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OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE
art 615ss
Questa opposizione è disciplinata dagli , noi parlando in genere distinguiamo tra
opposizione di merito e di forma e normalmente diciamo che l’opposizione agli atti esecutivi è
un opposizione di forma, quando invece parliamo di opposizione all’esecuzione parliamo di
un opposizione di merito perché si contesta il diritto della parte istante di procedere
all’esecuzione forzata. In egual modo nell’opposizione di terzo parliamo anche in questo caso di
opposizione di merito
Con l’opposizione all’esecuzione si contesta il diritto della parte istante a procedere ad
esecuzione forzata, è una contestazione che attiene alla giustizia e quindi al se dell’esecuzione
forzata, con essa possono farsi valere sia motivi di merito che motivi di rito, entrambi i motivi
mirano infatti alla giustizia
Tali motivi di merito attengono al credito consacrato nel titolo esecutivo quindi all’esistenza o al
modo d’essere del credito , mentre i motivi di rito attengono al titolo esecutivo o alla legittimazione
attiva o passiva
I motivi di merito riguardano quindi non il titolo ma l’esistenza del diritto vantato dal titolo
pertanto un eventuale motivo di merito può essere una opposizione fondata sull’adempimento del
credito vantato dal titolo
Invece i motivi di rito che riguardano o il titolo esecutivo o la legittimazione attiva o passiva
possono essere per esempio affermare l’inidoneità di un determinato documento a formare titolo
esecutivo, dico che quel documento non è una cambiale perché non presenta i requisiti della
cambiale, oppure posso opporre che la sentenza di condanna che è a base del titolo giudiziale è
stata riformata in appello (vengono caducati gli atti da questa dipendenti) o l’efficacia esecutiva
della sentenza è sospesa, oppure posso opporre che il titolo non è idoneo a sorreggere quel tipo di
esecuzione forzata. Mentre i motivi che attengono alla legittimazione sono per esempio :
contestazione del soggetto passivo di essere erede del debitore, o viceversa che il soggetto attivo
che agisce non è il successore del creditore
In caso di sospensione o riforma della sentenza gli effetti sono diversi, se la sentenza viene
sospesa gli atti sono congelati se la sentenza è riformata c’è la caducazione di tutti gli atti che
derivano dalla sentenza riformata.
Il soggetto legittimato a fare l’opposizione è il debitore o meglio per essere precisi spetta al
soggetto passivo dell’esecuzione anche se non debitore come il terzo proprietario . Quindi
spetta al soggetto passivo anche se dal titolo non risulta essere debitore. Il terzo proprietario è il
datore di pegno o ipoteca oppure quello che ha acquistato un bene alienato per frode.
Quando il titolo esecutivo è dato da una sentenza(titolo giudiziale) l’opposizione
all’esecuzione incontra dei limiti, nel senso che se il titolo esecutivo è rappresentato da una
sentenza di condanna non ancora passati in giudicato i motivi di merito devono essere fatti valere
in impugnazione pertanto l’opposizione in questi casi è residuale. Se poi non sono più esperibili le
impugnazioni o le impugnazioni sono state esperite l’opposizione trova ancora altro limite che è
quello del giudicato e pertanto come rimedi potrò esperire solo quelli successivi alla formazione del
giudicato (far valere l’adempimento avvenuta il giorno dopo dell’esecuzione forzata FATTI
ESTINTIVI IMPEDITIVI O MODIFICATIVI SUCCESSIVI AL GIUDICATO)
limitazione non vale invece per i titoli stragiudiziali
Questa
Come si propone questa opposizione?
questa opposizione può essere un opposizione al precetto che precede quindi l’inizio
dell’esecuzione o può essere un opposizione all’esecuzione nell’ipotesi in cui l’esecuzione sia
già iniziata.
Il legislatore da quindi anche la possibilità di proporre una minaccia in presenza di una mera
minaccia di inizio di esecuzione, il debitore che ritiene che la minaccia sia ingiusta può fare
opposizione al precetto con atto di citazione al giudice competente in virtù dei criteri degli
art 17(ha rilievo il valore del credito per cui si procede) e 27 cpc ( se l’esecuzione ha oggetto beni
mobili o immobili luogo in cui i beni si trovano, esecuzione obblighi di fare o disfare..)
Il giudice investito tratterà dianzi a se tutta la cognizione sarà cioè il giudice che istruirà il
giudizio di cognizione e avrà anche il potere di sospendere l’efficacia esecutiva derivante
dal titolo esecutivo
Quando faccio opposizione al precetto il giudice sospende e il titolo è congelato non potrà
essere utilizzato per iniziare altre esecuzioni forzate. Se invece io ottengo la sospensione
all’esecuzione mi rimane sospesa l’esecuzione che ho intrapreso ma quel titolo non è sospeso ed
è valida per utilizzarlo in altra esecuzione forzata
Quando l’esecuzione è già iniziata l’opposizione va proposta con ricorso al giudice
dell’esecuzione che fisserà con decreto un udienza dianzi a se per la comparizione delle parti,
questo decreto va notificato alle altre parti e si terrà questa udienza dinanzi al giudice
dell’esecuzione ed è un udienza camerale .
