L’ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE
Il pignoramento mobiliare (art. 513 c.p.c.)
Il pignoramento mobiliare è posto in essere, ad istanza verbale del creditore,
dall’ufficiale giudiziario munito del titolo esecutivo e del precetto. L’ufficiale
giudiziario effettua il pignoramento previa esibizione del titolo e del precetto e
deve ricercare i beni da pignorare nella casa del debitore o negli altri luoghi a
lui appartenenti es. negozio, ufficio, officina, ovvero in luoghi appartenenti ad
un terzo, purché si tratti di cose di cui il debitore può disporre direttamente e
sia stato preventivamente autorizzato dal Presidente del Tribunale, mediante
decreto su istanza del creditore. L’accesso, eventualmente forzoso, non può
avvenire nei giorni festivi, né nelle ore notturne. La scelta dei beni da pignorare
effettuata dall’ufficiale giudiziario, esclusi i beni per legge impignorabili ex art.
514 c.p.c., es. il letto, i libri, la fede nuziale, gli oggetti sacri, deve avere come
preferenza il denaro e oggetti preziosi o beni di pronta e facile liquidazione.
L’ufficiale giudiziario redige processo verbale delle operazioni compiute,
descrivendo i beni pignorati con il loro valore, menzionando le disposizioni per
la conservazione degli stessi, depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo
entro 24ore, e consegnando un avviso dell’avvenuta ingiunzione al debitore. Il
denaro e gli oggetti preziosi viene depositato in depositi giudiziari o affidato a
custodi.
L’intervento dei creditori (nell’espropriazione mobiliare) (art. 499 c.p.c.)
Solo creditori muniti di titolo esecutivo, i creditori che avevano eseguito un
sequestro, i titolari di prelazione risultante da pubblici registri o da scritture
contabili, possono intervenire nell’espropriazione, ma non oltre l’udienza di
fissazione della vendita o dell’assegnazione e prima del provvedimento di
distribuzione. Oltre tali termini, l’interveniente tardivo parteciperà
all’eventuale residuo.
Vendita, assegnazione e distribuzione (nell’espropriazione mobiliare) (art. 530)
Nel termine di 90 o 10 giorni dal pignoramento i creditori devono proporre
l’istanza di vendita al giudice dell’esecuzione, il quale fissa l’udienza per
l’audizione delle parti ad eccezione che nella piccola espropriazione ovvero
fino a €. 20.000,00, in tal caso provvede con decreto l’assegnazione o la
vendita. All’udienza le parti possono fare osservazioni circa le modalità della
vendita o l’assegnazione. Il giudice decide le opposizioni con sentenza e
dispone con ordinanza l’assegnazione o la vendita, senza incanto a mezzo del
commissionario, o all’incanto fissando un prezzo base di vendita dal quale si
può derogare al 2° esperimento di vendita. Sugli eventuali reclami sulle
operazioni di vendita è ammesso ricorso, che non sospende dette operazioni, al
giudice dell’esecuzione che provvede con decreto reclamabile allo stesso
giudice. Il ricavato della vendita è distribuito secondo preventivi accordi dei
creditori o su un piano di riparto, ed è assegnato dal giudice con il
provvedimento che ordina il pagamento delle singolo quote.
L’ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI
L’atto di pignoramento dei crediti del debitore e delle cose del debitore
detenute dal terzo (c.d. pignoramento presso terzi) (art. 543 c.p.c.)
L’atto di pignoramento presso terzi è un atto scritto complesso che prevede la
notifica personale a due destinatari: al terzo e al debitore. L’atto oltre
all’ingiunzione al debitore deve contenere: 1) l’indicazione del credito per il
quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; 2) l’indicazione delle cose
e delle somme dovute, l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine del
giudice; la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio; 4) la citazione
del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice dell’esecuzione affinché
faccia dichiarazione (art. 547) e il debitore sia presente alla dichiarazione ed
agli atti ulteriori con invito al terzo a comparire quando il pignoramento
riguarda somme dovute per stipendi, salari, e assimilati e negli altri casi
comunicare la dichiarazione al creditore procedente entro 10 giorni a mezzo
raccomandata. L’atto di pignoramento presso terzi è la citazione che conterrà
l’indicazione della data di udienza di comparizione innanzi al giudice
dell’esecuzione ove ha residenza il terzo. Nel caso di pignoramento presso più
terzi, il debitore può chiedere al giudice la riduzione proporzionale o la
dichiarazione di inefficacia di alcuni di essi. I crediti per alimenti sono
pignorabili previa autorizzazione del giudice solo per cause di alimenti. I
crediti per stipendi, salari ed indennità sono pignorabili nella misura
determinata dal giudice per cause di alimenti e in misura non superiore a 1/5 o
pari alla metà.
La dichiarazione del terzo e il susseguente eventuale giudizio. L’intervento dei
creditori
(art. 543 c.p.c.)
