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L’ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE

Il pignoramento mobiliare (art. 513 c.p.c.)

Il pignoramento mobiliare è posto in essere, ad istanza verbale del creditore,

dall’ufficiale giudiziario munito del titolo esecutivo e del precetto. L’ufficiale

giudiziario effettua il pignoramento previa esibizione del titolo e del precetto e

deve ricercare i beni da pignorare nella casa del debitore o negli altri luoghi a

lui appartenenti es. negozio, ufficio, officina, ovvero in luoghi appartenenti ad

un terzo, purché si tratti di cose di cui il debitore può disporre direttamente e sia

stato preventivamente autorizzato dal Presidente del Tribunale, mediante

decreto su istanza del creditore. L’accesso, eventualmente forzoso, non può

avvenire nei giorni festivi, né nelle ore notturne. La scelta dei beni da pignorare

effettuata dall’ufficiale giudiziario, esclusi i beni per legge impignorabili ex art.

514 c.p.c., es. il letto, i libri, la fede nuziale, gli oggetti sacri, deve avere come

preferenza il denaro e oggetti preziosi o beni di pronta e facile liquidazione.

L’ufficiale giudiziario redige processo verbale delle operazioni compiute,

descrivendo i beni pignorati con il loro valore, menzionando le disposizioni per

la conservazione degli stessi, depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo

entro 24ore, e consegnando un avviso dell’avvenuta ingiunzione al debitore. Il

denaro e gli oggetti preziosi viene depositato in depositi giudiziari o affidato a

custodi.

L’intervento dei creditori (nell’espropriazione mobiliare) (art. 499 c.p.c.)

Solo creditori muniti di titolo esecutivo, i creditori che avevano eseguito un

sequestro, i titolari di prelazione risultante da pubblici registri o da scritture

contabili, possono intervenire nell’espropriazione, ma non oltre l’udienza di

fissazione della vendita o dell’assegnazione e prima del provvedimento di

distribuzione. Oltre tali termini, l’interveniente tardivo parteciperà all’eventuale

residuo.

Vendita, assegnazione e distribuzione (nell’espropriazione mobiliare) (art. 530)

Nel termine di 90 o 10 giorni dal pignoramento i creditori devono proporre

l’istanza di vendita al giudice dell’esecuzione, il quale fissa l’udienza per

l’audizione delle parti ad eccezione che nella piccola espropriazione ovvero fino

a €. 20.000,00, in tal caso provvede con decreto l’assegnazione o la vendita.

All’udienza le parti possono fare osservazioni circa le modalità della vendita o

l’assegnazione. Il giudice decide le opposizioni con sentenza e dispone con

ordinanza l’assegnazione o la vendita, senza incanto a mezzo del

commissionario, o all’incanto fissando un prezzo base di vendita dal quale si

può derogare al 2° esperimento di vendita. Sugli eventuali reclami sulle

operazioni di vendita è ammesso ricorso, che non sospende dette operazioni, al

giudice dell’esecuzione che provvede con decreto reclamabile allo stesso

giudice. Il ricavato della vendita è distribuito secondo preventivi accordi dei

creditori o su un piano di riparto, ed è assegnato dal giudice con il

provvedimento che ordina il pagamento delle singolo quote.

L’ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI

L’atto di pignoramento dei crediti del debitore e delle cose del debitore detenute

dal terzo (c.d. pignoramento presso terzi) (art. 543 c.p.c.)

L’atto di pignoramento presso terzi è un atto scritto complesso che prevede la

notifica personale a due destinatari: al terzo e al debitore. L’atto oltre

all’ingiunzione al debitore deve contenere: 1) l’indicazione del credito per il

quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; 2) l’indicazione delle cose e

delle somme dovute, l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine del

giudice; la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio; 4) la citazione

del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice dell’esecuzione affinché

faccia dichiarazione (art. 547) e il debitore sia presente alla dichiarazione ed

agli atti ulteriori con invito al terzo a comparire quando il pignoramento

riguarda somme dovute per stipendi, salari, e assimilati e negli altri casi

comunicare la dichiarazione al creditore procedente entro 10 giorni a mezzo

raccomandata. L’atto di pignoramento presso terzi è la citazione che conterrà

l’indicazione della data di udienza di comparizione innanzi al giudice

dell’esecuzione ove ha residenza il terzo. Nel caso di pignoramento presso più

terzi, il debitore può chiedere al giudice la riduzione proporzionale o la

dichiarazione di inefficacia di alcuni di essi. I crediti per alimenti sono

pignorabili previa autorizzazione del giudice solo per cause di alimenti. I crediti

per stipendi, salari ed indennità sono pignorabili nella misura determinata dal

giudice per cause di alimenti e in misura non superiore a 1/5 o pari alla metà.

La dichiarazione del terzo e il susseguente eventuale giudizio. L’intervento dei

creditori

(art. 543 c.p.c.)

All’udienza fissata per la dichiarazione del terzo, il quale potrà comparire

oppure non comparire, il terzo personalmente comparso o a mezzo di

mandatario personale dichiara di quali somme o di

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anita K di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'esecuzione civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof Prendini Luca.
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