Questa udienza si concluderà con due provvedimenti:
- Istanza di sospensione se proposta (se chi ha fatto opposizione ha contestualmente
chiesto la sospensione è il giudice all’esecuzione a sospendere)
- Valutazione della competenza
Procedimento bifasico in cui il giudice disporrà la sospensione sussistendone i presupposti e poi
valuterà la competenza - se competente instaura il giudizio di merito se non è competente dovrà
dichiarare competente il giudice di pace (es.) e fissare la riassunzione dinanzi a quel giudice.
Svolta questa fase camerale si svolgerà il giudizio di merito
PRECETTO : GIUDICE COMPETENTE E’ COMPETENTE DALL’INIZIO ALLA FINE , L’ATTO DI
CITAZIONE VIENE RIVOLTO DIRETTAMENTE AL GIUDICE COMPETENTE PER TERRITORIO
E PER VALORE
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE GIA’ INIZIATA : RICORSO AL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
CHE SOSPENDE E VERIFICA LA PROPRIA COMPETENZA
La sospensione è disposta quando sussitono gravi motivi (art 623ss) e il provvedimento(con
cui si dispone la sospensione) ha forma di ordinanza a cui è attribuita normalmente natura
cautelare tant’è che si dice che è reclamabile ai sensi dell’arto 669terdecies e quindi la
valutazione dei gravi motivi consiste nella valutazione del fumus boni iuris (verosimile fondatezza
dell’opposizione) e del periculum in mora( in re ipsa , nel momento in cui il giudice ritiene che sia
fondata verosimilmente l’opposizione in re ipsa ci sarà sicuramente il periculum in mora)
Quindi l’opposizione all’esecuzione già iniziata il debitore o il soggetto passivo dell’ esecuzione
possono far valere come opposizione anche l’impignorabilità dei beni. L’impignorabilità relativa o
assoluta è infatti una questione che si fa valere con l’opposizione dal 2009 l’opposizione
all’esecuzione è decisa con sentenza
L’art 624 prevede che quando è disposta la sospensione e vedi articolo
Se l’ordinanza di sospensione non è reclamata o viene confermata e il creditore non si attiva per
coltivare opposizione il giudice può disporre estinzione dell’esecuzione
OPPOSIZONE AGLI ATTI ESECUTIVI
È Diversa dalle altre due forme di opposizione perché è un opposizione formale, si fanno valere
le irregolarità formali di singoli atti esecutivi
Cosa vuol dire irregolarità formale, la nozione di regolarità formale è una nozione più ampia della
nullità cioè comprende tutte le ipotesi di nullità ma in esso rientrano anche tutte le ipotesi che non
sono quelle della nullità ,( l’atto a cui manca un requisito che non è richiesto a pena di nullità e che
non impedisce il raggiungimento dello scopo rientra comunque nel campo della irregolarità)
L’opposizione agli atti esecutivi siccome è un opposizione con la quale si contesta la regolarità
formale di un atto vede una legittimazione molto più ampia, l’opposizione può essere fatta da tutti
coloro i quali hanno interessa a rimuovere l’efficacia di un atto esecutivo
Quando studiamo la disciplina della sospensione non troviamo il richiamo con riferimento
all’opposizione agli atti esecutivi , ma anche il giudice dell’ opposizione agli atti esecutivi può
assumere dei provvedimenti che prevedono la sospensione dell’esecuzione
Anche l’opposizione agli atti esecutivi può essere preventiva o successiva.
Preventiva : faccio valere l’irregolarità formale del titolo esecutivo e del precetto
Quando parliamo di irregolarità formale del titolo esecutivo dobbiamo pensare alle irregolarità che
non sono nullità perché se fossero nulle rientriamo nel merito della legittimità dell’esecuzione che
si fa valere con l’opposizione all’esecuzione
Quando invece si tratta di irregolarità formale del precetto vuol dire che assumo che il precetto
manca dei requisiti di cui all’art (rientrano anche nullità)
Mentre l’opposizione all’esecuzione non è soggetta a termini il legislatore li prevede invece
per l’opposizione agli atti esecutivi infatti l’opposizione agli atti preventiva può essere proposta
entro 20gg dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto
SUCCESSIVA : si contestano le irregolarità di atti successivi all’inizio dell’esecuzione forzata e
anche qui vale la regola dei 20 gg dalla conoscenza del singolo atto a cui contesto la regolarità
formale.
Quanto alla competenza se l’opposizione è preventiva – l’opposizione va proposta al giudice
competente all’esecuzione (tribunale ) ex art 480 3 comma con atto di citazione, quando
l’opposizione è successiva questa va proposta con ricorso al giudice dell’esecuzione.
Prima il ricorso andava fatto al giudice dell’esecuzione, oggi invece l’art 186bis disp att prevede
che il giudice dell’esecuzione non può occuparsi della cognizione e pertanto viene nominato un
altro giudice all’esecuzione che si occuperà dell’ istruttoria della parentesi cognitiva
La sentenza definisce il giudizio è una sentenza non impugnabile ma ricorribile in cass ex art 111.
La legittimazione a proporre questa opposizione è ampia perché spetta a tutti i soggetti che
abbiamo interesse a rimuoverne l&rs