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Etica della ricerca e deontologia professionale

Presupposti normativi

1948 – Costituzione Italiana
1948 – Dichiarazione universale dei diritti umani (ONU)
1989 – L56/1989 Istitutiva della professione di psicologo – Ordine degli psicologi
1998 – Codice Deontologico (previsto dalla L56/89) e successive modifiche
1997 – Convenzione europea di Oviedo sui diritti dell'uomo e la biomedicina
1977 – Dichiarazione universale dei diritti degli animali

Tipologie di norme

Si possono distinguere:

  • Norme di indirizzo, derivanti dalla Costituzione: dichiarazioni di principio non prescrittive;
  • Norme vincolanti, derivanti dal codice civile e penale.

Anche nello specifico della professione di psicologo si possono differenziare:

  • Norme di indirizzo;
  • Norme precettive (codice deontologico) che indicano quello che è permesso, quello che è obbligatorio e quello che è proibito.

Deontologia professionale

Codice Deontologico: Raccolta di norme che svolge funzione definitoria dell’identità professionale (individuale e collettiva).
Deontologia: L’insieme delle norme di comportamento che disciplinano l’esercizio di una professione.

Definizione di psicologo

«Studioso del comportamento umano, della sua evoluzione; esperto della comunicazione, promotore della capacità di capire se stessi e gli altri per la promozione del benessere umano.» (M.L. Veronese 1995)

Definizione di etica e morale

Etica: “Parte della filosofia che studia la condotta morale dell’uomo e i criteri per valutarla; complesso delle norme morali e di comportamento proprie di un individuo, di un gruppo, di un’epoca. Etica professionale: insieme dei principi morali che regolano professioni a carattere pubblico quali il medico, l’avvocato, ecc.” (De Mauro 2000)

Morale: Riguarda l’agire, il comportamento umano, considerati in rapporto all’idea che si ha del bene e del male; conforme ai valori e ai principi ritenuti giusti e onesti in una determinata società o gruppo sociale. Insieme di norme e precetti che regolano il comportamento umano in dipendenza da specifiche concezioni religiose, filosofiche, politiche» (De Mauro 2000)

Finalità del codice deontologico

  • Tutela del cliente - committente (persona o ente) – correttezza;
  • Tutela del professionista nei confronti dei colleghi;
  • Tutela del gruppo professionale – autonomia;
  • Responsabilità nei confronti della società.

Principi guida del CD

  • Meritare la fiducia del cliente;
  • Possedere adeguate competenze per rispondere alla domanda del cliente;
  • Usare con giustizia e non abusare del proprio potere (non arrecare danno, rispettare l’autonomia e avere una condotta decorosa e dignitosa);
  • Difendere l’autonomia professionale.

Sanzioni previste

Il Consiglio dell’Ordine, a seguito di provvedimento disciplinare può comminare all’iscritto le seguenti sanzioni disciplinari formali (le prime due) e sostanziali (le seconde):

  • Avvertimento;
  • Censura;
  • Sospensione dall’esercizio per un periodo;
  • Radiazione.

L’iscritto può ricorrere contro la sanzione dell’Ordine al Tribunale competente.

Capo I – Principi generali

Articolo 1

“Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Albo degli psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.”

Il Codice Deontologico è obbligatorio in quanto previsto dalla L56/89 sulla professione e che istituisce l’Ordine degli psicologi da un orientamento generale che:

  • Non ammette ignoranza;
  • È vincolante per tutti gli iscritti;
  • Appartiene all’ordine delle prescrizioni, rendendo i precetti equivalenti a delle norme giuridiche;
  • Implica l’assunzione di responsabilità e di “coscienza professionale”.

Articolo 2

“L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.”

Il CD si riferisce alla condotta osservabile: ogni condotta attiva od omissiva costituisce infrazione. Esso non può tuttavia essere esaustivo, per cui rimanda alla discrezionalità del Consiglio dell’Ordine.

  • Decoro e dignità presuppongono che vi sia un comune sentire, una rappresentazione condivisa dell’agire professionale e dell’essere psicologo: essi si riferiscono allo stile e all’atteggiamento dello psicologo;
  • La correttezza professionale si riferisce al rispetto, l’onestà e la lealtà nel rapporto con i clienti, i pazienti ed i colleghi.

