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L'ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI

L'atto di pignoramento dei crediti del debitore e delle cose del debitore detenute dal terzo, noto come pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.), è un atto scritto complesso che prevede la notifica personale a due destinatari: il terzo e il debitore.

L'atto, oltre all'ingiunzione al debitore, deve contenere:

  1. L'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
  2. L'indicazione delle cose e delle somme dovute, l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice;
  3. La dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio;
  4. La citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice dell'esecuzione affinché facciano dichiarazione (art. 547) e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda somme dovute per stipendi, salari, ecc.
e assimilati e negli altri casi comunicare la dichiarazione al creditore procedente entro 10 giorni a mezzoraccomandata. L'atto di pignoramento presso terzi è la citazione che conterrà l'indicazione della data di udienza di comparizione innanzi al giudice dell'esecuzione ove ha residenza il terzo. Nel caso di pignoramento presso più terzi, il debitore può chiedere al giudice la riduzione proporzionale o la dichiarazione di inefficacia di alcuni di essi. I crediti per alimenti sono pignorabili previa autorizzazione del giudice solo per cause di alimenti. I crediti per stipendi, salari ed indennità sono pignorabili nella misura determinata dal giudice per cause di alimenti e in misura non superiore a 1/5 o pari alla metà. La dichiarazione del terzo e il susseguente eventuale giudizio. L'intervento dei creditori (art. 543 c.p.c.) All'udienza fissata per la dichiarazione del terzo, il quale potrà comparire oppure non comparire.

Il terzo personalmente comparso o a mezzo dimandatario personale dichiara di quali somme o di quali cose si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna, dichiarando altresì se vi sono altri precedenti pignoramenti o sequestri. Se il creditore procedente ed il debitore non hanno contestazioni circa la dichiarazione del terzo, in caso contrario, se il terzo non compare ovvero rifiuta la dichiarazione, si svolgerà un giudizio di cognizione che si concluderà con sentenza, il giudice provvederà per l'assegnazione o la vendita, sentite le parti.

L'assegnazione e la vendita (nell'espropriazione presso terzi) (artt. 552 - 553 c.p.c.)

Se il terzo volontariamente o giudizialmente è dichiarato possessore di beni del debitore, il giudice provvederà alla loro assegnazione o vendita, sentite le parti. Se il terzo si è riconosciuto debitore di somme nei confronti del debitore, il giudice provvederà alla sua

assegnazione eventualmente previa ripartizione proquota e pro solvendo con i creditori concorrenti. Se il credito è esigibile in un termine superiore a 90 giorni, l'assegnazione è possibile solo se concordata da tutti i creditori, altrimenti il credito verrà venduto coattivamente. L'ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE Il pignoramento immobiliare Il pignoramento immobiliare è compiuto dal creditore procedente che dovrà indicare i beni immobili appartenenti al debitore che intende pignorare al fine di soddisfare il suo credito. L'atto di pignoramento immobiliare è un atto complesso predisposto e sottoscritto dal creditore procedente con l'esatta indicazione dei beni e dei diritti immobiliari che si intendono sottoporre ad esecuzione. L'atto viene consegnato all'ufficiale giudiziario, il quale lo integra con l'ingiunzione al debitore di non sottrarre i beni alla garanzia del credito e provvede alla notificazione. Successivamente, il creditore

procedente ol'ufficiale giudiziario provvederanno affinché l'atto notificato in duplice copia sia trascritto nei pubblici registri immobiliari. L'originale dell'atto di pignoramento notificato deve essere depositato nella cancelleria del giudice dell'esecuzione, nel fascicolo dell'esecuzione nel quale il creditore pignorante dovrà inserire - entro 10 giorni dal pignoramento - il titolo esecutivo e il precetto nonché la nota di trascrizione. Il giudice dell'esecuzione può nominare custode dei beni pignorati il debitore o una persona diversa rendendo periodicamente conto della gestione e depositando le rendite. Il giudice dispone con provvedimento non impugnabile la liberazione dell'immobile pignorato.

L'intervento dei creditori (nell'espropriazione immobiliare) I soggetti legittimati all'intervento sono quelli indicati dall'art. 499 c.p.c. Occorre distinguere in intervento tempestivo effettuato

entro la prima udienza per l'autorizzazione alla vendita, e intervento tardivo dopo la prima udienza di autorizzazione alla vendita, ma prima del provvedimento di distribuzione, i quali possono soddisfarsi sul residuo.

La vendita (nell'espropriazione immobiliare) Cenni sulle c.d. esecuzioni speciali (art. 580 c.p.c.)

