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L’ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE

Il pignoramento mobiliare (art. 513 c.p.c.)

Il pignoramento mobiliare è posto in essere, ad istanza verbale del creditore,

dall’ufficiale giudiziario munito del titolo esecutivo e del precetto. L’ufficiale

giudiziario effettua il pignoramento previa esibizione del titolo e del precetto e

deve ricercare i beni da pignorare nella casa del debitore o negli altri luoghi a

lui appartenenti es. negozio, ufficio, officina, ovvero in luoghi appartenenti ad

un terzo, purché si tratti di cose di cui il debitore può disporre direttamente e

sia stato preventivamente autorizzato dal Presidente del Tribunale, mediante

decreto su istanza del creditore. L’accesso, eventualmente forzoso, non può

avvenire nei giorni festivi, né nelle ore notturne. La scelta dei beni da pignorare

effettuata dall’ufficiale giudiziario, esclusi i beni per legge impignorabili ex art.

514 c.p.c., es. il letto, i libri, la fede nuziale, gli oggetti sacri, deve avere come

preferenza il denaro e oggetti preziosi o beni di pronta e facile liquidazione.

L’ufficiale giudiziario redige processo verbale delle operazioni compiute,

descrivendo i beni pignorati con il loro valore, menzionando le disposizioni per

la conservazione degli stessi, depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo

entro 24ore, e consegnando un avviso dell’avvenuta ingiunzione al debitore. Il

denaro e gli oggetti preziosi viene depositato in depositi giudiziari o affidato a

custodi.

L’intervento dei creditori (nell’espropriazione mobiliare) (art. 499 c.p.c.)

Solo creditori muniti di titolo esecutivo, i creditori che avevano eseguito un

sequestro, i titolari di prelazione risultante da pubblici registri o da scritture

contabili, possono intervenire nell’espropriazione, ma non oltre l’udienza di

fissazione della vendita o dell’assegnazione e prima del provvedimento di

distribuzione. Oltre tali termini, l’interveniente tardivo parteciperà

all’eventuale residuo.

Vendita, assegnazione e distribuzione (nell’espropriazione mobiliare) (art. 530)

Nel termine di 90 o 10 giorni dal pignoramento i creditori devono proporre

l’istanza di vendita al giudice dell’esecuzione, il quale fissa l’udienza per

l’audizione delle parti ad eccezione che nella piccola espropriazione ovvero

fino a €. 20.000,00, in tal caso provvede con decreto l’assegnazione o la

vendita. All’udienza le parti possono fare osservazioni circa le modalità della

vendita o l’assegnazione. Il giudice decide le opposizioni con sentenza e

dispone con ordinanza l’assegnazione o la vendita, senza incanto a mezzo del

commissionario, o all’incanto fissando un prezzo base di vendita dal quale si

può derogare al 2° esperimento di vendita. Sugli eventuali reclami sulle

operazioni di vendita è ammesso ricorso, che non sospende dette operazioni, al

giudice dell’esecuzione che provvede con decreto reclamabile allo stesso

giudice. Il ricavato della vendita è distribuito secondo preventivi accordi dei

creditori o su un piano di riparto, ed è assegnato dal giudice con il

provvedimento che ordina il pagamento delle singolo quote.

L’ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI

L’atto di pignoramento dei crediti del debitore e delle cose del debitore

detenute dal terzo (c.d. pignoramento presso terzi) (art. 543 c.p.c.)

L’atto di pignoramento presso terzi è un atto scritto complesso che prevede la

notifica personale a due destinatari: al terzo e al debitore. L’atto oltre

all’ingiunzione al debitore deve contenere: 1) l’indicazione del credito per il

quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; 2) l’indicazione delle cose

e delle somme dovute, l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine del

giudice; la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio; 4) la citazione

del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice dell’esecuzione affinché

faccia dichiarazione (art. 547) e il debitore sia presente alla dichiarazione ed

agli atti ulteriori con invito al terzo a comparire quando il pignoramento

riguarda somme dovute per stipendi, salari, e assimilati e negli altri casi

comunicare la dichiarazione al creditore procedente entro 10 giorni a mezzo

raccomandata. L’atto di pignoramento presso terzi è la citazione che conterrà

l’indicazione della data di udienza di comparizione innanzi al giudice

dell’esecuzione ove ha residenza il terzo. Nel caso di pignoramento presso più

terzi, il debitore può chiedere al giudice la riduzione proporzionale o la

dichiarazione di inefficacia di alcuni di essi. I crediti per alimenti sono

pignorabili previa autorizzazione del giudice solo per cause di alimenti. I

crediti per stipendi, salari ed indennità sono pignorabili nella misura

determinata dal giudice per cause di alimenti e in misura non superiore a 1/5 o

pari alla metà.

La dichiarazione del terzo e il susseguente eventuale giudizio. L’intervento dei

creditori

(art. 543 c.p.c.)

