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CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

“Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Albo degli

psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza e l'ignoranza delle medesime non esime dalla

responsabilità disciplinare. Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti

di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o

telematico”.

Il Codice Deontologico è obbligatorio in quanto previsto dalla L56/89 sulla professione e che

istituisce l’Ordine degli psicologi da un orientamento generale che:

- Non ammette ignoranza;

- È vincolante per tutti gli iscritti;

- Appartiene all’ordine delle prescrizioni, rendendo i precetti equivalenti a delle norme

giuridiche;

- Implica l’assunzione di responsabilità e di “coscienza professionale”.

Articolo 2

“L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione

comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite

secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le

procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.”

Il CD si riferisce alla condotta osservabile: ogni condotta attiva od omissiva costituisce infrazione.

Esso non può tuttavia essere esaustivo, per cui rimanda alla discrezionalità del Consiglio dell’Ordine.

a. Decoro e dignità presuppongono che vi sia un comune sentire, una rappresentazione

condivisa dell’agire professionale e dell’essere psicologo: essi si riferiscono allo stile e

all’atteggiamento dello psicologo;

b. La correttezza professionale si riferisce al rispetto, l’onestà e la lealtà nel rapporto con i

clienti, i pazienti ed i colleghi.

Le categorie di illecito cui si riferisce la norma sono rappresentate da tutti i casi in cui sono violati i

criteri sopra descritti: contrasterebbe con uno stile adeguato lo psicologo che assumesse un

comportamento volgare, in privato con i propri pazienti, ed anche in pubblico ove rappresenti la sua

professione.

Articolo 3

“Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed

utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità.

In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se

stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace.

Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio

professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare

particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di

evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le

eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione

professionale. 3

Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette

conseguenze.”

Lo psicologo, per promuovere il benessere e comportarsi in maniera consapevole, deve

innanzitutto essere competente e questo rimanda alla triade “sapere, saper fare e saper essere”:

- È imprescindibile “sapere di non sapere”;

- È fondamentale conoscere i propri limiti e non essere tuttologi (verificare sempre i biglietti

da visita);

- Ricordarsi che “primum non nocere”: oltre che essere efficaci, è prioritario non essere

iatrogeni;

- È facile cadere nel narcisismo e nella seduzione del rapporto asimmetrico con il paziente ed

è necessario esserne consapevoli;

- Responsabilità significa accettare le conseguenze, presupporre sempre un rischio di

sbagliare. Tuttavia, lo psicologo si riterrà responsabile della validità delle proprie conclusioni

diagnostiche, ma non potrà essere tenuto a rispondere del fatto che un suo paziente, turbato

dall’andamento di una seduta, provochi o subisca un incidente stradale.

Articolo 4

“Nell'esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza,

all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne

rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera

discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico,

sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.

Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione

ad iniziative lesive degli stessi.

Quando sorgono conflitti di interesse tra l'utente e l'istituzione presso cui lo psicologo opera,

quest'ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i

vincoli cui è professionalmente tenuto.

In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell'intervento di sostegno o di psicoterapia non

coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell'intervento stesso.”

Il modo di “guardare il mondo” dello psicologo, la sua “laicità” intellettuale non possono non

ricadere sul suo modo di accogliere una persona, prima ancora che uno specifico contratto possa

descriverla come paziente, cliente o utente.

Egli deve accertarsi che i metodi e le tecniche utilizzati siano coerenti con i principi sopraesposti, e

che anche eventuali iniziative a cui collabora non lo mettano in qualche modo in contraddizione con

essi.

In base al terzo comma, deve chiarire nei contesti istituzionali in cui opera l’imprescindibile di tali

principi, tanto più nei casi in cui proprio su di essi sorgono conflitti tra l’interesse dell’istituzione ed

il diritto dell’utente al rispetto della propria dignità.

Lo psicologo è chiamato non solo a rispettare i principi etico-deontologici all’interno della relazione

con l’utente, ma anche all’interno di una relazione complessa che comprende l’istituzione in cui

opera che potrebbe tendere a condizionare il professionista verso azioni in contrasto con i principi

suddetti.

Il comma fornisce quindi uno strumento di difesa costituito dal potere di appellarsi al dovere

deontologico. 4

In base al quarto comma, tale imprescindibilità è riaffermata anche al cospetto di un committente

diverso dal destinatario dell’intervento: infatti dovrà essere sempre quest’ultimo il soggetto tutelato

primariamente. Questo perché gli interventi di natura clinica o di aiuto presuppongono una

condizione di debolezza o fragilità che va “compensata” proprio attraverso il riconoscimento della

priorità di tutela sopradetta.

Viene sancito che per gli interventi di aiuto e terapia il diritto del soggetto individuale, che in questo

caso coincide con il diritto alla salute, ha priorità rispetto ad altri diritti, con i soli vincoli dati da

norme legali vigenti.

Questo articolo ci rimanda ad una riflessione su un atteggiamento dello psicologo prima ancora che

alla riflessione sulle sue condotte professionali. Infatti, sarà proprio questo tipo di atteggiamento

generale che potrà far sì che egli non incorra in comportamenti specificamente sindacabili.

Articolo 5

“Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento

professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera.

La violazione dell'obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è

sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale. Riconosce i limiti della

propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico – pratici per i quali ha acquisito

adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.

Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e

non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.”

L’art.5 ci ricorda che la psicologia non è una scienza esatta, bensì di:

- Essere prudenti;

- Esprimere giudizi probabilistici e denunciare i limiti del nostro sapere anche quando ci

chiedono certezze;

- Argomentare nel senso di fornire il razionale del nostro operato;

- Non suscitare aspettative infondate anche quando richieste o attese dal cliente e quando

questo possa risultare svantaggioso.

Articolo 6

“Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia

professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa

il proprio Ordine.

Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli

strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione

ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Nella collaborazione con

professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui

competenze.”

L’art.6 si riferisce alla difesa dell’autonomia professionale, sottolineando l’obbiettivo della tutela del

gruppo professionale stesso nei confronti, soprattutto, di professionisti di confine.

La responsabilità di uno psicologo può fondarsi solamente sulla sicura padronanza delle basi

teoriche e degli strumenti professionali, oltre alla maturazione di un’identità professionale capace

di operare un controllo rigoroso nello scambio sistematico con l’esperienza quotidiana. 5

In mancanza di questi presupposti accade a volte che l’opportunità di condividere le conoscenze

psicologiche con altre figure professionali si traduca in una certa confusione sulla funzione formativa

della professione psicologica, che collude con l’eventuale presenza di incertezze interne alla

comunità professionale rispetto ai propri confini, portando ad una difficoltà di individuazione e di

riconoscimento dei propri specifici contenuti professionali e di quelli altrui.

L’Ordine vigila per la tutela della professione non soltanto in senso repressivo, ma anche assertivo

e propositivo, stimolando un’elaborazione costruttiva della definizione e della specificità della

professione. È pertanto lesivo della propria autonomia professionale:

- Accettare di svolgere funzioni tipiche dello psicologo con un contratto per altra figura

professionale;

- Accettare di elaborare testi consegnati e somministrati da altri;

- Accettare richieste da altri professionisti che precisano gli strumenti da utilizzare;

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
24 pagine
SSD Scienze mediche MED/43 Medicina legale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fede_bompi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Etica della ricerca e Deontologia Professionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Tomas Maddalena.