Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 6
Diritto processuale civile - opposizione all'esecuzione e sospensione dell'esecuzione Pag. 1 Diritto processuale civile - opposizione all'esecuzione e sospensione dell'esecuzione Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 6.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile - opposizione all'esecuzione e sospensione dell'esecuzione Pag. 6
1 su 6
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE

art 615ss

Questa opposizione è disciplinata dagli , noi parlando in genere distinguiamo tra

opposizione di merito e di forma e normalmente diciamo che l’opposizione agli atti esecutivi è

un opposizione di forma, quando invece parliamo di opposizione all’esecuzione parliamo di

un opposizione di merito perché si contesta il diritto della parte istante di procedere

all’esecuzione forzata. In egual modo nell’opposizione di terzo parliamo anche in questo caso di

opposizione di merito

Con l’opposizione all’esecuzione si contesta il diritto della parte istante a procedere ad

esecuzione forzata, è una contestazione che attiene alla giustizia e quindi al se dell’esecuzione

forzata, con essa possono farsi valere sia motivi di merito che motivi di rito, entrambi i motivi

mirano infatti alla giustizia

Tali motivi di merito attengono al credito consacrato nel titolo esecutivo quindi all’esistenza o al

modo d’essere del credito , mentre i motivi di rito attengono al titolo esecutivo o alla legittimazione

attiva o passiva

I motivi di merito riguardano quindi non il titolo ma l’esistenza del diritto vantato dal titolo

pertanto un eventuale motivo di merito può essere una opposizione fondata sull’adempimento del

credito vantato dal titolo

Invece i motivi di rito che riguardano o il titolo esecutivo o la legittimazione attiva o passiva

possono essere per esempio affermare l’inidoneità di un determinato documento a formare titolo

esecutivo, dico che quel documento non è una cambiale perché non presenta i requisiti della

cambiale, oppure posso opporre che la sentenza di condanna che è a base del titolo giudiziale è

stata riformata in appello (vengono caducati gli atti da questa dipendenti) o l’efficacia esecutiva

della sentenza è sospesa, oppure posso opporre che il titolo non è idoneo a sorreggere quel tipo di

esecuzione forzata. Mentre i motivi che attengono alla legittimazione sono per esempio :

contestazione del soggetto passivo di essere erede del debitore, o viceversa che il soggetto attivo

che agisce non è il successore del creditore

In caso di sospensione o riforma della sentenza gli effetti sono diversi, se la sentenza viene

sospesa gli atti sono congelati se la sentenza è riformata c’è la caducazione di tutti gli atti che

derivano dalla sentenza riformata.

Il soggetto legittimato a fare l’opposizione è il debitore o meglio per essere precisi spetta al

soggetto passivo dell’esecuzione anche se non debitore come il terzo proprietario . Quindi

spetta al soggetto passivo anche se dal titolo non risulta essere debitore. Il terzo proprietario è il

datore di pegno o ipoteca oppure quello che ha acquistato un bene alienato per frode.

Quando il titolo esecutivo è dato da una sentenza(titolo giudiziale) l’opposizione

all’esecuzione incontra dei limiti, nel senso che se il titolo esecutivo è rappresentato da una

sentenza di condanna non ancora passati in giudicato i motivi di merito devono essere fatti valere

in impugnazione pertanto l’opposizione in questi casi è residuale. Se poi non sono più esperibili le

impugnazioni o le impugnazioni sono state esperite l’opposizione trova ancora altro limite che è

quello del giudicato e pertanto come rimedi potrò esperire solo quelli successivi alla formazione del

giudicato (far valere l’adempimento avvenuta il giorno dopo dell’esecuzione forzata FATTI

ESTINTIVI IMPEDITIVI O MODIFICATIVI SUCCESSIVI AL GIUDICATO)

limitazione non vale invece per i titoli stragiudiziali

Questa

Come si propone questa opposizione?

questa opposizione può essere un opposizione al precetto che precede quindi l’inizio

dell’esecuzione o può essere un opposizione all’esecuzione nell’ipotesi in cui l’esecuzione sia

già iniziata.

Il legislatore da quindi anche la possibilità di proporre una minaccia in presenza di una mera

minaccia di inizio di esecuzione, il debitore che ritiene che la minaccia sia ingiusta può fare

opposizione al precetto con atto di citazione al giudice competente in virtù dei criteri degli

art 17(ha rilievo il valore del credito per cui si procede) e 27 cpc ( se l’esecuzione ha oggetto beni

mobili o immobili luogo in cui i beni si trovano, esecuzione obblighi di fare o disfare..)

Il giudice investito tratterà dianzi a se tutta la cognizione sarà cioè il giudice che istruirà il

giudizio di cognizione e avrà anche il potere di sospendere l’efficacia esecutiva derivante

dal titolo esecutivo

Quando faccio opposizione al precetto il giudice sospende e il titolo è congelato non potrà

essere utilizzato per iniziare altre esecuzioni forzate. Se invece io ottengo la sospensione

all’esecuzione mi rimane sospesa l’esecuzione che ho intrapreso ma quel titolo non è sospeso ed

è valida per utilizzarlo in altra esecuzione forzata

Quando l’esecuzione è già iniziata l’opposizione va proposta con ricorso al giudice

dell’esecuzione che fisserà con decreto un udienza dianzi a se per la comparizione delle parti,

questo decreto va notificato alle altre parti e si terrà questa udienza dinanzi al giudice

dell’esecuzione ed è un udienza camerale .

