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AGGIUNTE E DETRAZIONI
Si utilizzano qualora l’immobile non si trovi in condizione ordinaria, ossia non rispecchi la
situazione media degli immobili della zona. Sono delle correzioni soggettive che devono
essere apportate in modo oggettivo.
AGGIUNTE
- FRUTTI PENDENTI
Produzioni che al momento della stima non sona ancora giunte a maturazione o raccolto
rovinato in una fase del ciclo produttivo. Si dovrà stimare:
- la quantità di prodotti che potranno essere venduti una volta giunti a maturazione;
- il prezzo con il quale potranno essere venduti;
- le spese che dovranno essere sostenute dal momento della stima alla raccolta.
Nel caso in cui la raccolta sia prevista per il giorno n e la stima sia riferita al giorno m con t =
(n-m)/365, il valore dei frutti pendenti sarà dato dalla sommatoria delle produzioni dal
momento della stima a quello della raccolta MENO sommatoria delle spese dal momento di
stima alla raccolta, il tutto accumulato all’attualità (= sconto semplice -->si applica in tutti i
casi in cui si fa riferimento a valori che maturano in momenti diversi dell’anno).
- ANTICIPAZIONI COLTURALI
Spese sostenute dall’inizio del ciclo produttivo fino al momento della stima al netto di
eventuali prodotti intermedi venduti.
Si utilizzano per quantificare i danni abbastanza lontani dalla raccolta. La stima è più facile
rispetto alle precedenti perché si fa riferimento a fatti oggettivi, a spese già sostenute.
- FABBRICATI ECCEDENTI LA DOTAZIONE ORDINARIA
Valore attribuito a seconda dell'età dei fabbricati
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- AUMENTI TEMPORANEI DI REDDITO
Es: accesso a contributi europei per un tot di anni.
- PRESENZA DI SERVITÙ
Valore attuale di mercato terreno – indennizzo per l’imposizione.
DETRAZIONI
- DIMINUZIONI TEMPORANEE DI REDDITO
Fondo che fornisce un reddito inferiore a quello che potrebbe garantire in condizioni ordinarie
(canone inferiore o vincoli temporanei)
- SPESE NECESSARIE PER RIPORTARE IL FONDO IN CONDIZIONI ORDINARIE
- PRESENZA DI MUTUI IPOTECARI
- USUFRUTTO, USO, ABITAZIONE E VITALIZIO
Se l’immobile è gravato da usufrutto, il nudo proprietario non può godere dei redditi prodotti
dall’immobile per tutta la durata del diritto di godimento da parte dell’usufruttuario.
- SERVITÙ REALI PASSIVE
Valore attuale di mercato terreno – indennizzo per l’imposizione nel momento dell’istituzione
della servitù stessa aggiornato all’attualità.
- PRESENZA DI VINCOLI DI NATURA AMBIENTALE O URBANISTICA
Vincoli inedificabilità degli strumenti urbanistici
USUFRUTTO, USO, ABITAZIONE
USUFRUTTO
È un diritto di godimento su un bene immobile di proprietà altrui.
L’usufruttuario “ha diritto di godere delle cose ma deve rispettarne la destinazione
economica” e “può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare” (art. 981 del CC).
È comunque tenuto a utilizzarlo da buon padre di famiglia e restituire il bene nello stato in cui
si trova alla consegna.
FINE USUFRUTTO:
- per la morte dell’usufruttuario
- dopo 30 nel caso di persone giuridiche
- per prescrizione per effetto del non uso durato per vent’anni o per la riunione dell’usufrutto
e della
proprietà nella stessa persona
- per totale perimento della cosa su cui è costituito (usufrutto su un fabbricato distrutto da
terremoto.)
MODI FORMAZIONE:
- atto tra vivi
- testamento
- usucapione
- legge (usufrutto legale dei genitori sui beni dei minori)
ALTRE CARATTERISTICHE
- la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario e 30 anni se costituito a
favore di una persona giuridica mentre la proprietà privata ha durata illimitata
- non si può trasmettere per eredità mentre la proprietà privata si, sono invece ereditabili i
frutti ed i redditi maturati a favore dell’usufruttuario
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- l’usufrutto è alienabile (vendo il diritto di utilizzare il bene) (se non vietato dal titolo
costitutivo); l’acquirente però deve sottostare ai limiti ed agli obblighi dell’usufruttuario; vale
solo per i terreni, ma non per il diritto di abitazione (posso anche affittarlo purché venga
rispettata la destinazione economica)
- il diritto di usufrutto consente al titolare la locazione del fondo (oggetto di usufrutto)
- l’usufrutto si applica su beni a fecondità ripetuta e non su beni a fecondità semplice
- l’usufruttuario, al termine dell’usufrutto, dovrà restituire scorte vive e scorte morte in eguale
quantità e
qualità; l’eventuale eccedenza o deficienza deve essere regolata in denaro, secondo il valore
al termine
dell’usufrutto
USO E ABITAZIONE (simili usufrutto)
Diritto d'uso di servirsi di una cosa e, se fruttifera, raccogliere i frutti per quanto occorre ai
bisogni di uno e della sua famiglia.
Diritto di abitazione di una casa ad essere abitata limitatamente ai bisogni di uno e della
propria famiglia.
