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CAPO I – PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
“Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Albo degli
psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza e l'ignoranza delle medesime non esime dalla
responsabilità disciplinare. Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti
di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o
telematico”.
Il Codice Deontologico è obbligatorio in quanto previsto dalla L56/89 sulla professione e che
istituisce l’Ordine degli psicologi da un orientamento generale che:
- Non ammette ignoranza;
- È vincolante per tutti gli iscritti;
- Appartiene all’ordine delle prescrizioni, rendendo i precetti equivalenti a delle norme
giuridiche;
- Implica l’assunzione di responsabilità e di “coscienza professionale”.
Articolo 2
“L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione
comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite
secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le
procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.”
Il CD si riferisce alla condotta osservabile: ogni condotta attiva od omissiva costituisce infrazione.
Esso non può tuttavia essere esaustivo, per cui rimanda alla discrezionalità del Consiglio dell’Ordine.
a. Decoro e dignità presuppongono che vi sia un comune sentire, una rappresentazione
condivisa dell’agire professionale e dell’essere psicologo: essi si riferiscono allo stile e
all’atteggiamento dello psicologo;
b. La correttezza professionale si riferisce al rispetto, l’onestà e la lealtà nel rapporto con i
clienti, i pazienti ed i colleghi.
Le categorie di illecito cui si riferisce la norma sono rappresentate da tutti i casi in cui sono violati i
criteri sopra descritti: contrasterebbe con uno stile adeguato lo psicologo che assumesse un
comportamento volgare, in privato con i propri pazienti, ed anche in pubblico ove rappresenti la sua
professione.
Articolo 3
“Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed
utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità.
In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se
stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace.
Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio
professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare
particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di
evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le
eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione
professionale. 3
Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette
conseguenze.”
Lo psicologo, per promuovere il benessere e comportarsi in maniera consapevole, deve
innanzitutto essere competente e questo rimanda alla triade “sapere, saper fare e saper essere”:
- È imprescindibile “sapere di non sapere”;
- È fondamentale conoscere i propri limiti e non essere tuttologi (verificare sempre i biglietti
da visita);
- Ricordarsi che “primum non nocere”: oltre che essere efficaci, è prioritario non essere
iatrogeni;
- È facile cadere nel narcisismo e nella seduzione del rapporto asimmetrico con il paziente ed
è necessario esserne consapevoli;
- Responsabilità significa accettare le conseguenze, presupporre sempre un rischio di
sbagliare. Tuttavia, lo psicologo si riterrà responsabile della validità delle proprie conclusioni
diagnostiche, ma non potrà essere tenuto a rispondere del fatto che un suo paziente, turbato
dall’andamento di una seduta, provochi o subisca un incidente stradale.
Articolo 4
“Nell'esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza,
all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne
rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera
discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico,
sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.
Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione
ad iniziative lesive degli stessi.
Quando sorgono conflitti di interesse tra l'utente e l'istituzione presso cui lo psicologo opera,
quest'ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i
vincoli cui è professionalmente tenuto.
In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell'intervento di sostegno o di psicoterapia non
coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell'intervento stesso.”
Il modo di “guardare il mondo” dello psicologo, la sua “laicità” intellettuale non possono non
ricadere sul suo modo di accogliere una persona, prima ancora che uno specifico contratto possa
descriverla come paziente, cliente o utente.
Egli deve accertarsi che i metodi e le tecniche utilizzati siano coerenti con i principi sopraesposti, e
che anche eventuali iniziative a cui collabora non lo mettano in qualche modo in contraddizione con
essi.
In base al terzo comma, deve chiarire nei contesti istituzionali in cui opera l’imprescindibile di tali
principi, tanto più nei casi in cui proprio su di essi sorgono conflitti tra l’interesse dell’istituzione ed
il diritto dell’utente al rispetto della propria dignità.
Lo psicologo è chiamato non solo a rispettare i principi etico-deontologici all’interno della relazione
con l’utente, ma anche all’interno di una relazione complessa che comprende l’istituzione in cui
opera che potrebbe tendere a condizionare il professionista verso azioni in contrasto con i principi
suddetti.
Il comma fornisce quindi uno strumento di difesa costituito dal potere di appellarsi al dovere
deontologico. 4
In base al quarto comma, tale imprescindibilità è riaffermata anche al cospetto di un committente
diverso dal destinatario dell’intervento: infatti dovrà essere sempre quest’ultimo il soggetto tutelato
primariamente. Questo perché gli interventi di natura clinica o di aiuto presuppongono una
condizione di debolezza o fragilità che va “compensata” proprio attraverso il riconoscimento della
priorità di tutela sopradetta.
Viene sancito che per gli interventi di aiuto e terapia il diritto del soggetto individuale, che in questo
caso coincide con il diritto alla salute, ha priorità rispetto ad altri diritti, con i soli vincoli dati da
norme legali vigenti.
Questo articolo ci rimanda ad una riflessione su un atteggiamento dello psicologo prima ancora che
alla riflessione sulle sue condotte professionali. Infatti, sarà proprio questo tipo di atteggiamento
generale che potrà far sì che egli non incorra in comportamenti specificamente sindacabili.
Articolo 5
“Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento
professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera.
La violazione dell'obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è
sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale. Riconosce i limiti della
propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico – pratici per i quali ha acquisito
adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.
Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e
non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.”
L’art.5 ci ricorda che la psicologia non è una scienza esatta, bensì di:
- Essere prudenti;
- Esprimere giudizi probabilistici e denunciare i limiti del nostro sapere anche quando ci
chiedono certezze;
- Argomentare nel senso di fornire il razionale del nostro operato;
- Non suscitare aspettative infondate anche quando richieste o attese dal cliente e quando
questo possa risultare svantaggioso.
Articolo 6
“Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia
professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa
il proprio Ordine.
Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli
strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione
ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Nella collaborazione con
professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui
competenze.”
L’art.6 si riferisce alla difesa dell’autonomia professionale, sottolineando l’obbiettivo della tutela del
gruppo professionale stesso nei confronti, soprattutto, di professionisti di confine.
La responsabilità di uno psicologo può fondarsi solamente sulla sicura padronanza delle basi
teoriche e degli strumenti professionali, oltre alla maturazione di un’identità professionale capace
di operare un controllo rigoroso nello scambio sistematico con l’esperienza quotidiana. 5
In mancanza di questi presupposti accade a volte che l’opportunità di condividere le conoscenze
psicologiche con altre figure professionali si traduca in una certa confusione sulla funzione formativa
della professione psicologica, che collude con l’eventuale presenza di incertezze interne alla
comunità professionale rispetto ai propri confini, portando ad una difficoltà di individuazione e di
riconoscimento dei propri specifici contenuti professionali e di quelli altrui.
L’Ordine vigila per la tutela della professione non soltanto in senso repressivo, ma anche assertivo
e propositivo, stimolando un’elaborazione costruttiva della definizione e della specificità della
professione. È pertanto lesivo della propria autonomia professionale:
- Accettare di svolgere funzioni tipiche dello psicologo con un contratto per altra figura
professionale;
- Accettare di elaborare testi consegnati e somministrati da altri;
- Accettare richieste da altri professionisti che precisano gli strumenti da utilizzare;
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
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