Questa udienza si concluderà con due provvedimenti:

- Istanza di sospensione se proposta (se chi ha fatto opposizione ha contestualmente

chiesto la sospensione è il giudice all’esecuzione a sospendere)

- Valutazione della competenza

Procedimento bifasico in cui il giudice disporrà la sospensione sussistendone i presupposti e poi

valuterà la competenza - se competente instaura il giudizio di merito se non è competente dovrà

dichiarare competente il giudice di pace (es.) e fissare la riassunzione dinanzi a quel giudice.

Svolta questa fase camerale si svolgerà il giudizio di merito

PRECETTO : GIUDICE COMPETENTE E’ COMPETENTE DALL’INIZIO ALLA FINE , L’ATTO DI

CITAZIONE VIENE RIVOLTO DIRETTAMENTE AL GIUDICE COMPETENTE PER TERRITORIO

E PER VALORE

OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE GIA’ INIZIATA : RICORSO AL GIUDICE DELL’ESECUZIONE

CHE SOSPENDE E VERIFICA LA PROPRIA COMPETENZA

La sospensione è disposta quando sussitono gravi motivi (art 623ss) e il provvedimento(con

cui si dispone la sospensione) ha forma di ordinanza a cui è attribuita normalmente natura

cautelare tant’è che si dice che è reclamabile ai sensi dell’arto 669terdecies e quindi la

valutazione dei gravi motivi consiste nella valutazione del fumus boni iuris (verosimile fondatezza

dell’opposizione) e del periculum in mora( in re ipsa , nel momento in cui il giudice ritiene che sia

fondata verosimilmente l’opposizione in re ipsa ci sarà sicuramente il periculum in mora)

Quindi l’opposizione all’esecuzione già iniziata il debitore o il soggetto passivo dell’ esecuzione

possono far valere come opposizione anche l’impignorabilità dei beni. L’impignorabilità relativa o

assoluta è infatti una questione che si fa valere con l’opposizione dal 2009 l’opposizione

all’esecuzione è decisa con sentenza

L’art 624 prevede che quando è disposta la sospensione e vedi articolo

Se l’ordinanza di sospensione non è reclamata o viene confermata e il creditore non si attiva per

coltivare opposizione il giudice può disporre estinzione dell’esecuzione

OPPOSIZONE AGLI ATTI ESECUTIVI

È Diversa dalle altre due forme di opposizione perché è un opposizione formale, si fanno valere

le irregolarità formali di singoli atti esecutivi

Cosa vuol dire irregolarità formale, la nozione di regolarità formale è una nozione più ampia della

nullità cioè comprende tutte le ipotesi di nullità ma in esso rientrano anche tutte le ipotesi che non

sono quelle della nullità ,( l’atto a cui manca un requisito che non è richiesto a pena di nullità e che

non impedisce il raggiungimento dello scopo rientra comunque nel campo della irregolarità)

L’opposizione agli atti esecutivi siccome è un opposizione con la quale si contesta la regolarità

formale di un atto vede una legittimazione molto più ampia, l’opposizione può essere fatta da tutti

coloro i quali hanno interessa a rimuovere l’efficacia di un atto esecutivo

Quando studiamo la disciplina della sospensione non troviamo il richiamo con riferimento

all’opposizione agli atti esecutivi , ma anche il giudice dell’ opposizione agli atti esecutivi può

assumere dei provvedimenti che prevedono la sospensione dell’esecuzione

Anche l’opposizione agli atti esecutivi può essere preventiva o successiva.

Preventiva : faccio valere l’irregolarità formale del titolo esecutivo e del precetto

Quando parliamo di irregolarità formale del titolo esecutivo dobbiamo pensare alle irregolarità che

non sono nullità perché se fossero nulle rientriamo nel merito della legittimità dell’esecuzione che

si fa valere con l’opposizione all’esecuzione

Quando invece si tratta di irregolarità formale del precetto vuol dire che assumo che il precetto

manca dei requisiti di cui all’art (rientrano anche nullità)

Mentre l’opposizione all’esecuzione non è soggetta a termini il legislatore li prevede invece

per l’opposizione agli atti esecutivi infatti l’opposizione agli atti preventiva può essere proposta

entro 20gg dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto

SUCCESSIVA : si contestano le irregolarità di atti successivi all’inizio dell’esecuzione forzata e

anche qui vale la regola dei 20 gg dalla conoscenza del singolo atto a cui contesto la regolarità

formale.

Quanto alla competenza se l’opposizione è preventiva – l’opposizione va proposta al giudice

competente all’esecuzione (tribunale ) ex art 480 3 comma con atto di citazione, quando

l’opposizione è successiva questa va proposta con ricorso al giudice dell’esecuzione.

Prima il ricorso andava fatto al giudice dell’esecuzione, oggi invece l’art 186bis disp att prevede

che il giudice dell’esecuzione non può occuparsi della cognizione e pertanto viene nominato un

altro giudice all’esecuzione che si occuperà dell’ istruttoria della parentesi cognitiva

La sentenza definisce il giudizio è una sentenza non impugnabile ma ricorribile in cass ex art 111.

La legittimazione a proporre questa opposizione è ampia perché spetta a tutti i soggetti che

abbiamo interesse a rimuoverne l&rs

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vincenzodelys di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Auletta Ferruccio.