Le categorie di illecito cui si riferisce la norma sono rappresentate da tutti i casi in cui sono violati i criteri sopra descritti: contrasterebbe con uno stile adeguato lo psicologo che assumesse un comportamento volgare, in privato con i propri pazienti, ed anche in pubblico ove rappresenti la sua professione.

Articolo 3

“Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.”

Lo psicologo, per promuovere il benessere e comportarsi in maniera consapevole, deve innanzitutto essere competente e questo rimanda alla triade “sapere, saper fare e saper essere”:

  • È imprescindibile “sapere di non sapere”;
  • È fondamentale conoscere i propri limiti e non essere tuttologi (verificare sempre i biglietti da visita);
  • Ricordarsi che “primum non nocere”: oltre che essere efficaci, è prioritario non essere iatrogeni;
  • È facile cadere nel narcisismo e nella seduzione del rapporto asimmetrico con il paziente ed è necessario esserne consapevoli;
  • Responsabilità significa accettare le conseguenze, presupporre sempre un rischio di sbagliare. Tuttavia, lo psicologo si riterrà responsabile della validità delle proprie conclusioni diagnostiche, ma non potrà essere tenuto a rispondere del fatto che un suo paziente, turbato dall’andamento di una seduta, provochi o subisca un incidente stradale.

Articolo 4

“Nell'esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. Quando sorgono conflitti di interesse tra l'utente e l'istituzione presso cui lo psicologo opera, quest'ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto. In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell'intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell'intervento stesso.”

Il modo di “guardare il mondo” dello psicologo, la sua “laicità” intellettuale non possono non ricadere sul suo modo di accogliere una persona, prima ancora che uno specifico contratto possa descriverla come paziente, cliente o utente. Egli deve accertarsi che i metodi e le tecniche utilizzati siano coerenti con i principi sopra esposti, e che anche eventuali iniziative a cui collabora non lo mettano in qualche modo in contraddizione con essi.

In base al terzo comma, deve chiarire nei contesti istituzionali in cui opera l’imprescindibile di tali principi, tanto più nei casi in cui proprio su di essi sorgono conflitti tra l’interesse dell’istituzione e il diritto dell’utente al rispetto della propria dignità. Lo psicologo è chiamato non solo a rispettare i principi etico-deontologici all’interno della relazione con l’utente, ma anche all’interno di una relazione complessa che comprende l’istituzione in cui opera che potrebbe tendere a condizionare il professionista verso azioni in contrasto con i principi suddetti. Il comma fornisce quindi uno strumento di difesa costituito dal potere di appellarsi al dovere deontologico.

In base al quarto comma, tale imprescindibilità è riaffermata anche al cospetto di un committente diverso dal destinatario dell’intervento: infatti dovrà essere sempre quest’ultimo il soggetto tutelato primariamente. Questo perché gli interventi di natura clinica o di aiuto presuppongono una condizione di debolezza o fragilità che va “compensata” proprio attraverso il riconoscimento della priorità di tutela sopradetta. Viene sancito che per gli interventi di aiuto e terapia il diritto del soggetto individuale, che in questo caso coincide con il diritto alla salute, ha priorità rispetto ad altri diritti, con i soli vincoli dati da norme legali vigenti. Questo articolo ci rimanda a una riflessione su un atteggiamento dello psicologo prima ancora che alla riflessione sulle sue condotte professionali. Infatti, sarà proprio questo tipo di atteggiamento generale che potrà far sì che egli non incorra in comportamenti specificamente sindacabili.

Articolo 5

“Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell'obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico – pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.”

L’art.5 ci ricorda che la psicologia non è una scienza esatta, bensì di:

  • Essere prudenti;
  • Esprimere giudizi probabilistici e denunciare i limiti del nostro sapere anche quando ci chiedono certezze;
  • Argomentare nel senso di fornire il razionale del nostro operato;
  • Non suscitare aspettative infondate anche quando richieste o attese dal cliente e quando questo possa risultare svantaggioso.

