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PROCEDURA
ART 543 è un atto di pignoramento vero e proprio e svolge anche le funzioni di un atto di
citazione soprattutto relativamente alla funzione di vocatio ius (è un atto a contenuto misto)
l'atto va notificato personalmente al terzo e al debitore ( per l'atto esecutivo e il precetto non ci
sono diff con la disciplina ordinaria)
l'atto di pignoramento va notificato sia al debitore sia al terzo perché il meccanismo del
pignoramento presso terzo si fonda su una mera ipotesi: il creditore procedente ipotizza che il
debitore o sia titolare di un bene in possesso del terzo o che vanti un credito nei confronti di un
terzo . ma questa ipotesi deve essere verificata.
parte della dottrina parla di fattispecie a formazione progressiva in quanto si procede quando si
scioglie ogni riserva in relazione al possesso del terzo o al credito nei confronti di terzi
l'intero meccanismo si fonda sulla mera ipotesi ad esempio il creditore ipotizza che il debitore abbia
depositato delle somme su un conto corrente.
la notifica anche al terzo serve a capire se sul conto ci siano o meno le somme del debitore,
per verificare ciò c'è bisogno che la banca lo dichiari
(se io non vado a verificare l'ipotesi questa appunto resta un ipotesi)
altri requisiti di contenuto-forma oltre all'ingiunzione: (vedi comma due 543)
1-l'indicazione del credito per il quale si procede , del titolo esecutivo e del precetto
2-l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute
l'indicazione generica è intesa dalla giurisprudenza come la necessaria indicazione del quantum
del credito per il quale si procede giusto per capire se quell'importo è sufficiente a soddisfare il
credito del debitore.
indicazione della causa pretendi non si richiede in quanto poiché il credito è un diritto
eterodeterminato se l'atto di pignoramento avesse anche funzione di edictio actionis indicando solo
il quantum andrei a porre in essere degli atti di pignoramento nulli per indeterminatezza dell'atto
processuale, invece poiché l'atto conserva solo la funzione di vocatio ius per la giurisprudenza è
sufficiente una mera indicazione del quantum
3-l'intimazione : si intima di non disporre del bene o del credito senza ordine del giudice
cosa si intende per intimazione a terzo di non disporre del credito? si intende intimazione di non
pagare il credito al debitore. se paga nonostante la notifica pagherà due volte: al creditore e al
creditore procedente
4-dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale (ratio
facilitare le comunicazioni)
la competenza è del tribunale del luogo dove risiede il terzo si va in questo modo ad agevolare la
cooperazione del terzo
se il terzo è per esempio una banca( che ha molte filiali) qual'è la sede? oggi si ammette che
si considera residenza semplicemente l'agenzia presso la quale è acceso il conto corrente
5 – art 543 4 comma che svela meglio la doppia natura dell'atto, l'atto di pignoramento deve
contenere la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice di luogo di
residenza del terzo (vedi 4 comma) affinchè il terzo facci la dichiarazione ex 547 e il debitore sia
presente a tale dichiarazione.
Perché si notifica e si cita il terzo? Perché ,dato che abbiamo parlato di fattispecie a formazione
progressiva e che tale procedimento si fonda su una ipotesi del creditore, occorre verificare che il
terzo sia effettivamente debitor debitoris oppure che possegga il bene del debitore. Quindi serve
che questi lo dichiari espressamente al fine di proseguire col procedimento di ingiunzione ed
espropriazione presso terzi
c'è una vera e propria citazione a comparire ad un udienza che si celebrerà non meno di 10
GIORNI DOPO la notifica dell’atto di pignoramento, a questa udienza compariranno almeno
creditore e debitore (e in alcuni casi anche il terzo) e si andrà a verificare l'ipotesi del creditore ( si
fa a verificare se il terzo è debitor debitori o possiede il bene del creditore)
questa norma è il frutto di alcune modificazioni legislative:
- prima del 2006 nell’ udienza che si celebra dopo la notifica dell'atto di pignoramento era tenuto a
comparire necessariamente anche il terzo (cioè il terzo doveva dichiarare di essere debitore del
debitore esecutato o doveva dichiarare di possedere un bene del debitore esecutato oralmente
all’udienza)
- dal 2006 si introduce una prima semplificazione del meccanismo di verificazione ovverosia
ferma restando l'ipotesi del datore di lavoro nei casi di cui all’art 545 commi 3 e 4 cioè nel caso di
datore di lavoro nell’ambito di rapporti di lavoro privato , il terzo ha la possibilità invece che
comparire in udienza di mandare una raccomandata al domicilio del creditore ( che è l’unico
destinatario di questa dichiarazione)
precedentemente se non compariva si apriva un giudizio a cognizione piena ed esauriente avente
ad oggetto l’accertamento dell’obbligo del terzo e se poi il terzo non compariva e il giudice andava
ad accertare la veridicità dell’ ipotesi del creditore il terzo(per non essere comparso all’udienza)
doveva sostenere le spese processuali.
abbiamo poi avuto un ulteriore semplificazione nel 2012 ovverosia la possibilità di inviare un pec
e non una raccomandata
Noi abbiamo parlato di pignoramento come fattispecie di formazione progressiva per cui parte
della dottrina ha detto che il pignoramento si perfeziona soltanto con la dichiarazione del
terzo invece altra parte della dottrina ha posto l’accento su un altro aspetto e ha detto il
pignoramento presso terzi è già perfezionato ma va a produrre ulteriore effetti che sono
quelli di apertura della fase satisfattiva.
