico o riabilitazione. Sarebbe opportuno distinguere queste due
cose e questi due momenti. Però, fin dall’inizio di dove si sta muovendo il cittadino serve.
Sta a me spiegare che lavoro andrò a fare con il paziente anche se la pattuizione del compenso e
consenso lo vado a fare per step successivi.
Il principio guida è quello della trasparenza, l’ipotesi di percorso è prospettare fin da subito. Diamo
così al cittadino la possibilità di orientarsi e s