Articolo 6

“Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine. Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.”

L’art.6 si riferisce alla difesa dell’autonomia professionale, sottolineando l’obiettivo della tutela del gruppo professionale stesso nei confronti, soprattutto, di professionisti di confine. La responsabilità di uno psicologo può fondarsi solamente sulla sicura padronanza delle basi teoriche e degli strumenti professionali, oltre alla maturazione di un’identità professionale capace di operare un controllo rigoroso nello scambio sistematico con l’esperienza quotidiana.

In mancanza di questi presupposti accade a volte che l’opportunità di condividere le conoscenze psicologiche con altre figure professionali si traduca in una certa confusione sulla funzione formativa della professione psicologica, che collude con l’eventuale presenza di incertezze interne alla comunità professionale rispetto ai propri confini, portando ad una difficoltà di individuazione e di riconoscimento dei propri specifici contenuti professionali e di quelli altrui. L’Ordine vigila per la tutela della professione non soltanto in senso repressivo, ma anche assertivo e propositivo, stimolando un’elaborazione costruttiva della definizione e della specificità della professione. È pertanto lesivo della propria autonomia professionale:

  • Accettare di svolgere funzioni tipiche dello psicologo con un contratto per altra figura professionale;
  • Accettare di elaborare testi consegnati e somministrati da altri;
  • Accettare richieste da altri professionisti che precisano gli strumenti da utilizzare;
  • Accettare rapporti di lavoro con tariffe professionali non dignitose.

Articolo 7

“Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.”

Una delle responsabilità maggiori che hanno gli psicologi è il presentare la propria scienza come credibile proprio perché problematica ad ogni passo, denunciando i dati su cui si basa e i modelli interpretativi applicati. La norma prevede che lo psicologo formuli interpretazioni sulla base di informazioni valide e attendibili, indicando dati e fonti e presentando il proprio giudizio come ipotetico, e pertanto non potendo escludere altre ipotesi interpretative. Ciò rende conto del fatto che in psicologia, a seconda della prospettiva cui ci si pone, i giudizi possono essere di tenore diverso. Gli psicologi dovrebbero evitare di esprimere giudizi su fatti e persone di cui non abbiano avuto conoscenza professionale e diretta. Si potrà così contrastare la pessima abitudine di taluni di interpretare persone e condotte attribuendo tratti e caratteristiche ad individui che non conoscono neanche. Pareri consoni alla deontologia della professione possono essere prodotti solo in presenza di una documentazione adeguata e attendibile dello specifico caso.

Articolo 8

“Lo psicologo contrasta l'esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell'Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.”

La normativa deontologica ritiene che, sia nell’ipotesi che si tratti di esercizio abusivo configurabile come reato, sia nell’ipotesi in cui venga esercitata l’attività psicoterapeutica senza la prescritta formazione, sussista l’obbligo per l’iscritto all’Albo di segnalare all’Ordine i casi in oggetto, così come i casi di usurpazione di titolo. È evidente che le sanzioni disciplinari potranno venire irrogate dall’Ordine degli psicologi soltanto a chi commette le infrazioni sopra esposte essendo iscritto al relativo Albo; negli altri casi, la segnalazione all’Ordine consentirà a quest’ultimo di investire l’Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza di quest’ultima.

Ogniqualvolta si verifica una situazione di esercizio abusivo della professione:

  • Si pone a rischio la salute e l’interesse dell’utente, che viene a servirsi di prestazioni professionali formalmente non sorrette da un’adeguata competenza;
  • Viene danneggiata la categoria professionale per la concorrenza illecita da parte di persone non qualificate a svolgere definite attività.

Infine, viene sancito come deontologicamente riprovevole:

  • Lo psicologo che si faccia schermo della sua qualifica professionale per compiere atti che risultino estranei alle sue specifiche competenze professionali;
  • Il coprire, con titolo di psicologo, comportamenti di terzi che configurino fenomeni di abusivismo o che abbiano carattere fraudolento.
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fede_bompi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Etica della ricerca e Deontologia Professionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Tomas Maddalena.
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