Quali sono gli effetti dell’atto di pignoramento prima della dichiarazione cioè gli effetti dell'atto di pignoramento verso
terzi:
acquisto della qualità di custode del terzo ai sensi dell'art 546
Prima della riforma del 2006, EFFETTO TOTALIZZANTE: credito di 100 €, io andavo a
pignorare tutto il conto corrente d 100000€.
Ora invece il vincolo riguarda le somme dovute dal debitore nei limiti dell’importo del
credito aumentato fino alla metà. Es. il credito è 100? Allora io blocco sul conto fino a
150€.
Adesso vediamo ql sono i possibili contenuti della dichiarazione del terzo e i relativi
provvedimenti:
cioè il terzo può dire “si è cosìì” oppure “no frà, stai sbagliann!!” xD
contenuti della dichiarazione del terzo
ipotesi:
- Dichiarazione positiva ,la dichiarazione avviene all'udienza di cui all''art 547( per i casi in cui è
ancora prevista la comparazione) che si celebra entro non meno di 10gg dall'atto, se invece è
prevista la dichiarazione scritta per mezzo di raccomandata o pec questa deve pervenire entro 10
gg successivi alla notifica dell'atto di pignoramento
il prof Verde sostiene che tale raccomandata o pec può essere inviata anche successivamente ma
fino a che non sia celebrata l'apposita udienza. (a questa udienza il creditore deve dichiarare al
giudice se ha ricevuto la dichiarazione o al relativo contenuto)
cosa succede se il terzo effettua una dichiarazione positiva ?
si apre la fase satisfattiva e la distinzione qui rileva solo in relazione al bene nel caso in cui
oggetto del pignoramento sia stato un bene mobile o un credito esigibile che scade entro il
termine superiore di 90gg si applicano le norme sull'assegnazione e la vendita a meno che i
creditori intervenuti non ne abbiano richiesto l'assegnazione. quindi se bene mobile o credito che
scade dopo i 90gg c’è la vendita o l’assegnazione, se invece si tratta di un credito già esigibile o di
un credito che scade prima dei 90gg le somme vengono assegnate dal giudice direttamente al
creditore con ordinanza
- Il terzo non compare in udienza(quando è tenuto a comparire) o non invia pec o
raccomandata. gli effetti della mancata comparizione si differenziano dagli effetti dell'omesso invio
(dopo riforma del 2012)
prima del 2012 gli effetti erano gli stessi (QUINDI o non compariva o non invia pec o
raccomandata oppure compariva e contestava) ed inoltre prima del 2012 in caso di mancata o
contestata dichiarazione il creditore aveva due possibilità: poteva abbandonare quella procedura
espropriativa oppure proporre domanda giudiziale al giudice del merito per ottenere cognizione
piena ed esauriente sull'obbligo del terzo dinanzi al giudice competente per materia e per valore di
cui era litisconsorte necessario anche il terzo.
Nel primo caso nell’ipotesi il creditore scegliesse di abbandonare quella procedura espropriativa
(avanzava un'altra procedura su un altro bene per esempio) quella procedura si estingueva perché
in realtà il comportamento del terzo di mancata non corrisponde ad un comportamento
antigiuridico, per cui la mancata comparsa arrecava un danno al creditore ma non un danno
ingiusto perche non derivante da un comportamento antigiuridico del terzo
Tuttavia la corte di cassazione nel 97 in un periodo non molto successivo al caso veroni, la
corte di cassazione si è spinta fino a riconoscere la tutela esterna del credito al creditore
procedente perché il terzo non rendendo la dichiarazione andava a ledere il rapporto
meramente obbligatorio cioè a ledere un diritto che il creditore aveva nei confronti di un
altro soggetto. L’argomento a sostegno della responsabilità del terzo era questo : il terzo dal
momento in cui gli veniva notificato l’atto di pignoramento acquisiva la qualità di ausiliario del
giudice un po’ alla stregua di testimone pertanto era tenuto a rendere una dichiarazione veritiera,
se non rendeva tale dichiarazione rispondeva del danno che veniva arrecato al creditore ai sensi
dell’art 2043
il legislatore del 2012 ha distinto gli effetti della mancata comparizione dagli effetti della mancata
raccomandata o pec
1.nel caso in cui il terzo non compare all’ udienza stabilita il credito pignorato si considera non
contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione forzata sul provvedimento di
assegnazione il giudice provvede con ordinanza (per somme non contestate vedi 186) che
costituisce titolo esecutivo ai fini del procedimento in corso (548). Quindi succede che se il
terzo non compare viene indirettamente sanzionato perché il suo debito si ha per riconosciuto
( una sorta di riconoscimento tacito) . il giudice emette pertanto ordinanza che non ha efficacia
di giudicato ma ha efficacia limitata all’esecuzione forzata in quanto costituisce titolo
esecutivo (di formazione giudiziale) Qst ordinanza non accerta con eff d giudicato XO vale c