All’udienza fissata per la dichiarazione del terzo, il quale potrà comparire
oppure non comparire, il terzo personalmente comparso o a mezzo di
mandatario personale dichiara di quali somme o di quali cose si trova in
possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna, dichiarando
altresì se vi sono altri precedenti pignoramenti o sequestri. Se il creditore
procedente ed il debitore non hanno contestazioni circa la dichiarazione del
terzo, in caso contrario, se il terzo non compare ovvero rifiuta la dichiarazione,
si svolgerà un giudizio di cognizione che si concluderà con sentenza,
il giudice provvederà per l’assegnazione o la vendita, sentite le parti.
L’assegnazione e la vendita (nell’espropriazione presso terzi)
(artt. 552 - 553c.p.c.)
Se il terzo volontariamente o giudizialmente è dichiarato possessore di beni del
debitore, il giudice provvederà alla loro assegnazione o vendita, sentite le parti.
Se il terzo si è riconosciuto debitore si somme nei confronti del debitore, il
giudice provvederà alla sua assegnazione eventualmente previa ripartizione pro
quota e pro solvendo con i creditori concorrenti. Se il credito è esigibile in un
termine superiore a 90 giorni, l’assegnazione è possibile solo se concordata da
tutti i creditori, altrimenti il credito verrà venduto coattivamente.
L’ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE
Il pignoramento immobiliare
Il pignoramento immobiliare è compiuto dal creditore procedente che dovrà
indicare i beni immobili appartenenti al debitore intende pignorare al fine di
soddisfare il suo credito. L’atto di pignoramento immobiliare è un atto
complesso predisposto e sottoscritto dal creditore procedente con l’esatta
indicazione dei beni e dei diritti immobiliari che si intendono sottoporre ad
esecuzione che lo consegna all’ufficiale giudiziario, il quale lo integra con
l’ingiunzione al debitore di non sottrarre i beni alla garanzia del credito e
provvede alla notificazione. Successivamente il creditore procedente o
l’ufficiale giudiziario provvederanno affinché l’atto notificato in duplice copia
sia trascritto nei pubblici registri immobiliari. L’originale dell’atto di
pignoramento notificato deve essere depositato nella cancelleria del giudice
dell’esecuzione, nel fascicolo dell’esecuzione nel quale il creditore pignorante
dovrà inserire –entro 10 giorni dal pignoramento- il titolo esecutivo e il
precetto nonché la nota di trascrizione. Il giudice dell’esecuzione può nominare
custode dei beni pignorati il debitore o una persona diversa rendendo
periodicamente conto della gestione e depositando le rendite. Il giudice dispone
con provvedimento non impugnabile la liberazione dell’immobile pignorato.
L’intervento dei creditori (nell’espropriazione immobiliare)
I soggetti legittimati all’intervento sono quelli indicati dall’art. 499 c.p.c.
Occorre distinguere in intervento tempestivo effettuato entro la prima udienza
per l’autorizzazione alla vendita, e intervento tardivo dopo la prima udienza di
autorizzazione alla vendita, ma prima del provvedimento di distribuzione, i
quali possono soddisfarsi sul residuo.
La vendita (nell’espropriazione immobiliare) Cenni sulle c.d. esecuzioni
speciali
(art. 580 c.p.c.)
Il creditore per richiedere la vendita deve proporre ricorso al giudice
dell’esecuzione con il termine dilatorio di 10 giorni dal pignoramento. Al
ricorso sono da allegare entro 120 giorni dal suo deposito l’estratto del catasto
nei 20 anni anteriore alla trascrizione del pignoramento ovvero da certificato
notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. I
predetti documenti consentono al giudice dell’esecuzione di stabilire il valore
base dell’immobile che viene inserito nel provvedimento di vendita e che viene
pronunciato in sede di udienza di autorizzazione della vendita. Il giudice
dell’esecuzione entro 30 giorni dal deposito dei documenti nomina l’esperto e
fissa l’udienza per la comparizione delle parti. Se non vengono sollevate
contestazioni ovvero si raggiunge l’accordo su di esse, il giudice emette
ordinanza di vendita e fissa il termine per la proposizione delle offerte
d’acquisto entro un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120
giorni. Il giudice fissa nella stessa ordinanza la cauzione da versare. Le
opposizioni sono decise dal Tribunale con sentenza e il giudice dispone la
vendita con ordinanza da notificare ai creditori iscritti che non sono comparsi.
La vendita senza incanto consiste nell’esame da parte del giudice
dell’esecuzione e nell’eventuale accoglimento delle offerte di acquisto che
chiunque – tranne il debitore può presentare per l’acquisto del mobile
pignorato. L’offerta è depositata in cancelleria da parte dell’offerente. Essa è
irrevocabile salvo che il giudice ordini l’incanto o siano decorsi 120 giorni
dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta. L’offerta deve essere
depositata in busta chiusa da aprire in presenza di tutti gli offerenti. Il giudice
delibera sull’offerta in accordo con il creditore procedente ovvero qualora non
ritenga più favorevole procedere con la vendita con incanto. Quando il giudice
dispone la vendita emette decreto con il quale indica le modalità di pagamento,
indi, a pagamento avvenuto pronuncia altro decreto con il quale l’immobile
viene trasferito in proprietà all’acquirente. La vendita con incanto si apre con
ordinanza pubblicata a cura del cancelliere, con la quale il giudice, fissa i
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