Limiti:
- non è possibile cedere il diritto a terzi
- l'utilizzo della cosa è limitato alle esigenze della famiglia di colooro che godono il diritto
QUESITI ESTIMATIVI
L'usufruttuario può cedere il suo diritto ad altri anche se in modo non perpetuto e d'altro
canto nulla vieta che il proprietario possa cedere la nuda proprietà ad altri.
Si possono individuare tre quesiti di stima:
1. VALUTAZIONE DEL DIRITTO DI USUFRUTTO
Il valore del diritto dell'usufruttario viene calcolato accumulando all'attualità i redditi futuri
che egli può ottenere dal bene calcolando:
- il valore della rendità annua dell'immobile ottenuta moltiplicando il valore venale
dell'immobile per il tasso di interesse legale
- il valore dell'usufrutto moltiplicando la rendita per il coefficiente pubblicato annualmente dal
MInistero dell'Economia e delle Finanze
2. VALUTAZIONE DELLA NUDA PROPRIETÀ
Due modi:
- sottrarre al valore di mercato del bene non gravato da alcun diritto di godimento il valore del
diritto di usufrutto aumentato dell'accumulazione all'attualità delle spese a carico della nuda
proprietà
- attualizzare il valore del mercato dell'immobile
3. VALUTAZIONE DEI MIGLIORAMENTI ESEGUITI DALL'USUFRUTTARIO (INDENNITA')
Speso = somma di tutte le spese sostenute per efettuare un miglioramento, esso corrisponde
al costo di riproduzione cioè quanto spenderebbe un imprenditore ordinario per effettuare alla
data della vendita per effettuare il miglioramento fondiario.
Migliorato: differenza tra il valore del fondo al momento della riconsegna e il valore che
avrebbe alla stessa data qualora il miglioramento non fosse stato realizzato. Può essere
effettuato in buona o in mala fede.
Indennizzo affittuario, mezzadro, enfiteuta = migliorato
Indennizzo usufruttuario ed eredi = minore importo tra lo speso e il migliorato
Se colui che fa gli investimenti sono effettuati da terzi il proprietario ha diritto di ritenerli,
pagando il valore del mercato e la manodopera, o levarli.
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SERVITÙ PREDIALI
Consistono nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a
diverso proprietario. Il fondo su cui grava la servitù viene definito servente e quello che ne
beneficia viene definito dominante.
La servitù è quindi simile all’usufrutto solo che chi ne beneficia è un altro fondo e non una
persona.
Le servitù possono essere:
- VOLONTARIE (costituite per contratto, testamento o usucapione) o COATTIVE (costituite per
legge e la costituzione avviene contro la volontà di un soggetto)
- AFFERMATIVE (attribuiscono un diritto di uso di un bene ad un soggetto diverso dal
proprietario) o NEGATIVE (è impedito al proprietario del fondo servente il libero uso dello
stesso)
- PERMANENTI (la durata è superiore ai 9 anni) o TEMPORANEE (la durata è inferiore ai 9 anni)
- APPARENTI (si manifestano con segni visibili) o NON APPARENTI (non sono visibili)
- CONTINUE (non è necessario l’esercizio continuativo della stessa) o DISCONTINUE (è
necessario l’esercizio continuativo della stessa)
Le servitù si possono estinguere per:
- SCADENZA del termine (servitù temporanee);
- CONFUSIONE (i fondi diventano di proprietà di una sola persona);
- PRESCRIZIONE (per 20 anni il diritto non viene più esercitato);
- CESSAZIONE DEL DIRITTO (di usufrutto o di enfiteusi).
PRINCIPALI SERVITÙ
- PASSAGGIO COATTIVO 36
Consiste nell’acquisizione del diritto di passaggio attraverso un fondo altrui. È possibile
istituire una servitù di passaggio coattivo in tutti i casi in cui ad un fondo sia precluso
l’accesso ad una pubblica via.
L’istituzione deve avvenire per atto scritto.
Il passaggio sarà ponderato in base al minor danno arrecato e al tragitto più corto, con delle
limitazioni (giardini di casa, aie, giardini, parchi,…).
L’indennità per la costituzione della servitù è prevista dal Codice Civile in quantità
proporzionale al danno cagionato dal passaggio.
L’indennità è pari al valore del terreno occupato dalla servitù + la capitalizzazione delle
imposte pagate dal proprietario sul terreno asservito e gli altri carichi inerenti al fondo: danni
diretti (anticipazioni colturali, frutti pendenti, danni derivati da deterioramenti subiti dal
fondo) e danni indiretti (formazione di corpi separati, diminuzione di valore, aumento dei
costo di produzione,…).
- ACQUEDOTTO / SCARICO COATTIVO / BONIFICA
Il proprietario di un terreno è tenuto a dare passaggio nei suoi fondi alle acque di ogni specie
che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di
utilizzarle per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali.
Sono esenti dalla servitù case, cortili, giardini e le aie ad esse attinenti e non ne è ammessa la
costituzione per scopi voluttuari quali giochi d’acqua, fontane, …
Vi sono ulteriori condizioni:
- dimostrare il diritto all’uso dell’acqua che passerà per la proprietà altrui;
- provare che l’acqua di cui si ha diritto è quantitativamente sufficiente per lo scopo
richiesto;
- dimostrare che il passaggio richiesto è il più conveniente e meno pregiudizievole per il
servente;
- verificare la disponibilità dell’acqua per il periodo per il quale si richiede il passaggio;
- sostenere le spese per realizzazione del manufatto;
- pagare l’indennità al proprietario del fondo servente.
L&r