L’ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE
Il pignoramento mobiliare (art. 513 c.p.c.)
Il pignoramento mobiliare è posto in essere, ad istanza verbale del creditore,
dall’ufficiale giudiziario munito del titolo esecutivo e del precetto. L’ufficiale
giudiziario effettua il pignoramento previa esibizione del titolo e del precetto e
deve ricercare i beni da pignorare nella casa del debitore o negli altri luoghi a
lui appartenenti es. negozio, ufficio, officina, ovvero in luoghi appartenenti ad
un terzo, purché si tratti di cose di cui il debitore può disporre direttamente e sia
stato preventivamente autorizzato dal Presidente del Tribunale, mediante
decreto su istanza del creditore. L’accesso, eventualmente forzoso, non può
avvenire nei giorni festivi, né nelle ore notturne. La scelta dei beni da pignorare
effettuata dall’ufficiale giudiziario, esclusi i beni per legge impignorabili ex art.
514 c.p.c., es. il letto, i libri, la fede nuziale, gli oggetti sacri, deve avere come
preferenza il denaro e oggetti preziosi o beni di pronta e facile liquidazione.
L’ufficiale giudiziario redige processo verbale delle operazioni compiute,
descrivendo i beni pignorati con il loro valore, menzionando le disposizioni per
la conservazione degli stessi, depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo
entro 24ore, e consegnando un avviso dell’avvenuta ingiunzione al debitore. Il
denaro e gli oggetti preziosi viene depositato in depositi giudiziari o affidato a
custodi.
L’intervento dei creditori (nell’espropriazione mobiliare) (art. 499 c.p.c.)
Solo creditori muniti di titolo esecutivo, i creditori che avevano eseguito un
sequestro, i titolari di prelazione risultante da pubblici registri o da scritture
contabili, possono intervenire nell’espropriazione, ma non oltre l’udienza di
fissazione della vendita o dell’assegnazione e prima del provvedimento di
distribuzione. Oltre tali termini, l’interveniente tardivo parteciperà all’eventuale
residuo.
Vendita, assegnazione e distribuzione (nell’espropriazione mobiliare) (art. 530)
Nel termine di 90 o 10 giorni dal pignoramento i creditori devono proporre
l’istanza di vendita al giudice dell’esecuzione, il quale fissa l’udienza per
l’audizione delle parti ad eccezione che nella piccola espropriazione ovvero fino
a €. 20.000,00, in tal caso provvede con decreto l’assegnazione o la vendita.
All’udienza le parti possono fare osservazioni circa le modalità della vendita o
l’assegnazione. Il giudice decide le opposizioni con sentenza e dispone con
ordinanza l’assegnazione o la vendita, senza incanto a mezzo del
commissionario, o all’incanto fissando un prezzo base di vendita dal quale si
può derogare al 2° esperimento di vendita. Sugli eventuali reclami sulle
operazioni di vendita è ammesso ricorso, che non sospende dette operazioni, al
giudice dell’esecuzione che provvede con decreto reclamabile allo stesso
giudice. Il ricavato della vendita è distribuito secondo preventivi accordi dei
creditori o su un piano di riparto, ed è assegnato dal giudice con il
provvedimento che ordina il pagamento delle singolo quote.
L’ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI
L’atto di pignoramento dei crediti del debitore e delle cose del debitore detenute
dal terzo (c.d. pignoramento presso terzi) (art. 543 c.p.c.)
L’atto di pignoramento presso terzi è un atto scritto complesso che prevede la
notifica personale a due destinatari: al terzo e al debitore. L’atto oltre
all’ingiunzione al debitore deve contenere: 1) l’indicazione del credito per il
quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; 2) l’indicazione delle cose e
delle somme dovute, l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine del
giudice; la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio; 4) la citazione
del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice dell’esecuzione affinché
faccia dichiarazione (art. 547) e il debitore sia presente alla dichiarazione ed
agli atti ulteriori con invito al terzo a comparire quando il pignoramento
riguarda somme dovute per stipendi, salari, e assimilati e negli altri casi
comunicare la dichiarazione al creditore procedente entro 10 giorni a mezzo
raccomandata. L’atto di pignoramento presso terzi è la citazione che conterrà
l’indicazione della data di udienza di comparizione innanzi al giudice
dell’esecuzione ove ha residenza il terzo. Nel caso di pignoramento presso più
terzi, il debitore può chiedere al giudice la riduzione proporzionale o la
dichiarazione di inefficacia di alcuni di essi. I crediti per alimenti sono
pignorabili previa autorizzazione del giudice solo per cause di alimenti. I crediti
per stipendi, salari ed indennità sono pignorabili nella misura determinata dal
giudice per cause di alimenti e in misura non superiore a 1/5 o pari alla metà.
La dichiarazione del terzo e il susseguente eventuale giudizio. L’intervento dei
creditori
(art. 543 c.p.c.)
All’udienza fissata per la dichiarazione del terzo, il quale potrà comparire
oppure non comparire, il terzo personalmente comparso o a mezzo di
mandatario personale dichiara di quali somme o di
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Introduzione ed espropriazione 0 1574005329298
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