All’udienza fissata per la dichiarazione del terzo, il quale potrà comparire

oppure non comparire, il terzo personalmente comparso o a mezzo di

mandatario personale dichiara di quali somme o di quali cose si trova in

possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna, dichiarando

altresì se vi sono altri precedenti pignoramenti o sequestri. Se il creditore

procedente ed il debitore non hanno contestazioni circa la dichiarazione del

terzo, in caso contrario, se il terzo non compare ovvero rifiuta la dichiarazione,

si svolgerà un giudizio di cognizione che si concluderà con sentenza,

il giudice provvederà per l’assegnazione o la vendita, sentite le parti.

L’assegnazione e la vendita (nell’espropriazione presso terzi)

(artt. 552 - 553c.p.c.)

Se il terzo volontariamente o giudizialmente è dichiarato possessore di beni del

debitore, il giudice provvederà alla loro assegnazione o vendita, sentite le parti.

Se il terzo si è riconosciuto debitore si somme nei confronti del debitore, il

giudice provvederà alla sua assegnazione eventualmente previa ripartizione pro

quota e pro solvendo con i creditori concorrenti. Se il credito è esigibile in un

termine superiore a 90 giorni, l’assegnazione è possibile solo se concordata da

tutti i creditori, altrimenti il credito verrà venduto coattivamente.

L’ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE

Il pignoramento immobiliare

Il pignoramento immobiliare è compiuto dal creditore procedente che dovrà

indicare i beni immobili appartenenti al debitore intende pignorare al fine di

soddisfare il suo credito. L’atto di pignoramento immobiliare è un atto

complesso predisposto e sottoscritto dal creditore procedente con l’esatta

indicazione dei beni e dei diritti immobiliari che si intendono sottoporre ad

esecuzione che lo consegna all’ufficiale giudiziario, il quale lo integra con

l’ingiunzione al debitore di non sottrarre i beni alla garanzia del credito e

provvede alla notificazione. Successivamente il creditore procedente o

l’ufficiale giudiziario provvederanno affinché l’atto notificato in duplice copia

sia trascritto nei pubblici registri immobiliari. L’originale dell’atto di

pignoramento notificato deve essere depositato nella cancelleria del giudice

dell’esecuzione, nel fascicolo dell’esecuzione nel quale il creditore pignorante

dovrà inserire –entro 10 giorni dal pignoramento- il titolo esecutivo e il

precetto nonché la nota di trascrizione. Il giudice dell’esecuzione può nominare

custode dei beni pignorati il debitore o una persona diversa rendendo

periodicamente conto della gestione e depositando le rendite. Il giudice dispone

con provvedimento non impugnabile la liberazione dell’immobile pignorato.

L’intervento dei creditori (nell’espropriazione immobiliare)

I soggetti legittimati all’intervento sono quelli indicati dall’art. 499 c.p.c.

Occorre distinguere in intervento tempestivo effettuato entro la prima udienza

per l’autorizzazione alla vendita, e intervento tardivo dopo la prima udienza di

autorizzazione alla vendita, ma prima del provvedimento di distribuzione, i

quali possono soddisfarsi sul residuo.

La vendita (nell’espropriazione immobiliare) Cenni sulle c.d. esecuzioni

speciali

(art. 580 c.p.c.)

Il creditore per richiedere la vendita deve proporre ricorso al giudice

dell’esecuzione con il termine dilatorio di 10 giorni dal pignoramento. Al

ricorso sono da allegare entro 120 giorni dal suo deposito l’estratto del catasto

nei 20 anni anteriore alla trascrizione del pignoramento ovvero da certificato

notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. I

predetti documenti consentono al giudice dell’esecuzione di stabilire il valore

base dell’immobile che viene inserito nel provvedimento di vendita e che viene

pronunciato in sede di udienza di autorizzazione della vendita. Il giudice

dell’esecuzione entro 30 giorni dal deposito dei documenti nomina l’esperto e

fissa l’udienza per la comparizione delle parti. Se non vengono sollevate

contestazioni ovvero si raggiunge l’accordo su di esse, il giudice emette

ordinanza di vendita e fissa il termine per la proposizione delle offerte

d’acquisto entro un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120

giorni. Il giudice fissa nella stessa ordinanza la cauzione da versare. Le

opposizioni sono decise dal Tribunale con sentenza e il giudice dispone la

vendita con ordinanza da notificare ai creditori iscritti che non sono comparsi.

La vendita senza incanto consiste nell’esame da parte del giudice

dell’esecuzione e nell’eventuale accoglimento delle offerte di acquisto che

chiunque – tranne il debitore può presentare per l’acquisto del mobile

pignorato. L’offerta è depositata in cancelleria da parte dell’offerente. Essa è

irrevocabile salvo che il giudice ordini l’incanto o siano decorsi 120 giorni

dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta. L’offerta deve essere

depositata in busta chiusa da aprire in presenza di tutti gli offerenti. Il giudice

delibera sull’offerta in accordo con il creditore procedente ovvero qualora non

ritenga più favorevole procedere con la vendita con incanto. Quando il giudice

dispone la vendita emette decreto con il quale indica le modalità di pagamento,

indi, a pagamento avvenuto pronuncia altro decreto con il quale l’immobile

viene trasferito in proprietà all’acquirente. La vendita con incanto si apre con

ordinanza pubblicata a cura del cancelliere, con la quale il giudice, fissa i

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dappaprima di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Zucconi galli fonseca Elena.
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