Il creditore per richiedere la vendita deve proporre ricorso al giudice dell'esecuzione con il termine dilatorio di 10 giorni dal pignoramento. Al ricorso sono da allegare entro 120 giorni dal suo deposito l'estratto del catasto nei 20 anni anteriore alla trascrizione del pignoramento ovvero da certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. I predetti documenti consentono al giudice dell'esecuzione di stabilire il valore base dell'immobile che viene inserito nel provvedimento di vendita e che viene pronunciato in sede di udienza di autorizzazione della vendita. Il giudice dell'esecuzione entro 30

giorni dal deposito dei documenti nomina l'esperto efissa l'udienza per la comparizione delle parti. Se non vengono sollevatecontestazioni ovvero si raggiunge l'accordo su di esse, il giudice emetteordinanza di vendita e fissa il termine per la proposizione delle offerted'acquisto entro un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120giorni. Il giudice fissa nella stessa ordinanza la cauzione da versare. Leopposizioni sono decise dal Tribunale con sentenza e il giudice dispone lavendita con ordinanza da notificare ai creditori iscritti che non sono comparsi.La vendita senza incanto consiste nell'esame da parte del giudicedell'esecuzione e nell'eventuale accoglimento delle offerte di acquisto chechiunque - tranne il debitore può presentare per l'acquisto del mobile pignorato.L'offerta è depositata in cancelleria da parte dell'offerente. Essa è irrevocabilesalvo che il giudice ordini

L'incanto o siano decorsi 120 giorni dalla suapresentazione ed essa non sia stata accolta. L'offerta deve essere depositata inbusta chiusa da aprire in presenza di tutti gli offerenti. Il giudice deliberasull'offerta in accordo con il creditore procedente ovvero qualora non ritengapiù favorevole procedere con la vendita con incanto. Quando il giudice disponela vendita emette decreto con il quale indica le modalità di pagamento, indi, apagamento avvenuto pronuncia altro decreto con il quale l'immobile vienetrasferito in proprietà all'acquirente. La vendita con incanto si apre conordinanza pubblicata a cura del cancelliere, con la quale il giudice, fissa itermini elencati ex art. 576 ( prezzo, giorno ora dell'incanto, misura minima diaumento delle offerte, cauzione minima da depositare preventivamente, terminedi versamento del prezzo, il termine che deve intercorrere tra le forme dipubblicità e l'incanto. Tutti tranne

Il debitore possono partecipare all'incanto previo versamento della cauzione. L'incanto ha luogo in udienza davanti al giudice dell'esecuzione, e diventa assegnatario l'offerente la cui offerta non è superata entro il periodo di 3 minuti. Dopo l'incanto possono essere proposte nel termine di 10 giorni offerte che non superano di almeno 1/5 il prezzo raggiunto nell'incanto previa eventuale gara tra più offerenti. Le offerte dopo l'incanto vanno depositate in cancelleria prestando cauzione per il doppio della cauzione versata ai sensi dell'art. 580. Il giudice indice la gara della quale il cancelliere dà pubblico avviso e comunicazione all'aggiudicatario. Alla gara possono partecipare anche gli offerenti al precedente incanto che abbiano integrato la cauzione. L'aggiudicatario per divenire proprietario a pieno titolo dovrà provvedere a versare il prezzo nel termine e nel modo fissati nell'ordinanza di vendita.

consegnando al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto pagamento. Solamente dopo il versamento del prezzo il giudice pronuncia decreto di trasferimento all'aggiudicatario per il rilascio dell'immobile. Il decreto contiene l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto e costituisce titolo esecutivo. Inoltre, il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto. Il prezzo deve essere depositato dall'aggiudicatario nei termini stabiliti, pena la decadenza dell'aggiudicatario pronunciata dal giudice dell'esecuzione, con perdita della cauzione a titolo di multa e nuovo incanto con eventuale rivendita in danno all'aggiudicatario precedente qualora il ricavato sia inferiore all'offerta del nuovo aggiudicatario.

Delega a un professionista della vendita immobiliare

Gli art. 591 bis - 591 ter, prevedono la delega a un

professionista delle operazioni di vendita con incanto, es. un notaio, o un avvocato, o un commercialista, da parte del giudice dell'esecuzione quando provvede sull'istanza di vendita. Il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni della procedura di vendita, i termini, le modalità, il luogo della presentazione delle offerte, ecc., ecc. L'ambito della delega comprende tutte le operazioni della procedura di vendita con incanto sino al decreto di trasferimento riservato al giudice dell'esecuzione. Le operazioni delegate sono ex art. 591 bis; art. 576-ss. Il professionista redige il verbale dell'incanto. Se il prezzo non è versato nel termine stabilito, questi ne dà avviso al giudice, mentre se avviene il versamento il professionista predispone il decreto di trasferimento, trasmettendo il fascicolo al giudice al fine della pronuncia da parte del giudice. Gli eventuali reclami ai provvedimenti del delegato sono posti con ricorso

algiudice che provvede
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
11 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Processuale Civile II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Carratta Antonio.