Seminario 6 maggio dott.ssa Sfarzo - Espropriazione presso terzi
Dopo il pignoramento abbiamo la fase satisfattiva, tale fase è una fase necessaria dell'espropriazione forzata mentre abbiamo altre fasi che chiamiamo fasi eventuali. Tali fasi sono quella dell'intervento e quella delle opposizioni (615, 617, 619).
Espropriazione verso terzi
Il tema dell’espropriazione verso terzi si inserisce in un tema più ampio. Vediamo quando il terzo esprime rilievo nel processo esecutivo: iniziamo ad analizzare la figura del terzo presso il quale avviene l'espropriazione (543 ss del codice di rito).
Art. 543 (Forma del pignoramento dell’espropriazione presso terzi)
Prima di procedere alla disciplina, dobbiamo capire quali sono i presupposti applicativi della norma, cioè quando dobbiamo eseguire il pignoramento verso terzo:
- Ipotesi nella quale il terzo è tale o perché possessore o detentore del bene.
- Ipotesi di terzo debitor debitoris, il debitore esecutato a propria volta vanta un credito nei confronti di un terzo soggetto.
Nel primo caso le questioni problematiche sono: innanzitutto è vero che il terzo possiede il bene ma la titolarità è comunque esclusiva del debitore. Perché non possiamo eseguire un normale pignoramento verso il debitore? In astratto la questione è molto semplice (vedi ultimo comma 513, perché basta che il terzo gli esibisca spontaneamente il bene del debitore che possiede o detiene e quindi si applica il semplice pignoramento mobiliare presso il debitore).
Se il creditore teme che il terzo possa rifiutarsi di esibire il bene del debitore che detiene all’ufficiale giudiziario deve attivare il meccanismo del pignoramento verso terzi.
Nella pratica le cose si complicano: caso del bene del debitore che il debitore ha depositato in una cassetta di sicurezza, es: della banca. Che norme si applicano, il 513 o il 543? Secondo le norme bancarie l'istituto bancario non è a conoscenza del contenuto delle cassette di sicurezza ed inoltre la cassetta si apre con doppia chiave, una in possesso del debitore e una della banca. Il creditore che vuole pignorare tali beni deve utilizzare il meccanismo del pignoramento verso terzi perché è un meccanismo che gli consente di utilizzare la collaborazione della banca.
Seconda ipotesi (terzo debitor debitoris)
Qui si tratta del pignoramento non di beni mobili ma che ha ad oggetto crediti. I crediti sono pignorabili? La risposta è sì e il fondamento normativo lo troviamo nell'art 2740 cc che prevede che il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i propri beni presenti e futuri. Quindi così come sono pignorabili i beni, gli interessi, sono pignorabili anche i crediti!
Limiti alla pignorabilità
Premesso che i crediti sono pignorabili, andiamo a vedere se ci sono dei crediti la cui pignorabilità è limitata. La risposta è nell' art 545 cpc, secondo comma (crediti assolutamente impignorabili) ossia “i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri o sussidi di maternità ecc. da enti di assistenza o istituti di beneficenza”. Altri crediti invece sono relativamente pignorabili, relativamente alla natura del bene o in determinato valore (natura e quantum), comma 1, i crediti alimentari possono essere pignorati solo per le cause di alimenti con autorizzazione del presidente del tribunale con decreto (crediti relativamente impignorabili).
Altre ipotesi di crediti relativamente impignorabili sono quelle di cui al comma 3 (salari, stipendi, ecc). Questi possono essere pignorati, per quanto riguarda i crediti alimentari entro i limiti stabiliti dal giudice caso per caso, negli altri casi (quando il credito non abbia natura alimentare) c'è un limite massimo stabilito dalla legge: il limite di un quinto.
Il credito non già scaduto è pignorabile ma bisogna distinguere il credito che scadrà entro un termine non superiore ai 90 giorni e il credito che scadrà in un termine maggiore di 90 giorni. Se il credito scade entro un termine non superiore ai 90 giorni viene direttamente assegnato con ordinanza al creditore; se il termine scade dopo 90 giorni il credito può essere pignorato ma verrà trattato alla stregua di un bene, cioè verrà venduto.
Procedura
Art 543 è un atto di pignoramento vero e proprio e svolge anche le funzioni di un atto di citazione, soprattutto relativamente alla funzione di vocatio ius (è un atto a contenuto misto). L'atto va notificato personalmente al terzo e al debitore (per l'atto esecutivo e il precetto non ci sono differenze con la disciplina ordinaria). L'atto di pignoramento va notificato sia al debitore sia al terzo perché il meccanismo del pignoramento presso terzo si fonda su una mera ipotesi: il creditore procedente ipotizza che il debitore o sia titolare di un bene in possesso del terzo o che vanti un credito nei confronti di un terzo. Ma questa ipotesi deve essere verificata.
Parte della dottrina parla di fattispecie a formazione progressiva in quanto si procede quando si scioglie ogni riserva in relazione al possesso del terzo o al credito nei confronti di terzi. L'intero meccanismo si fonda sulla mera ipotesi, ad esempio il creditore ipotizza che il debitore abbia depositato delle somme su un conto corrente. La notifica anche al terzo serve a capire se sul conto ci siano o meno le somme del debitore. Per verificare ciò c'è...
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