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Processo esecutivo e sentenza di condanna

Il processo esecutivo fa seguito alla sentenza di condanna del processo di cognizione di condanna. Ha la funzione di eseguire coattivamente il diritto soggettivo contenuto nel titolo esecutivo. Il diritto soggettivo deve essere:

  • Liquido: rappresenta l'espressione con la quale viene inteso, il credito sotto forma di denaro.
  • Certo: consiste in un'unità di misura che l'ordinamento giuridico ritiene sufficiente affinché possa avere la qualità di titolo esecutivo.
  • Esigibile: non è sufficiente che il credito esista, ma è necessario che risulti dal titolo esecutivo.

Tipologie di processo esecutivo

Il codice di procedura civile disciplina due tipologie di processo esecutivo: uno in forma generale e l'altro in forma specifica. Il primo è l'espropriazione forzata, che comprende:

  • Espropriazione mobiliare presso il debitore
  • Espropriazione mobiliare presso terzi
  • Espropriazione immobiliare
  • Espropriazione contro terzo proprietario
  • Espropriazione contro beni indivisi

Il secondo è l'esecuzione forzata che comprende:

  • Esecuzione per consegna o rilascio
  • Esecuzione per obblighi di fare e non fare

In entrambe le tipologie di processo, l'azione esecutiva deve essere preceduta da un accertamento idoneo a documentare il diritto soggettivo contenuto al suo interno.

Ruoli nel processo esecutivo

L'attività esecutiva, a prescindere da come viene suddivisa dal codice, prevede che al suo interno vi siano i soggetti del processo. Da un lato, abbiamo le parti, cioè debitore e creditore, che fungono da impulso al processo esecutivo. Dall'altro, abbiamo il giudice, quale organo giudiziario che opera all'interno di un ufficio giudiziario. Quest'ultimo, affinché il processo esplichi le sue caratteristiche, deve tener conto dei presupposti che fanno riferimento ai criteri di competenza per materia, in quanto è esclusiva del tribunale, e di competenza territoriale, in quanto spetta al giudice del luogo in cui si trova la cosa, o del luogo in cui si trova la residenza del debitore qualora le cose pignorate fossero rimorchi, autoveicoli o crediti. In caso di obblighi di fare o non fare, il giudice competente sarà invece quello del luogo in cui deve essere adempiuta l'obbligazione.

Espropriazione forzata

Quando parliamo di espropriazione forzata, dobbiamo far riferimento all'art. 2910 c.c. in quanto prevede che il creditore, quanto gli è dovuto, può far espropriare tutti i beni del debitore secondo le regole del codice di procedura civile. Tale norma trova fondamento e rinvio nell'art. 2740 c.c. in quanto prevede la responsabilità patrimoniale del debitore. Quest'ultimo, infatti, risponde di tutti i suoi beni presenti e futuri per le obbligazioni contratte.

L'espropriazione, oltre alla sua funzione, deve essere vista anche nella sua struttura, che si articola in tre fasi:

  • Pignoramento: trova menzione nell'art. 491 c.p.p. in quanto prevede che l'esecuzione inizi con il pignoramento. Esso deve essere inteso in triplice aspetto: uno è la funzione, in quanto vincola i beni del debitore affinché non possa compiere nessun atto di disposizione su di essi. Il secondo consiste nella sua efficacia: tutti gli atti di disposizione compiuti successivamente alla data del pignoramento del bene non hanno efficacia. Infine, terzo, nella sua struttura o forma.
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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

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